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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR AT
nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3914/2022 R.G., in materia di proprietà e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla C.F._1 comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8.03.2024, dagli Avv.ti Benedetta
ORse (C.F. ) e Raffaele ORse (C.F. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in OR del C.F._3
CO (NA) alla Via Sedivola n.85
ATTORE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._4
Filippo Chervino (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in OR AT (NA) alla Via Maresca n. 49
CONVENUTO
NONCHE' nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._6
Filippo Chervino (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in OR AT (NA) alla Via Maresca n. 49
CONVENUTO
NONCHE'
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._7
Filippo Chervino (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in OR AT (NA) alla Via Maresca n. 49
CONVENUTO
NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. CP_4
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._8
Filippo Chervino (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in OR AT (NA) alla Via Maresca n. 49
CONVENUTO
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare, le parti, preso atto del deposito della CTU, si sono riportate alle rispettive difese ed hanno concluso in conformità alle stesse chiedendo riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.07.2022, Parte_1 conveniva in giudizio i coniugi ed per sentire Controparte_1 Controparte_2 condannare la prima a riparare i danni causati dall'albero di alloro ubicato nel giardino dei convenuti al muretto che divide detto giardino dal viale di proprietà
ed il secondo a restituire le chiavi del cancello di esclusiva proprietà Pt_1 dell'attrice. A sostegno della domanda parte attrice deduceva: di abitare insieme al marito a OR AT (NA) in un fabbricato sito alla Via Gambardella n.
50 e precisamente in un immobile posto al primo piano e di essere proprietaria di altri locali ubicati al piano terra;
che i convenuti abitano nel medesimo fabbricato in un immobile di proprietà di situato al piano terra con Controparte_1 annesso giardino il quale confina con un viale di proprietà esclusiva dell'attrice; che nel giardino dei convenuti vi è un albero di alloro le cui radici hanno dissestato il muretto collocato al confine tra il giardino della ed il viale CP_1 della creando delle crepe e spostandolo di circa 15 cm rispetto alla sua Pt_1 posizione originaria con conseguente pressione sulla struttura in ferro posta al di sopra di esso;
che su tale ringhiera in ferro è altresì posto un pannello in tessuto che, a causa dell'effetto vela determinato dal vento, ne compromette la stabilità; che il viale di proprietà è separato dal giardino oltre che dal Pt_1 CP_1 muretto divisorio di cui sopra, anche da un cancello che si trova interamente nella proprietà dell'attrice e le cui chiavi sono illegittimamente nell'esclusivo possesso del convenuto Parte attrice rilevava altresì che Controparte_2
aveva realizzato nel suo giardino una fioriera in muratura a Controparte_1 pochi centimetri dalla conduttura dell'acqua della e che dunque, nel caso Pt_1 di guasto delle condutture, eventuali costi di demolizione o spostamento della foriera dovevano gravare esclusivamente sulla convenuta. L'attrice concludeva dunque chiedendo: di condannare a tagliare le radici dell'albero Controparte_1 di alloro ubicato nel suo giardino e a provvedere alla sua potatura, nonché a riparare i danni causati dalle radici al muretto divisorio, ripristinando lo stato dei luoghi;
di condannare a restituire all'attrice le chiavi del Controparte_2 cancello di sua esclusiva proprietà; di accertare e dichiarare che, laddove fossero necessari lavori alle condutture dell'acqua ubicate nel giardino di proprietà della le spese di demolizione o di spostamento ed eventuale ricollocamento CP_1 della fioriera ricadranno esclusivamente sulla CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio in data 07.11.2022 il convenuto CP_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto soltanto
[...] residente nell'immobile sito in OR AT (NA) alla Via Gambardella n. 50 e non anche proprietario dello stesso con conseguente condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva altresì in giudizio, in data 07.11.2022, la convenuta Controparte_1 eccependo preliminarmente ed in rito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il difetto di integrità del contraddittorio per non avere l'attrice convenuto in giudizio tutti i proprietari dell'immobile sito in OR AT (NA) alla Via Gambardella n. 50
e dunque anche e nella loro qualità di Controparte_3 CP_4 litisconsorti necessari. Nel merito rilevava l'infondatezza dei fatti dedotti dall'attrice in quanto l'albero di alloro non aveva determinato alcuna situazione di pericolo non avendo lo stesso danneggiato né il muretto divisorio (alla cui manutenzione sono tenute entrambe le parti trattandosi di muro posto al confine di due proprietà) né il cancello sovrastante. In ordine alla fioriera, invece, parte convenuta deduceva l'inesistenza nella sua proprietà di tubazioni o impianti idrici riconducibili all'attrice e che non fosse stata realizzata alcuna fioriera in muratura trattandosi di una semplice fioriera in terracotta posta su un supporto a rotelle. Infine, circa la questione delle chiavi, deduceva che il Controparte_1 cancello in questione è posto al confine tra le proprietà e e CP_1 Pt_1 permette di accedere al viale di proprietà della il quale, a sua volta, Pt_1 conduce alla cantina di proprietà della e sul quale, dunque, la convenuta CP_1 vanta diritto di servitù di passaggio.
Al termine della prima udienza del 28.11.2022, il giudice assegnava all'attrice termine perentorio sino al 31.12.2022 per l'integrazione del contraddittorio in favore di e in quanto comproprietari insieme Controparte_3 CP_4 alla convenuta dell'immobile in questione e termine di 15 giorni Controparte_1 per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria vertendosi in tema di controversie relative ai diritti reali.
Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio ritualmente notificato in data 27.12.22, conveniva in giudizio i comproprietari Parte_1 [...]
e , i quali si costituivano in giudizio in data 14.04.2023 CP_3 CP_4 aderendo a quanto già dedotto dalla convenuta e dunque Controparte_1 formulando le medesime difese, richieste e conclusioni.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria tra tutte le parti in causa come da verbale del 30.05.2023 in atti, con ordinanza del
12.07.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'interrogatorio formale dei convenuti ed all'escussione del teste di parte attrice Controparte_1 Controparte_2
e dei testi di parte convenuta e , e disposta Parte_2 Testimone_1 Tes_2
CTU ad opera dell'Ing. il quale depositava l'elaborato peritale Persona_1 in data 04.09.2024.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
19.12.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni insistendo nelle proprie richieste e dunque, con ordinanza del 19.01.2025, il giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 27 gennaio 2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Sulla questione della fioriera in muratura
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte attrice diretta ad “accertare e dichiarare che, laddove fossero necessari lavori alle condutture dell'acqua ubicate nel giardino di proprietà delle le spese di CP_1 demolizione o di spostamento ed eventuale ricollocamento della fioriera ricadranno esclusivamente sulla sig.ra per mancanza di un attuale e concreto CP_1 interesse ad agire. Invero, secondo la dottrina prevalente, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. deve essere: personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce;
attuale, nel senso che deve sussistere nel momento in cui si propone la domanda;
ed infine concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. Inoltre l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c. con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita, consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (Cass. Civ. n. 24434 del 23 novembre 2007).
Orbene, nel caso in esame il CTU ha accertato che la condotta idrica di parte attrice è posta interamente sottotraccia a partire dal contatore condominiale fino all'abitazione della e che detta condotta passa sia in zone di proprietà della Pt_1 medesima sia in zone di proprietà convenuta ove, su un tratto della condotta, il perito ha effettivamente riscontrato la presenza di una fioriera in muratura.
Tuttavia, la fioriera in muratura non sta arrecando alcun danno alla condotta idrica dell'attrice la quale funziona correttamente e pertanto, al momento, non necessita di alcun intervento di manutenzione e/o riparazione tale da rendere indispensabile la rimozione della fioriera. Pertanto, quando e se dovesse sorgere l'esigenza di rimuovere la fioriera in muratura per effettuare lavori sulla condotta idrica dell'attrice, le parti potranno agire nelle opportune sedi per la ripartizione delle spese a ciò necessarie non essendo possibile una statuizione relativa ad un evento oggi futuro ed incerto.
Sulla questione delle chiavi del cancello.
In ordine alla domanda di restituzione delle chiavi del cancello che divide le due proprietà, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto per non essere Controparte_2 lo stesso proprietario dell'immobile sito in OR AT alla Via Gambardella
n. 50. A ben vedere, infatti, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
non nella qualità di proprietario, ma in quanto in possesso delle chiavi
[...] di detto cancello. Orbene, il CTU ha constatato che il cancello in questione, come visibile altresì dal corredo fotografico in atti, risulta essere posizionato circa 10 cm verso la proprietà . Dunque, accertata l'esclusiva proprietà del cancello Pt_1 in capo a , risulta inconferente la circostanza dedotta dai Parte_1 convenuti per cui la , nonostante sia esclusiva proprietaria del cancello, Pt_1 non abbia diritto ad averne le chiavi per non avere la stessa interesse ad utilizzarlo poiché tale cancello conduce, nella sua prospettiva, soltanto alla proprietà . Infatti, il diritto di proprietà su un bene si sostanzia, Parte_3 ai sensi dell'art. 832 c.c., nella facoltà di goderne in modo esclusivo e di disporne a proprio piacimento entro i limiti previsti dall'ordinamento tra i quali non figura la necessità di un interesse concreto in capo al proprietario ad utilizzare il proprio bene. Tuttavia, pur non essendo richiesta dall'ordinamento la prova dell'effettivo interesse ad utilizzare un proprio bene, parte attrice ha comunque dedotto la condivisibile esigenza di controllare che il cancello resti chiuso in quanto, attraverso lo stesso, chiunque si trovi nella proprietà può Parte_3 accedere al vialetto di proprietà . Pertanto, , per il solo Pt_1 Parte_1 fatto di essere proprietaria del cancello, ha il diritto di goderne e di disporne e, di conseguenza, anche di averne le chiavi al pari dei convenuti i quali, tramite il diritto di servitù di passaggio sul viale di proprietà ed il cancello in Pt_1 questione, hanno accesso al vialetto di loro proprietà che conduce alla loro cantina. In argomento, i Giudici di legittimità hanno più volte sostenuto che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa per cui qualsiasi intervento di terzi diretto a limitare tale uso e godimento, costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiederne non solo la tutela in forma specifica mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito ma anche il risarcimento dei danni (Cass. n. 3946 del
08.02.2022). Orbene, il convenuto ha dichiarato, in sede di Controparte_2 interrogatorio formale del 13.07.2024, di essere in possesso di due copie delle chiavi (Cfr.: “quando ho comprato casa ho avuto due doppioni delle chiavi”), che forse tali chiavi gli sono state consegnate proprio dal marito della (cfr.: “Può Pt_1 essere che sia stato il a consegnarmi le chiavi ma onestamente non lo CP_5 ricordo con precisione”) e di essersi obbligato a riconsegnare a quest'ultimo le chiavi del cancello (Cfr.: In un primo tempo mi obbligai a consegnare le chiavi al per quieto vivere”). Dunque, essendo il convenuto in possesso delle chiavi CP_5 del cancello e potendo il rifiuto di quest'ultimo di consegnare tali chiavi all'esclusiva proprietaria, , essere qualificato come limitazione e Parte_1 turbativa del diritto di proprietà accertato in capo alla medesima, deve essere ordinata la cessazione di tale condotta e disposta la condanna di CP_2
a consegnare una copia delle chiavi del cancello alla legittima ed
[...] esclusiva proprietaria . Parte_1
Sulla questione dell'albero di alloro e dei danni al muro divisorio.
Passando ad esaminare la richiesta di condanna dei convenuti a tagliare le radici dell'albero di alloro ubicato nel loro giardino e a provvedere alla sua potatura, nonché a riparare i danni causati dalle radici al muretto divisorio avanzata da parte attrice, quest'ultima deve ritenersi fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Ai sensi dell'art. 896 c.c. in materia di recisione di rami protesi e di radici, il proprietario di un fondo in cui protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo per ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Dunque, l'art. 896 c.c. considera illegittimo l'addentramento nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo (Cass. civ. n. 323/1999).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa, ha Parte_1 dedotto che l'albero di alloro ubicato nel giardino di proprietà Parte_4 aveva invaso con i suoi rami il proprio vialetto e, con le sue radici, arrecato danni al muretto di confine che divide il giardino dei convenuti dal viale dell'attrice.
La prima circostanza trova riscontro nell'elaborato peritale e nei rilievi fotografici in atti ove sono ben visibili i rami dell'albero di alloro (secondo il perito quasi metà chioma) che si protraggono sul vialetto dell'attrice. Dunque, i convenuti devono provvedere alla potatura dei rami dell'albero aggettanti sulla proprietà di parte attrice.
Anche la seconda deduzione attorea è stata confermata dalla CTU espletata nel corso del giudizio avendo il perito prima constatato la presenza di danni al muro divisorio – precisando che lo stesso “presentava segni di cedimento e di traslazioni rispetto alla sua sede originaria” e supportando tale assunto con rilievi fotografici
- e poi accertato il nesso causale che lega detti danni all'azione delle radici dell'albero di alloro affermando che: ”vista la morfologia del cedimento e la posizione dello stesso, ovvero nell'immediata vicinanza della base dell'albero di alloro presente nella proprietà convenuta, si può serenamente ricondurre tale cedimento all'azione delle radici di detto albero, che spingono contro tale muretto”.
Dunque, la spinta delle radici dell'albero di alloro ha danneggiato il muretto che divide la proprietà dalla proprietà e provocato lo Pt_1 Parte_3 spostamento dello stesso facendolo arrivare “a toccare un supporto della struttura metallica che divide le proprietà e addirittura ad inclinarne un altro, ovvero i due supporti a terra più vicino alla base dell'albero”. Tuttavia, il CTU, effettuando una verifica generale della struttura metallica di separazione e del cancello di ingresso, non ha rilevato al momento importanti segni di cedimento, di instabilità
o danni tanto gravi da comprometterne la stabilità e generare situazioni di pericolo. Il perito precisava però che, considerata la posizione dell'albero e delle sue radici, non sia da escludere che con il tempo le radici possano arrivare a compromettere l'integrità e la stabilità delle strutture metalliche vicine. Infine, in ordine alla pannellatura semirigida composta da doghe tra loro tessute e posta sulla struttura metallica che divide le due proprietà, nell'elaborato peritale si legge che essa “sicuramente comporta un' azione di spinta sulla ringhiera stessa, causata dalla spinta del vento (effetto vela), ma vista la struttura e la consistenza della ringhiera metallica alla data del primo accesso e vista la posizione della stessa ringhiera e quindi la quantità di vento a cui essa può essere soggetta, presumibilmente, tali azioni non risultano essere abbastanza importanti da poter compromettere l'attuale stabilità della ringhiera, sempre che la stessa, non subisca ulteriori azioni di spinta delle radici e quindi altri danni alle strutture che la reggono”.
Dunque, accertati tramite CTU i danni al muretto, è necessario rilevare che lo stesso è stato pacificamente riconosciuto dalle parti come muro divisorio. Ai sensi dell'art. 880, comma II, c.c. si presume comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi e, nel caso di specie, i rilievi fotografici ed il CTU hanno in effetti accertato che il muro danneggiato divide il giardino di proprietà dal viale di proprietà . Tanto Parte_3 Pt_1 premesso, in base alla speciale disciplina dettata dall'art. 882 comma I c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spese L'obbligo sancito dall'ultima parte della norma in esame rappresenta un eccezionale criterio di imputazione, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell'autore, e che si basa esclusivamente sul nesso causale tra il fatto del compartecipe ed il danneggiamento del muro (Cass. 20733/2012). Dunque, avendo il CTU individuato nell'azione delle radici dell'albero di alloro ubicato nella proprietà la causa dei danni al muro comune, i convenuti Parte_3 devono essere condannati al ripristino a proprie spese del muretto di confine. Le spese a tal fine necessarie sono state quantificate dal CTU in euro 602,85 per opere edili ed euro 1.500,00 per titoli urbanistici autorizzativi e direzione lavori per un totale di euro 2.102,85. Tale quantificazione è stata fatta dal CTU utilizzando i prezzi del prezzario regionale Campania o, in assenza degli stessi sul prezzario, i prezzi medi di mercato e considerando solo la porzione di muro interessata dai danni.
Infine, per impedire che il muretto subisca ulteriori danni e spostamenti, i convenuti dovranno provvedere a proprie spese alla rimozione delle radici dell'albero che hanno arrecato danni al muro comune.
E' appena il caso di precisare, al riguardo, che in alcuna considerazione possono essere prese le riproduzioni fotografiche allegate inammissibilmente da parte convenuta alla comparsa conclusionale, atteso che tale allegazione oltre che tardiva ed inammissibile, risulta altresì inidonea a dar prova di un sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi in mancanza di riferimenti temporali certi relativi a tali rappresentazioni fotografiche;
ciò non senza considerare che si tratterebbe al più di interventi relativi ai rami dell'albero e non anche alle radici, al cui taglio pure la convenuta risulta tenuta alla luce delle motivazioni che precedono.
Sulle spese
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo con applicazione delle tariffe minime previste per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità dal
D.M. 147/2022 e si compensano nella misura di ¼ tenuto conto dell'inammissibilità di una delle domande di parte attrice e per la restante parte sono poste a carico dei convenuti secondo le regole della soccombenza.
Nei rapporti, invece, fra l'attrice ed i terzi chiamati in causa, le spese di lite vanno compensate atteso che sebbene questi ultimi abbiano aderito alle difese di parte convenuta, alcuna domanda è stata proposta nei loro confronti da parte degli attori e gli stessi sono stati evocati in lite in quanto meri comproprietari del fabbricato.
Le spese di CTU, invece, in mancanza di apposita istanza di liquidazione dell'ausiliario, si liquidano come da acconto e poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice
[...]
nell'atto di citazione al punto 3); Parte_1
2) Condanna la convenuta a provvedere, a proprie spese, alla Controparte_1 potatura dei rami dell'albero di alloro aggettanti sulla proprietà di parte attrice ed alla rimozione delle radici dell'albero che hanno arrecato danni al muro comune;
3) Condanna altresì la convenuta a provvedere a proprie Controparte_1 spese alla riparazione dei danni arrecati al muro comune dall'albero di alloro posto nel proprio giardino secondo la quantificazione effettuata dal
CTU Ing. nell'elaborato peritale cui si rinvia;
Persona_1
4) Condanna alla restituzione all'attrice delle chiavi del Controparte_2 cancello posto sul vialetto di proprietà ; Pt_1
5) Compensa per ¼ le spese di lite e condanna i convenuti Controparte_2
e alla refusione, in favore di ed in solido Controparte_1 Parte_1 tra loro, dei restanti ¾ che si liquidano in complessivi euro 2.856,75 (di cui euro 638,25 per fase di studio, euro 451,50 per fase introduttiva, euro
677,25 per fase istruttoria ed euro 1.089,75 per fase decisionale) oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie, nelle misure del 15%, come per legge;
6) Pone a carico dei convenuti e , in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, le spese di CTU che si liquidano come da acconto in mancanza di istanza di liquidazione;
7) Nulla sulle spese nei rapporti fra l'attrice ed i terzi chiamati in causa
[...]
e CP_4 Controparte_3
Così deciso in OR AT in data 24.04.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello