Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3487/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3487/2024 VG promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
26852 CA LO (Lo), Via San Rocco n. 34, Interno E
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a 26852 Parte_2 C.F._2
CA LO (Lo), Via San Rocco n. 34, Interno E
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Grugni del Foro di MI ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in 20077 Melegnano (Mi), Via G. Marconi n. 4.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, Parte_1 Parte_2 depositato in data 06/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Sui figli e sulla casa familiare, nonché le pattuizioni sulla relativa pertinenza Par 1.1. Già a partire dall'inizio del trascorso mese di luglio 2024, per accordo tra e , condiviso con Pt_2 entrambi i figli, il padre ha lasciato la casa familiare e si è trasferito in altra dimora a sua disposizione, nel Per_ Per_ medesimo edificio condominiale, mentre la madre ha continuato a convivere con e che non sono ancora economicamente autosufficienti. Per_ 1.2. Il figlio (ora 19 anni), terminato l'ultimo anno del liceo linguistico Primo Levi di San Giuliano
Milanese-Mi, ha sostenuto i provini per frequentare la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di MI e, avendo superato la prima selezione, secondo quanto dallo stesso attualmente rappresentato si è determinato a ripresentarsi il prossimo anno, con l'accordo di entrambi i genitori: è già maggiorenne ma vive e risiede
Gandini di Lodi: non è ancora maggiorenne e resterà quindi affidata ad entrambi i genitori in fisica condivisione con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e, come detto, collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare ove vive e del pari tuttora risiede.
1.4. Data l'età di entrambi i figli, i rapporti e la frequentazione con il padre non convivente / non collocatario, anche durante qualsiasi periodo di vacanza, saranno regolati direttamente dai ragazzi con lo stesso, dovendo comunque svolgersi in luogo diverso dalla casa già coniugale.
1.5. Tenuto conto dell'interesse dei figli conviventi ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ., il godimento della casa familiare (comune di , catasto fabbricati, foglio 4, particella 620, subalterno 10, Parte_3 categoria A/2, superficie 74 mq.) e della relativa pertinenza (comune di , catasto Parte_3 fabbricati, foglio 4, particella 620, subalterno 14, categoria C/6, superficie 13 mq.) con i relativi arredi e Par Par corredi, in comproprietà al 50% tra , così come la casa e la pertinenza, è assegnato a sino Pt_2 Par a che sarà attuato da l'impegno alienativo in favore di di cui si dirà oltre. Pt_2
1.6. Già a partire dal trasferimento di in altra dimora, cioè dall'inizio del trascorso mese di luglio Pt_2
2024, Evi si è assunta integralmente:
i) le spese della gestione ordinaria e straordinaria della casa familiare e della relativa pertinenza, ivi incluse le spese condominiali ordinarie e straordinarie;
ii) l'impegno residuo di spesa del contratto di mutuo tuttora in essere sulla casa familiare e sulla relativa pertinenza (Intesa Sanpaolo S.p.A., mutuo n. 057606080921, a rogito Notato Dott.ssa rep. Persona_3
n. 22093, raccolta n. 6536), facendo fronte per intero ai ratei mensili (capitale e interessi) (n.b. delle n. 360 rate, ad oggi risultano saldate n. 169 rate, residuando da saldarsi n. 191 rate per Euro 71.530,25 in linea capitale: ultimo rateo scaduto il 1° dicembre 2024 per Euro 311,93 in linea capitale oltre interessi a tasso variabile): resterà solo formalmente obbligato verso l'Istituto di Credito mutuante ed Evi lo Pt_2 manleverà integralmente di qualsiasi somma fosse costretto a pagare a fronte del medesimo titolo con la precisazione di cui al punto 1.9. (fine) nel seguito (in merito, si noti che il rapporto di conto corrente Par cointestato nell'ambito del quale è domiciliato il rapporto di mutuo resterà in essere sino a che iterrà di utilizzarlo per tali movimenti, esclusa la facoltà di di prelevare qualsiasi somma da tale rapporto, Pt_2 nonostante la eventuale permanente cointestazione).
1.7. In ogni caso, si è assunto integralmente tutte le spese ordinarie e straordinarie della propria Pt_2 nuova soluzione abitativa, nello stesso edificio condominiale, in esito al proprio trasferimento attuato all'inizio del trascorso mese di luglio 2024, o eventualmente di altra soluzione abitativa dovesse decidere di reperire altrove. Par 1.8. A fronte degli impegni di spesa come sopra integralmente assunti da n relazione alla casa ove vivono Per_ Per_ entrambi i figli ( , che come detto è ancora minorenne, e che come detto non è ancora Par economicamente autosufficiente), trasferirà a la propria quota di ½ della casa familiare e della Pt_2 relativa pertinenza con i relativi arredi e corredi, rinunciando a richiedere qualsivoglia corrispettivo a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione (anche per la propria quota di mutuo già corrisposto e quale che sia stata altresì la provenienza dell'iniziale provvista per l'acquisto, su cui formula espressamente ogni rinuncia), con atto da rogarsi al più presto e comunque entro e non oltre 3 (tre) mesi dal deposito della sentenza di separazione, a cura di Notaio scelto e retribuito esclusivamente da Pt_1
1.9. In ogni caso, qualora in seguito, venuto meno l'interesse dei figli conviventi ai sensi dell'art. 337 sexies
Par cod. civ., comunque a insindacabile giudizio di la casa familiare e/o la relativa provenienza fossero alienati a soggetti terzi, sia in costanza di mutuo sia dopo l'estinzione dello stesso, a titolo meramente liberale
Par (eventualmente a fronte della persistente cointestazione del mutuo pure meramente formale) i impegna a versare a , che sin d'ora accetta ogni eccezione rimossa, un importo pari al 10 % (dieci per cento) Pt_2 del ricavato dalla vendita della stessa casa familiare e/o della stessa relativa pertinenza, al netto delle spese dell'eventuale mediazione di agenzia immobiliare e/o di altre spese (anche bancarie, per l'eventuale estinzione
Par del mutuo o simili): il versamento sarà effettuato da a entro e non oltre dieci (10) giorni dalla Pt_2
Par data del rogito notarile. Allo stesso modo, si impegna a versare a (entro e non oltre dieci – 10 – Pt_2 giorni dalla data del rogito notarile), che sin d'ora accetta ogni eccezione rimossa, il medesimo importo pari al 10% (dieci per cento) del ricavato dalla vendita della casa familiare e/o della relativa pertinenza (del pari
Par al netto di ogni relativa spesa) per cui dovrà attivarsi fattivamente e senza indugio, qualora non riesca a fare fronte al pagamento di n. 3 (tre) rate consecutive del mutuo residuo sugli stessi immobili, di cui al punto
1.6. ii) sopra.
i) Ancora sui figli, in particolare sul loro mantenimento
2.1.) Sino alla conclusione del percorso scolastico/formativo e al raggiungimento dell'indipendenza economica con lavoro rimunerativamente adeguato di entrambi i figli, (quale genitore convivente/collocatario
Per_ Per_ prevalente) la madre provvederà direttamente al mantenimento di e mentre (quale genitore non convivente/non collocatario prevalente) il padre contribuirà indirettamente al loro mantenimento con la
Per_ corresponsione dell'importo mensile di Euro 600,00 (particolarmente, Euro 300,00 per e Euro 300,00
Per_ per ) mediante bonifico bancario (nell'ambito del rapporto di conto corrente che la madre avrà cura di comunicargli) entro e non oltre il quindicesimo (XV) giorno di ciascun mese, oltre l'aumento Istat annuale (si dà atto che, dal mese di novembre 2024 appena concluso, il padre sta già provvedendovi e che, quindi, la
Per_ Per_ prima rivalutazione Istat del contributo indiretto al mantenimento di e da parte del padre sarà da calcolarsi e applicarsi a novembre 2025: indice di riferimento novembre 2025, non appena sarà reso disponibile).
2.2.) Per l'individuazione delle c.d. “spese comprese nell'assegno di mantenimento” si fa espresso riferimento alle linee condivise che si richiamano e si allegano al presente ricorso in segno di integrale conferma, ratifica Par e accettazione da parte di e Pt_2
2.3.) Tenuto conto della natura e del quantum dei rispettivi redditi da lavoro, il padre e la madre contribuiranno reciprocamente e in uguale misura (50% ciascuno) al mantenimento straordinario dei figli Per_ Per_
(i.e. spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative), previo eventuale accordo tra loro nei casi e con le modalità di rimborso normalmente prescritte (per l'individuazione delle spese straordinarie di mantenimento da suddividere equamente si fa del pari riferimento alle c.d. “spese extra assegno” menzionate nelle stesse linee condivise, cfr. doc. 17).
2.4.) L'assegno unico e universale per entrambi i figli a carico di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 2021
n. 230, sarà percepito integralmente dalla madre per accordo tra le Parti, secondo quanto consentito dal messaggio numero 1714 del 20 aprile 2022, paragrafo 3.
Par ii) Sulla regolamentazione delle reciproche pretese tra e Pt_2
Par 3.1.) e provvederanno al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, rinunciando Pt_2 reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e quindi economicamente autosufficienti anche in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno.
Par 3.2.) e dichiarano di non essere tuttora in possesso di altre cose in comproprietà, fatto salvo il Pt_2 rapporto di conto corrente cointestato di cui al punto 1.6. ii) sopra con la finalità indicata nonché la casa familiare e la pertinenza con tutti gli arredi e corredi che saranno nel breve periodo intestate esclusivamente
Par a essendo alla stessa medio tempore comunque assegnate (per quanto occorra si precisa che le autovetture in uso a ciascuno resteranno a ciascuno definitivamente assegnate, con reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa sulle stesse a qualsivoglia titolo e che il gatto della famiglia sarà affidato in via esclusiva a
Par
che provvederà a fare integralmente fronte sia al suo mantenimento ordinario sia alle necessarie spese straordinarie). Par 3.3.) e convengono che eventuali altri rapporti di qualsiasi natura intestati a ciascuno Pt_2 singolarmente, quand'anche contratti durante il matrimonio, resteranno di esclusiva spettanza, in espressa deroga al regime patrimoniale di comunione legale dei beni, quale che ne sia il saldo attivo o passivo, con reciproco impegno a manlevare l'altro coniuge di qualsiasi conseguenza dovesse denegatamente derivargli/le. Par 3.4.) Con la sottoscrizione del presente ricorso danno atto e dichiarano di avere regolamentato Pt_2 ogni reciproca pretesa, anche economica, e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia ragione e titolo e, comunque, di rinunciarvi, intendendosi superato ogni eventuale precedente accordo tra loro, verbale o scritto.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 co.3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 07/04/2006 nel Parte_1 Parte_2
Comune di MI (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al N.630, anno
2006, parte I) e dalla loro unione sono nati in data 01/04/2005 e in data Persona_4 Persona_5
20/05/2009. 3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. MI, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023). CP_1
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di cassazione Suprema Corte, con la sentenza n. 28727 del
16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge
898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito
(i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
5. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 07/04/2006 nel comune di MI (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MI al n. 630, anno 2006, Parte 1); 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello