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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6673 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 19006/2023 Verbale dell'udienza del 1/07/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Esposito. Per è presente l'avv. Antonio Luigi Iacomino per delega dell'avv. Pedace. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 19006 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Esposito, presso il cui studio elett.te domicilia in S.Maria a Vico Piazza Francesco Crispi 8 APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Antonio Pedace, presso il cui studio elett.te domicilia in Rocca di Neto alla via Terrate n. 8/10, APPELLATO NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, Pt_1
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_3
07120200106408251000, notificata il 01.06.2022, relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada. Nell'eccepire l'inesistenza o l'estinzione della pretesa creditoria, stante l'intervenuto silenzio-accoglimento in conseguenza dell'inerzia della , che non emetteva CP_3
l'ordinanza ingiunzione nei termini a definizione del ricorso proposto dal sig. Pt_1 avverso il verbale di contravvenzione n. 700014087782, notificato il 28.02.2020, chiese accertarsi e dichiararsi la nullità e l'inefficacia della cartella esattoriale impugnata e l'insussistenza del diritto dei convenuti a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente ordine di annullamento della cartella di pagamento e del verbale presupposto, e condanna dell'agente della riscossione e dell'ente impositore al risarcimento del danno ex art. 96, nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_2 rigetto, mentre la benché regolarmente evocata, rimase contumace. Controparte_3
Il giudice di pace di Barra, con sentenza n. 1789/2023 rigettò la domanda;
rilevò la tardività del ricorso al Prefetto proposto dal avverso il verbale n. 700014087782, sotteso Pt_1 alla cartella impugnata, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente, compensando, tuttavia, le spese di lite tra le parti. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente dichiarato la legittimità della cartella di pagamento oggetto di opposizione, stante la tempestività del ricorso al Prefetto in conseguenza della sospensione dei termini disposta dal cd. decreto “cura Italia” 18/2020, e deducendo, altresì, l'estinzione della pretesa creditoria, stante l'annullamento del verbale derivato dal silenzio accoglimento del predetto ricorso in seguito all'inerzia della , la quale non ha CP_3 emesso l'ordinanza ingiunzione nei termini perentori ex art. 204 CdS. Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_2 la nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasta Controparte_3 contumace. L'appello è fondato. Tra la data di notifica del verbale di accertamento della violazione, eseguita il 28.02.2020, e la data di notifica del ricorso (16.07.2020) il termine di 60 giorni ex art. 203 CdS deve ritenersi rispettato, considerando la sospensione straordinaria dei termini disposta con il D.L. 18/2020. Infatti, secondo l'art. 103 n. 1 d.l. citato “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” (termine successivamente prorogato al 15.05.2020 dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020). Ai sensi del comma 1-bis “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”. Sebbene tale norma faccia riferimento esplicito ai soli ricorsi giurisdizionali si ritiene che ciò sia normale in relazione a tale tipologia specifica di attività difensiva mentre il ricorso al prefetto, di natura gerarchica, deve farsi rientrare nell'ambito dello “svolgimento di attività difensiva” così come correlato al primo comma che riguarda tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi. Del resto, l'interpretazione appare in linea anche con la previsione secondo cui la sospensione riguarda anche l'esecuzione “del pagamento in misura ridotta”. Ciò chiarito, essendo stato l'atto che ci occupa notificato il 28.02.2020, il termine di 60 giorni ha iniziato a decorrere dal 15.05.2020. Ai sensi dell'art. 388 dPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) rubricato
“Ricorso al Prefetto” è disposto che “1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.”. Nella specie, la data di spedizione riportata negli atti è il 13.07.2020, sicchè il termine di cui all'art. 203 CdS deve ritenersi rispettato. Dal provato invio della pec contenente il ricorso presentato al prefetto, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 203 CdS, discende che può considerarsi attivato il meccanismo di silenzio-assenso contemplato dal successivo art. 204 del CdS. Il comma 1-bis di tale norma prevede, invero, che, decorsi i termini ivi indicati, entro i quali il prefetto deve adottare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione degli atti, il ricorso si intende accolto. L'automatico accoglimento dell'opposizione presentata ai sensi dell'art. 203 CdS non può che far venir meno la pretesa vantata dall'Ente impositore, con conseguente fondatezza della domanda di annullamento della cartella di pagamento impugnata. La sentenza del Giudice di Pace oggetto di appello va dunque riformata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 ai minimi dello scaglione data la non particolare complessità della lite e la limitata attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021), a carico delle parti in solido, stante l'applicazione del principio di causalità (Cass. 7716/2022, precisato che l'opposizione non è di natura recuperatoria ma rientra nell'ambito dell'art. 615 comma I c.p.c.). Non può statuirsi sulla richiesta di manleva dell' poiché non risulta che CP_2 sia stata proposta anche in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza del giudice di pace di Barra n. 1789/2023, dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07120200106408251000, con conseguente annullamento della stessa;
- condanna l' e la in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3 alla refusione delle competenze di lite in favore del sig. che liquida in € Parte_1
633,00, per il primo grado, ed in € 852,00 per il grado d'appello, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Rosa Esposito, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Napoli, il 1/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 19006 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Esposito, presso il cui studio elett.te domicilia in S.Maria a Vico Piazza Francesco Crispi 8 APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Antonio Pedace, presso il cui studio elett.te domicilia in Rocca di Neto alla via Terrate n. 8/10, APPELLATO NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, Pt_1
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_3
07120200106408251000, notificata il 01.06.2022, relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada. Nell'eccepire l'inesistenza o l'estinzione della pretesa creditoria, stante l'intervenuto silenzio-accoglimento in conseguenza dell'inerzia della , che non emetteva CP_3
l'ordinanza ingiunzione nei termini a definizione del ricorso proposto dal sig. Pt_1 avverso il verbale di contravvenzione n. 700014087782, notificato il 28.02.2020, chiese accertarsi e dichiararsi la nullità e l'inefficacia della cartella esattoriale impugnata e l'insussistenza del diritto dei convenuti a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente ordine di annullamento della cartella di pagamento e del verbale presupposto, e condanna dell'agente della riscossione e dell'ente impositore al risarcimento del danno ex art. 96, nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_2 rigetto, mentre la benché regolarmente evocata, rimase contumace. Controparte_3
Il giudice di pace di Barra, con sentenza n. 1789/2023 rigettò la domanda;
rilevò la tardività del ricorso al Prefetto proposto dal avverso il verbale n. 700014087782, sotteso Pt_1 alla cartella impugnata, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente, compensando, tuttavia, le spese di lite tra le parti. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente dichiarato la legittimità della cartella di pagamento oggetto di opposizione, stante la tempestività del ricorso al Prefetto in conseguenza della sospensione dei termini disposta dal cd. decreto “cura Italia” 18/2020, e deducendo, altresì, l'estinzione della pretesa creditoria, stante l'annullamento del verbale derivato dal silenzio accoglimento del predetto ricorso in seguito all'inerzia della , la quale non ha CP_3 emesso l'ordinanza ingiunzione nei termini perentori ex art. 204 CdS. Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_2 la nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasta Controparte_3 contumace. L'appello è fondato. Tra la data di notifica del verbale di accertamento della violazione, eseguita il 28.02.2020, e la data di notifica del ricorso (16.07.2020) il termine di 60 giorni ex art. 203 CdS deve ritenersi rispettato, considerando la sospensione straordinaria dei termini disposta con il D.L. 18/2020. Infatti, secondo l'art. 103 n. 1 d.l. citato “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” (termine successivamente prorogato al 15.05.2020 dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020). Ai sensi del comma 1-bis “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”. Sebbene tale norma faccia riferimento esplicito ai soli ricorsi giurisdizionali si ritiene che ciò sia normale in relazione a tale tipologia specifica di attività difensiva mentre il ricorso al prefetto, di natura gerarchica, deve farsi rientrare nell'ambito dello “svolgimento di attività difensiva” così come correlato al primo comma che riguarda tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi. Del resto, l'interpretazione appare in linea anche con la previsione secondo cui la sospensione riguarda anche l'esecuzione “del pagamento in misura ridotta”. Ciò chiarito, essendo stato l'atto che ci occupa notificato il 28.02.2020, il termine di 60 giorni ha iniziato a decorrere dal 15.05.2020. Ai sensi dell'art. 388 dPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) rubricato
“Ricorso al Prefetto” è disposto che “1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.”. Nella specie, la data di spedizione riportata negli atti è il 13.07.2020, sicchè il termine di cui all'art. 203 CdS deve ritenersi rispettato. Dal provato invio della pec contenente il ricorso presentato al prefetto, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 203 CdS, discende che può considerarsi attivato il meccanismo di silenzio-assenso contemplato dal successivo art. 204 del CdS. Il comma 1-bis di tale norma prevede, invero, che, decorsi i termini ivi indicati, entro i quali il prefetto deve adottare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione degli atti, il ricorso si intende accolto. L'automatico accoglimento dell'opposizione presentata ai sensi dell'art. 203 CdS non può che far venir meno la pretesa vantata dall'Ente impositore, con conseguente fondatezza della domanda di annullamento della cartella di pagamento impugnata. La sentenza del Giudice di Pace oggetto di appello va dunque riformata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 ai minimi dello scaglione data la non particolare complessità della lite e la limitata attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021), a carico delle parti in solido, stante l'applicazione del principio di causalità (Cass. 7716/2022, precisato che l'opposizione non è di natura recuperatoria ma rientra nell'ambito dell'art. 615 comma I c.p.c.). Non può statuirsi sulla richiesta di manleva dell' poiché non risulta che CP_2 sia stata proposta anche in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza del giudice di pace di Barra n. 1789/2023, dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07120200106408251000, con conseguente annullamento della stessa;
- condanna l' e la in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3 alla refusione delle competenze di lite in favore del sig. che liquida in € Parte_1
633,00, per il primo grado, ed in € 852,00 per il grado d'appello, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Rosa Esposito, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Napoli, il 1/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco