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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 26 marzo 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Morosini, 16, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Giovanni Furfari, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Verona, via Locatelli 3, presso lo studio dell'Avv. Marcello Trombetta, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto
OGGETTO: collocazione in CIG, risarcimento danni i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione del ricorrente in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore nei mesi di marzo 2022 e aprile 2022, allorquando vigeva lo stesso ammortizzatore sociale già considerato nella sent. n. 1462/2023 di questo Tribunale;
2) accertare e dichiarare, ancora, l'illegittimità della sospensione a zero ore del ricorrente nel periodo che va da maggio 2022 a giugno 2023, allorquando l'azienda ricorreva al c.d. contratto di solidarietà “difensivo” ex art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. 148/2015;
1 3) accertare e dichiarare, ancora, l'illegittima collocazione del Sig. in Cassa Pt_1
Integrazione Guadagni a zero ore nel periodo che va dal mese settembre 2023 all'introduzione del presente giudizio;
4) accertare e dichiarare, dunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito per l'illegittima sospensione unilaterale della prestazione, pari alla differenza tra l'intero trattamento retributivo che egli avrebbe percepito dal mese di marzo 2022 al mese di febbraio 2024 e il trattamento economico percepito, e pari, nello specifico, ad euro 40.769,38 (come maturati al mese di febbraio 2024) o alla diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
5) accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità della detrazione, dai cedolini paga dei mesi di luglio 2023 e agosto 2023, rispettivamente, di n. 167 ore di ore di permessi/rol nel mese di luglio 2023 e di n. 176 ore di permessi/rol nel mese di agosto 2023, mai richiesti dal dipendente e della conseguente negativizzazione, nelle buste paga successive, del relativo monte ore;
6) accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente alla ricostituzione a far data dal mese di aprile 2021, del conteggio di ferie, rol ed ex festività, con annullamento delle ore in negativo dai cedolini paga agli atti, per un totale di: 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi (come da conteggio doc. 41 B);
7) accertare e dichiarare che tale monte ore va sommato a quello maturato nel periodo di illegittima estromissione dal rapporto di lavoro in virtù di licenziamento poi annullato (179,82 ore di ferie, 66,40 ore di permessi/rol, 40 ore di ex festività come accertate con sent. 1462/2023 del Tribunale di Milano), indi il diritto del Sig.
alla ricostituzione del seguente, complessivo, monte ore: 704,82 ore a titolo Pt_1 di ferie maturate e non godute;
182,95 ore a titolo di permessi/rol; 133,45 ore a titolo di ex festività;
8) accertare e dichiarare, ancora, il diritto del ricorrente a percepire l'importo pari ad € 565,67 lordi a titolo di trattamento economico per la festività del Santo Patrono di OZ D'DD (17 gennaio, Sant'Antonio Abbate) ex art. 4, parte seconda, CCNL Grafici, come dovuto dall'anno 2019 all'anno 2024, o pari al diverso, maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
9) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'importo pari ad euro 1.250,00 lordi a titolo di “trattamento di garanzia retributiva” ex art. 10, parte prima, CCNL Grafici, come dovuto dal mese dall'anno 2019 all'anno 2023, o il diverso, maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
10) accertare e dichiarare, infine, il diritto del ricorrente al pagamento a far data dal 01.03.2018, o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, delle maggiorazioni ex art. 1 PARTE SESTA del CCNL di settore ed al riconoscimento dei riposi retribuiti ex art. 9 PARTE SESTA del CCNL di settore e per l'effetto,
2 11) condannare (C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale a Verona (VR), via Arnaldo Parte_2
Mondadori n. 15, a corrispondere al Sig. a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale subito nel periodo marzo 2022 – febbraio 2024 per omessa rotazione in cassa integrazione/solidarietà, l'importo pari ad euro 40.769,38 o il diverso, maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
12) alla ricostituzione in positivo del monte ore di ferie e rol maturate dal mese di aprile 2021 al mese di febbraio 2024, pari a 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi (come da conteggio doc. 41 B), da sommare a quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione dal rapporto di lavoro a seguito del licenziamento (aprile 2020 – aprile 2021) come già accertate con sent. n. 1462/2023 di questo Tribunale;
13) a corrispondere, al Sig. , i seguenti, ulteriori importi: Pt_1
· euro 565,67 lordi a titolo di trattamento retributivo non percepito in occasione della festività del Santo Patrono per gli anni 2019 – 2024;
· euro 1.250 lordi a titolo di “elemento di garanzia retributiva” ex art. 10, parte prima, CCNL Grafici, per gli anni 2019 – 2023;
· euro 3.904,56 a titolo di maggiorazioni ex art. 1 PARTE SESTA del CCNL di settore maturati a far data dal 01.03.2018 al 29.02.2024;
· euro 4.507,12 a titolo di riposi retribuiti annui ex art. 9 PARTE SESTA del CCNL di settore, per gli anni 2018 – 2023;
Ovvero i diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti in corso di causa e/o ritenuti di giustizia.
14) in ogni caso: con condanna, sugli importi dovuti, al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria;
con versamento dei contributi in favore dell' previa CP_2 integrazione del contraddittorio;
15) con condanna al pagamento delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1.a) in via principale, accertarsi e dichiararsi la correttezza dell'operato di CP_1
e, per l'effetto, respingersi qualsivoglia domanda svolta nei confronti di
[...] quest'ultma, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 26 marzo 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
3 Rilevava il ricorrente di essere stato assunto il 5 febbraio 1990 da SORIT s.p.a. per poi passare, attraverso una cessione aziendale, alla Controparte_3 poi divenuta e quindi
[...] Controparte_4
Controparte_1
Il lavoratore chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale per essere stato illegittimamente collocato in solidarietà c.d. “difensiva” e in CIG nei seguenti periodi: a) marzo 2022 e aprile 2022; b) da maggio 2022 a giugno 2023; c) dal mese settembre 2023 al 26 marzo 2024 (deposito del ricorso). La società datrice, con intenti ritorsivi, avrebbe utilizzato gli ammortizzatori sociali per eludere la condanna alla reintegra del lavoratore disposto a giudizialmente, a seguito dell'annullamento del licenziamento del 22 aprile 2020. Non sarebbero stati comunicati i motivi della scelta di porre il ricorrente in cassa integrazione a zero ore, nonostante svolgesse mansioni fungibili con quelle degli altri addetti al reparto stampa. rilevava inoltre di aver subito l'imposizione, a partire da aprile Parte_1
2021, di periodi di sospensione della prestazione di lavoro mediante ferie e rol mai richiesti. a tali periodi si dovevano sommare i precedenti periodi (aprile 2020 – aprile 2022) come accertati dalla sentenza n. 1462/2023. lamentava anche la mancata corresponsione, dal 1° marzo 2018 Parte_1 del trattamento retributivo spettante per la giornata del Santo patrono, della voce denominata elemento di garanzia retributiva (da marzo 2018), della maggiorazione ex art. 1 CCNL e dei riposi retribuiti annui ex art. 9 CCNL. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 10 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il pur ripetutamente esperito tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. promuove una prima causa nei confronti della sua Parte_1 controparte datoriale per ottenere il risarcimento dei danni ascritti ad un'illegittima collocazione e all'omessa turnazione in La sentenza di primo grado (n. CP_5
2323/2000) è favorevole al ricorrente (doc. 15 fasc. ric.) ed è confermata in appello (sent. n. 1121/2021: doc. 28 fasc. ric.). avvia una seconda causa per impugnazione del suo licenziamento Parte_1 del 22 aprile 2020. La sentenza che conclude in primo grado il c.d. CP_6
(sent. 1055 del 20 aprile 2021: doc. 13 fasc. ric.), dichiara la nullità del licenziamento e dispone a carico di la reintegra del lavoratore Controparte_1 oltre il pagamento di 12 mensilità di retribuzione. La sentenza viene confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello (sent. 1077 del 2 agosto 2021: doc. 15 fasc.
4 . La Cassazione rigetta il ricorso per Cassazione introdotto da CP_1 con ordinanza pubblicata il 28 agosto 2024, n. 3249, depositata Controparte_1 in questo fascicolo in via telematica il 25 novembre 2024. Con una terza causa, chiede l'accertamento dell'illegittimità della Parte_1 sua collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a partire dal mese di maggio 2021 (dunque, all'esito della reintegrazione disposta dal giudice a seguito dell'annullamento del licenziamento) con il conseguente diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e alla professionalità e all'immagine (questi ultimi lasciati all'equità del Tribunale), l'accertamento del suo diritto alla maturazione di ferie, rol ed ex festività nel periodo di illegittima esclusione dal rapporto di lavoro, quindi dal 22 aprile 2020 al 20 aprile 2021; il diritto alla restituzione dei ratei di tredicesima mensilità erroneamente restituiti ad con bonifico Controparte_1 del 4 novembre 2021. Il ricorso viene accolto con la sentenza di questo Tribunale n. 1462 del 21 aprile 2023 (doc. 29 fasc. ric.). La sentenza passa in giudicato.
2. Questa è la quarta causa che divide le parti, che si sono mostrate insensibili a qualunque ragionevole tentativo di componimento bonario.
3. Come rilevato sopra, chiede il risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale per essere stato illegittimamente collocato in solidarietà c.d.
“difensiva” e in CIG nei seguenti periodi: a) marzo 2022 e aprile 2022;
b) da maggio 2022 a giugno 2023; c) dal mese settembre 2023 al 26 marzo 2024 (data del deposito del ricorso).
3.1. Il periodo marzo 2022 e aprile 2022 Il Sig. svolgeva, per dato incontestato, presso lo stabilimento di OZ Pt_1
D'DD di mansioni di addetto alla stampa e di stekerista con Controparte_1 utilizzo delle macchine stampatrici Lithoman IV M-325, Lithoman IV M-326 e Lithoman IV M-327. Il ripristino del suo rapporto di lavoro (dopo la sentenza conseguita nel secondo giudizio fra quelli indicati al §1) si incrocia con un periodo di crisi aziendale di Controparte_1
Il 9 giugno 2021 la società e la RSA del sito di OZ D'DD concludono un accordo quadro (doc. 21 fasc. per l'attuazione del piano di CP_1 riorganizzazione di quello stabilimento. Esso prevede che l'azienda avrebbe richiesto l'intervento della per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 1° CP_5 luglio 2021, per un numero di 40 unità occupate a OZ d'DD. Si legge al punto 3, secondo capoverso, che “la rotazione del personale in cigs sarà effettuata in funzione delle necessità tecnico organizzative aziendali e con l'unico limite della
5 fungibilità individuale. Dalla rotazione potranno essere esclusi i lavoratori prepensionabili”. Il 2 luglio 2021 si firma il verbale d'accordo (doc. 22 fasc. , all'esito CP_1 dell'esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015. Si sottolinea la necessità di ricorrere alla per riorganizzazione aziendale, anche finalizzata al CP_5 prepensionamento, con decorrenza dal 5 luglio 2012 per la durata di 9 mesi, applicata per un massimo di 40 unità lavorative dello stabilimento di OZ d'DD, con istanza per il riconoscimento dell'accesso al prepensionamento per 6 grafici occupati presso il medesimo sito aziendale. Si legge in quel documento che i lavoratori sarebbero stati interessati dal “ricorso alla CIGS fino ad un massimo di zero ore e compatibilmente alle esigenze tecnico organizzative imposte dal Piano e tenuto conto della fungibilità delle mansioni, si farà ricorso alla rotazione”. Tra i lavoratori indicati nell'elenco dei “prepensionabili”, allegato al verbale vi è (insieme ai colleghi Parte_1 Pt_3 Parte_4 Pt_5
CA, ); si tratta di lavoratori che hanno maturato i requisiti per Per_1 potere accedere ai benefici del prepensionamento in base alla normativa sull'editoria vigente nel luglio 2021. Con il decreto del 28 luglio 2021, il Ministero del Lavoro approva il piano di riorganizzazione nei termini convenuti nel verbale di accordo (doc. 26 fasc.
. CP_1
Dunque, le mansioni di risultano fungibili con quelle svolte dai Parte_1 colleghi di lavoro del reparto che continuano ad eseguire la prestazione (negli allegati turni giornalieri, doc. 27 fasc. ric., tutti i dipendenti il cui nominativo viene indicato nella quarta fila di ciascun turno ricoprono il ruolo di stekerista). Ed infatti, i Sig.ri CA, , Pt_3 Parte_4 Pt_5 Per_1 così come gli altri addetti al reparto stampa, hanno continuato a lavorare alternando periodi di lavoro e periodi di sospensione, anche in “ferie aziendali”.
Come si evince dai fogli turni giornalieri (doc. 27 e doc. 27 A fasc. ric.), dal mese di maggio 2021 fino al mese di febbraio 2022, gli addetti al reparto stampa hanno continuato ad eseguire la prestazione di lavoro, alternandosi nei turni sopra riferiti, ivi compresi i grafici classificati dall'azienda quali “prepensionabili” ai sensi del citato accordo 2 luglio 2021 (doc. 22 fasc. ric., cit.). L'unico lavoratore che non compare mai nei turni (in quel periodo), è Parte_1
La società riferisce che dal 5 luglio 2021 il ricorrente era stato posto in CIGS a zero ore senza rotazione in adesione a quanto disposto nell'accordo quadro, secondo cui: “Dalla rotazione potranno essere esclusi i lavoratori prepensionabili” (memoria, p. 10 e 15). Nondimeno, la società non spiega il perché, fra i
“prepensionabili”, solo non fosse mai stato chiamato a qualche Parte_1 turno, nemmeno una volta, tenuto conto che la norma pattizia ora citata non definiva un obbligo della società ma una semplice possibilità di esclusione dalla rotazione.
6 Neppure con riguardo al periodo successivo al febbraio 2022 (cioè quello esaminato nel presente ricorso) è indicato nei turni di lavoro Parte_1 relativi al periodo marzo 2022 e aprile 2022 (doc. 33A fasc. ric.). Ma, diversamente dall'accertamento in fatto del giudizio precedente (relativo quindi ai mesi anteriori al marzo 2022) non compaiono, insieme al nome di neppure i nomi dei colleghi prepensionabili Parte_1 Pt_3 Parte_4
CA, (doc. 33A fasc. ric.), cosicché non pare Pt_5 Per_1 attuarsi alcuna discriminazione “mirata” ai danni del ricorrente.
3.2. Il periodo da maggio 2022 a giugno 2023 Dal maggio 2022 al giugno 2023 ricorre allo strumento della Controparte_1 solidarietà c.d. “difensiva” (art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. 148/2015). Il 30 marzo 2022 si conclude tra la convenuta e le OO.SS. dello stabilimento (anche) di OZ D'DD, un verbale di accordo quadro – contratto di solidarietà di tipo “difensivo” (doc. 31 fasc. ric. ed allegato C: doc. 26 A fasc. , per CP_1 un periodo poi prorogato fino al 1° luglio 2023 (doc. 32 fasc. ric.) L'ammortizzatore sociale viene applicato per i lavoratori del sito di OZ d'DD dal 4 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 (39 settimane) e poi dal 2 gennaio 2023 al 1° luglio 2023 (26 settimane). Fra i 47 lavoratori del sito, è indicato anche quale “operatore di Parte_1 macchina stacker”, insieme ai colleghi , Pt_6 Per_2 Per_3 Per_4
, , pure sospesi, Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 come lui, al 90% (doc. 26 A fasc. . CP_1
Come si ricava dai fogli giornalieri relativi ai turni (doc. sub 33A, 33B, 33C e 33D fasc. ric.), dal mese di maggio 2022 al mese di giugno 2023 Parte_1 risulta, fra i lavoratori indicati quali “operatore di macchina stacker”, non essere mai incluso nei turni di lavoro. Diversamente da quanto indicato al § 3.1, l'esclusione totale del ricorrente pare qui effettivamente discriminatoria e non giustificata.
3.3. Il periodo da luglio 2023 a settembre 2023 In questo periodo non vi sono interventi di integrazione salariale. risulta aver fruito 343 ore di permessi e rol: 167 ore nel mese di Parte_1 luglio 2023 e 176 ore nel mese di agosto (doc. 30 fasc. ric.). Come già oggetto della precedente sentenza fra le parti (n. 1462 del 21 aprile 2023: doc. 29 fasc. ric.), per la richiesta di ferie, il dipendente doveva compilare un apposito modulo, che non prova essere stato compilato da Controparte_1
Parte_1 fferma che di avere utilizzato le ore di rol (riduzione orario di Controparte_1 lavoro) per gestire gli scarichi di lavoro e il calo delle commesse, sulla base di un meccanismo asseritamente consentito e applicato alla totalità degli addetti (memoria, p. 18).
7 Ma, come detto sopra, nessuna traccia è dato riscontrare sul criterio operativo di tale meccanismo, solo asserito e non dimostrato dalla parte datoriale, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio.
3.4. Il periodo dal mese settembre 2023 al 26 marzo 2024 (deposito del ricorso). Il 18 settembre 2023 è siglato il verbale d'accordo (doc. 37 fasc. ric.), all'esito dell'esame congiunto ex art. 24 del D. Lgs. n. 148/2015, nel quale è ribadita la necessità di ricorrere alla CIGS per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, con decorrenza dal 4 settembre 2023 al 3 gennaio 2024, applicata per un massimo di 45 unità lavorative dello stabilimento di OZ d'DD. Vi si legge (art. 4):
“verrà realizzata una rotazione del personale in CIGS, in funzione delle necessità tecniche organizzative aziendali e con l'unico limite della fungibilità individuale, con l'esclusione dei dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso al prepensionamento”. Dal 4 settembre 2023 al 3 gennaio 2024 è posto nuovamente in Parte_1
CIGS a zero ore senza rotazione ma ciò è comportamento autorizzato dalla norma contrattuale sopra citata dell'accordo di cui sopra. Il 21 dicembre 2023 è concluso fra le RSU dello stabilimento Controparte_1 di OZ D'DD e le verbale di accordo di proroga (doc. 38 fasc. ric.) Pt_7 dell'ammortizzatore sociale ex art. 22 bis D.lgs. n. 148/2015, quale integrazione del precedente verbale del 18 settembre 2023, avente ad oggetto, tra l'altro, la possibilità di accedere al prepensionamento con 35 anni di anzianità. L'11 gennaio 2024 è dunque sottoscritto in sede ministeriale un ulteriore verbale di accordo (doc. 39 fasc. ric.) in virtù del quale si dà atto che Controparte_1 avrebbe richiesto una proroga della CIGS per 12 mesi, dal 4 gennaio 2024 al 3 gennaio 2025, per 40 unità lavorative poligrafiche e grafiche occupate presso lo stabilimento di OZ D'DD, individuate in base alle “esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda connesse al piano di riorganizzazione”. Vi si legge che “Verrà realizzata una rotazione del personale in CIGS, in funzione delle necessità tecnico organizzative aziendali e con l'unico limite della fungibilità individuale” (art. 4). Anche in questo ultimo lasso di tempo, è escluso dalla rotazione, Parte_1 ostiene in quanto lavoratore pensionabile, ma nulla riferendo a Controparte_1 proposito della sua fungibilità individuale. Con riferimento a questo periodo, quindi, si deve dedurre che l'esclusione dalla rotazione del lavoratore debba essere considerata fatto illecito.
4. La buona fede di al di là dei periodi in cui l'esclusione Controparte_1 del ricorrente è giustificata dalla contrattazione collettiva: marzo 2022 e aprile 2022) sembra da escludere non foss'altro per il fatto che è già stata condannata due
8 volte al risarcimento per un comportamento del tutto analogo riservato a Pt_1
(v. i precedenti al § 1).
[...]
La pronunzia d'appello resa fra le parti (sent. n. 1121 del 18 novembre 2021) indica il parametro per la liquidazione del danno conseguente. Alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (fra cui Cass., sez. lav., 20 aprile 2021, n. 10377, ma anche Cass. 3 maggio 2018, n. 10516, Cass. 4 dicembre 2015, n. 24738) il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell'illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 1223 c.c., commisurandosi, almeno, all'entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l'intero periodo di inadempimento. Ne segue che non può essere condiviso il ragionamento di Controparte_1 sviluppato a p. 17 della memoria e deve condividersi il ragionamento di cui al ricorso, calcolando la retribuzione globale che avrebbe Parte_1 interamente percepito nel periodo di interesse e sottraendo alla stessa quanto percepito nel medesimo periodo a titolo di trattamento di integrazione salariale. Il risarcimento del danno ammonta dunque ad € 37.732,67 (= € 40.769,38 - 1316,24 - 1720,47: escluse le mensilità di marzo ed aprile 2022).
5. chiede dichiararsi l'illegittimità della detrazione dai Parte_1 cedolini paga dei mesi di luglio 2023 e agosto 2023, rispettivamente, di n. 167 ore di ore di permessi/rol nel mese di luglio 2023 e di n. 176 ore di permessi/rol nel mese di agosto 2023, mai richiesti dal dipendente. Il diritto va riconosciuto, in base a quanto già riferito sopra, al § 3.3. Ne consegue che a devono essere riconosciuti un monte ore pari a Parte_1
525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi, da sommare a quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione dal rapporto di lavoro a seguito del licenziamento (aprile 2020 – aprile 2021, come deciso dalla sent. n. 1462/2023).
6. chiede inoltre € 565,67 lordi a titolo di trattamento Parte_1 retributivo non percepito in occasione della festività del Santo Patrono (Sant'Antonio Abate) per gli anni 2019 – 2024, ex art. 4, seconda parte, CCNL Grafici. La somma non spetta perché eccepisce, a ragione, che dalle Controparte_1 buste paga (doc. 30 fasc. ric.) si evince che in aggiunta alle 4 giornate di festività abolite ex lege, riconosciute come giornate di riposo retribuito, è stata inserita una ulteriore giornata di riposo: invero il rateo mensile di maturazione delle Ex festività che si legge nei cedolini è pari a 3,33 ore (5*8 = 40 ore diviso 12) anziché a 2,67 ore (4*8 = 32/12).
9 7. chiede inoltre € 1.250 lordi a titolo di “elemento di Parte_1 garanzia retributiva” ex art. 10, parte prima, CCNL Grafici, per gli anni 2019 – 2023. La norma contrattuale citata riferisce l'elemento retributivo alle “aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello” (ricorso, p. 18) e pare difficile negare che isponga di una contrattazione di secondo livello (v. §§ sub Controparte_1
3). In ogni caso sembra discutibile che la norma contrattuale debba essere applicata in periodi di crisi economiche e aziendali che comportano l'applicazione di ammortizzatori sociali, quali quelli di cui a fatto uso. Controparte_1
La domanda va quindi rigettata.
8. chiede inoltre € 3.904,56 a titolo di maggiorazioni ex art. Parte_1
1, parte sesta, del CCNL di settore, maturati a far data dal 01.03.2018 al 29.02.2024 ed € 4.507,12 a titolo di riposi retribuiti annui ex art. 9, parte sesta, del CCNL di settore, per gli anni 2018 – 2023. riferisce che nel corso del 2013 dopo aver Parte_1 Controparte_1 accertato le difficoltà proprie e del settore editoriale ed al fine di contenere i costi di produzione aveva ottenuto, in virtù di un accordo sindacale, la sospensione temporanea di alcuni trattamenti economici (14 mensilità, la VI parte del CCNL ecc.). Da novembre 2013, non aveva corrisposto a Controparte_1 Pt_1 le maggiorazioni ora indicate.
[...]
L'accordo avrebbe previsto tuttavia il ripristino degli istituti economici contenuti nella VI parte del CCNL nelle ipotesi di ripresa del settore editoriale, di trasferimento di personale in altri siti, di chiusura forzata dello stabilimento di Melzo con relativo ricollocamento dei lavoratori. Di tale clausola ripristinatoria non è traccia agli atti, cosicché la causa petendi risulta palesemente insufficiente all'accoglimento della domanda.
9. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca e la pervicace resistenza delle parti a qualunque iniziativa di tipo conciliativo) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione a zero ore del ricorrente nel periodo che va da maggio 2022 a giugno 2023, allorquando l'azienda ricorreva al
10 c.d. contratto di solidarietà “difensivo” ex art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. 148/2015; 2) accerta e dichiara l'illegittima collocazione del Sig. in Cassa Pt_1
Integrazione Guadagni a zero ore nel periodo che va dal mese settembre 2023 all'introduzione del presente giudizio;
3) accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno patito Parte_1 per l'illegittima sospensione unilaterale della prestazione, pari ad € 37.732,67;
4) accerta e dichiara l'illegittimità della detrazione, dai cedolini paga dei mesi di luglio 2023 e agosto 2023, rispettivamente, di n. 167 ore di ore di permessi/rol nel mese di luglio 2023 e di n. 176 ore di permessi/rol nel mese di agosto 2023 e della conseguente negativizzazione, nelle buste paga successive, del relativo monte ore;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione a far data dal mese di aprile 2021, del conteggio di ferie, rol ed ex festività, con annullamento delle ore in negativo dai cedolini paga agli atti, per un totale di: 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi;
6) accerta e dichiara che tale monte ore va sommato a quello maturato nel periodo di illegittima estromissione dal rapporto di lavoro in virtù di licenziamento poi annullato;
7) condanna (C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 subito l'importo di € 37.732,67;
8) condanna alla ricostituzione in positivo del monte ore di Controparte_1 ferie e rol maturate dal mese di aprile 2021 al mese di febbraio 2024, pari a 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi, da sommare a quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione dal rapporto di lavoro a seguito del licenziamento;
9) rigetta per il resto;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 10 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 26 marzo 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Morosini, 16, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Giovanni Furfari, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Verona, via Locatelli 3, presso lo studio dell'Avv. Marcello Trombetta, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto
OGGETTO: collocazione in CIG, risarcimento danni i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione del ricorrente in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore nei mesi di marzo 2022 e aprile 2022, allorquando vigeva lo stesso ammortizzatore sociale già considerato nella sent. n. 1462/2023 di questo Tribunale;
2) accertare e dichiarare, ancora, l'illegittimità della sospensione a zero ore del ricorrente nel periodo che va da maggio 2022 a giugno 2023, allorquando l'azienda ricorreva al c.d. contratto di solidarietà “difensivo” ex art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. 148/2015;
1 3) accertare e dichiarare, ancora, l'illegittima collocazione del Sig. in Cassa Pt_1
Integrazione Guadagni a zero ore nel periodo che va dal mese settembre 2023 all'introduzione del presente giudizio;
4) accertare e dichiarare, dunque, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito per l'illegittima sospensione unilaterale della prestazione, pari alla differenza tra l'intero trattamento retributivo che egli avrebbe percepito dal mese di marzo 2022 al mese di febbraio 2024 e il trattamento economico percepito, e pari, nello specifico, ad euro 40.769,38 (come maturati al mese di febbraio 2024) o alla diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
5) accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità della detrazione, dai cedolini paga dei mesi di luglio 2023 e agosto 2023, rispettivamente, di n. 167 ore di ore di permessi/rol nel mese di luglio 2023 e di n. 176 ore di permessi/rol nel mese di agosto 2023, mai richiesti dal dipendente e della conseguente negativizzazione, nelle buste paga successive, del relativo monte ore;
6) accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente alla ricostituzione a far data dal mese di aprile 2021, del conteggio di ferie, rol ed ex festività, con annullamento delle ore in negativo dai cedolini paga agli atti, per un totale di: 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi (come da conteggio doc. 41 B);
7) accertare e dichiarare che tale monte ore va sommato a quello maturato nel periodo di illegittima estromissione dal rapporto di lavoro in virtù di licenziamento poi annullato (179,82 ore di ferie, 66,40 ore di permessi/rol, 40 ore di ex festività come accertate con sent. 1462/2023 del Tribunale di Milano), indi il diritto del Sig.
alla ricostituzione del seguente, complessivo, monte ore: 704,82 ore a titolo Pt_1 di ferie maturate e non godute;
182,95 ore a titolo di permessi/rol; 133,45 ore a titolo di ex festività;
8) accertare e dichiarare, ancora, il diritto del ricorrente a percepire l'importo pari ad € 565,67 lordi a titolo di trattamento economico per la festività del Santo Patrono di OZ D'DD (17 gennaio, Sant'Antonio Abbate) ex art. 4, parte seconda, CCNL Grafici, come dovuto dall'anno 2019 all'anno 2024, o pari al diverso, maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
9) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'importo pari ad euro 1.250,00 lordi a titolo di “trattamento di garanzia retributiva” ex art. 10, parte prima, CCNL Grafici, come dovuto dal mese dall'anno 2019 all'anno 2023, o il diverso, maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
10) accertare e dichiarare, infine, il diritto del ricorrente al pagamento a far data dal 01.03.2018, o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, delle maggiorazioni ex art. 1 PARTE SESTA del CCNL di settore ed al riconoscimento dei riposi retribuiti ex art. 9 PARTE SESTA del CCNL di settore e per l'effetto,
2 11) condannare (C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale a Verona (VR), via Arnaldo Parte_2
Mondadori n. 15, a corrispondere al Sig. a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale subito nel periodo marzo 2022 – febbraio 2024 per omessa rotazione in cassa integrazione/solidarietà, l'importo pari ad euro 40.769,38 o il diverso, maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
12) alla ricostituzione in positivo del monte ore di ferie e rol maturate dal mese di aprile 2021 al mese di febbraio 2024, pari a 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi (come da conteggio doc. 41 B), da sommare a quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione dal rapporto di lavoro a seguito del licenziamento (aprile 2020 – aprile 2021) come già accertate con sent. n. 1462/2023 di questo Tribunale;
13) a corrispondere, al Sig. , i seguenti, ulteriori importi: Pt_1
· euro 565,67 lordi a titolo di trattamento retributivo non percepito in occasione della festività del Santo Patrono per gli anni 2019 – 2024;
· euro 1.250 lordi a titolo di “elemento di garanzia retributiva” ex art. 10, parte prima, CCNL Grafici, per gli anni 2019 – 2023;
· euro 3.904,56 a titolo di maggiorazioni ex art. 1 PARTE SESTA del CCNL di settore maturati a far data dal 01.03.2018 al 29.02.2024;
· euro 4.507,12 a titolo di riposi retribuiti annui ex art. 9 PARTE SESTA del CCNL di settore, per gli anni 2018 – 2023;
Ovvero i diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti in corso di causa e/o ritenuti di giustizia.
14) in ogni caso: con condanna, sugli importi dovuti, al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria;
con versamento dei contributi in favore dell' previa CP_2 integrazione del contraddittorio;
15) con condanna al pagamento delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1.a) in via principale, accertarsi e dichiararsi la correttezza dell'operato di CP_1
e, per l'effetto, respingersi qualsivoglia domanda svolta nei confronti di
[...] quest'ultma, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 26 marzo 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
3 Rilevava il ricorrente di essere stato assunto il 5 febbraio 1990 da SORIT s.p.a. per poi passare, attraverso una cessione aziendale, alla Controparte_3 poi divenuta e quindi
[...] Controparte_4
Controparte_1
Il lavoratore chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale per essere stato illegittimamente collocato in solidarietà c.d. “difensiva” e in CIG nei seguenti periodi: a) marzo 2022 e aprile 2022; b) da maggio 2022 a giugno 2023; c) dal mese settembre 2023 al 26 marzo 2024 (deposito del ricorso). La società datrice, con intenti ritorsivi, avrebbe utilizzato gli ammortizzatori sociali per eludere la condanna alla reintegra del lavoratore disposto a giudizialmente, a seguito dell'annullamento del licenziamento del 22 aprile 2020. Non sarebbero stati comunicati i motivi della scelta di porre il ricorrente in cassa integrazione a zero ore, nonostante svolgesse mansioni fungibili con quelle degli altri addetti al reparto stampa. rilevava inoltre di aver subito l'imposizione, a partire da aprile Parte_1
2021, di periodi di sospensione della prestazione di lavoro mediante ferie e rol mai richiesti. a tali periodi si dovevano sommare i precedenti periodi (aprile 2020 – aprile 2022) come accertati dalla sentenza n. 1462/2023. lamentava anche la mancata corresponsione, dal 1° marzo 2018 Parte_1 del trattamento retributivo spettante per la giornata del Santo patrono, della voce denominata elemento di garanzia retributiva (da marzo 2018), della maggiorazione ex art. 1 CCNL e dei riposi retribuiti annui ex art. 9 CCNL. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 10 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il pur ripetutamente esperito tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. promuove una prima causa nei confronti della sua Parte_1 controparte datoriale per ottenere il risarcimento dei danni ascritti ad un'illegittima collocazione e all'omessa turnazione in La sentenza di primo grado (n. CP_5
2323/2000) è favorevole al ricorrente (doc. 15 fasc. ric.) ed è confermata in appello (sent. n. 1121/2021: doc. 28 fasc. ric.). avvia una seconda causa per impugnazione del suo licenziamento Parte_1 del 22 aprile 2020. La sentenza che conclude in primo grado il c.d. CP_6
(sent. 1055 del 20 aprile 2021: doc. 13 fasc. ric.), dichiara la nullità del licenziamento e dispone a carico di la reintegra del lavoratore Controparte_1 oltre il pagamento di 12 mensilità di retribuzione. La sentenza viene confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello (sent. 1077 del 2 agosto 2021: doc. 15 fasc.
4 . La Cassazione rigetta il ricorso per Cassazione introdotto da CP_1 con ordinanza pubblicata il 28 agosto 2024, n. 3249, depositata Controparte_1 in questo fascicolo in via telematica il 25 novembre 2024. Con una terza causa, chiede l'accertamento dell'illegittimità della Parte_1 sua collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a partire dal mese di maggio 2021 (dunque, all'esito della reintegrazione disposta dal giudice a seguito dell'annullamento del licenziamento) con il conseguente diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e alla professionalità e all'immagine (questi ultimi lasciati all'equità del Tribunale), l'accertamento del suo diritto alla maturazione di ferie, rol ed ex festività nel periodo di illegittima esclusione dal rapporto di lavoro, quindi dal 22 aprile 2020 al 20 aprile 2021; il diritto alla restituzione dei ratei di tredicesima mensilità erroneamente restituiti ad con bonifico Controparte_1 del 4 novembre 2021. Il ricorso viene accolto con la sentenza di questo Tribunale n. 1462 del 21 aprile 2023 (doc. 29 fasc. ric.). La sentenza passa in giudicato.
2. Questa è la quarta causa che divide le parti, che si sono mostrate insensibili a qualunque ragionevole tentativo di componimento bonario.
3. Come rilevato sopra, chiede il risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale per essere stato illegittimamente collocato in solidarietà c.d.
“difensiva” e in CIG nei seguenti periodi: a) marzo 2022 e aprile 2022;
b) da maggio 2022 a giugno 2023; c) dal mese settembre 2023 al 26 marzo 2024 (data del deposito del ricorso).
3.1. Il periodo marzo 2022 e aprile 2022 Il Sig. svolgeva, per dato incontestato, presso lo stabilimento di OZ Pt_1
D'DD di mansioni di addetto alla stampa e di stekerista con Controparte_1 utilizzo delle macchine stampatrici Lithoman IV M-325, Lithoman IV M-326 e Lithoman IV M-327. Il ripristino del suo rapporto di lavoro (dopo la sentenza conseguita nel secondo giudizio fra quelli indicati al §1) si incrocia con un periodo di crisi aziendale di Controparte_1
Il 9 giugno 2021 la società e la RSA del sito di OZ D'DD concludono un accordo quadro (doc. 21 fasc. per l'attuazione del piano di CP_1 riorganizzazione di quello stabilimento. Esso prevede che l'azienda avrebbe richiesto l'intervento della per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 1° CP_5 luglio 2021, per un numero di 40 unità occupate a OZ d'DD. Si legge al punto 3, secondo capoverso, che “la rotazione del personale in cigs sarà effettuata in funzione delle necessità tecnico organizzative aziendali e con l'unico limite della
5 fungibilità individuale. Dalla rotazione potranno essere esclusi i lavoratori prepensionabili”. Il 2 luglio 2021 si firma il verbale d'accordo (doc. 22 fasc. , all'esito CP_1 dell'esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015. Si sottolinea la necessità di ricorrere alla per riorganizzazione aziendale, anche finalizzata al CP_5 prepensionamento, con decorrenza dal 5 luglio 2012 per la durata di 9 mesi, applicata per un massimo di 40 unità lavorative dello stabilimento di OZ d'DD, con istanza per il riconoscimento dell'accesso al prepensionamento per 6 grafici occupati presso il medesimo sito aziendale. Si legge in quel documento che i lavoratori sarebbero stati interessati dal “ricorso alla CIGS fino ad un massimo di zero ore e compatibilmente alle esigenze tecnico organizzative imposte dal Piano e tenuto conto della fungibilità delle mansioni, si farà ricorso alla rotazione”. Tra i lavoratori indicati nell'elenco dei “prepensionabili”, allegato al verbale vi è (insieme ai colleghi Parte_1 Pt_3 Parte_4 Pt_5
CA, ); si tratta di lavoratori che hanno maturato i requisiti per Per_1 potere accedere ai benefici del prepensionamento in base alla normativa sull'editoria vigente nel luglio 2021. Con il decreto del 28 luglio 2021, il Ministero del Lavoro approva il piano di riorganizzazione nei termini convenuti nel verbale di accordo (doc. 26 fasc.
. CP_1
Dunque, le mansioni di risultano fungibili con quelle svolte dai Parte_1 colleghi di lavoro del reparto che continuano ad eseguire la prestazione (negli allegati turni giornalieri, doc. 27 fasc. ric., tutti i dipendenti il cui nominativo viene indicato nella quarta fila di ciascun turno ricoprono il ruolo di stekerista). Ed infatti, i Sig.ri CA, , Pt_3 Parte_4 Pt_5 Per_1 così come gli altri addetti al reparto stampa, hanno continuato a lavorare alternando periodi di lavoro e periodi di sospensione, anche in “ferie aziendali”.
Come si evince dai fogli turni giornalieri (doc. 27 e doc. 27 A fasc. ric.), dal mese di maggio 2021 fino al mese di febbraio 2022, gli addetti al reparto stampa hanno continuato ad eseguire la prestazione di lavoro, alternandosi nei turni sopra riferiti, ivi compresi i grafici classificati dall'azienda quali “prepensionabili” ai sensi del citato accordo 2 luglio 2021 (doc. 22 fasc. ric., cit.). L'unico lavoratore che non compare mai nei turni (in quel periodo), è Parte_1
La società riferisce che dal 5 luglio 2021 il ricorrente era stato posto in CIGS a zero ore senza rotazione in adesione a quanto disposto nell'accordo quadro, secondo cui: “Dalla rotazione potranno essere esclusi i lavoratori prepensionabili” (memoria, p. 10 e 15). Nondimeno, la società non spiega il perché, fra i
“prepensionabili”, solo non fosse mai stato chiamato a qualche Parte_1 turno, nemmeno una volta, tenuto conto che la norma pattizia ora citata non definiva un obbligo della società ma una semplice possibilità di esclusione dalla rotazione.
6 Neppure con riguardo al periodo successivo al febbraio 2022 (cioè quello esaminato nel presente ricorso) è indicato nei turni di lavoro Parte_1 relativi al periodo marzo 2022 e aprile 2022 (doc. 33A fasc. ric.). Ma, diversamente dall'accertamento in fatto del giudizio precedente (relativo quindi ai mesi anteriori al marzo 2022) non compaiono, insieme al nome di neppure i nomi dei colleghi prepensionabili Parte_1 Pt_3 Parte_4
CA, (doc. 33A fasc. ric.), cosicché non pare Pt_5 Per_1 attuarsi alcuna discriminazione “mirata” ai danni del ricorrente.
3.2. Il periodo da maggio 2022 a giugno 2023 Dal maggio 2022 al giugno 2023 ricorre allo strumento della Controparte_1 solidarietà c.d. “difensiva” (art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. 148/2015). Il 30 marzo 2022 si conclude tra la convenuta e le OO.SS. dello stabilimento (anche) di OZ D'DD, un verbale di accordo quadro – contratto di solidarietà di tipo “difensivo” (doc. 31 fasc. ric. ed allegato C: doc. 26 A fasc. , per CP_1 un periodo poi prorogato fino al 1° luglio 2023 (doc. 32 fasc. ric.) L'ammortizzatore sociale viene applicato per i lavoratori del sito di OZ d'DD dal 4 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 (39 settimane) e poi dal 2 gennaio 2023 al 1° luglio 2023 (26 settimane). Fra i 47 lavoratori del sito, è indicato anche quale “operatore di Parte_1 macchina stacker”, insieme ai colleghi , Pt_6 Per_2 Per_3 Per_4
, , pure sospesi, Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 come lui, al 90% (doc. 26 A fasc. . CP_1
Come si ricava dai fogli giornalieri relativi ai turni (doc. sub 33A, 33B, 33C e 33D fasc. ric.), dal mese di maggio 2022 al mese di giugno 2023 Parte_1 risulta, fra i lavoratori indicati quali “operatore di macchina stacker”, non essere mai incluso nei turni di lavoro. Diversamente da quanto indicato al § 3.1, l'esclusione totale del ricorrente pare qui effettivamente discriminatoria e non giustificata.
3.3. Il periodo da luglio 2023 a settembre 2023 In questo periodo non vi sono interventi di integrazione salariale. risulta aver fruito 343 ore di permessi e rol: 167 ore nel mese di Parte_1 luglio 2023 e 176 ore nel mese di agosto (doc. 30 fasc. ric.). Come già oggetto della precedente sentenza fra le parti (n. 1462 del 21 aprile 2023: doc. 29 fasc. ric.), per la richiesta di ferie, il dipendente doveva compilare un apposito modulo, che non prova essere stato compilato da Controparte_1
Parte_1 fferma che di avere utilizzato le ore di rol (riduzione orario di Controparte_1 lavoro) per gestire gli scarichi di lavoro e il calo delle commesse, sulla base di un meccanismo asseritamente consentito e applicato alla totalità degli addetti (memoria, p. 18).
7 Ma, come detto sopra, nessuna traccia è dato riscontrare sul criterio operativo di tale meccanismo, solo asserito e non dimostrato dalla parte datoriale, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio.
3.4. Il periodo dal mese settembre 2023 al 26 marzo 2024 (deposito del ricorso). Il 18 settembre 2023 è siglato il verbale d'accordo (doc. 37 fasc. ric.), all'esito dell'esame congiunto ex art. 24 del D. Lgs. n. 148/2015, nel quale è ribadita la necessità di ricorrere alla CIGS per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, con decorrenza dal 4 settembre 2023 al 3 gennaio 2024, applicata per un massimo di 45 unità lavorative dello stabilimento di OZ d'DD. Vi si legge (art. 4):
“verrà realizzata una rotazione del personale in CIGS, in funzione delle necessità tecniche organizzative aziendali e con l'unico limite della fungibilità individuale, con l'esclusione dei dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso al prepensionamento”. Dal 4 settembre 2023 al 3 gennaio 2024 è posto nuovamente in Parte_1
CIGS a zero ore senza rotazione ma ciò è comportamento autorizzato dalla norma contrattuale sopra citata dell'accordo di cui sopra. Il 21 dicembre 2023 è concluso fra le RSU dello stabilimento Controparte_1 di OZ D'DD e le verbale di accordo di proroga (doc. 38 fasc. ric.) Pt_7 dell'ammortizzatore sociale ex art. 22 bis D.lgs. n. 148/2015, quale integrazione del precedente verbale del 18 settembre 2023, avente ad oggetto, tra l'altro, la possibilità di accedere al prepensionamento con 35 anni di anzianità. L'11 gennaio 2024 è dunque sottoscritto in sede ministeriale un ulteriore verbale di accordo (doc. 39 fasc. ric.) in virtù del quale si dà atto che Controparte_1 avrebbe richiesto una proroga della CIGS per 12 mesi, dal 4 gennaio 2024 al 3 gennaio 2025, per 40 unità lavorative poligrafiche e grafiche occupate presso lo stabilimento di OZ D'DD, individuate in base alle “esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda connesse al piano di riorganizzazione”. Vi si legge che “Verrà realizzata una rotazione del personale in CIGS, in funzione delle necessità tecnico organizzative aziendali e con l'unico limite della fungibilità individuale” (art. 4). Anche in questo ultimo lasso di tempo, è escluso dalla rotazione, Parte_1 ostiene in quanto lavoratore pensionabile, ma nulla riferendo a Controparte_1 proposito della sua fungibilità individuale. Con riferimento a questo periodo, quindi, si deve dedurre che l'esclusione dalla rotazione del lavoratore debba essere considerata fatto illecito.
4. La buona fede di al di là dei periodi in cui l'esclusione Controparte_1 del ricorrente è giustificata dalla contrattazione collettiva: marzo 2022 e aprile 2022) sembra da escludere non foss'altro per il fatto che è già stata condannata due
8 volte al risarcimento per un comportamento del tutto analogo riservato a Pt_1
(v. i precedenti al § 1).
[...]
La pronunzia d'appello resa fra le parti (sent. n. 1121 del 18 novembre 2021) indica il parametro per la liquidazione del danno conseguente. Alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (fra cui Cass., sez. lav., 20 aprile 2021, n. 10377, ma anche Cass. 3 maggio 2018, n. 10516, Cass. 4 dicembre 2015, n. 24738) il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell'illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 1223 c.c., commisurandosi, almeno, all'entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l'intero periodo di inadempimento. Ne segue che non può essere condiviso il ragionamento di Controparte_1 sviluppato a p. 17 della memoria e deve condividersi il ragionamento di cui al ricorso, calcolando la retribuzione globale che avrebbe Parte_1 interamente percepito nel periodo di interesse e sottraendo alla stessa quanto percepito nel medesimo periodo a titolo di trattamento di integrazione salariale. Il risarcimento del danno ammonta dunque ad € 37.732,67 (= € 40.769,38 - 1316,24 - 1720,47: escluse le mensilità di marzo ed aprile 2022).
5. chiede dichiararsi l'illegittimità della detrazione dai Parte_1 cedolini paga dei mesi di luglio 2023 e agosto 2023, rispettivamente, di n. 167 ore di ore di permessi/rol nel mese di luglio 2023 e di n. 176 ore di permessi/rol nel mese di agosto 2023, mai richiesti dal dipendente. Il diritto va riconosciuto, in base a quanto già riferito sopra, al § 3.3. Ne consegue che a devono essere riconosciuti un monte ore pari a Parte_1
525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi, da sommare a quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione dal rapporto di lavoro a seguito del licenziamento (aprile 2020 – aprile 2021, come deciso dalla sent. n. 1462/2023).
6. chiede inoltre € 565,67 lordi a titolo di trattamento Parte_1 retributivo non percepito in occasione della festività del Santo Patrono (Sant'Antonio Abate) per gli anni 2019 – 2024, ex art. 4, seconda parte, CCNL Grafici. La somma non spetta perché eccepisce, a ragione, che dalle Controparte_1 buste paga (doc. 30 fasc. ric.) si evince che in aggiunta alle 4 giornate di festività abolite ex lege, riconosciute come giornate di riposo retribuito, è stata inserita una ulteriore giornata di riposo: invero il rateo mensile di maturazione delle Ex festività che si legge nei cedolini è pari a 3,33 ore (5*8 = 40 ore diviso 12) anziché a 2,67 ore (4*8 = 32/12).
9 7. chiede inoltre € 1.250 lordi a titolo di “elemento di Parte_1 garanzia retributiva” ex art. 10, parte prima, CCNL Grafici, per gli anni 2019 – 2023. La norma contrattuale citata riferisce l'elemento retributivo alle “aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello” (ricorso, p. 18) e pare difficile negare che isponga di una contrattazione di secondo livello (v. §§ sub Controparte_1
3). In ogni caso sembra discutibile che la norma contrattuale debba essere applicata in periodi di crisi economiche e aziendali che comportano l'applicazione di ammortizzatori sociali, quali quelli di cui a fatto uso. Controparte_1
La domanda va quindi rigettata.
8. chiede inoltre € 3.904,56 a titolo di maggiorazioni ex art. Parte_1
1, parte sesta, del CCNL di settore, maturati a far data dal 01.03.2018 al 29.02.2024 ed € 4.507,12 a titolo di riposi retribuiti annui ex art. 9, parte sesta, del CCNL di settore, per gli anni 2018 – 2023. riferisce che nel corso del 2013 dopo aver Parte_1 Controparte_1 accertato le difficoltà proprie e del settore editoriale ed al fine di contenere i costi di produzione aveva ottenuto, in virtù di un accordo sindacale, la sospensione temporanea di alcuni trattamenti economici (14 mensilità, la VI parte del CCNL ecc.). Da novembre 2013, non aveva corrisposto a Controparte_1 Pt_1 le maggiorazioni ora indicate.
[...]
L'accordo avrebbe previsto tuttavia il ripristino degli istituti economici contenuti nella VI parte del CCNL nelle ipotesi di ripresa del settore editoriale, di trasferimento di personale in altri siti, di chiusura forzata dello stabilimento di Melzo con relativo ricollocamento dei lavoratori. Di tale clausola ripristinatoria non è traccia agli atti, cosicché la causa petendi risulta palesemente insufficiente all'accoglimento della domanda.
9. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca e la pervicace resistenza delle parti a qualunque iniziativa di tipo conciliativo) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione a zero ore del ricorrente nel periodo che va da maggio 2022 a giugno 2023, allorquando l'azienda ricorreva al
10 c.d. contratto di solidarietà “difensivo” ex art. 21, comma 1, lett. c), D.lgs. 148/2015; 2) accerta e dichiara l'illegittima collocazione del Sig. in Cassa Pt_1
Integrazione Guadagni a zero ore nel periodo che va dal mese settembre 2023 all'introduzione del presente giudizio;
3) accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno patito Parte_1 per l'illegittima sospensione unilaterale della prestazione, pari ad € 37.732,67;
4) accerta e dichiara l'illegittimità della detrazione, dai cedolini paga dei mesi di luglio 2023 e agosto 2023, rispettivamente, di n. 167 ore di ore di permessi/rol nel mese di luglio 2023 e di n. 176 ore di permessi/rol nel mese di agosto 2023 e della conseguente negativizzazione, nelle buste paga successive, del relativo monte ore;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione a far data dal mese di aprile 2021, del conteggio di ferie, rol ed ex festività, con annullamento delle ore in negativo dai cedolini paga agli atti, per un totale di: 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi;
6) accerta e dichiara che tale monte ore va sommato a quello maturato nel periodo di illegittima estromissione dal rapporto di lavoro in virtù di licenziamento poi annullato;
7) condanna (C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 subito l'importo di € 37.732,67;
8) condanna alla ricostituzione in positivo del monte ore di Controparte_1 ferie e rol maturate dal mese di aprile 2021 al mese di febbraio 2024, pari a 525,00 ore a titolo di ferie;
93,45 ore a titolo di ex festività; 116,55 ore a titolo di Rol/permessi, da sommare a quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione dal rapporto di lavoro a seguito del licenziamento;
9) rigetta per il resto;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 10 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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