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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 63/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Laura Piera Cinzia Sicari, giusta procura in atti;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale agisce P.IVA_1
anche quale mandatario di Controparte_2
, rappresentato e difeso dall' avv. Pier Luigi Tomaselli, per procura generale
[...]
alle liti;
Resistente in riassunzione
E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Barone, giusta procura in atti;
Resistente in riassunzione OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. – opposizione a cartella esattoriale di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1702/2011 del 24.03.2011 (notificata il 12.04.2011), il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da
[...]
nei confronti dell' e della Serit avverso la Parte_1 CP_1 CP_4
cartella esattoriale n. 2932009 0011771410, notificata il 27.11.2009, relativa a contributi IVS fissi/percentuali e somme aggiuntive per la somma complessiva di euro 5.397,84, per il periodo 2003 – 2008.
Il tribunale rilevava che, a fronte di quanto emergente dalle scritture contabili tenute dalla ditta del ricorrente, aventi valore confessorio anche nei confronti degli enti previdenziali impositori, nonché dagli accertamenti effettuati sui luoghi dagli ispettori dell' , il non era stato in grado di opporre alcuna valida prova CP_1 Pt_1
contraria né di esibire le fatture di acquisto e vendita di prodotti agricoli. Riteneva, pertanto, che l'opponente non avesse dimostrato la natura agricola dell'impresa e l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della stessa nell'elenco delle ditte commerciali. Considerava generico il motivo di doglianza relativo alla pretesa erronea determinazione delle sanzioni e, data la particolare complessità della materia trattata, compensava le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello cui resistevano Parte_1
l' e l'agente di riscossione. CP_1
Con sentenza n. 825/2016 dell'8.08.2016 la Corte di appello di Catania rigettava il gravame.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1
sulla base di sei motivi.
[...]
La Suprema Corte con ordinanza n. 30007/2023 del 30.10.2023, premessa la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno nel giudizio di cassazione, osservava che, nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente aveva documentato la pronuncia di due sentenze (nn. 4321/2017 e 4305/2017) rese dal Tribunale di
Catania tra le medesime parti, aventi ad oggetto la contribuzione per i medesimi anni e identiche questioni giuridiche, che avevano riconosciuto la sussistenza della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica e che questa si poneva in rapporto di complementarietà con la prima;
tali sentenze concludevano entrambe nel senso dell'illegittima qualificazione come commerciale dell'attività svolta dal ricorrente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso ed assorbiti i restanti motivi, cassava la sentenza di appello rinviando, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità, dinnanzi alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.
Con ricorso depositato il 26.01.2024 riassumeva il Parte_1
giudizio.
Si costituivano l' e l' (subentrata ex lege CP_1 Controparte_3
a ). Controparte_4
La causa è stata posta in decisione in data 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorrente in riassunzione evidenzia che le sentenze passate in giudicato inter partes attengono ad identiche questioni giuridiche ed hanno accertato la sussistenza della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica e che questa si poneva in rapporto di complementarietà con la prima;
che in particolare, la sentenza n. 4321/2017 riguarda esattamente le medesime annualità oggetto del presente giudizio (anni 2003 – 2008) ed ha identico petitum e causa petendi, mentre la sentenza n. 4305/2017 ha annullato il verbale ispettivo prodromico a tutte le cartelle successive a quella opposta in primo grado, impugnate in differenti e autonomi giudizi, definiti tutti in modo favorevole al ricorrente.
1.2. Chiede, pertanto, che in accoglimento della domanda proposta da esso ricorrente ed in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, venga annullata o revocata la cartella esattoriale opposta, con condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il giudizio innanzi la Corte di Cassazione e il presente giudizio di rinvio.
1.3. Occorre esaminare, preliminarmente, la questione del difetto di legittimazione passiva di Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della Corte di CP_5
Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del
2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento). Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che il giudizio riguardi il merito della pretesa contributiva e dunque deve dichiararsi il difetto di legittimazione di CP_5
1.4. Tanto premesso, deve darsi atto l , nella memoria di costituzione, ha CP_1
dichiarato di avere, a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze sopra indicate del Tribunale di Catania -sezione lavoro nn. 4321/2017 e 4305/2017, che hanno accolto le opposizioni proposte dall'odierno ricorrente avverso altre cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi richiesti dall' quale datore di CP_1 lavoro commerciale e non agricolo, provveduto a cancellare l'iscrizione del ricorrente alla Gestione previdenziale speciale per gli imprenditori commerciali e a sgravare in data 17.05.2018 la cartella opposta oggetto di causa, come dall'Istituto documentato in atti.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione proposta da con ricorso originariamente Parte_1
depositato in data 7/12/2009.
1.5. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' ed in favore del ricorrente CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che i contributi richiesti con la cartella esattoriale n. 2932009 0011771410 scaturiscono da un verbale ispettivo annullato con la sentenza passata in giudicato n. 4305/2017 sopra citata;
le spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'esito finale della lite (Cass. n. 20289/2015; Cass. n.
15506/2018).
Le spese tra e vanno compensate in considerazione del contrasto Pt_1 CP_5
giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara il difetto di legittimazione di;
CP_5
condanna l alla rifusione in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 2.700,00 per il primo grado;
in euro
3.000,00 per il giudizio di secondo grado, in euro 1.600,00 per il grado di legittimità ed euro 3.000,00 per la presente fase di rinvio, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Compensa le spese di tutti i gradi tra parte ricorrente e l Controparte_3
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.1.2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 63/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Laura Piera Cinzia Sicari, giusta procura in atti;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale agisce P.IVA_1
anche quale mandatario di Controparte_2
, rappresentato e difeso dall' avv. Pier Luigi Tomaselli, per procura generale
[...]
alle liti;
Resistente in riassunzione
E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Barone, giusta procura in atti;
Resistente in riassunzione OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. – opposizione a cartella esattoriale di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1702/2011 del 24.03.2011 (notificata il 12.04.2011), il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da
[...]
nei confronti dell' e della Serit avverso la Parte_1 CP_1 CP_4
cartella esattoriale n. 2932009 0011771410, notificata il 27.11.2009, relativa a contributi IVS fissi/percentuali e somme aggiuntive per la somma complessiva di euro 5.397,84, per il periodo 2003 – 2008.
Il tribunale rilevava che, a fronte di quanto emergente dalle scritture contabili tenute dalla ditta del ricorrente, aventi valore confessorio anche nei confronti degli enti previdenziali impositori, nonché dagli accertamenti effettuati sui luoghi dagli ispettori dell' , il non era stato in grado di opporre alcuna valida prova CP_1 Pt_1
contraria né di esibire le fatture di acquisto e vendita di prodotti agricoli. Riteneva, pertanto, che l'opponente non avesse dimostrato la natura agricola dell'impresa e l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della stessa nell'elenco delle ditte commerciali. Considerava generico il motivo di doglianza relativo alla pretesa erronea determinazione delle sanzioni e, data la particolare complessità della materia trattata, compensava le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello cui resistevano Parte_1
l' e l'agente di riscossione. CP_1
Con sentenza n. 825/2016 dell'8.08.2016 la Corte di appello di Catania rigettava il gravame.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1
sulla base di sei motivi.
[...]
La Suprema Corte con ordinanza n. 30007/2023 del 30.10.2023, premessa la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno nel giudizio di cassazione, osservava che, nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente aveva documentato la pronuncia di due sentenze (nn. 4321/2017 e 4305/2017) rese dal Tribunale di
Catania tra le medesime parti, aventi ad oggetto la contribuzione per i medesimi anni e identiche questioni giuridiche, che avevano riconosciuto la sussistenza della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica e che questa si poneva in rapporto di complementarietà con la prima;
tali sentenze concludevano entrambe nel senso dell'illegittima qualificazione come commerciale dell'attività svolta dal ricorrente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso ed assorbiti i restanti motivi, cassava la sentenza di appello rinviando, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità, dinnanzi alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.
Con ricorso depositato il 26.01.2024 riassumeva il Parte_1
giudizio.
Si costituivano l' e l' (subentrata ex lege CP_1 Controparte_3
a ). Controparte_4
La causa è stata posta in decisione in data 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorrente in riassunzione evidenzia che le sentenze passate in giudicato inter partes attengono ad identiche questioni giuridiche ed hanno accertato la sussistenza della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica e che questa si poneva in rapporto di complementarietà con la prima;
che in particolare, la sentenza n. 4321/2017 riguarda esattamente le medesime annualità oggetto del presente giudizio (anni 2003 – 2008) ed ha identico petitum e causa petendi, mentre la sentenza n. 4305/2017 ha annullato il verbale ispettivo prodromico a tutte le cartelle successive a quella opposta in primo grado, impugnate in differenti e autonomi giudizi, definiti tutti in modo favorevole al ricorrente.
1.2. Chiede, pertanto, che in accoglimento della domanda proposta da esso ricorrente ed in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, venga annullata o revocata la cartella esattoriale opposta, con condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il giudizio innanzi la Corte di Cassazione e il presente giudizio di rinvio.
1.3. Occorre esaminare, preliminarmente, la questione del difetto di legittimazione passiva di Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della Corte di CP_5
Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del
2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento). Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che il giudizio riguardi il merito della pretesa contributiva e dunque deve dichiararsi il difetto di legittimazione di CP_5
1.4. Tanto premesso, deve darsi atto l , nella memoria di costituzione, ha CP_1
dichiarato di avere, a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze sopra indicate del Tribunale di Catania -sezione lavoro nn. 4321/2017 e 4305/2017, che hanno accolto le opposizioni proposte dall'odierno ricorrente avverso altre cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi richiesti dall' quale datore di CP_1 lavoro commerciale e non agricolo, provveduto a cancellare l'iscrizione del ricorrente alla Gestione previdenziale speciale per gli imprenditori commerciali e a sgravare in data 17.05.2018 la cartella opposta oggetto di causa, come dall'Istituto documentato in atti.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione proposta da con ricorso originariamente Parte_1
depositato in data 7/12/2009.
1.5. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' ed in favore del ricorrente CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che i contributi richiesti con la cartella esattoriale n. 2932009 0011771410 scaturiscono da un verbale ispettivo annullato con la sentenza passata in giudicato n. 4305/2017 sopra citata;
le spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'esito finale della lite (Cass. n. 20289/2015; Cass. n.
15506/2018).
Le spese tra e vanno compensate in considerazione del contrasto Pt_1 CP_5
giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara il difetto di legittimazione di;
CP_5
condanna l alla rifusione in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 2.700,00 per il primo grado;
in euro
3.000,00 per il giudizio di secondo grado, in euro 1.600,00 per il grado di legittimità ed euro 3.000,00 per la presente fase di rinvio, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Compensa le spese di tutti i gradi tra parte ricorrente e l Controparte_3
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.1.2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi