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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2024, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 688/2024 promossa con ricorso depositato in data 11.05.2024 da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1969 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Romani del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Canada) il 28.07.1971 cittadina italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Romani del Foro di Ascoli
Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 19.11.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I coniugi hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto in data 09.10.2024, acquisito agli atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.05.2024 ulla premessa che: Parte_1
- in data 11.09.1993 aveva contratto matrimonio concordatario a San Benedetto del
Tronto con la Sig.ra nata a [...] il [...] Controparte_1
e residente in [...];
- dall'unione era nato in data [...] a [...] il figlio Per_1
[...]
- con provvedimento emesso in data 08.11.2012 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- da allora le parti non avevano più ripreso la convivenza, anzi il sig. si era Parte_1
trasferito in altra abitazione a San Benedetto del Tronto in via Mameli, luogo di attuale residenza, mentre la sig.ra viveva con il figlio a San Benedetto del CP_1 Per_1
Tronto in via Val Nerina;
- erano trascorsi più di dieci anni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale all'udienza di separazione;
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 22.05.2024, il Presidente del Tribunale designava quale Giudice relatore la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 17.10.2024. In data 10.10.2024 le parti depositavano istanza congiunta per la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, rappresentando di avere sottoscritto un accordo in data
09.10.2024, di cui allegavano copia informatica.
Il Giudice relatore, preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, rinviava la causa per la comparizione dei coniugi all'udienza del 14.11.2024, disponendone, come richiesto dagli stessi, la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note scritte congiuntamente dalle parti, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., avendo i coniugi raggiunto un accordo.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari alle norme di ordine pubblico e si ritengono idonei a tutelare gli interessi dei coniugi medesimi e del figlio
[...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_1
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto delle condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto datato 09.10.2024, acquisito agli atti, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e unitisi in matrimonio in data 11.09.1993 in San Benedetto Controparte_1
del Tronto (AP);
2) dispone che la cancelleria, quando questa sentenza sia divenuta definitiva, ne trasmetta copia autentica all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Benedetto del
Tronto (AP) per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di stato civile di detto Comune dell'anno 1993 N. 52 Parte 2 Serie
A deleg. 2;
3) dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
4) pone a carico del sig. un assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
economicamente ancora non autosufficiente, di importo pari ad euro 400,00 mensili, con rivalutazione annuale come per legge secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di dicembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e universitarie documentate;
5) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 688/2024 promossa con ricorso depositato in data 11.05.2024 da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1969 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Romani del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Canada) il 28.07.1971 cittadina italiana, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Romani del Foro di Ascoli
Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 19.11.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I coniugi hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto in data 09.10.2024, acquisito agli atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.05.2024 ulla premessa che: Parte_1
- in data 11.09.1993 aveva contratto matrimonio concordatario a San Benedetto del
Tronto con la Sig.ra nata a [...] il [...] Controparte_1
e residente in [...];
- dall'unione era nato in data [...] a [...] il figlio Per_1
[...]
- con provvedimento emesso in data 08.11.2012 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- da allora le parti non avevano più ripreso la convivenza, anzi il sig. si era Parte_1
trasferito in altra abitazione a San Benedetto del Tronto in via Mameli, luogo di attuale residenza, mentre la sig.ra viveva con il figlio a San Benedetto del CP_1 Per_1
Tronto in via Val Nerina;
- erano trascorsi più di dieci anni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale all'udienza di separazione;
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 22.05.2024, il Presidente del Tribunale designava quale Giudice relatore la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 17.10.2024. In data 10.10.2024 le parti depositavano istanza congiunta per la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, rappresentando di avere sottoscritto un accordo in data
09.10.2024, di cui allegavano copia informatica.
Il Giudice relatore, preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, rinviava la causa per la comparizione dei coniugi all'udienza del 14.11.2024, disponendone, come richiesto dagli stessi, la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note scritte congiuntamente dalle parti, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., avendo i coniugi raggiunto un accordo.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari alle norme di ordine pubblico e si ritengono idonei a tutelare gli interessi dei coniugi medesimi e del figlio
[...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_1
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto delle condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto datato 09.10.2024, acquisito agli atti, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e unitisi in matrimonio in data 11.09.1993 in San Benedetto Controparte_1
del Tronto (AP);
2) dispone che la cancelleria, quando questa sentenza sia divenuta definitiva, ne trasmetta copia autentica all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Benedetto del
Tronto (AP) per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di stato civile di detto Comune dell'anno 1993 N. 52 Parte 2 Serie
A deleg. 2;
3) dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
4) pone a carico del sig. un assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
economicamente ancora non autosufficiente, di importo pari ad euro 400,00 mensili, con rivalutazione annuale come per legge secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di dicembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e universitarie documentate;
5) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo