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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/01/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2216/2023 R.G. Div., avente ad oggetto divorzio, promosso
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Mariannina Schininà Parte_1
n.188, C.F.: , rappresentato e difeso per mandato per come in atti, sia C.F._1 unitamente che disgiuntamente dall'avv. Patrizia Gurrieri (C.F.: ), e dall'avv. C.F._2
Francesco Gurrieri (C.F.: ); C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], residente a [...], Cod.Fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Alessandrello (Cod.Fisc.: C.F._4
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti per come in atti;
C.F._5
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.10.2023, sulle conclusioni pagina 1 di 4 precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio celebrato in GU, in data 04.06.1983, con dall'unione con la quale è Controparte_1
nato il figlio (n. il 09.05.1987), ormai maggiorenne e autosufficiente;
Per_1
che ha esposto di essersi separato dal coniuge giusta decreto di omologa delle condizioni di separazione personale reso inter partes da questo Tribunale in data 5 giugno 2008 e di non essersi più riconciliato con la moglie e che erano perciò trascorsi i termini di legge perché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza prevedere alcun obbligo di mantenimento a suo carico e in favore della resistente e del figlio economicamente indipendente;
che costituendosi in giudizio la resistente, mentre non si è opposta alla domanda di divorzio ha chiesto di disporre un assegno divorzile a carico del e in suo favore nella misura di €. 600,00 Parte_1 mensili, o in quell'altra misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da adeguarsi annualmente Org_ secondo l'indice che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale del 29 settembre
2022, il giudizio proseguiva per la fase di merito;
che la causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 5.10.2023 sulle precisazioni congiuntamente rassegnate dalle parti è stata spedita per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione personale reso inter partes da questo Tribunale in data 5 giugno 2008, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini ( oggi di sei mesi ai sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne controparti;
che per il resto, come si è detto, le parti (cfr l'accordo sottoscritto dell'1.09.2023) hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate (segnatamente quanto alla pagina 2 di 4 domanda di assegno divorzile) quelle in esse non ricomprese e chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti condizioni:
che le richieste concordemente avanzate possono essere accolte in quanto non in contrasto a norme imperative o di ordine pubblico e vertendosi per il resto in materia di diritti disponibili;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GU in data
04.06.1983, tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di detto Comune nell'anno 1983, atto n. 49, parte II serie A;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GU di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Cosi deciso in GU il 22.12.2023
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2216/2023 R.G. Div., avente ad oggetto divorzio, promosso
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Mariannina Schininà Parte_1
n.188, C.F.: , rappresentato e difeso per mandato per come in atti, sia C.F._1 unitamente che disgiuntamente dall'avv. Patrizia Gurrieri (C.F.: ), e dall'avv. C.F._2
Francesco Gurrieri (C.F.: ); C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], residente a [...], Cod.Fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Alessandrello (Cod.Fisc.: C.F._4
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti per come in atti;
C.F._5
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.10.2023, sulle conclusioni pagina 1 di 4 precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio celebrato in GU, in data 04.06.1983, con dall'unione con la quale è Controparte_1
nato il figlio (n. il 09.05.1987), ormai maggiorenne e autosufficiente;
Per_1
che ha esposto di essersi separato dal coniuge giusta decreto di omologa delle condizioni di separazione personale reso inter partes da questo Tribunale in data 5 giugno 2008 e di non essersi più riconciliato con la moglie e che erano perciò trascorsi i termini di legge perché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza prevedere alcun obbligo di mantenimento a suo carico e in favore della resistente e del figlio economicamente indipendente;
che costituendosi in giudizio la resistente, mentre non si è opposta alla domanda di divorzio ha chiesto di disporre un assegno divorzile a carico del e in suo favore nella misura di €. 600,00 Parte_1 mensili, o in quell'altra misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da adeguarsi annualmente Org_ secondo l'indice che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale del 29 settembre
2022, il giudizio proseguiva per la fase di merito;
che la causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 5.10.2023 sulle precisazioni congiuntamente rassegnate dalle parti è stata spedita per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione personale reso inter partes da questo Tribunale in data 5 giugno 2008, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini ( oggi di sei mesi ai sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne controparti;
che per il resto, come si è detto, le parti (cfr l'accordo sottoscritto dell'1.09.2023) hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate (segnatamente quanto alla pagina 2 di 4 domanda di assegno divorzile) quelle in esse non ricomprese e chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti condizioni:
che le richieste concordemente avanzate possono essere accolte in quanto non in contrasto a norme imperative o di ordine pubblico e vertendosi per il resto in materia di diritti disponibili;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GU in data
04.06.1983, tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di detto Comune nell'anno 1983, atto n. 49, parte II serie A;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GU di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Cosi deciso in GU il 22.12.2023
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
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