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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2903/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2903/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORBO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, il quale ha rinunciato al mandato in data 21.9.2023 (cfr. nota del 26.1.2024)
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCA Controparte_1 P.IVA_1
LUCIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“1) Respingere in toto la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento di una somma risarcitoria per il mancato godimento a titolo di indennità per l'illegittima occupazione e senza titolo degli immobili de quo, condannare il signor al pagamento, in favore della soc. Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 144.414,00, oltre interessi al tasso di legge e al saggio legale ex art. 1.284 4° comma
pagina 1 di 10 CC dalla domanda ovvero quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta e congrua, anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio richiesta.
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale di rimborso/pagamento degli oneri condominiali
(condominio e supercondominio) maturati per il godimento e i consumi degli immobili de quo, condannare il signor al pagamento, in favore della soc. Controparte_2 Controparte_1 della somma quantificata e provata in corso di causa, pari ad € 11.970,00 per oneri condominiali ed €
15.160,00, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta e congrua, oltre interessi al tasso di legge dalle singole scadenze e sino alla domanda, oltre interessi al saggio legale ex art.
1.284 4° comma CC dalla domanda al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. 1° e 3° comma.
In via istruttoria:
* Insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte nella memoria ex art. 183 cpc n. 2 (consulenza tecnica d'ufficio; prova testimoniale e ordine esibizione) e anche nella memoria n. 3 (prova contraria).
Insiste nei motivi di opposizione all'ammissione delle prove orali dedotte da controparte, non avendo
l'attore dedotto alcun atto di interversione del possesso e non avendo dedotto alcuna prova a dimostrazione di detta interversione, tutte le prove capitolate appaiono totalmente inutili ed inammissibili.
** Si deduce C.T.U. al fine di accertare e quantificare l'indennità per il mancato godimento degli immobili per cui è causa, meglio indicati in citazione, in misura pari al canone di locazione mensile in libero mercato per ciascun immobile a decorrere dal Dicembre 2007, data di occupazione e di godimento senza titolo e da parte dell'attore e sino al momento di effettivo rilascio ( 25 Novembre
2022) quanto all'attico e alla mansarda al 6° e 7° piano e siano al Luglio 2022 per l'appartamento al
4° piano”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio chiedeva l'accertamento del Parte_1
diritto di proprietà per intervenuta usucapione di due appartamenti siti in Sassari, distinti al Catasto fabbricati al Foglio 108, map. 2197 sub 87 (piano sesto e settimo) e sub 106 (piano quarto), con annesso garage e due posti auto.
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento dei predetti immobili sin dalla fine del 1999, in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni, senza contestazione alcuna da parte di terzi;
- di aver fissato nel 2000 la propria dimora nell'appartamento del sesto e del settimo piano, abitandovi pagina 2 di 10 insieme alla propria famiglia costituita dalla moglie e dai figli;
Controparte_3
- di aver utilizzato l'appartamento del quarto piano come ufficio dell' Controparte_4
;
[...]
- che gli immobili erano stati venduti a seguito di trattativa verbale e pagati con regolari acconti diluiti nel tempo fino al saldo sottoscritto dalla moglie;
- di essere venuto a conoscenza nel 2022 dell'esistenza di un contenzioso contro Controparte_3
volto alla restituzione degli immobili di causa;
[...]
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte attrice veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del
28.10.2022.
Con comparsa del 20.12.2022 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva in giudizio
[...]
la quale, contestata la ricostruzione di parte avversaria, eccepito che Controparte_1 Parte_1 non aveva mai esercitato il possesso utile ai fini dell'usucapione, eccepito che tra le parti erano intervenuti vari contratti preliminari aventi ad oggetto la mera detenzione degli immobili, eccepito che l'attore aveva detenuto l'appartamento del sesto e del settimo piano sin da 2001 in forza di un contratto preliminare di acquisto ad effetti anticipati, sottoscritto in data 21.9.2001, eccepito che l'attore aveva detenuto una nuova parte di mansarda del settimo piano in forza di altro contratto preliminare sottoscritto in data 5.3.2002, eccepito che l'appartamento del quarto piano era stato consegnato contestualmente alla firma del preliminare in data 3.4.2004, precisato che l'attore era stato inadempiente rispetto a tutti i contratti preliminari e che in data 19.12.2007 era stata concordata la risoluzione di tutti i contratti, dedotto che in data 19.12.2007 la moglie aveva Controparte_3
sottoscritto un nuovo contratto preliminare avente ad oggetto i medesimi beni, contestato pertanto che l'attore era promissario acquirente e pertanto non aveva esercitato alcun possesso uti dominus, rappresentato di avere diritto ad ottenere il versamento dell'indennità di occupazione per il mancato godimento degli immobili, sin dal dicembre 2007 e sino all'effettivo rilascio avvenuto il 25.11.2022
(per l'appartamento sito al sesto piano), affermato che l'appartamento del quarto piano è stato rilasciato a luglio 2022, rappresentato che l'attore non aveva sostenuto gli oneri condominiali correlati all'immobile, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di una somma risarcitoria per il mancato godimento degli appartamenti nonché per gli esborsi condominiali maturati.
Alla prima udienza del 10.1.2023, la parte attrice disconosceva la sottoscrizione di in Parte_1
relazione ai documenti nn. 1, 2 e 3 di parte convenuta nonché, a seguito del disconoscimento contenuto pagina 3 di 10 della comparsa avversaria, chiedeva la verificazione dei documenti nn. 2 e 3 prodotti con il proprio atto introduttivo.
A seguito della concessione dei termini ex 183, co. 6, c.p.c., la parte convenuta chiedeva la verificazione dei documenti disconosciuti dalla parte avversaria.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU grafologica per la verificazione della firma di apposta in calce alle scritture private di cui ai documenti 1, 2, 3, 29 prodotti Parte_1
da parte convenuta.
Con nota del 23.1.2024, il procuratore di parte attrice depositava la rinuncia al mandato notificata personalmente a . Parte_1
All'udienza del 25.9.2024, svolta con la modalità cartolare, la parte convenuta precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
*
In via preliminare, deve affermarsi la regolarità del contraddittorio.
La rinuncia al mandato non produce effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
La richiesta di rinvio di cui alla nota del 25.9.2024 “per consentire al Sig. di Controparte_2 costituirsi con un nuovo difensore” è certamente inammissibile, irragionevole e non conforme ai principi di economia processuale considerato che la rinuncia al mandato era stata notificata a
[...]
personalmente svariati mesi prima, in data 10.1.2024. Parte_1
*
Passando al merito della vertenza, la domanda di parte attrice non è fondata e deve essere respinta.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ai fini dell'usucapione è peraltro necessaria la situazione di possesso e non di detenzione, anche se qualificata, la quale quest'ultima non è idonea a fondare un acquisto del bene ad usucapionem (C.
Cass. n. 11132/2022).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che era nella disponibilità materiale degli Parte_1
immobili siti in Sassari, via De Gasperi n. 7, a titolo di detenzione qualificata e non a titolo di possesso.
Le risultanze peritali di cui alla CTU grafologica devono essere poste a fondamento della decisione in pagina 4 di 10 quanto sorrette da un adeguato iter motivazionale, con espressi e precisi richiami ai parametri tecnici della materia.
Il CTU dott.ssa concludeva nel senso della genuinità delle sottoscrizioni di Persona_1 [...]
nelle produzioni documentali di parte convenuta (cfr. p. 63 della relazione: “eseguito Parte_1
l'adeguato screening sulle scritture Y autografe, esaminate le caratteristiche dei tracciati X e valutate le prevalenti coerenze grafomotorie tra le contrapposte X e Y, si giunge a risultanza di omografia scritturale. Infatti, tutte le sottoscrizioni X presentano caratteristiche ideomotorie e grafo-espressività riscontrabili nelle comparative Y . In tal senso le X in verifica sono da ritenersi Controparte_2
“autentiche” e a lui riconducibili”).
E, più nel dettaglio, è emerso quanto segue:
a) aveva iniziato a occupare l'immobile del sesto e settimo piano nell'anno 2001 in Parte_1
forza del contratto preliminare di acquisto ad effetti anticipati sottoscritto in data 21.9.2001 con la cui sottoscrizione è stata verificata in sede peritale ed è stata attribuita Controparte_1 all'attore detentore (doc. 1 di parte convenuta);
b) aveva iniziato a occupare l'altra porzione di mansarda, sita al settimo piano, Parte_1 nell'anno 2002 in forza del contratto preliminare di acquisto ad effetti anticipati sottoscritto in data
5.3.2002 con la cui sottoscrizione è stata verificata in sede peritale ed è stata Controparte_1 attribuita all'attore detentore (doc. 2 di parte convenuta);
c) aveva iniziato a occupare l'immobile del quarto piano nell'anno 2004 in forza del Parte_1
contratto preliminare di acquisto ad effetti anticipati sottoscritto in data 3.4.2004 con
[...]
la cui sottoscrizione è stata verificata in sede peritale ed è stata attribuita all'attore Controparte_1
detentore (doc. 3 di parte convenuta);
d) i tre contratti preliminari erano stati consensualmente risolti in data 19.12.2007 (doc. 29 di parte convenuta), sicché sino a quel momento l'occupazione degli immobili da parte dell'attore ha evidentemente avuto natura di detenzione qualificata inidonea all'acquisto per usucapione ventennale.
L'attore ha pertanto cominciato a esercitare il potere di fatto sulla cosa in qualità di promittente acquirente e, pertanto, a titolo di detentore qualificato dell'immobile (sulla posizione di detentore qualificato del promittente acquirente, cfr. C. Cass. n. 5211/2016: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del
pagina 5 di 10 promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.”).
Il mutamento della detenzione qualificata nel possesso può essere provato ex art. 1141, co. 2, c.c. allorquando sopraggiunga l'interversione nel possesso per causa proveniente da un terzo o per opposizione del detentore che inizi a comportarsi come possessore.
non provava tuttavia alcuna interversione nel possesso. Parte_1
Anzi, il godimento degli immobili trova fondamento, dapprima, nei tre contratti preliminari sottoscritti da e, poi, a fine del 2007, nel contratto preliminare sottoscritto dalla moglie Parte_1 [...]
, moglie dell'attore, la cui detenzione si estende, appunto, al nucleo familiare Controparte_3 dell'attore.
Peraltro, in disparte ogni ulteriore valutazione sulla detenzione del bene da parte della moglie dell'attore, anche se si volesse considerare la risoluzione del preliminare nel 2007 come momento di interversione nel possesso, si evidenzia che tale godimento non sarebbe comunque idoneo all'acquisto per usucapione per carenza del requisito temporale (dal dicembre 2007 non sono decorsi venti anni).
Nessun altro elemento di prova è stato dedotto ai fini della prova dell'interversione nel possesso.
Dunque, considerata la mera detenzione qualificata esercitata dall'attore sul bene in esame e richiamata l'inidoneità della detenzione qualificata ai fini dell'acquisto per usucapione, deve giungersi al rigetto della domanda attorea di usucapione.
Le domande riconvenzionali di Controparte_1
La domanda di risarcimento per il mancato godimento degli appartamenti
La parte convenuta chiedeva il pagamento di una somma risarcitoria per l'illegittima occupazione degli immobili nonché chiedeva il rimborso degli oneri condominiali maturati.
La parte attrice contestava tali richieste perché “formulate dalla nel già citato Controparte_1
giudizio 1609/21 RG del Tribunale di Sassari nei confronti della e non in via solidale con il P_
. Conseguentemente la proposizione di una medesima richiesta nel presente giudizio anche nei Pt_1
confronti del costituirebbe una indebita duplicazione della pretesa. Analogamente si contesta nel Pt_1
merito la domanda riconvenzionale relativa alla refusione degli oneri condominiali non solo per la sua assoluta genericità ma anche perché detti oneri sono stati in realtà puntualmente versati dall'attore. In proposito nulla prova il decreto ingiuntivo n. 746/2016 emesso dal Tribunale di Sassari sia in quanto riferito ad unità immobiliari non riconducibili a quelle oggetto della presente controversia, sia perché, in ogni caso, riferite ad una mera annualità, sia perché, se veramente dovute dal , Controparte Pt_1
pagina 6 di 10 Con ben avrebbe potuto spiegare opposizione a , in quella sede, convenire l'attore, cosa che non ha fatto” (cfr. memoria ex art. 186, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte convenuta).
Non merita accoglimento la domanda attorea per i danni da occupazione sine titulo degli immobili.
Deve essere infatti richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (C. Cass.
Sez. Un. n. 33645/2022).
L'occupazione sine titulo non costituisce di per sé la fonte dell'obbligazione risarcitoria;
invece, nel rispetto dei principi probatori in materia risarcitoria, la lesione del diritto di proprietà costituisce un danno ingiusto risarcibile allorquando sia stata provata la perdita del godimento del bene, diretto o indiretto.
Nel caso di specie, è la stessa prospettazione di parte convenuta che dimostra che Controparte_1
non aveva perduto il godimento diretto del bene, bensì, sin da dicembre 2007 (momento di
[...] risoluzione del preliminare con l'attore occupante) la società aveva stipulato un nuovo preliminare con
. Controparte_3
È chiaro che l'occupazione sine titulo di non aveva impedito alla società proprietaria Parte_1
di disporre e di utilizzare gli immobili di proprietà; anzi la società aveva concesso in detenzione i beni a favore di un altro soggetto.
In altre parole, seppur l'occupazione dell'attore sia stata sine titulo, la società convenuta non ha subito alcun danno ingiusto poiché ha potuto godere del bene in via indiretta mediante stipula di un nuovo preliminare con un altro soggetto. Ogni eventuale inadempimento in relazione all'occupazione da parte di non è oggetto del presente giudizio. Controparte_3
Deve essere pertanto rigettata la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. per insussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno.
La domanda di rimborso degli oneri condominiali
La società convenuta chiedeva altresì il rimborso degli oneri condominiali maturati durante l'occupazione di . Parte_1
Come noto, gli oneri condominiali sono a carico del soggetto che utilizza l'appartamento, sicché, a prescindere dall'esistenza o meno di un titolo, l'occupante del bene altrui è tenuto a versare gli oneri pagina 7 di 10 condominiali correlati al godimento del bene.
In caso di occupazione sine titulo, l'esborso per gli oneri condominiali costituisce un danno emergente subito dal proprietario causalmente connesso al godimento del bene da parte di un terzo.
La società convenuta deve provare l'ammontare degli oneri condominiali relativi agli immobili per cui
è causa.
Ebbene, nel caso di specie è provata l'occupazione di degli appartamenti di causa: è Parte_1
pacifico in quanto circostanza prospettata da entrambe le parti che aveva occupato gli Parte_1
immobili di causa sino al 2022; tale circostanza deve dirsi provata anche ai sensi dell'art. 2733 c.c. in quanto l'occupazione degli appartamenti è stata dichiarata dall'attore sin dall'atto di citazione.
In particolare, aveva liberato l'immobile sito al sesto e al settimo piano nel novembre Parte_1
2022 e aveva liberato l'immobile sito al quarto piano nel luglio 2022. chiedeva il rimborso degli esborsi relativi al godimento di entrambi gli Controparte_1
immobili occupati da (sia per l'appartamento del quarto piano che per l'attico al sesto Parte_1
e al settimo piano), richiesti sia dal a titolo di gestione Parte_2
condominiale che dal Supercondominio di via L. Basso/via De Gasperi a titolo di consumi idrici e altre spese.
Si ritiene raggiunta la prova del danno emergente – costituito dagli esborsi condominiali imputati a in qualità di proprietario dei beni per i periodi in cui il bene era utilizzato Controparte_1 dall'attore – sulla base dei seguenti dati documentali:
a) bilancio anno 2022 del (doc. 18 di parte convenuta), non Parte_2 specificatamente contestato, da cui emerge una situazione debitoria pari a € 5.822,62 per l'appartamento del sesto piano e pari a € 2.812,35 per l'appartamento del quarto piano.
Considerato che
l'occupazione si è interrotta nel corso dell'anno di riferimento, l'esborso causalmente connesso all'occupazione di è pari a € 4.852,18 (= 5.822,62 diviso 12 per 10 mesi) per Parte_1
l'appartamento del sesto piano e pari a € 1.406,17 (= 2.812,35 diviso 12 per 6 mesi) per l'appartamento del quarto piano;
il tutto per la somma di € 6.258,35, rivalutato all'attualità in € 6.771,53;
b) bilancio anno 2019 del (doc. 19 di parte convenuta), non Parte_2 specificatamente contestato, da cui emerge una situazione debitoria pari a € 6.984,13 per l'appartamento del sesto piano e pari a € 2.898,31; il tutto per la somma di € 9.882,44, rivalutato all'attualità in € 11.651,40;
c) bilancio anno 2022 del Supercondominio via Basso/via De Gasperi 7 (doc. 20 di parte convenuta), non specificatamente contestato, da cui emerge una situazione debitoria pari a € 902,26 per i consumi e pagina 8 di 10 le spese dell'appartamento del sesto piano e pari a € 610,50 per i consumi e le spese dell'appartamento del quarto piano.
Considerato che
l'occupazione si è interrotta nel corso dell'anno di riferimento,
l'esborso causalmente connesso all'occupazione di è pari a € 751,88 (= 902,26 diviso Parte_1
12 per 10 mesi) per l'appartamento del sesto piano e pari a € 305,25 (= 610,5 diviso 12 per 6 mesi) per l'appartamento del quarto piano;
il tutto per la somma di € 1.057,13, rivalutata all'attualità in €
1.143,81;
d) bilancio anno 2021 del Supercondominio via Basso/via De Gasperi 7 (doc. 21 di parte convenuta), non specificatamente contestato, da cui emerge una situazione debitoria pari a € 2.066,08 per i consumi e le spese dell'appartamento del sesto piano e pari a €1.412,03 per i consumi e le spese dell'appartamento del quarto piano;
il tutto per la somma di € 3.478,11, rivalutata all'attualità in €
4.058,95.
Le somme oggetto dei decreti ingiuntivi emessi a favore del e del Supercondominio, di cui Parte_2
ai docc. da 22 a 28, non sono risarcibili in quanto non è provato il nesso causale con gli appartamenti per cui è causa: infatti, premesso che Industrie Costruzioni s.r.l. è proprietario di svariati immobili/box all'interno del compendio condominiale, così come emerge documentalmente dai bilanci condominiali di cui sopra, la parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare che dette ingiunzioni avevano ad oggetto esclusivamente le somme relative agli appartamenti occupati. Prova che non è stata soddisfatta;
anzi, i ricorsi ingiuntivi e i relativi decreti monitori fanno generico riferimento alle proprietà imputabili al condòmino Industrie Costruzioni s.r.l.
E la parte attrice non provava alcun fatto modificativo, estintivo o impeditivo, limitandosi a contestare genericamente l'imputabilità a sé degli oneri condominiali, senza produrre in giudizio alcuna ricevuta di pagamento o altre circostanze rilevanti.
Si ritiene pertanto provato l'esborso subito da parte convenuta per la somma complessiva all'attualità di
€ 23.625,69.
Su tale somma decorrono gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
deve essere condannato a pagare la somma di € 23.625,69 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno emergente subito da per gli oneri condominiali correlati Controparte_1
all'occupazione sine titulo, oltre gli interessi di cui sopra.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino 26.000, tenuto conto della soccombenza parziale di parte convenuta con riguardo a una pagina 9 di 10 domanda riconvenzionale, tenuto conto della soccombenza di parte attrice con riguardo alla domanda principale e all'altra domanda riconvenzionale, si ritiene necessario compensare le spese di lite per 1/3
e, per il residuo, condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite per la somma di € 518,00 per rimborso CU, di € 3.384,66 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico dell'attore soccombente deve altresì essere condannato al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. Parte_1
96, co. 3, c.p.c. per aver agito in giudizio temerariamente, anche in via cautelare in corso di causa
(istanza cautelare dichiarata inammissibile), sostenendo di aver posseduto l'immobile ai fini dell'usucapione, pur in presenza del contratto preliminare in questa sede verificato, dunque pur consapevole dell'assoluta infondatezza della propria pretesa e con abuso del diritto d'azione.
Tale somma può essere equitativamente determinata in modo corrispondente alle spese di lite, senza maggiorazioni e accessori.
Le spese di CTU sono da porsi definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento per il mancato godimento degli immobili di
Controparte_1
3) condanna al pagamento a favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
23.625,69, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di rimborso degli oneri condominiali per i motivi di cui in espositiva;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per Parte_1 Controparte_1
la somma di € 518,00 per rimborso CU, di € 3.384,66 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) condanna al pagamento a favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
3.384,66 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
6) spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Sassari, 31.3.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2903/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORBO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, il quale ha rinunciato al mandato in data 21.9.2023 (cfr. nota del 26.1.2024)
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCA Controparte_1 P.IVA_1
LUCIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“1) Respingere in toto la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento di una somma risarcitoria per il mancato godimento a titolo di indennità per l'illegittima occupazione e senza titolo degli immobili de quo, condannare il signor al pagamento, in favore della soc. Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 144.414,00, oltre interessi al tasso di legge e al saggio legale ex art. 1.284 4° comma
pagina 1 di 10 CC dalla domanda ovvero quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta e congrua, anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio richiesta.
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale di rimborso/pagamento degli oneri condominiali
(condominio e supercondominio) maturati per il godimento e i consumi degli immobili de quo, condannare il signor al pagamento, in favore della soc. Controparte_2 Controparte_1 della somma quantificata e provata in corso di causa, pari ad € 11.970,00 per oneri condominiali ed €
15.160,00, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta e congrua, oltre interessi al tasso di legge dalle singole scadenze e sino alla domanda, oltre interessi al saggio legale ex art.
1.284 4° comma CC dalla domanda al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. 1° e 3° comma.
In via istruttoria:
* Insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte nella memoria ex art. 183 cpc n. 2 (consulenza tecnica d'ufficio; prova testimoniale e ordine esibizione) e anche nella memoria n. 3 (prova contraria).
Insiste nei motivi di opposizione all'ammissione delle prove orali dedotte da controparte, non avendo
l'attore dedotto alcun atto di interversione del possesso e non avendo dedotto alcuna prova a dimostrazione di detta interversione, tutte le prove capitolate appaiono totalmente inutili ed inammissibili.
** Si deduce C.T.U. al fine di accertare e quantificare l'indennità per il mancato godimento degli immobili per cui è causa, meglio indicati in citazione, in misura pari al canone di locazione mensile in libero mercato per ciascun immobile a decorrere dal Dicembre 2007, data di occupazione e di godimento senza titolo e da parte dell'attore e sino al momento di effettivo rilascio ( 25 Novembre
2022) quanto all'attico e alla mansarda al 6° e 7° piano e siano al Luglio 2022 per l'appartamento al
4° piano”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio chiedeva l'accertamento del Parte_1
diritto di proprietà per intervenuta usucapione di due appartamenti siti in Sassari, distinti al Catasto fabbricati al Foglio 108, map. 2197 sub 87 (piano sesto e settimo) e sub 106 (piano quarto), con annesso garage e due posti auto.
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento dei predetti immobili sin dalla fine del 1999, in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni, senza contestazione alcuna da parte di terzi;
- di aver fissato nel 2000 la propria dimora nell'appartamento del sesto e del settimo piano, abitandovi pagina 2 di 10 insieme alla propria famiglia costituita dalla moglie e dai figli;
Controparte_3
- di aver utilizzato l'appartamento del quarto piano come ufficio dell' Controparte_4
;
[...]
- che gli immobili erano stati venduti a seguito di trattativa verbale e pagati con regolari acconti diluiti nel tempo fino al saldo sottoscritto dalla moglie;
- di essere venuto a conoscenza nel 2022 dell'esistenza di un contenzioso contro Controparte_3
volto alla restituzione degli immobili di causa;
[...]
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte attrice veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del
28.10.2022.
Con comparsa del 20.12.2022 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva in giudizio
[...]
la quale, contestata la ricostruzione di parte avversaria, eccepito che Controparte_1 Parte_1 non aveva mai esercitato il possesso utile ai fini dell'usucapione, eccepito che tra le parti erano intervenuti vari contratti preliminari aventi ad oggetto la mera detenzione degli immobili, eccepito che l'attore aveva detenuto l'appartamento del sesto e del settimo piano sin da 2001 in forza di un contratto preliminare di acquisto ad effetti anticipati, sottoscritto in data 21.9.2001, eccepito che l'attore aveva detenuto una nuova parte di mansarda del settimo piano in forza di altro contratto preliminare sottoscritto in data 5.3.2002, eccepito che l'appartamento del quarto piano era stato consegnato contestualmente alla firma del preliminare in data 3.4.2004, precisato che l'attore era stato inadempiente rispetto a tutti i contratti preliminari e che in data 19.12.2007 era stata concordata la risoluzione di tutti i contratti, dedotto che in data 19.12.2007 la moglie aveva Controparte_3
sottoscritto un nuovo contratto preliminare avente ad oggetto i medesimi beni, contestato pertanto che l'attore era promissario acquirente e pertanto non aveva esercitato alcun possesso uti dominus, rappresentato di avere diritto ad ottenere il versamento dell'indennità di occupazione per il mancato godimento degli immobili, sin dal dicembre 2007 e sino all'effettivo rilascio avvenuto il 25.11.2022
(per l'appartamento sito al sesto piano), affermato che l'appartamento del quarto piano è stato rilasciato a luglio 2022, rappresentato che l'attore non aveva sostenuto gli oneri condominiali correlati all'immobile, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di una somma risarcitoria per il mancato godimento degli appartamenti nonché per gli esborsi condominiali maturati.
Alla prima udienza del 10.1.2023, la parte attrice disconosceva la sottoscrizione di in Parte_1
relazione ai documenti nn. 1, 2 e 3 di parte convenuta nonché, a seguito del disconoscimento contenuto pagina 3 di 10 della comparsa avversaria, chiedeva la verificazione dei documenti nn. 2 e 3 prodotti con il proprio atto introduttivo.
A seguito della concessione dei termini ex 183, co. 6, c.p.c., la parte convenuta chiedeva la verificazione dei documenti disconosciuti dalla parte avversaria.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU grafologica per la verificazione della firma di apposta in calce alle scritture private di cui ai documenti 1, 2, 3, 29 prodotti Parte_1
da parte convenuta.
Con nota del 23.1.2024, il procuratore di parte attrice depositava la rinuncia al mandato notificata personalmente a . Parte_1
All'udienza del 25.9.2024, svolta con la modalità cartolare, la parte convenuta precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
*
In via preliminare, deve affermarsi la regolarità del contraddittorio.
La rinuncia al mandato non produce effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
La richiesta di rinvio di cui alla nota del 25.9.2024 “per consentire al Sig. di Controparte_2 costituirsi con un nuovo difensore” è certamente inammissibile, irragionevole e non conforme ai principi di economia processuale considerato che la rinuncia al mandato era stata notificata a
[...]
personalmente svariati mesi prima, in data 10.1.2024. Parte_1
*
Passando al merito della vertenza, la domanda di parte attrice non è fondata e deve essere respinta.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ai fini dell'usucapione è peraltro necessaria la situazione di possesso e non di detenzione, anche se qualificata, la quale quest'ultima non è idonea a fondare un acquisto del bene ad usucapionem (C.
Cass. n. 11132/2022).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che era nella disponibilità materiale degli Parte_1
immobili siti in Sassari, via De Gasperi n. 7, a titolo di detenzione qualificata e non a titolo di possesso.
Le risultanze peritali di cui alla CTU grafologica devono essere poste a fondamento della decisione in pagina 4 di 10 quanto sorrette da un adeguato iter motivazionale, con espressi e precisi richiami ai parametri tecnici della materia.
Il CTU dott.ssa concludeva nel senso della genuinità delle sottoscrizioni di Persona_1 [...]
nelle produzioni documentali di parte convenuta (cfr. p. 63 della relazione: “eseguito Parte_1
l'adeguato screening sulle scritture Y autografe, esaminate le caratteristiche dei tracciati X e valutate le prevalenti coerenze grafomotorie tra le contrapposte X e Y, si giunge a risultanza di omografia scritturale. Infatti, tutte le sottoscrizioni X presentano caratteristiche ideomotorie e grafo-espressività riscontrabili nelle comparative Y . In tal senso le X in verifica sono da ritenersi Controparte_2
“autentiche” e a lui riconducibili”).
E, più nel dettaglio, è emerso quanto segue:
a) aveva iniziato a occupare l'immobile del sesto e settimo piano nell'anno 2001 in Parte_1
forza del contratto preliminare di acquisto ad effetti anticipati sottoscritto in data 21.9.2001 con la cui sottoscrizione è stata verificata in sede peritale ed è stata attribuita Controparte_1 all'attore detentore (doc. 1 di parte convenuta);
b) aveva iniziato a occupare l'altra porzione di mansarda, sita al settimo piano, Parte_1 nell'anno 2002 in forza del contratto preliminare di acquisto ad effetti anticipati sottoscritto in data
5.3.2002 con la cui sottoscrizione è stata verificata in sede peritale ed è stata Controparte_1 attribuita all'attore detentore (doc. 2 di parte convenuta);
c) aveva iniziato a occupare l'immobile del quarto piano nell'anno 2004 in forza del Parte_1
contratto preliminare di acquisto ad effetti anticipati sottoscritto in data 3.4.2004 con
[...]
la cui sottoscrizione è stata verificata in sede peritale ed è stata attribuita all'attore Controparte_1
detentore (doc. 3 di parte convenuta);
d) i tre contratti preliminari erano stati consensualmente risolti in data 19.12.2007 (doc. 29 di parte convenuta), sicché sino a quel momento l'occupazione degli immobili da parte dell'attore ha evidentemente avuto natura di detenzione qualificata inidonea all'acquisto per usucapione ventennale.
L'attore ha pertanto cominciato a esercitare il potere di fatto sulla cosa in qualità di promittente acquirente e, pertanto, a titolo di detentore qualificato dell'immobile (sulla posizione di detentore qualificato del promittente acquirente, cfr. C. Cass. n. 5211/2016: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del
pagina 5 di 10 promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.”).
Il mutamento della detenzione qualificata nel possesso può essere provato ex art. 1141, co. 2, c.c. allorquando sopraggiunga l'interversione nel possesso per causa proveniente da un terzo o per opposizione del detentore che inizi a comportarsi come possessore.
non provava tuttavia alcuna interversione nel possesso. Parte_1
Anzi, il godimento degli immobili trova fondamento, dapprima, nei tre contratti preliminari sottoscritti da e, poi, a fine del 2007, nel contratto preliminare sottoscritto dalla moglie Parte_1 [...]
, moglie dell'attore, la cui detenzione si estende, appunto, al nucleo familiare Controparte_3 dell'attore.
Peraltro, in disparte ogni ulteriore valutazione sulla detenzione del bene da parte della moglie dell'attore, anche se si volesse considerare la risoluzione del preliminare nel 2007 come momento di interversione nel possesso, si evidenzia che tale godimento non sarebbe comunque idoneo all'acquisto per usucapione per carenza del requisito temporale (dal dicembre 2007 non sono decorsi venti anni).
Nessun altro elemento di prova è stato dedotto ai fini della prova dell'interversione nel possesso.
Dunque, considerata la mera detenzione qualificata esercitata dall'attore sul bene in esame e richiamata l'inidoneità della detenzione qualificata ai fini dell'acquisto per usucapione, deve giungersi al rigetto della domanda attorea di usucapione.
Le domande riconvenzionali di Controparte_1
La domanda di risarcimento per il mancato godimento degli appartamenti
La parte convenuta chiedeva il pagamento di una somma risarcitoria per l'illegittima occupazione degli immobili nonché chiedeva il rimborso degli oneri condominiali maturati.
La parte attrice contestava tali richieste perché “formulate dalla nel già citato Controparte_1
giudizio 1609/21 RG del Tribunale di Sassari nei confronti della e non in via solidale con il P_
. Conseguentemente la proposizione di una medesima richiesta nel presente giudizio anche nei Pt_1
confronti del costituirebbe una indebita duplicazione della pretesa. Analogamente si contesta nel Pt_1
merito la domanda riconvenzionale relativa alla refusione degli oneri condominiali non solo per la sua assoluta genericità ma anche perché detti oneri sono stati in realtà puntualmente versati dall'attore. In proposito nulla prova il decreto ingiuntivo n. 746/2016 emesso dal Tribunale di Sassari sia in quanto riferito ad unità immobiliari non riconducibili a quelle oggetto della presente controversia, sia perché, in ogni caso, riferite ad una mera annualità, sia perché, se veramente dovute dal , Controparte Pt_1
pagina 6 di 10 Con ben avrebbe potuto spiegare opposizione a , in quella sede, convenire l'attore, cosa che non ha fatto” (cfr. memoria ex art. 186, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte convenuta).
Non merita accoglimento la domanda attorea per i danni da occupazione sine titulo degli immobili.
Deve essere infatti richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (C. Cass.
Sez. Un. n. 33645/2022).
L'occupazione sine titulo non costituisce di per sé la fonte dell'obbligazione risarcitoria;
invece, nel rispetto dei principi probatori in materia risarcitoria, la lesione del diritto di proprietà costituisce un danno ingiusto risarcibile allorquando sia stata provata la perdita del godimento del bene, diretto o indiretto.
Nel caso di specie, è la stessa prospettazione di parte convenuta che dimostra che Controparte_1
non aveva perduto il godimento diretto del bene, bensì, sin da dicembre 2007 (momento di
[...] risoluzione del preliminare con l'attore occupante) la società aveva stipulato un nuovo preliminare con
. Controparte_3
È chiaro che l'occupazione sine titulo di non aveva impedito alla società proprietaria Parte_1
di disporre e di utilizzare gli immobili di proprietà; anzi la società aveva concesso in detenzione i beni a favore di un altro soggetto.
In altre parole, seppur l'occupazione dell'attore sia stata sine titulo, la società convenuta non ha subito alcun danno ingiusto poiché ha potuto godere del bene in via indiretta mediante stipula di un nuovo preliminare con un altro soggetto. Ogni eventuale inadempimento in relazione all'occupazione da parte di non è oggetto del presente giudizio. Controparte_3
Deve essere pertanto rigettata la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. per insussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno.
La domanda di rimborso degli oneri condominiali
La società convenuta chiedeva altresì il rimborso degli oneri condominiali maturati durante l'occupazione di . Parte_1
Come noto, gli oneri condominiali sono a carico del soggetto che utilizza l'appartamento, sicché, a prescindere dall'esistenza o meno di un titolo, l'occupante del bene altrui è tenuto a versare gli oneri pagina 7 di 10 condominiali correlati al godimento del bene.
In caso di occupazione sine titulo, l'esborso per gli oneri condominiali costituisce un danno emergente subito dal proprietario causalmente connesso al godimento del bene da parte di un terzo.
La società convenuta deve provare l'ammontare degli oneri condominiali relativi agli immobili per cui
è causa.
Ebbene, nel caso di specie è provata l'occupazione di degli appartamenti di causa: è Parte_1
pacifico in quanto circostanza prospettata da entrambe le parti che aveva occupato gli Parte_1
immobili di causa sino al 2022; tale circostanza deve dirsi provata anche ai sensi dell'art. 2733 c.c. in quanto l'occupazione degli appartamenti è stata dichiarata dall'attore sin dall'atto di citazione.
In particolare, aveva liberato l'immobile sito al sesto e al settimo piano nel novembre Parte_1
2022 e aveva liberato l'immobile sito al quarto piano nel luglio 2022. chiedeva il rimborso degli esborsi relativi al godimento di entrambi gli Controparte_1
immobili occupati da (sia per l'appartamento del quarto piano che per l'attico al sesto Parte_1
e al settimo piano), richiesti sia dal a titolo di gestione Parte_2
condominiale che dal Supercondominio di via L. Basso/via De Gasperi a titolo di consumi idrici e altre spese.
Si ritiene raggiunta la prova del danno emergente – costituito dagli esborsi condominiali imputati a in qualità di proprietario dei beni per i periodi in cui il bene era utilizzato Controparte_1 dall'attore – sulla base dei seguenti dati documentali:
a) bilancio anno 2022 del (doc. 18 di parte convenuta), non Parte_2 specificatamente contestato, da cui emerge una situazione debitoria pari a € 5.822,62 per l'appartamento del sesto piano e pari a € 2.812,35 per l'appartamento del quarto piano.
Considerato che
l'occupazione si è interrotta nel corso dell'anno di riferimento, l'esborso causalmente connesso all'occupazione di è pari a € 4.852,18 (= 5.822,62 diviso 12 per 10 mesi) per Parte_1
l'appartamento del sesto piano e pari a € 1.406,17 (= 2.812,35 diviso 12 per 6 mesi) per l'appartamento del quarto piano;
il tutto per la somma di € 6.258,35, rivalutato all'attualità in € 6.771,53;
b) bilancio anno 2019 del (doc. 19 di parte convenuta), non Parte_2 specificatamente contestato, da cui emerge una situazione debitoria pari a € 6.984,13 per l'appartamento del sesto piano e pari a € 2.898,31; il tutto per la somma di € 9.882,44, rivalutato all'attualità in € 11.651,40;
c) bilancio anno 2022 del Supercondominio via Basso/via De Gasperi 7 (doc. 20 di parte convenuta), non specificatamente contestato, da cui emerge una situazione debitoria pari a € 902,26 per i consumi e pagina 8 di 10 le spese dell'appartamento del sesto piano e pari a € 610,50 per i consumi e le spese dell'appartamento del quarto piano.
Considerato che
l'occupazione si è interrotta nel corso dell'anno di riferimento,
l'esborso causalmente connesso all'occupazione di è pari a € 751,88 (= 902,26 diviso Parte_1
12 per 10 mesi) per l'appartamento del sesto piano e pari a € 305,25 (= 610,5 diviso 12 per 6 mesi) per l'appartamento del quarto piano;
il tutto per la somma di € 1.057,13, rivalutata all'attualità in €
1.143,81;
d) bilancio anno 2021 del Supercondominio via Basso/via De Gasperi 7 (doc. 21 di parte convenuta), non specificatamente contestato, da cui emerge una situazione debitoria pari a € 2.066,08 per i consumi e le spese dell'appartamento del sesto piano e pari a €1.412,03 per i consumi e le spese dell'appartamento del quarto piano;
il tutto per la somma di € 3.478,11, rivalutata all'attualità in €
4.058,95.
Le somme oggetto dei decreti ingiuntivi emessi a favore del e del Supercondominio, di cui Parte_2
ai docc. da 22 a 28, non sono risarcibili in quanto non è provato il nesso causale con gli appartamenti per cui è causa: infatti, premesso che Industrie Costruzioni s.r.l. è proprietario di svariati immobili/box all'interno del compendio condominiale, così come emerge documentalmente dai bilanci condominiali di cui sopra, la parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare che dette ingiunzioni avevano ad oggetto esclusivamente le somme relative agli appartamenti occupati. Prova che non è stata soddisfatta;
anzi, i ricorsi ingiuntivi e i relativi decreti monitori fanno generico riferimento alle proprietà imputabili al condòmino Industrie Costruzioni s.r.l.
E la parte attrice non provava alcun fatto modificativo, estintivo o impeditivo, limitandosi a contestare genericamente l'imputabilità a sé degli oneri condominiali, senza produrre in giudizio alcuna ricevuta di pagamento o altre circostanze rilevanti.
Si ritiene pertanto provato l'esborso subito da parte convenuta per la somma complessiva all'attualità di
€ 23.625,69.
Su tale somma decorrono gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
deve essere condannato a pagare la somma di € 23.625,69 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno emergente subito da per gli oneri condominiali correlati Controparte_1
all'occupazione sine titulo, oltre gli interessi di cui sopra.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino 26.000, tenuto conto della soccombenza parziale di parte convenuta con riguardo a una pagina 9 di 10 domanda riconvenzionale, tenuto conto della soccombenza di parte attrice con riguardo alla domanda principale e all'altra domanda riconvenzionale, si ritiene necessario compensare le spese di lite per 1/3
e, per il residuo, condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite per la somma di € 518,00 per rimborso CU, di € 3.384,66 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico dell'attore soccombente deve altresì essere condannato al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. Parte_1
96, co. 3, c.p.c. per aver agito in giudizio temerariamente, anche in via cautelare in corso di causa
(istanza cautelare dichiarata inammissibile), sostenendo di aver posseduto l'immobile ai fini dell'usucapione, pur in presenza del contratto preliminare in questa sede verificato, dunque pur consapevole dell'assoluta infondatezza della propria pretesa e con abuso del diritto d'azione.
Tale somma può essere equitativamente determinata in modo corrispondente alle spese di lite, senza maggiorazioni e accessori.
Le spese di CTU sono da porsi definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento per il mancato godimento degli immobili di
Controparte_1
3) condanna al pagamento a favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
23.625,69, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di rimborso degli oneri condominiali per i motivi di cui in espositiva;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per Parte_1 Controparte_1
la somma di € 518,00 per rimborso CU, di € 3.384,66 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) condanna al pagamento a favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
3.384,66 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
6) spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Sassari, 31.3.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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