Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 07/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2024, proposto da
MA BO, EN RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Bissoli, Matteo Zanoni, Marco Scramoncin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bardolino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Fratta Pasini con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Dalla Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Permesso di Costruire n. 062/22/00 rilasciato dal Responsabile del Settore gestione e Pianificazione del Comune di Bardolino in data 7 febbraio 2024, con cui è stata autorizzato il “progetto per l'ampliamento di un fabbricato residenziale con corpo staccato ai sensi dell’art. 66 comma 5 n.t.o. e costruzione piscina, in strada Corrubio 4/2 in Bardolino - strada Corrubio 4, sul terreno censito in Catasto: Comune di Bardolino Foglio n. 12, mapp. n. 607- 609 – 610”;
- dell'art. 66, comma 5, delle Norme Tecniche Operative del V Piano degli Interventi del Comune di Bardolino, definitivamente approvate con delibera di consiglio comunale n. 14 del 22 luglio 2020, e della delibera di consiglio comunale stessa;
- di ogni atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bardolino e di LA TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori Zanoni, Vanti, in sostituzione dell'avv. Fratta Pasini, e Dalla Rosa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria di una residenza di lusso, composta da 22 vani, per oltre 500 mq di superficie, e dotata di ampia piscina con area esterna a solarium, di superficie pari ad oltre 400 mq, oltre a un campo da tennis e relative pertinenze, di superficie pari a oltre 650 m.
La proprietà dei ricorrenti non confina direttamente con quella della controinteressata e il fabbricato degli stessi dista oltre quaranta metri da quello della Sig.ra TO, composto da un unico piano.
I due compendi sono divisi da una strada comunale (Strada di Corrubbio) e il confine della proprietà dei ricorrenti è protetto da una siepe alta oltre 4 metri.
Nel presente giudizio, instaurato ex art. 48 c.p.a. a seguito di trasposizione di un previo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i ricorrenti contestano la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bardolino alla controinteressata (per ampliare la propria casa di abitazione), deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare lamentando la violazione della normativa regionale che disciplina l’edificabilità nella zona agricola.
Si sono costituiti in giudizio l’Ente Civico e la controinteressata, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre esaminare prioritariamente l’eccezione con cui il Comune resistente e la controinteressata deducono l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza d’interesse.
L’eccezione è fondata.
Com’è noto, nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione.
Affinché il processo amministrativo volto all'impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell'interesse al ricorso.
Le condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius.
La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo.
L'interesse al ricorso consiste nell'utilità pratica che il soggetto trae dall'annullamento del provvedimento impugnato: esso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
In tema d’impugnazione di titoli autorizzatori edilizi è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. St., A.P., 9 dicembre 2021, n. 22).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato alcun pregiudizio specifico, attuale e concreto, che possa loro derivare dalla realizzazione dell’intervento edilizio assentito con il rilascio del permesso di costruire impugnato.
I pregiudizi lamentati dai ricorrenti (perdita di luce ed aria e della visione panoramica sul lago di Garda) sono insussistenti, risultando dalla documentazione, anche fotografica, versata in atti dalle parti che:
- l'edificio dei ricorrenti dista oltre quaranta metri da quello della Sig.ra TO;
- i due complessi immobiliari sono separati dalla Strada comunale di Corrubio (asfaltata e di larga percorrenza);
- il fabbricato della controinteressata è composto da un solo piano (terra), ha un’altezza di soli 2,70 m, e si trova ad una quota inferiore alla pubblica via e a una quota ancor più bassa rispetto ai fabbricati di proprietà BO-RI;
- il confine della proprietà dei ricorrenti è protetto da una fitta siepe, esistente da decenni, alta oltre quattro metri, che costituisce una barriera visiva impenetrabile, occultando completamente, dal punto di vista della Strada di Corrubbio, gli edifici presenti sul lato opposto;
Il panorama del lago dall’edificio residenziale di proprietà dei ricorrenti non è, dunque, pregiudicato in alcun modo dalla costruzione della controinteressata.
Non nei piani alti in quanto l’abitazione dei ricorrenti non solo è posta su terreno sopraelevato, ma è quattro volte più alta dell’edificio monopiano della controinteressata, posto a valle.
Inoltre nemmeno può dirsi che la nuova costruzione abbia ostruito la visione panoramica ai piani bassi o al piano terra ove si trova la piscina, non solo perché nemmeno prima era visibile il lago, atteso che da vari decenni è presente la sopra menzionata siepe, alta oltre 4 metri, che ne impediva (prima di qualche recente potatura, dal sapore meramente strumentale) ogni veduta, ma soprattutto perché sul confine di proprietà della controinteressata era esistente prima dei lavori una siepe – la quale, come indicato nel progetto, verrà ripristinata dopo la fine dei lavori - che ne impediva e ne impedirà comunque la veduta.
Neppure può realisticamente ritenersi che una costruzione, realizzata ad una quota inferiore, costituita dal solo piano terra, alta 2,70 m, posta alla distanza di 43 metri, divisa da una strada pubblica e delimitata da una siepe di oltre quattro metri, possa privare di luce ed aria la proprietà dei ricorrenti.
Alla luce delle considerazioni sin qui sinteticamente esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse, osservando il Collegio che il pregiudizio che fonda l’interesse al ricorso non deve essere futile nè emulativo né può essere astratto o inverosimile, dovendo presentare elementi di concretezza (onde consentire al giudice di apprezzarne la sussistenza) ed essere corroborato da un sufficiente grado di verosimiglianza e attendibilità, profili qui del tutto insussistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Bardolino e alla controinteressata le spese di lite, liquidate in € 3000, 00 ( euro tremila/00) per ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO