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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1725 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1725/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Francesco Lembo
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 feso dall'avv. Mariano Cairone RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 17 luglio 2024, e Controparte_1 Parte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Cetara (SA) il 7 dicembre 2013 e che dalla loro unione era nata una GL Per_1
(01.09.2015). Con sentenza n. 494/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla successiva udienza di comparizione, la ricorrente confermava la volontà di divorziare alle condizioni concordate, mentre il resistente revocava il consenso e, dopo avere invitato le parti a raggiungere un nuovo accordo, il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre valutare la questione relativa alla revoca del consenso manifestata dal e la sua incidenza ai fini della presente pronuncia. CP_1
Al riguardo, il evidenzia che, con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d. Cartabia), all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio (oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma. Nel sistema previgente, in particolare, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
oggi invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito. In particolare, il procedimento di separazione - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi, ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole, si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli. Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificate lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato. Le precedenti evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto avevano portato ad orientamenti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta. Sul punto si era, infatti, più volte pronunciata la Suprema Corte che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato (ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, a 19540 Presidente Scaldaferri - Relatore Mercolino): “in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento al presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, con pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel merito il Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno del coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia di divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi(cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n 10463; Cass., Sez. 1, 8/07/1998, n. 6664).'' Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., dove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto. L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, applicabile sia per la separazione che per il divorzio (oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) prevede, invece, che il Giudice delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione. L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto. Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.). In tal senso la Suprema Corte si è espressamente pronunciata, se pur con riferimento alla diversa (se pur in parte attinente), questione relativa alla possibilità di cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella parimenti congiunta di divorzio, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Treviso, con la nota ordinanza che ha recepito l'orientamento di alcuni Tribunali di merito. Segnatamente la Corte dopo aver evidenziato che “mentre nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (l'art. 711 c.p.c. e l'art. 4, I comma 16, I. div.), contenute in «canali normativi» che continuavano a rimanere separati, oggi dette previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico contenitore processuale.", nell'affrontare proprio uno degli elementi ostativi da una parte della dottrina e della giurisprudenza alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali (poi risolto positivamente), ha cosi motivato:
”Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito In Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio e in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza del presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473- bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi e dei figli»,
o l'art. 473 bis. 19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per II procedimento contenzioso).” (cfr. Cass. N. 11906/2023). Pertanto, come espressione di volontà negoziale manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta, diventa irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso, fatto salvo, comunque, sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorami, ma non economicamente autosufficienti o qualora vi siano sopravvenienze rilevanti. Nel caso di specie, alla successiva udienza di comparizione, parte ricorrente ha revocato il consenso all'originario accordo, chiedendo che la GL minore possa pernottare una notte in più presso la propria abitazione senza tuttavia allegare circostanze sopravvenute modificative della situazione preesistente pregiudizievoli per la minore, considerato tra l'altro che, quanto ai tempi di permanenza presso il padre, è inserita nell'accordo la seguente clausola: ogni qualvolta la GL ne manifesterà l'intenzione e il desiderio, con orari e Per_1 modalità da concor preventivamente con la coniuge e nel pieno rispetto degli interessi e delle esigenze della GL stessa. Tanto premesso, in primo luogo, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 494/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Al riguardo, devono confermarsi le condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale, considerato che non può darsi rilevanza alla revoca del consenso da parte del ricorrente per i motivi in precedenza illustrati;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio nonché per quello della GL minorenne, con obbligo di ripetere la siffatta volontà dinanzi alle autorità competenti;
2) l'appartamento ove fino ad oggi è stata fissata l'abitazione familiare, sito in Salerno alla via Mazza n. 34, di proprietà esclusiva di , sarà assegnato Parte_1 con tutti gli arredi ivi presenti a quest'ultima, che con itarvi;
3) la GL minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, ma avrà l enza e dimora abituale con la madre, presso l'abitazione sita in Salerno alla via Mazza n. 34; entrambi i coniugi potranno portare la GL fuori città, per alcuni week end o per periodi massimi di una Per_1 settimana dur l'anno, previo accordo con l'altro coniuge e previa comunicazione allo stesso con congruo anticipo, fermo restando che al padre dovrà sempre garantito il diritto di visita della GL per un numero di giorni pari a quelli previsti dal successivo punto sub 4);
4) il padre potrà tenere con sé la GL , salvo diverso accordo tra i genitori: a) Per_1
a week end alterni dall'uscita di scuola enerdì (nei periodi extrascolastici dalle ore 11.00) alle ore 21.00 della domenica;
b) nel periodo infrasettimanale (nella sola settimana in cui la GL pernotterà con la madre nel week-end): il martedì, dalle ore 17:30 alle 21:00 ovvero dopo la cena;
il giovedì (nei periodi extrascolastici dalle ore 11.00 e nei periodi scolastici dalle ore 17:30), giorno in cui pernotterà anche con il padre, il quale la riaccompagnerà direttamente a Per_1
a il giorno successivo, ovvero a casa nei periodi extrascolastici;
c) nel periodo infrasettimanale (nella sola settimana in cui la GL pernotterà col padre nel week-end): il martedì, dall'uscita di scuola (nei periodi extrascolastici dalle ore 11.00) sino al giorno successivo, in cui verrà accompagnata dal padre direttamente a scuola (ovvero a casa nei periodi extrascolastici); il giovedì, dall'uscita da scuola (nei periodi extrascolastici dalle ore 11.00) sino alle ore 21:00, ovvero dopo l'ora di cena;
d) ogni qualvolta la GL ne manifesterà Per_1
l'intenzione e il desiderio, con orari e modalità da concordare ntivamente con la coniuge e nel pieno rispetto degli interessi e delle esigenze della GL stessa. Le festività saranno alternate di anno in anno. In particolare: a. durante le festività natalizie: ad anni alterni, il 24 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo) ovvero il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo) nonché dal 31 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo) ovvero il 1 gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo) e il 6 gennaio (ad anni alterni, il primo con la madre); ciascun genitore potrà trascorrere una breve vacanza con la GL durante le festività natalizie previo accordo tra le parti;
resta inteso che, in tale ipotesi, l'altro genitore recupererà, sempre durante il periodo natalizio, il tempo trascorso con l'altro genitore (ad esempio, se la vacanza verrà fatta dal 24 dicembre al 26 dicembre,
trascorrerà con l'altro genitore il periodo che va dal 30 dicembre al 1 Per_1 aio); b. durante le festività pasquali: ad anni alterni, dalle ore 10.00 del Sabato Santo alle ore 21,30 del giorno di Pasqua e dalle ore 9 del Lunedì in Albis alle ore 10 del giorno dopo;
c. durante il periodo estivo, il padre e la madre: nei mesi di giugno e luglio, potranno trascorrere con la GL, previo accordo tra le parti, oltre ai periodi espressamente indicati al precedente articolo, una intera settimana, anche al fine di portarla eventualmente in villeggiatura;
nel mese di agosto, quindici giorni (al massimo dieci giorni consecutivi). Ad ogni modo detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro un tempo ragionevole e comunque non meno di tre settimana prima;
d. ogni anno: d.1) la GL minore, sempre in deroga al regime ordinario, trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del medesimo nonché la Festa del Papà (19 marzo), dall'uscita di scuola sino al giorno dopo allorquando lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre. Allo stesso modo per la madre con la quale la GL minore trascorrerà, ogni anno, il giorno del compleanno della medesima nonché la Festa della Mamma;
d.2) la GL minore trascorrerà, con entrambi i genitori, il giorno dell'onomastico e del compleanno della medesima;
d.3) le eventuali celebrazioni religiose, quali ad esempio la Prima Comunione e la Cresima della minore saranno celebrate e festeggiate insieme da entrambi i genitori ed i loro parenti. Ad ogni modo le spese sostenute saranno ripartite al 50% tra le parti, qualora i festeggiamenti avverranno in unica cerimonia alla presenza di entrambi i genitori. I genitori si obbligano, ancora, a favorire, costantemente, i contatti telefonici della GL con il genitore temporaneamente “non affidatario di fatto”.
5) Le parti si obbligano a favorire i rapporti della minore con entrambi i genitori ed a salvaguardare il diritto della GL a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
6) Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico della GL, gli stessi verranno festeggiati congiuntamente da entrambi i genitori (con un'equa ripartizione economica dei relativi costi), ovvero disgiuntamente nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile o non vi fosse accordo. Tali pattuizioni potranno essere, comunque derogate dai genitori i quali si rilasciano ampio e illimitato impegno al reciproco rispetto, sempre nel preminente interesse della minore;
7) Le decisioni più importanti nell'interesse della GL minorenne - riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale - saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
8) Il sig. verserà mensilmente alla coniuge , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contri nimento della GL , la somm ,00; tale Per_1 importo è da intendersi quale contributo per le spese di carattere ordinario necessarie per la cura e la vita quotidiana della GL. Rientrano nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri Proc. R.G. n. 4994/2020 11 medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure). Il mantenimento della GL sarà corrisposto dal entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario sul Controparte_1 con tato alla ovvero attraverso differenti modalità Parte_1 che la medesima coniuge si ri nicare in futuro;
l'importo dovuto dal per il mantenimento della GL dovrà essere versato, Controparte_1 Per_1 lità sopra specificate, fino a quan GL stessa non sarà diventata autosufficiente dal punto di vista economico;
l'importo che il CP_1
dovrà versare alla , a titolo di contributo per il mant
[...] Parte_1 ole, così come so , dovrà essere rivalutato annualmente in base all'adeguamento degli indici ISTAT 9) i coniugi provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere tutte le spese di carattere straordinario in base ai criteri di seguito specificati:
-spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
-scolastiche: iscrizioni e rette a scuole private;
iscrizioni e rette ad università pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (motorini, moto e minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per il relativo svolgimento;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche (comprese quelle per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto) e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco che rientrano nel mantenimento, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli Le spese non indicate sopra rientrano nell'assegno di mantenimento. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. All'uopo, la dichiara che il proprio domicilio digitale Parte_1 coincide con l'ind posta elettronica certificata ed il dichiara che il proprio Email_1 Controparte_1
'indir elettronica certificata Email_2 ualmente il costo sostenuto dalla famiglia per la baby sitter di ammonta a circa € 550,00 mensili, il coniuge , in Per_1 Controparte_1 aggiunt mporto mensile di cui al precedente punto sub di mantenimento della GL, verserà mensilmente alla coniuge, quale contributo per costo “baby sitter”, l'ulteriore importo di € 250,00 entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ovvero Parte_1 attraverso differenti modalità che la medesima coniuge si rise icare in futuro. Nell'ipotesi in cui il costo mensile della baby sitter dovesse ridursi a meno di
€ 500,00 al mese, il coniuge verserà alla moglie solo il 50% Controparte_1 dell'importo complessivamente sostenuto. La babysitter si recherà presso il padre nei giorni di sua frequentazione con la GL. I coniugi sin d'ora concordano che, salvi eventi imprevisti ed imprevedibili, l'ausilio di una baby sitter per la GL Per_1 sarà necessario almeno fino al compimento dell'undicesimo anno di e quest'ultima. Per il periodo successivo, i coniugi di comune accordo valuteranno se, in che misura e fino a quando sarà opportuno l'aiuto di una baby sitter. Le parti inoltre si danno atto che attualmente sostengono per la GL le seguenti spese straordinarie, che verranno divise al 50 %:
- lezioni piano per un importo totale di euro 80,00 mensili;
- corso inglese per un importo totale di euro 650,00 annuali;
- lezioni danza per un importo totale di euro 60 mensili;
- spese odontoiatriche rateizzate per i prossimi due anni in un importo totale di euro 100,00 mensili. Nel caso in cui le spese straordinarie dovessero anticipate al 100% da uno dei coniugi, l'altro dovrà rimborsare la propria quota del 50% entro il mese in cui è avvenuta l'anticipazione delle stesse, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, salva l'eventuale compensazione con quelle sostenute e dall'altro genitore, anch'esse da documentare con i relativi giustificativi fiscali. Devono essere compiute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Cetara (SA) il 7 dicembre 2013 tra , nato a [...]_1 il 03.01.1972, C.F.: ta a Salerno il CodiceFiscale_2 Parte_1
22.02.1977, C.F.: cri ro Atti Matrimonio CodiceFiscale_1 del Comune di 3, Atto n. 32, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cetara (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1725/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Francesco Lembo
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 feso dall'avv. Mariano Cairone RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 17 luglio 2024, e Controparte_1 Parte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Cetara (SA) il 7 dicembre 2013 e che dalla loro unione era nata una GL Per_1
(01.09.2015). Con sentenza n. 494/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla successiva udienza di comparizione, la ricorrente confermava la volontà di divorziare alle condizioni concordate, mentre il resistente revocava il consenso e, dopo avere invitato le parti a raggiungere un nuovo accordo, il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre valutare la questione relativa alla revoca del consenso manifestata dal e la sua incidenza ai fini della presente pronuncia. CP_1
Al riguardo, il evidenzia che, con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d. Cartabia), all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio (oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma. Nel sistema previgente, in particolare, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
oggi invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito. In particolare, il procedimento di separazione - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi, ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole, si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli. Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificate lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato. Le precedenti evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto avevano portato ad orientamenti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta. Sul punto si era, infatti, più volte pronunciata la Suprema Corte che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato (ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, a 19540 Presidente Scaldaferri - Relatore Mercolino): “in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento al presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, con pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel merito il Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno del coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia di divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi(cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n 10463; Cass., Sez. 1, 8/07/1998, n. 6664).'' Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., dove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto. L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, applicabile sia per la separazione che per il divorzio (oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) prevede, invece, che il Giudice delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione. L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto. Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.). In tal senso la Suprema Corte si è espressamente pronunciata, se pur con riferimento alla diversa (se pur in parte attinente), questione relativa alla possibilità di cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella parimenti congiunta di divorzio, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Treviso, con la nota ordinanza che ha recepito l'orientamento di alcuni Tribunali di merito. Segnatamente la Corte dopo aver evidenziato che “mentre nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (l'art. 711 c.p.c. e l'art. 4, I comma 16, I. div.), contenute in «canali normativi» che continuavano a rimanere separati, oggi dette previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico contenitore processuale.", nell'affrontare proprio uno degli elementi ostativi da una parte della dottrina e della giurisprudenza alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali (poi risolto positivamente), ha cosi motivato:
”Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito In Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio e in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza del presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473- bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi e dei figli»,
o l'art. 473 bis. 19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per II procedimento contenzioso).” (cfr. Cass. N. 11906/2023). Pertanto, come espressione di volontà negoziale manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta, diventa irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso, fatto salvo, comunque, sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorami, ma non economicamente autosufficienti o qualora vi siano sopravvenienze rilevanti. Nel caso di specie, alla successiva udienza di comparizione, parte ricorrente ha revocato il consenso all'originario accordo, chiedendo che la GL minore possa pernottare una notte in più presso la propria abitazione senza tuttavia allegare circostanze sopravvenute modificative della situazione preesistente pregiudizievoli per la minore, considerato tra l'altro che, quanto ai tempi di permanenza presso il padre, è inserita nell'accordo la seguente clausola: ogni qualvolta la GL ne manifesterà l'intenzione e il desiderio, con orari e Per_1 modalità da concor preventivamente con la coniuge e nel pieno rispetto degli interessi e delle esigenze della GL stessa. Tanto premesso, in primo luogo, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 494/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Al riguardo, devono confermarsi le condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale, considerato che non può darsi rilevanza alla revoca del consenso da parte del ricorrente per i motivi in precedenza illustrati;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio nonché per quello della GL minorenne, con obbligo di ripetere la siffatta volontà dinanzi alle autorità competenti;
2) l'appartamento ove fino ad oggi è stata fissata l'abitazione familiare, sito in Salerno alla via Mazza n. 34, di proprietà esclusiva di , sarà assegnato Parte_1 con tutti gli arredi ivi presenti a quest'ultima, che con itarvi;
3) la GL minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, ma avrà l enza e dimora abituale con la madre, presso l'abitazione sita in Salerno alla via Mazza n. 34; entrambi i coniugi potranno portare la GL fuori città, per alcuni week end o per periodi massimi di una Per_1 settimana dur l'anno, previo accordo con l'altro coniuge e previa comunicazione allo stesso con congruo anticipo, fermo restando che al padre dovrà sempre garantito il diritto di visita della GL per un numero di giorni pari a quelli previsti dal successivo punto sub 4);
4) il padre potrà tenere con sé la GL , salvo diverso accordo tra i genitori: a) Per_1
a week end alterni dall'uscita di scuola enerdì (nei periodi extrascolastici dalle ore 11.00) alle ore 21.00 della domenica;
b) nel periodo infrasettimanale (nella sola settimana in cui la GL pernotterà con la madre nel week-end): il martedì, dalle ore 17:30 alle 21:00 ovvero dopo la cena;
il giovedì (nei periodi extrascolastici dalle ore 11.00 e nei periodi scolastici dalle ore 17:30), giorno in cui pernotterà anche con il padre, il quale la riaccompagnerà direttamente a Per_1
a il giorno successivo, ovvero a casa nei periodi extrascolastici;
c) nel periodo infrasettimanale (nella sola settimana in cui la GL pernotterà col padre nel week-end): il martedì, dall'uscita di scuola (nei periodi extrascolastici dalle ore 11.00) sino al giorno successivo, in cui verrà accompagnata dal padre direttamente a scuola (ovvero a casa nei periodi extrascolastici); il giovedì, dall'uscita da scuola (nei periodi extrascolastici dalle ore 11.00) sino alle ore 21:00, ovvero dopo l'ora di cena;
d) ogni qualvolta la GL ne manifesterà Per_1
l'intenzione e il desiderio, con orari e modalità da concordare ntivamente con la coniuge e nel pieno rispetto degli interessi e delle esigenze della GL stessa. Le festività saranno alternate di anno in anno. In particolare: a. durante le festività natalizie: ad anni alterni, il 24 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo) ovvero il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo) nonché dal 31 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo) ovvero il 1 gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo) e il 6 gennaio (ad anni alterni, il primo con la madre); ciascun genitore potrà trascorrere una breve vacanza con la GL durante le festività natalizie previo accordo tra le parti;
resta inteso che, in tale ipotesi, l'altro genitore recupererà, sempre durante il periodo natalizio, il tempo trascorso con l'altro genitore (ad esempio, se la vacanza verrà fatta dal 24 dicembre al 26 dicembre,
trascorrerà con l'altro genitore il periodo che va dal 30 dicembre al 1 Per_1 aio); b. durante le festività pasquali: ad anni alterni, dalle ore 10.00 del Sabato Santo alle ore 21,30 del giorno di Pasqua e dalle ore 9 del Lunedì in Albis alle ore 10 del giorno dopo;
c. durante il periodo estivo, il padre e la madre: nei mesi di giugno e luglio, potranno trascorrere con la GL, previo accordo tra le parti, oltre ai periodi espressamente indicati al precedente articolo, una intera settimana, anche al fine di portarla eventualmente in villeggiatura;
nel mese di agosto, quindici giorni (al massimo dieci giorni consecutivi). Ad ogni modo detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro un tempo ragionevole e comunque non meno di tre settimana prima;
d. ogni anno: d.1) la GL minore, sempre in deroga al regime ordinario, trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del medesimo nonché la Festa del Papà (19 marzo), dall'uscita di scuola sino al giorno dopo allorquando lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre. Allo stesso modo per la madre con la quale la GL minore trascorrerà, ogni anno, il giorno del compleanno della medesima nonché la Festa della Mamma;
d.2) la GL minore trascorrerà, con entrambi i genitori, il giorno dell'onomastico e del compleanno della medesima;
d.3) le eventuali celebrazioni religiose, quali ad esempio la Prima Comunione e la Cresima della minore saranno celebrate e festeggiate insieme da entrambi i genitori ed i loro parenti. Ad ogni modo le spese sostenute saranno ripartite al 50% tra le parti, qualora i festeggiamenti avverranno in unica cerimonia alla presenza di entrambi i genitori. I genitori si obbligano, ancora, a favorire, costantemente, i contatti telefonici della GL con il genitore temporaneamente “non affidatario di fatto”.
5) Le parti si obbligano a favorire i rapporti della minore con entrambi i genitori ed a salvaguardare il diritto della GL a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
6) Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico della GL, gli stessi verranno festeggiati congiuntamente da entrambi i genitori (con un'equa ripartizione economica dei relativi costi), ovvero disgiuntamente nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile o non vi fosse accordo. Tali pattuizioni potranno essere, comunque derogate dai genitori i quali si rilasciano ampio e illimitato impegno al reciproco rispetto, sempre nel preminente interesse della minore;
7) Le decisioni più importanti nell'interesse della GL minorenne - riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale - saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
8) Il sig. verserà mensilmente alla coniuge , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contri nimento della GL , la somm ,00; tale Per_1 importo è da intendersi quale contributo per le spese di carattere ordinario necessarie per la cura e la vita quotidiana della GL. Rientrano nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri Proc. R.G. n. 4994/2020 11 medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure). Il mantenimento della GL sarà corrisposto dal entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario sul Controparte_1 con tato alla ovvero attraverso differenti modalità Parte_1 che la medesima coniuge si ri nicare in futuro;
l'importo dovuto dal per il mantenimento della GL dovrà essere versato, Controparte_1 Per_1 lità sopra specificate, fino a quan GL stessa non sarà diventata autosufficiente dal punto di vista economico;
l'importo che il CP_1
dovrà versare alla , a titolo di contributo per il mant
[...] Parte_1 ole, così come so , dovrà essere rivalutato annualmente in base all'adeguamento degli indici ISTAT 9) i coniugi provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere tutte le spese di carattere straordinario in base ai criteri di seguito specificati:
-spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
-scolastiche: iscrizioni e rette a scuole private;
iscrizioni e rette ad università pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (motorini, moto e minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per il relativo svolgimento;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche (comprese quelle per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto) e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco che rientrano nel mantenimento, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli Le spese non indicate sopra rientrano nell'assegno di mantenimento. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. All'uopo, la dichiara che il proprio domicilio digitale Parte_1 coincide con l'ind posta elettronica certificata ed il dichiara che il proprio Email_1 Controparte_1
'indir elettronica certificata Email_2 ualmente il costo sostenuto dalla famiglia per la baby sitter di ammonta a circa € 550,00 mensili, il coniuge , in Per_1 Controparte_1 aggiunt mporto mensile di cui al precedente punto sub di mantenimento della GL, verserà mensilmente alla coniuge, quale contributo per costo “baby sitter”, l'ulteriore importo di € 250,00 entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ovvero Parte_1 attraverso differenti modalità che la medesima coniuge si rise icare in futuro. Nell'ipotesi in cui il costo mensile della baby sitter dovesse ridursi a meno di
€ 500,00 al mese, il coniuge verserà alla moglie solo il 50% Controparte_1 dell'importo complessivamente sostenuto. La babysitter si recherà presso il padre nei giorni di sua frequentazione con la GL. I coniugi sin d'ora concordano che, salvi eventi imprevisti ed imprevedibili, l'ausilio di una baby sitter per la GL Per_1 sarà necessario almeno fino al compimento dell'undicesimo anno di e quest'ultima. Per il periodo successivo, i coniugi di comune accordo valuteranno se, in che misura e fino a quando sarà opportuno l'aiuto di una baby sitter. Le parti inoltre si danno atto che attualmente sostengono per la GL le seguenti spese straordinarie, che verranno divise al 50 %:
- lezioni piano per un importo totale di euro 80,00 mensili;
- corso inglese per un importo totale di euro 650,00 annuali;
- lezioni danza per un importo totale di euro 60 mensili;
- spese odontoiatriche rateizzate per i prossimi due anni in un importo totale di euro 100,00 mensili. Nel caso in cui le spese straordinarie dovessero anticipate al 100% da uno dei coniugi, l'altro dovrà rimborsare la propria quota del 50% entro il mese in cui è avvenuta l'anticipazione delle stesse, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, salva l'eventuale compensazione con quelle sostenute e dall'altro genitore, anch'esse da documentare con i relativi giustificativi fiscali. Devono essere compiute le formalità di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Cetara (SA) il 7 dicembre 2013 tra , nato a [...]_1 il 03.01.1972, C.F.: ta a Salerno il CodiceFiscale_2 Parte_1
22.02.1977, C.F.: cri ro Atti Matrimonio CodiceFiscale_1 del Comune di 3, Atto n. 32, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cetara (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi