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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 84 + 85/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nelle seguenti cause riunite di reclamo ex artt. 337bis ss. c.c. avverso il decreto emesso in data 15.01.2024 dal Tribunale di Prato nei procedimenti in epigrafe indicati aventi per oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore di figli nati fuori dal matrimonio:
n. 84/24 RG promossa da Parte_1
, elettivamente domiciliata in Capannori (LU), via di Ghello n. 1 presso
[...]
e nello studio dell'Avv. Simona Selvanetti che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di appello
- reclamante – contro nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fornacelle n. 50, già contumace in primo grado
- reclamato contumace –
e in contraddittorio con nata a Prato il [...], in [...] Controparte_2 speciale, Avv. Alessandra Rosati, in virtù di provvedimento di nomina del 15.02.2023, anche in qualità di difensore
- minore beneficiaria –
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege - n. 85/24 RG promossa da ----------------------------------------------------------------
nata a Prato il [...], in [...] Controparte_2 speciale, Avv. Alessandra Rosati, in virtù di provvedimento di nomina del
15.02.2023, anche in qualità di difensore
- reclamante, minore beneficiaria -
contro nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fornacelle n. 50, già contumace in primo grado
- reclamato contumace -
e in contraddittorio con
, elettivamente domiciliata in Capannori (LU), via di Ghello n. 1 presso Parte_1
e nello studio dell'Avv. Simona Selvanetti che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di appello
- reclamata –
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege –
--------------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la reclamante : Pt_1
“…piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per le causali di cui sopra, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma del decreto n. cronol. 143/2024 del 15/01/2024 reso nel procedimento civile n RG n.
1689/2022 dal Tribunale di Prato in camera di consiglio del 10/01/2024 depositato in data 15/01/2024 e mai notificato, e per l'effetto: A) previo riconoscimento dell'erronea dichiarazione di rinuncia implicita alla domanda di decadenza da parte della ricorrente e della curatrice speciale della minore, accogliere la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata in primo grado e per l'effetto disporre il divieto di visita/frequentazione del padre con la minore, CP_1
e condannare al pagamento delle spese processuali relative Controparte_2
all'intervento del curatore speciale la parte soccombente con CP_1
condanna da porre a carico dell'Erario vista l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. B) In ogni caso, sospendere il diritto paterno di frequentazione e visita con la
2 figlia minore , prevedendo espressamente che qualora il Controparte_2
padre ne facesse richiesta in futuro, il diritto potrà essere ripristinato solo previa audizione del Tribunale affinché si pronunci sull'opportunità della ripresa dei rapporti padre/figlia e sulle migliori modalità nell'interesse della minore. C)
Accogliere la domanda di porre le spese straordinarie in favore del minore nella misura del 100% a carico del padre escludendo la necessità di previa concertazione per tutte le spese straordinarie di qualunque tipo esse siano. D) Conferma del decreto in merito alle altre statuizioni in punto di mantenimento ordinario e pagamento diretto del predetto contributo a carico del datore di lavoro, salvo disporre un aumento del contributo di mantenimento ordinario nella misura di € 600,00 mensili, qualora non dovesse essere accolta la domanda di cui al punto C) delle conclusioni ivi avanzate. E) Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i giudizi…”; per la
RA della minore (anche quale reclamante nel procedimento riunito): “…in via preliminare l'Ill.ma Corte adita disponga la riunione del procedimento R.G. n.
85/2024 chiamato per la stessa udienza del 12.04.2024 (Giudice Relatore Dr. Scionti) al presente procedimento (n. 84/2024); quindi e nel merito l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze ritenuta la fondatezza di tutti i motivi sin qui esposti (e sollevati anche con il proprio Reclamo - Appello principale) in accoglimento del Reclamo Principale proposto dalla sig.r di quello proposto dalla RA, a valere quest'ultimo ed Pt_1
in questa sede anche in via Incidentale, in riforma del provvedimento emesso dal
Tribunale di Prato in data 10.01.2024 disponga: 1) l'accoglimento della richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padr , rispetto alla figlia CP_1
minore ; 2) l'accoglimento della richiesta di porre a carico Controparte_2
del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_2
versando mensilmente la somma di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, alla
IG,ra attraverso bonifico e/o altra forma idonea a mantenere Parte_1
l'impossibilità di contatti tra i due. Oltre rivalutazione ISTAT annuale. Ponga le spese di carattere straordinario a carico del padre al 100%, peraltro escludendo la necessità di previo concerto per le stesse di qualunque tipo siano;
3) confermi in
3 merito alle statuizioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario l'ordine a carico del datore di lavoro di pagamento diretto del contributo distraendo le somme dovute dalla retribuzione e da ogni altro emolumento spettante al sig. in CP_1
virtù del rapporto di lavoro in essere;
4) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del punto 2) sulle spese straordinarie (al 100% a carico del padre), disponga l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando la somma di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico e/o Parte_1
altro mezzo idoneo a mantenere l'impossibilità dei contatti tra i due, anche in tale ipotesi estendendo l'ordine di pagamento al terzo datore di lavoro di tale superiore somma;
5) sospenda il diritto-dovere paterno di frequentazioni e visite con la figlia minore prevedendo espressamente che qualora il padre ne facesse richiesta in futuro, il diritto potrà essere ripristinato solo con provvedimento del Tribunale che disponga anche le eventuali modalità nell'esclusivo interesse della minore;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”; per il PM: “…visto per intervento…”.
– FATTO E DIRITTO –
I. Il fatto e il giudizio. Il procedimento traeva origine dal ricorso proposto,
dinanzi al Tribunale di Prato, da (n. nel 1989) nei confronti del Parte_1
proprio ex convivente (n. nel 1986) al fine di ottenere CP_1
provvedimenti in ordine al mantenimento e all'affidamento c.d. “esclusivo rinforzato” in proprio favore sulla figlia naturale della coppia, Controparte_2
(n. a Prato il 14.08.2019), atteso il pregiudizio che l'affido condiviso
[...]
arrecherebbe alla figlia per il disinteresse del padre e comunque la condotta violenta e maltrattante tenuta nei confronti sia della convivente che della bimba, tanto che erano aperti anche procedimenti penali a suo carico.
I.
1. In particolare, la ricorrente così concludeva dinanzi al Tribunale: “…1) disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., della minore alla madre, IG.ra , con conseguente Controparte_2 Parte_1
4 collocazione presso la stessa, autorizzando la fuoriuscita della ricorrente unitamente alla minore dalla casa famiglia e il trasferimento delle stesse presso la sorella a Roma, eventualmente con la prosecuzione del percorso di sostegno con il Servizio sociale del luogo;
2) in merito alle visite padre-figlia, disporre che il padre possa vedere la bambina, in modalità protetta, solo qualora lo stesso lo richieda e solo previo percorso psicodiagnostico a sostegno della genitorialità e di disassuefazione dall'alcool, e solo quando i Servizi Specialistici riterranno che lo stesso percorso abbia avuto un esito positivo. In caso di perseveranza del totale disinteresse del padre e/o valutazione negativa dei Servizi specialistici, Voglia l'Ill.mo Tribunale valutare anche l'ipotesi di una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
3) condannare il IG a contribuire al mantenimento della minore con la CP_1
corresponsione di una somma mensile pari ad € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative alla prole, secondo il Protocollo in vigore presso codesto Tribunale di Prato;
4) Con vittoria di spese, diritti e onorari…”.
I.
2. Nella contumacia di all'udienza del 15.02.2023 la difesa CP_1
ricorrente, a verbale di udienza dichiarava quanto segue>: “…L'avv. Selvanetti si riporta al ricorso e chiede, inoltre, pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di alla luce delle condotte poste in essere dal medesimo CP_1
durante la relazione sentimentale, considerando anche la sua totale irreperibilità e disinteresse della minore…”. Nella medesima udienza il Giudice ad esito di tale dichiarazione, nominava Curatore Speciale della minore l'Avv. A. Rosati e rinviava ad altra udienza.
I.
3. Nel prosieguo, si costituiva la RA la quale, aderendo alla domanda ricorrente, così concludeva: “…per l'accoglimento della richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del padre rispetto alla figlia minore, CP_1 [...]
Quindi, pur ritenendo tale valutazione preclusa al Curatore Controparte_2
(anche per mancanza di elementi) e pur rilevando che tale aspetto è comunque meritevole di approfondimenti, rimette al Tribunale ogni valutazione in relazione
5 alla richiesta avanzata dalla sig.r di essere autorizzata ad uscire insieme alla Pt_1
figlia minore dalla casa di protezione. Chiede, comunque, venga in questa sede accertata: - la disponibilità della sorella di Roma ad ospitare il nucleo in ambiente idoneo - approfondito, se del caso, anche attraverso i Servizi Sociali e le altre
Autorità interessate, l'attuale grado di pericolo correndo dalla minore e dalla madre;
- in ogni caso, che anche nella ipotesi di autorizzazione al trasferimento dall'attuale collocazione venga predisposto il proseguimento da parte della sig.ra un Pt_1
percorso di sostegno e monitorizzazione presso i Servizi Sociali in loco, e, se del caso, attivata adeguata protezione. - per l'accoglimento della richiesta di porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia versando CP_2
mensilmente la somma di €.400,00 alla sig.ra attraverso bonifico e/o Parte_1
altra forma che mantenga la impossibilità di contatti fra i due. Oltre rivalutazione
ISTAT annuale. Ponga le spese di carattere straordinario a carico del padre al 100%, peraltro escludendo la necessità di previo concerto per le stesse di qualunque tipo siano;
- sospenda il diritto/dovere paterno di frequentazioni e visite con la figlia, in attesa degli ulteriori sviluppi;
- vittoria di spese e di onorari…”.
I.
4. Nella persistente contumacia del in esito a detto giudizio il CP_1
Tribunale aveva disposto quanto segue: “…1. Affida in via esclusiva c.d. rafforzata la figlia minore alla madre;
2. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
6 motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
3. ordina alla società Fenice Impianti srl (C.F.
) con sede in Quarrata via Arcoveggio 11, quale datore di lavoro d P.IVA_1 [...]
(c.f. ) di versare direttamente in favore di CP_1 C.F._1 Pt_2
la somma mensile di € 400,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
Istat a far data da gennaio 2025) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, distraendola dalla retribuzione e da ogni altro emolumento spettante al medesimo, in virtù del rapporto di lavoro in essere, a partire dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento che dovrà avvenire a cura di parte ricorrente nella sola parte dispositiva limitatamente al presente ordine;
4. condanna parte convenuta a rifondere le spese sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 1.198,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso
7 forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario;
5. condanna parte ricorrente a rifondere le spese del curatore speciale della minore che si liquidano in euro 1.198,00, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario…”. Osservava il Tribunale, in motivazione, quanto segue: “…premesso
…che all'udienza del 15.2.2023 di fronte al giudice relatore la ricorrente ha altresì avanzato domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
che pertanto è stato nominato un curatore speciale della minore;
richiamato il provvedimento reso in data 14.6.2023; rilevato che nelle more del giudizio la ricorrente si è trasferita a Roma con la minore presso l'abitazione della sorella ed ha trovato una attività lavorativa;
lette le relazioni del Servizio Sociale incaricato e rilevato che il medesimo ha rilevato che la ricorrente ha svolto un buon percorso verso l'autonomia ed ha buone capacità genitoriali;
che, al contrario, i tentativi di contatto con il padre della minore non hanno avuto alcun esito;
osserva quanto segue. Affidamento della minore – Sul punto il Tribunale ritiene di dover confermare il provvedimento reso nel giugno del 2023 disponendo l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore alla madre, tenuto conto dei comportamenti posti in essere dal convenuto durante la relazione sentimentale con la ricorrente, come allegati dalla stessa e come si evince dalla documentazione in atti, ma anche per il comportamento di completo disinteresse assunto nei confronti della figlia sia sotto il profilo affettivo ed educativo (il convenuto non vede e non sente la minore dal maggio del 2021), sia sotto il profilo economico (cfr. Cass. 6312/1999: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come “munus”; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed
8 educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.”). Tale regime appare, pertanto, il più idoneo a tutelare il superiore interesse della minore, il suo benessere psico-fisico e il suo percorso di crescita e di sviluppo della propria personalità. Diritto di visita – Per quanto attiene al diritto di visita, allo stato, non appare opportuno disporre un calendario di visite della minore con il padre, alla luce di quanto detto precedentemente. Qualora il padre vorrà riprendere i rapporti con la figlia dovrà interfacciarsi con il Servizio Sociale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza della minore. Sarà poi il Servizio ad individuare le modalità migliori per la ripresa dei rapporti. Mantenimento della minore e versamento diretto da parte del datore di lavoro – Sul punto il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento provvisorio emesso nel giugno del 2023 anche alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, i quali hanno evidenziato che il convenuto ha una attività lavorativa. Deve trovare fondamento anche l'istanza di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, tenuto conto dell'allegato inadempimento di parte convenuta. Domanda di decadenza della responsabilità genitoriale – Tenuto conto delle richieste conclusive di parte ricorrente e del curatore speciale, nonché del Pubblico Ministero, la domanda di decadenza deve intendersi implicitamente rinunciata. Spese del giudizio – Le spese del giudizio sostenute da parte ricorrente dovranno essere poste a carico del convenuto non costituito, in applicazione del principio di soccombenza. Le spese del curatore speciale dovranno essere poste a carico di parte ricorrente tenuto conto dell'esito del giudizio e della rinuncia implicita alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. di riferimento…”.
9 I.
5. Reclamavano il provvedimento sia la ricorrente (proc. n. 84/24) che la
RA (proc. n. 85/25) la quale, nel proprio autonomo reclamo, chiedeva riunirsi il procedimento a quello già promosso dalla madre. Nel primo procedimento si costituiva, a sua volta, sempre la RA aderendo alle domande della reclamante
. non si costituiva. Sia che la RA, con specifici motivi e Pt_1 CP_1 Pt_1
diffusamente argomentando, lamentavano l'erronea dichiarazione di rinuncia implicita alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_1
nei confronti della minore;
la fondatezza della domanda di Controparte_2
decadenza; comunque omessa motivazione sul regime di frequentazione e/o sulle modalità di ripresa delle eventuali visite padre-figlia ed erronea previsione della stessa possibilità di visita come conseguenza dell'erronea ritenuta rinuncia implicita alla domanda di decadenza;
infine, mancato accoglimento della domanda di porre a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie, domanda a cui si associava CP_1
anche il difensore della originaria ricorrente;
ed errata decisione in punto di condanna alle spese del giudizio del curatore speciale. Concludevano come in epigrafe. All'udienza, era acquisito il parere del Procuratore Generale della
Repubblica, i procedimenti erano riuniti e rinviati per omessa tempestiva notifica dei reclami medesimi al reclamato . Effettuata rituale successiva notifica ex art. CP_1
143 c.p.c., svolto ulteriore rinvio per verificare l'irreperibilità del reclamato anche presso il luogo di lavoro e accertato che il medesimo da tempo ivi non svolgeva più attività, senza ulteriore istruttoria e nella persistente contumacia del reclamato,
all'udienza del 06.12.2024 le Parti concludevano come in epigrafe e la Corte si riservava.
II. Il merito. I reclami riuniti per quanto di ragione sono da accogliere nei limiti indicati. In linea generale e con mero riferimento alla natura del procedimento
– da trattarsi con rito anteriore al c.d. “Rito Unificato Cartabia” essendo stato introdotto in primo grado anteriormente alla sua entrata in vigore – va rilevato che la novella introdotta dal D.L.vo n. 154/2013 ha reso la disciplina della filiazione tendenzialmente indifferente alla celebrazione del matrimonio tra i genitori. Come
10 affermato dalla Suprema Corte, la nuova normativa, oltre ad introdurre una sostanziale parificazione dei minori sotto il profilo sostanziale, comporta nuovi e significativi risvolti sul piano processuale, in quanto conferisce una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 337-bis ss. c.c., allontanandolo dall'alveo della procedura ex art. 330, 333 e 336 c.c., e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio, con figli minori. Prosegue la Corte nel senso che il provvedimento emesso in esito al procedimento relativo a figli nati fuori dal matrimonio, anche se nella forma del decreto, ha natura sostanziale di sentenza, presentando i requisiti della decisorietà, in quanto risolve una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile – rebus sic stantibus – a quella del giudicato. Detti provvedimenti, pertanto, vanno soggetti ai termini di impugnazione stabiliti per l'appello e sono ricorribili per cassazione (cfr. Cassazione civile, Sez. 6-1, ord.
16.09.2015 n. 18194; id., Sezione I, 21.11.2013 n. 26122). Dovendosi equiparare anche processualmente la disciplina delle controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio a quella dei procedimenti di separazione personale e divorzio, nei quali vengono dettati analoghi provvedimenti per i figli nati nel matrimonio, la presente decisione deve assumere, anche formalmente, la veste di sentenza. Saranno trattati i motivi della reclamante principale, risultando adesivi quelli della RA.
II.
1. La decadenza dalla responsabilità genitoriale. I primi motivi (A e B di conclusioni) sono tra loro connessi e possono pertanto essere trattati simultaneamente. La nuova notifica dei reclami al reclamato ha confermato CP_1
la sua formale irreperibilità come da certificato di residenza da cui risulta cancellato e irreperibile. Tale circostanza avvalora – in uno a quanto già emerso nel giudizio di primo grado – le deduzioni svolte dalla ex convivente e dalla RA Parte_1
della minore in ordine all'assoluto disinteresse attuale mostrato dal per la CP_1
propria figlioletta di ormai cinque anni. Tale complessiva situazione di trascuratezza e violazione dei doveri inerenti la genitorialità, in uno alla pregiudizievole condotta anteatta, quali la carenza assoluta di rapporti del padre con la minore ormai da anni e
11 i maltrattamenti agiti nei confronti di ambedue le reclamanti (ex convivente e minore), di cui alla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado e per i quali
– sempre alla stregua della documentazione in atti – pende anche procedimento penale dinanzi al Tribunale di Ferrara, costituiscono fatti ed elementi concreti più
che sufficienti per valutare la totale inaffidabilità del , quale padre, a curare CP_1
gli interessi della figlia e tali pertanto da giustificare l'assunzione della misura estrema della decadenza dalla titolarità della responsabilità genitoriale sulla minore
(cfr., sui presupposti della misura, tra le tante precedenti, per tutte la recentissima
Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024). Quanto sopra comporta l'interruzione sia di qualsivoglia manifestazione di esercizio della responsabilità stessa sia di qualsiasi rapporto di fatto della minore con il padre,
attuale reclamato.
II.
2. Il mantenimento ordinario. Le spese straordinarie. Quanto agli ulteriori motivi di merito (C e D di conclusioni), non è dubbio che – seppure decaduto dalla responsabilità genitoriale – il padre debba contribuire al mantenimento della figlia, in quanto riconosciuta. D'altro lato, in punto quantum, non ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per la modifica del provvedimento di primo grado atteso da un lato che il non si costituiva, con ciò mantenendo una condotta del tutto CP_1
inerte rispetto al contributo nei suoi confronti fissato, ma dall'altro lato neppure la
Parte reclamante depositava documentazione che giustificasse la complessiva modifica in aumento, come richiesta. Quanto alle spese straordinarie, non sussistono i presupposti per porle, nell'intero, a carico del solo reclamato sia in quanto CP_1
la stessa madre deve ad esse contribuire sia in quanto la misura del carico paritario e solidale si traduce in una maggiore garanzia in favore della minore. La decadenza del padre dalla responsabilità comporta l'assenza del previo consenso sulle spese straordinarie di qualsivoglia natura.
III. Le spese. Quanto alle spese di lite, la riforma, seppure parziale, del provvedimento impugnato, impone una nuova liquidazione delle spese del doppio grado. Esse seguono la soccombenza e vengono poste, per il doppio grado, a carico
12 dell'odierno reclamato contumace Tenuto conto dell'ammissione della CP_1
minore al gratuito patrocinio, esse sono liquidate in suo favore come da dispositivo,
sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, sulla base del valore compreso tra i parametri minimo e medio dello scaglione relativo a procedimenti di volontaria giurisdizione,
di valore indeterminabile e complessità media, con obbligo per la parte CP_1
soccombente, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di effettuare il pagamento dell'intero compenso, come in questa sede liquidato, ai sensi dell'art. 133
dPR cit., in favore dello Stato. Difatti, come ammesso dalla Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del decreto citato. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore,
di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza 11.09.2018 n. 22017).
-
PER QUESTI MOTIVI
-
la Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento dei reclami proposti, così provvede:
DICHIARA nato a [...] il [...], comunque meglio in atti CP_1
generalizzato, decaduto dalla titolarità della responsabilità genitoriale nei confronti della propria figlia naturale , nata a [...] il [...], Controparte_2
comunque anch'ella meglio in atti generalizzata e, per l'effetto, dispone l'interruzione di qualsivoglia manifestazione di esercizio della responsabilità stessa e di qualsiasi rapporto di fatto con la minore da parte del padre sopra menzionato, confermando, per il resto, il provvedimento appellato anche sugli aspetti economici
13 con esclusione del previo consenso sulle spese straordinarie di qualsivoglia natura,
come in parte motiva;
CONDANNA al pagamento, in favore della reclamante , CP_1 Parte_3
dei compensi di causa, che sono liquidati in complessivi € 2.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, per ciascun grado;
condanna il medesimo al pagamento, in CP_1
favore della reclamante in persona della RA Controparte_2
nominata, Avv. Alessandra Rosati, ammessa al gratuito patrocinio, dei compensi di causa che sono liquidati in complessivi € 2.000,00=, oltre accessori dovuti per legge,
per ciascun grado, con pagamento da eseguirsi nella misura intera qui liquidata a carico del soccombente, ex art. 133 dPR n. 115/2002, in favore dello Stato, riservando con separato decreto la liquidazione in forma dimidiata in favore del
Procuratore ex art. 130 dPR citato, il tutto come in parte motiva;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 30.06.2003 n.196;
Firenze, 07.03.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nelle seguenti cause riunite di reclamo ex artt. 337bis ss. c.c. avverso il decreto emesso in data 15.01.2024 dal Tribunale di Prato nei procedimenti in epigrafe indicati aventi per oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore di figli nati fuori dal matrimonio:
n. 84/24 RG promossa da Parte_1
, elettivamente domiciliata in Capannori (LU), via di Ghello n. 1 presso
[...]
e nello studio dell'Avv. Simona Selvanetti che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di appello
- reclamante – contro nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fornacelle n. 50, già contumace in primo grado
- reclamato contumace –
e in contraddittorio con nata a Prato il [...], in [...] Controparte_2 speciale, Avv. Alessandra Rosati, in virtù di provvedimento di nomina del 15.02.2023, anche in qualità di difensore
- minore beneficiaria –
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege - n. 85/24 RG promossa da ----------------------------------------------------------------
nata a Prato il [...], in [...] Controparte_2 speciale, Avv. Alessandra Rosati, in virtù di provvedimento di nomina del
15.02.2023, anche in qualità di difensore
- reclamante, minore beneficiaria -
contro nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fornacelle n. 50, già contumace in primo grado
- reclamato contumace -
e in contraddittorio con
, elettivamente domiciliata in Capannori (LU), via di Ghello n. 1 presso Parte_1
e nello studio dell'Avv. Simona Selvanetti che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di appello
- reclamata –
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege –
--------------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la reclamante : Pt_1
“…piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per le causali di cui sopra, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma del decreto n. cronol. 143/2024 del 15/01/2024 reso nel procedimento civile n RG n.
1689/2022 dal Tribunale di Prato in camera di consiglio del 10/01/2024 depositato in data 15/01/2024 e mai notificato, e per l'effetto: A) previo riconoscimento dell'erronea dichiarazione di rinuncia implicita alla domanda di decadenza da parte della ricorrente e della curatrice speciale della minore, accogliere la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata in primo grado e per l'effetto disporre il divieto di visita/frequentazione del padre con la minore, CP_1
e condannare al pagamento delle spese processuali relative Controparte_2
all'intervento del curatore speciale la parte soccombente con CP_1
condanna da porre a carico dell'Erario vista l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. B) In ogni caso, sospendere il diritto paterno di frequentazione e visita con la
2 figlia minore , prevedendo espressamente che qualora il Controparte_2
padre ne facesse richiesta in futuro, il diritto potrà essere ripristinato solo previa audizione del Tribunale affinché si pronunci sull'opportunità della ripresa dei rapporti padre/figlia e sulle migliori modalità nell'interesse della minore. C)
Accogliere la domanda di porre le spese straordinarie in favore del minore nella misura del 100% a carico del padre escludendo la necessità di previa concertazione per tutte le spese straordinarie di qualunque tipo esse siano. D) Conferma del decreto in merito alle altre statuizioni in punto di mantenimento ordinario e pagamento diretto del predetto contributo a carico del datore di lavoro, salvo disporre un aumento del contributo di mantenimento ordinario nella misura di € 600,00 mensili, qualora non dovesse essere accolta la domanda di cui al punto C) delle conclusioni ivi avanzate. E) Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i giudizi…”; per la
RA della minore (anche quale reclamante nel procedimento riunito): “…in via preliminare l'Ill.ma Corte adita disponga la riunione del procedimento R.G. n.
85/2024 chiamato per la stessa udienza del 12.04.2024 (Giudice Relatore Dr. Scionti) al presente procedimento (n. 84/2024); quindi e nel merito l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze ritenuta la fondatezza di tutti i motivi sin qui esposti (e sollevati anche con il proprio Reclamo - Appello principale) in accoglimento del Reclamo Principale proposto dalla sig.r di quello proposto dalla RA, a valere quest'ultimo ed Pt_1
in questa sede anche in via Incidentale, in riforma del provvedimento emesso dal
Tribunale di Prato in data 10.01.2024 disponga: 1) l'accoglimento della richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padr , rispetto alla figlia CP_1
minore ; 2) l'accoglimento della richiesta di porre a carico Controparte_2
del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_2
versando mensilmente la somma di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, alla
IG,ra attraverso bonifico e/o altra forma idonea a mantenere Parte_1
l'impossibilità di contatti tra i due. Oltre rivalutazione ISTAT annuale. Ponga le spese di carattere straordinario a carico del padre al 100%, peraltro escludendo la necessità di previo concerto per le stesse di qualunque tipo siano;
3) confermi in
3 merito alle statuizioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario l'ordine a carico del datore di lavoro di pagamento diretto del contributo distraendo le somme dovute dalla retribuzione e da ogni altro emolumento spettante al sig. in CP_1
virtù del rapporto di lavoro in essere;
4) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del punto 2) sulle spese straordinarie (al 100% a carico del padre), disponga l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando la somma di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico e/o Parte_1
altro mezzo idoneo a mantenere l'impossibilità dei contatti tra i due, anche in tale ipotesi estendendo l'ordine di pagamento al terzo datore di lavoro di tale superiore somma;
5) sospenda il diritto-dovere paterno di frequentazioni e visite con la figlia minore prevedendo espressamente che qualora il padre ne facesse richiesta in futuro, il diritto potrà essere ripristinato solo con provvedimento del Tribunale che disponga anche le eventuali modalità nell'esclusivo interesse della minore;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”; per il PM: “…visto per intervento…”.
– FATTO E DIRITTO –
I. Il fatto e il giudizio. Il procedimento traeva origine dal ricorso proposto,
dinanzi al Tribunale di Prato, da (n. nel 1989) nei confronti del Parte_1
proprio ex convivente (n. nel 1986) al fine di ottenere CP_1
provvedimenti in ordine al mantenimento e all'affidamento c.d. “esclusivo rinforzato” in proprio favore sulla figlia naturale della coppia, Controparte_2
(n. a Prato il 14.08.2019), atteso il pregiudizio che l'affido condiviso
[...]
arrecherebbe alla figlia per il disinteresse del padre e comunque la condotta violenta e maltrattante tenuta nei confronti sia della convivente che della bimba, tanto che erano aperti anche procedimenti penali a suo carico.
I.
1. In particolare, la ricorrente così concludeva dinanzi al Tribunale: “…1) disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., della minore alla madre, IG.ra , con conseguente Controparte_2 Parte_1
4 collocazione presso la stessa, autorizzando la fuoriuscita della ricorrente unitamente alla minore dalla casa famiglia e il trasferimento delle stesse presso la sorella a Roma, eventualmente con la prosecuzione del percorso di sostegno con il Servizio sociale del luogo;
2) in merito alle visite padre-figlia, disporre che il padre possa vedere la bambina, in modalità protetta, solo qualora lo stesso lo richieda e solo previo percorso psicodiagnostico a sostegno della genitorialità e di disassuefazione dall'alcool, e solo quando i Servizi Specialistici riterranno che lo stesso percorso abbia avuto un esito positivo. In caso di perseveranza del totale disinteresse del padre e/o valutazione negativa dei Servizi specialistici, Voglia l'Ill.mo Tribunale valutare anche l'ipotesi di una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
3) condannare il IG a contribuire al mantenimento della minore con la CP_1
corresponsione di una somma mensile pari ad € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative alla prole, secondo il Protocollo in vigore presso codesto Tribunale di Prato;
4) Con vittoria di spese, diritti e onorari…”.
I.
2. Nella contumacia di all'udienza del 15.02.2023 la difesa CP_1
ricorrente, a verbale di udienza dichiarava quanto segue>: “…L'avv. Selvanetti si riporta al ricorso e chiede, inoltre, pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di alla luce delle condotte poste in essere dal medesimo CP_1
durante la relazione sentimentale, considerando anche la sua totale irreperibilità e disinteresse della minore…”. Nella medesima udienza il Giudice ad esito di tale dichiarazione, nominava Curatore Speciale della minore l'Avv. A. Rosati e rinviava ad altra udienza.
I.
3. Nel prosieguo, si costituiva la RA la quale, aderendo alla domanda ricorrente, così concludeva: “…per l'accoglimento della richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del padre rispetto alla figlia minore, CP_1 [...]
Quindi, pur ritenendo tale valutazione preclusa al Curatore Controparte_2
(anche per mancanza di elementi) e pur rilevando che tale aspetto è comunque meritevole di approfondimenti, rimette al Tribunale ogni valutazione in relazione
5 alla richiesta avanzata dalla sig.r di essere autorizzata ad uscire insieme alla Pt_1
figlia minore dalla casa di protezione. Chiede, comunque, venga in questa sede accertata: - la disponibilità della sorella di Roma ad ospitare il nucleo in ambiente idoneo - approfondito, se del caso, anche attraverso i Servizi Sociali e le altre
Autorità interessate, l'attuale grado di pericolo correndo dalla minore e dalla madre;
- in ogni caso, che anche nella ipotesi di autorizzazione al trasferimento dall'attuale collocazione venga predisposto il proseguimento da parte della sig.ra un Pt_1
percorso di sostegno e monitorizzazione presso i Servizi Sociali in loco, e, se del caso, attivata adeguata protezione. - per l'accoglimento della richiesta di porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia versando CP_2
mensilmente la somma di €.400,00 alla sig.ra attraverso bonifico e/o Parte_1
altra forma che mantenga la impossibilità di contatti fra i due. Oltre rivalutazione
ISTAT annuale. Ponga le spese di carattere straordinario a carico del padre al 100%, peraltro escludendo la necessità di previo concerto per le stesse di qualunque tipo siano;
- sospenda il diritto/dovere paterno di frequentazioni e visite con la figlia, in attesa degli ulteriori sviluppi;
- vittoria di spese e di onorari…”.
I.
4. Nella persistente contumacia del in esito a detto giudizio il CP_1
Tribunale aveva disposto quanto segue: “…1. Affida in via esclusiva c.d. rafforzata la figlia minore alla madre;
2. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
6 motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
3. ordina alla società Fenice Impianti srl (C.F.
) con sede in Quarrata via Arcoveggio 11, quale datore di lavoro d P.IVA_1 [...]
(c.f. ) di versare direttamente in favore di CP_1 C.F._1 Pt_2
la somma mensile di € 400,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
Istat a far data da gennaio 2025) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, distraendola dalla retribuzione e da ogni altro emolumento spettante al medesimo, in virtù del rapporto di lavoro in essere, a partire dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento che dovrà avvenire a cura di parte ricorrente nella sola parte dispositiva limitatamente al presente ordine;
4. condanna parte convenuta a rifondere le spese sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 1.198,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso
7 forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario;
5. condanna parte ricorrente a rifondere le spese del curatore speciale della minore che si liquidano in euro 1.198,00, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario…”. Osservava il Tribunale, in motivazione, quanto segue: “…premesso
…che all'udienza del 15.2.2023 di fronte al giudice relatore la ricorrente ha altresì avanzato domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
che pertanto è stato nominato un curatore speciale della minore;
richiamato il provvedimento reso in data 14.6.2023; rilevato che nelle more del giudizio la ricorrente si è trasferita a Roma con la minore presso l'abitazione della sorella ed ha trovato una attività lavorativa;
lette le relazioni del Servizio Sociale incaricato e rilevato che il medesimo ha rilevato che la ricorrente ha svolto un buon percorso verso l'autonomia ed ha buone capacità genitoriali;
che, al contrario, i tentativi di contatto con il padre della minore non hanno avuto alcun esito;
osserva quanto segue. Affidamento della minore – Sul punto il Tribunale ritiene di dover confermare il provvedimento reso nel giugno del 2023 disponendo l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore alla madre, tenuto conto dei comportamenti posti in essere dal convenuto durante la relazione sentimentale con la ricorrente, come allegati dalla stessa e come si evince dalla documentazione in atti, ma anche per il comportamento di completo disinteresse assunto nei confronti della figlia sia sotto il profilo affettivo ed educativo (il convenuto non vede e non sente la minore dal maggio del 2021), sia sotto il profilo economico (cfr. Cass. 6312/1999: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come “munus”; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed
8 educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.”). Tale regime appare, pertanto, il più idoneo a tutelare il superiore interesse della minore, il suo benessere psico-fisico e il suo percorso di crescita e di sviluppo della propria personalità. Diritto di visita – Per quanto attiene al diritto di visita, allo stato, non appare opportuno disporre un calendario di visite della minore con il padre, alla luce di quanto detto precedentemente. Qualora il padre vorrà riprendere i rapporti con la figlia dovrà interfacciarsi con il Servizio Sociale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza della minore. Sarà poi il Servizio ad individuare le modalità migliori per la ripresa dei rapporti. Mantenimento della minore e versamento diretto da parte del datore di lavoro – Sul punto il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento provvisorio emesso nel giugno del 2023 anche alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, i quali hanno evidenziato che il convenuto ha una attività lavorativa. Deve trovare fondamento anche l'istanza di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, tenuto conto dell'allegato inadempimento di parte convenuta. Domanda di decadenza della responsabilità genitoriale – Tenuto conto delle richieste conclusive di parte ricorrente e del curatore speciale, nonché del Pubblico Ministero, la domanda di decadenza deve intendersi implicitamente rinunciata. Spese del giudizio – Le spese del giudizio sostenute da parte ricorrente dovranno essere poste a carico del convenuto non costituito, in applicazione del principio di soccombenza. Le spese del curatore speciale dovranno essere poste a carico di parte ricorrente tenuto conto dell'esito del giudizio e della rinuncia implicita alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. di riferimento…”.
9 I.
5. Reclamavano il provvedimento sia la ricorrente (proc. n. 84/24) che la
RA (proc. n. 85/25) la quale, nel proprio autonomo reclamo, chiedeva riunirsi il procedimento a quello già promosso dalla madre. Nel primo procedimento si costituiva, a sua volta, sempre la RA aderendo alle domande della reclamante
. non si costituiva. Sia che la RA, con specifici motivi e Pt_1 CP_1 Pt_1
diffusamente argomentando, lamentavano l'erronea dichiarazione di rinuncia implicita alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. CP_1
nei confronti della minore;
la fondatezza della domanda di Controparte_2
decadenza; comunque omessa motivazione sul regime di frequentazione e/o sulle modalità di ripresa delle eventuali visite padre-figlia ed erronea previsione della stessa possibilità di visita come conseguenza dell'erronea ritenuta rinuncia implicita alla domanda di decadenza;
infine, mancato accoglimento della domanda di porre a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie, domanda a cui si associava CP_1
anche il difensore della originaria ricorrente;
ed errata decisione in punto di condanna alle spese del giudizio del curatore speciale. Concludevano come in epigrafe. All'udienza, era acquisito il parere del Procuratore Generale della
Repubblica, i procedimenti erano riuniti e rinviati per omessa tempestiva notifica dei reclami medesimi al reclamato . Effettuata rituale successiva notifica ex art. CP_1
143 c.p.c., svolto ulteriore rinvio per verificare l'irreperibilità del reclamato anche presso il luogo di lavoro e accertato che il medesimo da tempo ivi non svolgeva più attività, senza ulteriore istruttoria e nella persistente contumacia del reclamato,
all'udienza del 06.12.2024 le Parti concludevano come in epigrafe e la Corte si riservava.
II. Il merito. I reclami riuniti per quanto di ragione sono da accogliere nei limiti indicati. In linea generale e con mero riferimento alla natura del procedimento
– da trattarsi con rito anteriore al c.d. “Rito Unificato Cartabia” essendo stato introdotto in primo grado anteriormente alla sua entrata in vigore – va rilevato che la novella introdotta dal D.L.vo n. 154/2013 ha reso la disciplina della filiazione tendenzialmente indifferente alla celebrazione del matrimonio tra i genitori. Come
10 affermato dalla Suprema Corte, la nuova normativa, oltre ad introdurre una sostanziale parificazione dei minori sotto il profilo sostanziale, comporta nuovi e significativi risvolti sul piano processuale, in quanto conferisce una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 337-bis ss. c.c., allontanandolo dall'alveo della procedura ex art. 330, 333 e 336 c.c., e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio, con figli minori. Prosegue la Corte nel senso che il provvedimento emesso in esito al procedimento relativo a figli nati fuori dal matrimonio, anche se nella forma del decreto, ha natura sostanziale di sentenza, presentando i requisiti della decisorietà, in quanto risolve una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile – rebus sic stantibus – a quella del giudicato. Detti provvedimenti, pertanto, vanno soggetti ai termini di impugnazione stabiliti per l'appello e sono ricorribili per cassazione (cfr. Cassazione civile, Sez. 6-1, ord.
16.09.2015 n. 18194; id., Sezione I, 21.11.2013 n. 26122). Dovendosi equiparare anche processualmente la disciplina delle controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio a quella dei procedimenti di separazione personale e divorzio, nei quali vengono dettati analoghi provvedimenti per i figli nati nel matrimonio, la presente decisione deve assumere, anche formalmente, la veste di sentenza. Saranno trattati i motivi della reclamante principale, risultando adesivi quelli della RA.
II.
1. La decadenza dalla responsabilità genitoriale. I primi motivi (A e B di conclusioni) sono tra loro connessi e possono pertanto essere trattati simultaneamente. La nuova notifica dei reclami al reclamato ha confermato CP_1
la sua formale irreperibilità come da certificato di residenza da cui risulta cancellato e irreperibile. Tale circostanza avvalora – in uno a quanto già emerso nel giudizio di primo grado – le deduzioni svolte dalla ex convivente e dalla RA Parte_1
della minore in ordine all'assoluto disinteresse attuale mostrato dal per la CP_1
propria figlioletta di ormai cinque anni. Tale complessiva situazione di trascuratezza e violazione dei doveri inerenti la genitorialità, in uno alla pregiudizievole condotta anteatta, quali la carenza assoluta di rapporti del padre con la minore ormai da anni e
11 i maltrattamenti agiti nei confronti di ambedue le reclamanti (ex convivente e minore), di cui alla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado e per i quali
– sempre alla stregua della documentazione in atti – pende anche procedimento penale dinanzi al Tribunale di Ferrara, costituiscono fatti ed elementi concreti più
che sufficienti per valutare la totale inaffidabilità del , quale padre, a curare CP_1
gli interessi della figlia e tali pertanto da giustificare l'assunzione della misura estrema della decadenza dalla titolarità della responsabilità genitoriale sulla minore
(cfr., sui presupposti della misura, tra le tante precedenti, per tutte la recentissima
Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024). Quanto sopra comporta l'interruzione sia di qualsivoglia manifestazione di esercizio della responsabilità stessa sia di qualsiasi rapporto di fatto della minore con il padre,
attuale reclamato.
II.
2. Il mantenimento ordinario. Le spese straordinarie. Quanto agli ulteriori motivi di merito (C e D di conclusioni), non è dubbio che – seppure decaduto dalla responsabilità genitoriale – il padre debba contribuire al mantenimento della figlia, in quanto riconosciuta. D'altro lato, in punto quantum, non ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per la modifica del provvedimento di primo grado atteso da un lato che il non si costituiva, con ciò mantenendo una condotta del tutto CP_1
inerte rispetto al contributo nei suoi confronti fissato, ma dall'altro lato neppure la
Parte reclamante depositava documentazione che giustificasse la complessiva modifica in aumento, come richiesta. Quanto alle spese straordinarie, non sussistono i presupposti per porle, nell'intero, a carico del solo reclamato sia in quanto CP_1
la stessa madre deve ad esse contribuire sia in quanto la misura del carico paritario e solidale si traduce in una maggiore garanzia in favore della minore. La decadenza del padre dalla responsabilità comporta l'assenza del previo consenso sulle spese straordinarie di qualsivoglia natura.
III. Le spese. Quanto alle spese di lite, la riforma, seppure parziale, del provvedimento impugnato, impone una nuova liquidazione delle spese del doppio grado. Esse seguono la soccombenza e vengono poste, per il doppio grado, a carico
12 dell'odierno reclamato contumace Tenuto conto dell'ammissione della CP_1
minore al gratuito patrocinio, esse sono liquidate in suo favore come da dispositivo,
sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, sulla base del valore compreso tra i parametri minimo e medio dello scaglione relativo a procedimenti di volontaria giurisdizione,
di valore indeterminabile e complessità media, con obbligo per la parte CP_1
soccombente, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di effettuare il pagamento dell'intero compenso, come in questa sede liquidato, ai sensi dell'art. 133
dPR cit., in favore dello Stato. Difatti, come ammesso dalla Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del decreto citato. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore,
di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza 11.09.2018 n. 22017).
-
PER QUESTI MOTIVI
-
la Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento dei reclami proposti, così provvede:
DICHIARA nato a [...] il [...], comunque meglio in atti CP_1
generalizzato, decaduto dalla titolarità della responsabilità genitoriale nei confronti della propria figlia naturale , nata a [...] il [...], Controparte_2
comunque anch'ella meglio in atti generalizzata e, per l'effetto, dispone l'interruzione di qualsivoglia manifestazione di esercizio della responsabilità stessa e di qualsiasi rapporto di fatto con la minore da parte del padre sopra menzionato, confermando, per il resto, il provvedimento appellato anche sugli aspetti economici
13 con esclusione del previo consenso sulle spese straordinarie di qualsivoglia natura,
come in parte motiva;
CONDANNA al pagamento, in favore della reclamante , CP_1 Parte_3
dei compensi di causa, che sono liquidati in complessivi € 2.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, per ciascun grado;
condanna il medesimo al pagamento, in CP_1
favore della reclamante in persona della RA Controparte_2
nominata, Avv. Alessandra Rosati, ammessa al gratuito patrocinio, dei compensi di causa che sono liquidati in complessivi € 2.000,00=, oltre accessori dovuti per legge,
per ciascun grado, con pagamento da eseguirsi nella misura intera qui liquidata a carico del soccombente, ex art. 133 dPR n. 115/2002, in favore dello Stato, riservando con separato decreto la liquidazione in forma dimidiata in favore del
Procuratore ex art. 130 dPR citato, il tutto come in parte motiva;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 30.06.2003 n.196;
Firenze, 07.03.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
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