Articolo 19 del Codice delle pari opportunità
Articolo 18Articolo 19 bis
Versione
15 giugno 2006
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Versione
24 settembre 2015
Art. 19. (( (Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita'). )) (( 1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita', che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , e' coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita', in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parita' in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari ad assicurare l'effettivita' delle politiche di promozione delle pari opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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