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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 551/2023 RGC promossa
DA
- , in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1
sede in Camerino (MC) alla via Pieragostini n. 19;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Palumbo del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona alla via I° Maggio n.
150/B;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Rom al Largo del Nazareno n. 15;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Pollio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo in Roma alla via
Fabio Massimo n. 88;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 405/2023 del Tribunale di Macerata del giorno
12.05.2023, resa in procedimento n. 1774/2021 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 25.03.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la Parte_1
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata
[...]
rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla medesima proposta nei confronti della Controparte_2
pag. 2/3 Si è costituita nel presente parte appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 25.03.2025.
Va preliminarmente osservato che entrambe le parti, con istanza congiunta del
29.01.2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e di aver perso conseguentemente interesse al giudizio, tanto che esse, come preannunciato,
non hanno depositato note di trattazione né per l'udienza di discussione del
17.02.2025, né per quella successiva fissata all'uopo dalla Corte in data
17.03.2025. Di conseguenza, con ordinanza del 25.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e la conseguenza dichiarazione di estinzione ex art. 309 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, visto l'art. 309
cpc, così provvede:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 551/2023 RGC promossa
DA
- , in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1
sede in Camerino (MC) alla via Pieragostini n. 19;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Palumbo del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona alla via I° Maggio n.
150/B;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Rom al Largo del Nazareno n. 15;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Pollio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo in Roma alla via
Fabio Massimo n. 88;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 405/2023 del Tribunale di Macerata del giorno
12.05.2023, resa in procedimento n. 1774/2021 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 25.03.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la Parte_1
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata
[...]
rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla medesima proposta nei confronti della Controparte_2
pag. 2/3 Si è costituita nel presente parte appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 25.03.2025.
Va preliminarmente osservato che entrambe le parti, con istanza congiunta del
29.01.2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e di aver perso conseguentemente interesse al giudizio, tanto che esse, come preannunciato,
non hanno depositato note di trattazione né per l'udienza di discussione del
17.02.2025, né per quella successiva fissata all'uopo dalla Corte in data
17.03.2025. Di conseguenza, con ordinanza del 25.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e la conseguenza dichiarazione di estinzione ex art. 309 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, visto l'art. 309
cpc, così provvede:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 3/3