Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6155 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 26.05.2025 e vertente TRA (C.F.: e P.IV.: ), in Parte_1 P.IV_1 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato Giovanni Battista Bisogni PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IV: ), in Controparte_1 P.IV_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato Diego Restivo PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4326/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione, ritualmente notificato, si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 1426/16 emesso il 19.1.2016 dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 18.882,68, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di contributi consortili (1°, 2° e 3° acconto per l'anno 2013, di cui alle fatture 8/13, 8/14 e 24/14). Sosteneva l'attrice di non dovere le somme di cui al decreto, perché, sebbene originariamente fosse stata proprietaria del
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, e per tale ragione vi avesse aderito nel 1994, tale terreno
[...] non le apparteneva più. Era infatti intervenuta una sentenza del Tribunale di Civitavecchia (n. 444/13 del 15.5.13) che aveva accertato e dichiarato che la società era proprietaria del terreno Parte_2 de quo. Il giudizio, definito da detta sentenza, era stato incoato dalla stessa allorquando essa era venuta a conoscenza Parte_1 che il terreno di cui trattasi era stato occupato da ignoti e alienato alla dai IG.ri , e Parte_2 Persona_1 _2
, i quali se ne affermavano proprietari per CP_3 intervenuta usucapione. Le tesi dei suddetti, tutti convenuti nel giudizio, erano state Parte ritenute fondate e la sentenza aveva rigettato le domande di La sentenza era stata appellata dalla stessa odierna opponente, Parte ma, nelle more, non poteva più considerarsi proprietaria in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
La società opponente riteneva pertanto che dovesse sospendersi il presente giudizio, in attesa della definizione di quello inerente la proprietà del terreno. Inoltre, avendo corrisposto a titolo di quote consortili l'importo di € 135.804,53, che fino all'eventuale esito positivo per del giudizio Parte_1 sulla proprietà doveva ritenersi pagato senza titolo, chiedeva in via riconvenzionale la condanna del a restituire la CP_1 predetta somma. Ciò esposto, chiedeva all'adito Tribunale di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: "In via preliminare, dichiarare la sospensione del procedimento de quo sino alla risoluzione della controversia pregiudiziale...; sempre in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta ex adverso di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto...; nel merito, accertare Parte e dichiarare non dovuti gli importi richiesti ad on il decreto ingiuntivo opposto... e per l'effetto dichiarare lo stesso nullo e/o inefficace e comunque revocarlo;
in via riconvenzionale, Parte accertare e dichiarare non dovuti da li importi corrisposti al negli anni 2005/2012 e per l'effetto Controparte_1 condannare il ... alla restituzione dell'importo di € CP_1
135.804,53 (centotrentacinquemilaottocentoquattro/53) di quello che sarà ritenuto di giustizia". In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale e/o della
2 domanda riconvenzionale di cui sopra, ovvero in caso di accoglimento parziale delle stesse, accertare e dichiarare il diverso e minore importo che risulterà provato in corso di giudizio. In ogni caso, condannare il convenuto opposto al risarcimento del danno per la responsabilità aggravata nell'instaurazione della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per tutti i Parte danni subiti e subendi da n ragione dell'instaurazione di un procedimento ingiustificato, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali."
Si costituiva parte convenuta, contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione e concludendo come segue: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi sopra esposti e previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: 1) rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1426/2016 (N.R.G. 1894/2016) del Tribunale Ordinario di Roma proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, condannare l'opponente al pagamento a favore del della somma di € 18.882,68, ovvero di Controparte_1 quella ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori da calcolarsi al tasso annuo semplice pari a quello di riferimento, maggiorato di quattro punti percentuali, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto consortile, dalla data delle relative fatture all'effettivo saldo;
3) in via preliminare, rigettare la domanda riconvenzionale svolta da Parte
...) perché inammissibile, in quanto tra domanda principale e domanda riconvenzionale non esiste alcuna relazione;
4) in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di reiezione delle conclusioni che precedono, salvo gravame, in via preliminare, dichiarare prescritto, quanto meno in parte, il diritto azionato da Parte (...) e per l'effetto rigettare la relativa domanda;
5) con riferimento a tutti gli importi per i quali non si è prescritto il diritto di chiedere la restituzione, rigettare la domanda riconvenzionale (...) perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
6) in ogni caso, condannare l'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per tutti i danni subiti dal a causa dell'ingiustificata proposizione del CP_1 presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi d'ufficio; 7) condannare l'opponente al pagamento, a favore dell'opposto, di
3 una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; 8) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi di lite (…)". Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., l'istruttoria si esauriva nell'acquisizione dei documenti depositati dalle parti. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2018 venivano assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1426/16 emesso il 19.1.2016 dal Tribunale di Roma;
rigetta la domanda riconvenzionale. Condanna alla refusione, in favore del Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Opposizione al decreto ingiuntivo
«Come cennato nella superiore parte narrativa, la tesi alla base dell'opposizione è che, allo stato, proprietario del terreno ubicato nell'area consortile sia un soggetto diverso da per cui quest'ultima non Parte_1 potrebbe essere tenuta al pagamento di oneri che, sulla scorta dello Statuto ed in particolare dell'art. 8 di esso, spettano ai "proprietari" dei terreni aderenti al e quindi, sempre al momento attuale e salvo l'esito definitivo del CP_1 giudizio sulla proprietà, ad Parte_3
Al contrario, ad avviso di sarebbe il a dover Parte_1 CP_1 restituire alla stessa quanto da questa pagato dal 2005 al 2011, pur senza essere proprietaria.
Ritiene il Tribunale che la tesi appena riassunta non sia accoglibile, dal momento che la sentenza con cui viene dichiarata l'usucapione non è divenuta cosa giudicata e l'esecutività delle sentenze di primo grado è limitata alle statuizioni condannatorie. Al momento, il soggetto che risulta proprietario del terreno, di fronte al , è l' che in forza di tale status, sin dal 1994, è divenuta CP_1 Parte_1 partecipe del stesso». CP_1
Sospensione del giudizio dinanzi al Tribunale
«Peraltro, la società opponente ha proposto appello avverso la sentenza a sé sfavorevole e perciò ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 o 337 c.p.c., in attesa della definizione di quello attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di
4 Roma e rinviato d'ufficio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26 maggio 2021. Parte Sostiene l' he vi sia un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la presente opposizione e l'anzidetto giudizio di appello, perché l'esito dell'impugnativa della sentenza si rifletterebbe sulla legittimità o meno della Parte pretesa del di ottenere da l pagamento degli oneri consortili CP_1
(pretesa che, per l'appunto, è oggetto del contendere in questa sede).
Si ritiene che non vi sia luogo per disporre la sospensione del giudizio. Parte Invero, aderendo al , ha assunto l'obbligo di rispettare lo CP_1
Statuto. La società opponente fa tuttora parte del , in quanto ai sensi CP_1 dell'art. 7 "Il Consorziato può recedere anche in parte dalla partecipazione al solo in caso di alienazione anche parziale del proprio terreno a CP_1 titolo particolare, ma sotto condizione di adesione al dell'avente CP_1 causa in ragione dell'intero acquisto espressa nello stesso atto di trasferimento o separatamente, restando fino ad allora inefficace il recesso, nonché tenuto il Consorziato alienante a tutti gli ulteriori obblighi consortili ... L'assemblea ordinaria può autorizzare il recesso dei Consorziati che ne abbiano avanzato richiesta scritta". Orbene, non risulta che si siano verificati i presupposti cui lo Statuto ricollega la legittimità del recesso, al fine dell'esonero dal pagamento dei contributi consortili;
in particolare, non risulta alcuna richiesta di recesso Parte inviata da Né si potrebbe ritenere che il nesso, di ordine logico e funzionale, che lega la posizione di debitore dei contributi consortili e la proprietà dei terreni, sia tale da superare le ulteriori previsioni statutarie (pienamente efficaci nei confronti di che, proprio a garanzia della Parte_1 possibilità del di riscuotere i contributi essenziali alla sua attività CP_1 ed al raggiungimento dello scopo sociale, ricollegano l'obbligo di contribuzione alla qualità di consorziato (art. 10 Statuto), prevedendo specifiche modalità e condizioni per la dismissione di tale qualità.
In base a queste considerazioni, si può concludere che l'esito del giudizio attualmente in fase d'appello, che dovrà decidere sull'eventuale usucapione, da parte di terzi, del terreno di non si ponga in un Parte_1 rapporto di pregiudizialità con il presente processo. L'opposizione va pertanto respinta, segnalandosi che i contributi, monitoriamente richiesti pro quota in base ai millesimi attribuiti alla proprietà secondo la tabella consortile approvata il 2.2.06, sono stati approvati dall'assemblea ordinaria dei consorziati nell'adunanza del 20.5.13, e non sono stati oggetto di contestazione se non per i motivi di cui sinora si è trattato». Spese
«Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Gli aspetti di peculiarità della presente controversia non permettono di dedurre che l'opposizione sia stata proposta in mala fede o colpa grave, ai fini dell'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutto quanto esposto in narrativa e disattesa ogni contraria istanza, deduzione
5 ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: in via preliminare, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 4326/2019, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. V civile, Dott. Sebastiano Lelio Amato, in causa R.G. 18444/2016, pubblicata il 26 febbraio 2019, dichiarare la sospensione del procedimento de quo sino alla risoluzione della controversia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma rubricata al n. di R.G. 4321/14; nel merito, riformare integralmente la Sentenza e per l'effetto: accertare e dichiarare non dovuti gli importi richiesti ad eni con il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 1426/2016 emesso dal Tribunale di Roma, in persona del Dott. Nicola Saracino, in causa n. R.G. 18944/2016, notificato ad eni il 1° febbraio 2016 e per l'effetto dichiarare lo stesso nullo e/o inefficace e comunque revocarlo;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare non dovuti da Part gli importi corrisposti al negli anni Controparte_1
2005/2012 e per l'effetto condannare il Consorzio in persona del Presidente, Arch. C.F. Controparte_4
, con sede legale in Roma, via Montello n. C.F._1
20, C.F. e P. IV , alla restituzione dell'importo di P.IV_3 euro 135.804,53 (centotrentacinquemilaottocentoquattro/53) oltre alle somme di euro 18.882,68 corrisposte a titolo di somme portate dal decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e/o di quello diverso che sarà ritenuto di giustizia;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e/o della domanda riconvenzionale di cui sopra, ovvero in caso di accoglimento parziale delle stesse, accertare e dichiarare il diverso e minore importo che risulterà provato in corso di giudizio. In ogni caso, condannare il convenuto opposto al risarcimento del danno per la responsabilità aggravata nell'instaurazione della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per tutti i Parte danni subiti e subendi da in ragione dell'instaurazione di un procedimento ingiustificato, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e del procedimento monitorio”.
6 ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) rigettare l'appello proposto da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 4326/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione V Civile, pubblicata il 26.02.2019, perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza stessa e il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di reiezione delle conclusioni che precedono, quanto meno, dichiarare inammissibile e/o improponibile e rigettare la domanda riconvenzionale svolta da in quanto tra domanda Parte_1 principale e domanda riconvenzionale non sussiste alcuna relazione;
3) in gradato subordine, dichiarare prescritto, quanto meno in parte, il diritto azionato da nei confronti del Parte_1
e, per l'effetto, rigettare la relativa Controparte_1 domanda riconvenzionale;
4) in ulteriore subordine, con riferimento a tutti gli importi per i quali non si è prescritto il diritto di chiedere la restituzione, rigettare la domanda riconvenzionale svolta da
[...] perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non Pt_1 provata;
5) in ogni caso, condannare al pagamento Parte_1 delle spese e compensi del giudizio, oltre maggiorazione per spese generali, IV e CPA”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno
26.05.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 20.03.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Nullità e/o illegittimità della sentenza per erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di pregiudizialità - dipendenza con riferimento agli artt. 295 e 337 c.p.c. tra il giudizio di opposizione e l'appello anche in ragione dell'illogicità e/o dell'inesistenza della motivazione con riferimento alle norme dello statuto del . CP_1
La parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui “il Tribunale ha ritenuto (erroneamente) che
7 l'accertamento della titolarità del Terreno in capo a Parte_2 in quanto ancora non passato in giudicato, sia per tale motivo inidoneo a consentire di disporre la sospensione del giudizio introdotto con l'Opposizione”. Riporta invero la parte, a sostegno di quanto afferma con questo motivo, un orientamento dottrinale per il quale anche una sentenza dichiarativa, benché priva del valore di cosa giudicata, avrebbe “comunque efficacia di accertamento del rapporto sostanziale, anche fuori dal processo in cui è stata pronunciata, rendendola dunque entro questi limiti, immediatamente operante” e che anche la giurisprudenza ha ammesso la sospensione del giudizio pregiudicato qualora quello pregiudicante sia stato definito con sentenza ancora non passata in giudicato. Censura, inoltre, la parte appellante anche la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha escluso il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente dinanzi a sé e quello di Parte Appello relativo alla proprietà del terreno, ritenendo che sarebbe comunque tenuta al pagamento delle Quote Consortili per il fatto di aver aderito allo statuto del , fatto che CP_1 prevarrebbe sull'effettiva titolarità dei terreni in capo agli aderenti al . CP_1
L'appellante sostiene che il requisito della proprietà dei terreni sia invece di cruciale rilevanza, al punto che l'accertamento dell'assenza di tale diritto “conclamerebbe l'inefficacia ab origine dell'adesione del contratto di associazione al ”. CP_1
2. Nullità e/o illegittimità della Sentenza per erronea valutazione in ordine alla tabella consortile approvata il 22 febbraio 2006. La parte appellante impugna poi la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il Giudice ritiene che i contributi dei consorziati approvati dall'assemblea ordinaria nel maggio 2013 non siano stati oggetto di contestazione “se non per motivi di cui sinora si è trattato”. Di contro, l'appellante afferma che nella citata assemblea non sarebbero state approvate “le ripartizioni delle quote consortili, bensì unicamente il bilancio 2013”, pertanto l'impugnazione del verbale dell'assemblea a cui si fa riferimento non avrebbe potuto comunque riguardare “la titolarità dell'onere contributivo dei consorziati”.
§ 5. — L'appello è infondato.
8 La stessa parte appellante ha depositato la sentenza n. 1813/2022 della Corte d'Appello di Roma, resa nel giudizio R.G. n. 4321/2014 tra l'appellante, la e , Parte_3 CP_5
e appellati in quel giudizio, relativa CP_3 _2 all'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 444/2013 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, ed il certificato di passaggio in giudicato della medesima. Orbene, detta sentenza, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado non ha “accertato l'usucapione” da parte della ma ha respinto l'azione di rivendica Parte_3 promossa da avendo accolto l'eccezione di usucapione Parte_1 sollevata dalle parti convenute. In particolare, la difesa delle parti convenute è stata valutata quale eccezione, e non quale eccezione riconvenzionale, nella sentenza del Tribunale di Civitavecchia, confermata in appello;
invero, nonostante alcune incertezze nelle pagine precedenti, a pag. 9 della motivazione il giudice ha ritenuto:
e, di conseguenza, nel dispositivo, il Tribunale si è limitato a rigettare le domande proposte da ed a dichiarare Parte_1 inefficace il sequestro giudiziario inizialmente concesso. Ne deriva che il giudicato formatosi tra la Parte_1
e , e , Parte_3 CP_5 CP_3 _2 non è opponibile al terzo, ossia l'odierno appellato CP_1
atteso che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa
[...] stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Nei confronti del appellato, dunque, è CP_1 Parte_1 proprietaria del fondo ubicato nel territorio del , con le CP_1 conseguenze derivanti sul piano dell'obbligo di pagamento dei contributi consortili. Il secondo motivo va parimenti disatteso. Invero nell'assemblea in questione è stato approvato il bilancio consuntivo 2012 e il bilancio preventivo 2013; il problema è, dunque, se la quota richiesta ad sia Parte_1 correttamente stimata sulla base delle tabelle millesimali prodotte in atti dal nella misura di 773,88, circostanza, questa, CP_1 che non è contestata dall'appellante.
9 § 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IV e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza Pt_1 Controparte_1 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IV e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 26.05.2025. Il presidente estensore
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