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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3578/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2025 da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] a Milano con l'Avv. Barbara Alampi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...] a Milano con l'Avv. Barbara Alampi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 24/07/2004 a NOLI (SV) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Noli, Atto N. 17
Parte 2 serie A, Ufficio 1, anno 2004 e nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Atto N.
728 parte 2 serie B volume R01 - anno 2004; in regime di separazione dei beni. con il seguente figlio: , nato il [...], C.F. Persona_1
, cittadino italiano C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il sig. verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Parte_1 Per_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.500,00 per dodici mensilità, con decorrenza
[...]
da aprile 2025. Tale somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione ISTAT, con prima decorrenza a maggio 2026;
2) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite tra i genitori al 50% come Persona_2
previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14/11/2017 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche
pagina 2 di 6 senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica
e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso
e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese, e le parti si impegnano ad effettuare un rendiconto mensile delle voci di spese straordinarie e a procedere ai relativi conguagli entro il giorno 10 del mese successivo mediante bonifico bancario.
3) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS verrà percepito al 100% dalla signora Parte_1
4) Al fine di regolare definitivamente tutte le questioni di carattere economico – patrimoniali derivanti dal matrimonio e dalla comunione relativa all'immobile in comproprietà e porre fine alla crisi/ lite coniugale in atto
A) il sig. si impegna a trasferire gratuitamente la propria quota di proprietà (50%) della casa Pt_2
coniugale sita nel comune di Milano (MI), via Alberto Mario 32 [APPARTAMENTO POSTO AL PIANO
RIALZATO DELLA SCALA B COMPOSTO DA DISIMPEGNO, SOGGIORNO/CUCINA, TRE CAMERE E BAGNO ED
IDENTIFICATA AL CATASTO DEI FABBRICATI FOGLIO 338, MAPPALE 341, SUBALTERNO 711, VIA ALBERTO
MARIO, PIANO T, 2, A/3, CLASSE 5, .5, SUPERFICIE CATASTALE MQ. CP_1 CP_2 CP_3
115] alla sig.ra il tutto come meglio identificato e riportato nell'atto di compravendita del Parte_1
09/08/2021 redatto dal notaio dottoressa . Persona_3
Il sig. per quanto posso occorrere, dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale ex art. Pt_2
2817 c.c.
pagina 3 di 6 L'atto di trasferimento della proprietà come sopra descritto avverrà entro 60 giorni dalla omologa di separazione, davanti al notaio che verrà scelto dalla sig.ra le spese di tale atto saranno a Parte_1
carico di quest'ultima.
A seguito del trasferimento sopra indicato, la rata di mutuo ipotecario n. 0057042033 stipulato con
Banca Fideuram, cointestato tra i coniugi gravante sull'immobile sopra indicato sarà a carico esclusivo della sig.ra la quale provvederà all'integrale pagamento della stessa. Parte_1
Gli arredi e quanto contenuto nella casa coniugale rimangono in esclusiva proprietà della sig.ra ad eccezione dei beni mobili, arredi e suppellettili di proprietà esclusiva del sig. e dei Parte_1 Pt_2
suoi effetti personali, che verranno asportati dal marito appena possibile.
B) Il sig. si impegna a trasferire gratuitamente alla sig.ra la proprietà della macchina Pt_2 Parte_1
MINI COOPER targa CP584MS entro 60 giorni dall'omologazione della separazione.
5) I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente alla richiesta di concorso al proprio mantenimento.
6) l sig. in relazione ai debiti comuni maturati nel periodo del matrimonio si riconosce debitore Pt_2
nei confronti della sig.ra dell'importo di € 10.000,00, e si impegna a provvedere al relativo Parte_1
pagamento nel termine di 24 mesi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Noli il 24/07/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2025 da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] a Milano con l'Avv. Barbara Alampi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...] a Milano con l'Avv. Barbara Alampi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 24/07/2004 a NOLI (SV) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Noli, Atto N. 17
Parte 2 serie A, Ufficio 1, anno 2004 e nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Atto N.
728 parte 2 serie B volume R01 - anno 2004; in regime di separazione dei beni. con il seguente figlio: , nato il [...], C.F. Persona_1
, cittadino italiano C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il sig. verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Parte_1 Per_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.500,00 per dodici mensilità, con decorrenza
[...]
da aprile 2025. Tale somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione ISTAT, con prima decorrenza a maggio 2026;
2) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite tra i genitori al 50% come Persona_2
previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14/11/2017 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche
pagina 2 di 6 senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica
e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso
e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese, e le parti si impegnano ad effettuare un rendiconto mensile delle voci di spese straordinarie e a procedere ai relativi conguagli entro il giorno 10 del mese successivo mediante bonifico bancario.
3) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS verrà percepito al 100% dalla signora Parte_1
4) Al fine di regolare definitivamente tutte le questioni di carattere economico – patrimoniali derivanti dal matrimonio e dalla comunione relativa all'immobile in comproprietà e porre fine alla crisi/ lite coniugale in atto
A) il sig. si impegna a trasferire gratuitamente la propria quota di proprietà (50%) della casa Pt_2
coniugale sita nel comune di Milano (MI), via Alberto Mario 32 [APPARTAMENTO POSTO AL PIANO
RIALZATO DELLA SCALA B COMPOSTO DA DISIMPEGNO, SOGGIORNO/CUCINA, TRE CAMERE E BAGNO ED
IDENTIFICATA AL CATASTO DEI FABBRICATI FOGLIO 338, MAPPALE 341, SUBALTERNO 711, VIA ALBERTO
MARIO, PIANO T, 2, A/3, CLASSE 5, .5, SUPERFICIE CATASTALE MQ. CP_1 CP_2 CP_3
115] alla sig.ra il tutto come meglio identificato e riportato nell'atto di compravendita del Parte_1
09/08/2021 redatto dal notaio dottoressa . Persona_3
Il sig. per quanto posso occorrere, dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale ex art. Pt_2
2817 c.c.
pagina 3 di 6 L'atto di trasferimento della proprietà come sopra descritto avverrà entro 60 giorni dalla omologa di separazione, davanti al notaio che verrà scelto dalla sig.ra le spese di tale atto saranno a Parte_1
carico di quest'ultima.
A seguito del trasferimento sopra indicato, la rata di mutuo ipotecario n. 0057042033 stipulato con
Banca Fideuram, cointestato tra i coniugi gravante sull'immobile sopra indicato sarà a carico esclusivo della sig.ra la quale provvederà all'integrale pagamento della stessa. Parte_1
Gli arredi e quanto contenuto nella casa coniugale rimangono in esclusiva proprietà della sig.ra ad eccezione dei beni mobili, arredi e suppellettili di proprietà esclusiva del sig. e dei Parte_1 Pt_2
suoi effetti personali, che verranno asportati dal marito appena possibile.
B) Il sig. si impegna a trasferire gratuitamente alla sig.ra la proprietà della macchina Pt_2 Parte_1
MINI COOPER targa CP584MS entro 60 giorni dall'omologazione della separazione.
5) I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente alla richiesta di concorso al proprio mantenimento.
6) l sig. in relazione ai debiti comuni maturati nel periodo del matrimonio si riconosce debitore Pt_2
nei confronti della sig.ra dell'importo di € 10.000,00, e si impegna a provvedere al relativo Parte_1
pagamento nel termine di 24 mesi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Noli il 24/07/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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