Art. 19. (( (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita').)) 1. ((La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'.)) 2. ((La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.)) 3. ((Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del presente articolo decorre "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del presente articolo decorre "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".