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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TA PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. UC EL GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5999/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. CATTINELLI LUCA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) L. 898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig. ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1 CP_1 procedere alla annotazione della sentenza”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito civile in CREMONA Parte_1 CP_1 il 26/11/1994. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CREMONA (atto n. 47, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 15.10.2004, omologata dal Tribunale di Torino in data 20.10.2004.
Con ricorso depositato il 21/03/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Parte convenuta non si costituiva né compariva all'udienza del 17.11.2025. Pertanto, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CREMONA di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UC EL TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TA PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. UC EL GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5999/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. CATTINELLI LUCA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) L. 898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig. ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1 CP_1 procedere alla annotazione della sentenza”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito civile in CREMONA Parte_1 CP_1 il 26/11/1994. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CREMONA (atto n. 47, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 15.10.2004, omologata dal Tribunale di Torino in data 20.10.2004.
Con ricorso depositato il 21/03/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Parte convenuta non si costituiva né compariva all'udienza del 17.11.2025. Pertanto, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CREMONA di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UC EL TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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