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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/10/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 415/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ) - n.q. Parte_1 CodiceFiscale_1
di genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio al tempo di età minore
[...]
(nato a [...] il [...], c.f. - rappresentata Per_1 CodiceFiscale_2
e difesa per procura in atti dall'Avv. Concetta Italia (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
: in persona del Procuratore Speciale Dr.ssa Parte_2
Pa
, corrente in Roma (P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
(in persona del legale rappresentante Controparte_2
Pa p.t. ), con sede in Pedara (c.f. 168 230 877), contumace, Controparte_3 Appellati
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale del 22.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 22.12.2020 nella dichiarata qualità di genitore Parte_1
esercente la relativa responsabilità sul figlio di età minore , conveniva Persona_1
innanzi al Tribunale di Catania la “ ” onde Controparte_4 CP_5
sentirla condannare al risarcimento dei danni – segnatamente alla persona - ingiustamente patiti dal minore in seguito al sinistro di cui era rimasto vittima la sera dell'11 giugno 2017: nell'occorso – narrava l'attrice – il figlio, che con essa si Pt_1
era recato quella sera presso il ristorante-pizzeria gestito dalla convenuta cooperativa
(all'insegna omonima) all'interno del parco comunale “Angelo D'Arrigo” in Pedara,
“cadeva da un muretto alto circa un metro, privo dei necessari accorgimenti quali la recinzione o qualsivoglia segnale che ne evidenziasse la pericolosità (doc. 1)”, riportando anche la frattura scomposta del radio dell'avambraccio destro.
Dedotto che “appare evidente come il comportamento tenuto dalla odierna convenuta sia in contrasto con la disciplina codicistica nonché con quanto statuito dalla Corte di Cassazione (secondo cui “Nel contratto di ristorazione, come in quello di albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest'ultima l'obbligo di garantire l'incolumità dell'avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.”, Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9997/2020). Il Controparte_6
, infatti, è venuto meno all'obbligo di garantire l'incolumità dei propri clienti
[...]
nel momento stesso in cui non ha provveduto a mettere un'apposita recinzione al muretto dal quale il minore è caduto o, comunque, quando ha Persona_1
omesso colposamente di segnalare la situazione di pericolo insita nel muretto stesso.
È onere del gestore del locale, infatti, in qualità di custode, intervenire al fine di mantenere i luoghi in uno stato tale da impedire che l'utente possa subire conseguenze pregiudizievoli e dannose a causa dell'esistenza di situazioni di pericolo occulte e imprevedibili. Avverata, pertanto, risulta essere la condizione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, stante che, se l'odierno convenuto avesse adempiuto gli oneri derivanti dalla propria qualità di custode, il danno si sarebbe potuto evitare”, essa n.q. indi concludeva Pt_1
chiedendo al Tribunale adito di:”ritenere e dichiarare che l'incidente de quo è addebitabile in via esclusiva alla responsabilità del Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, proprietaria e
[...]
custode del luogo teatro dell'evento dannoso;
ritenere e dichiarare che il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
è tenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore in Persona_1
conseguenza dell'incidente de quo e conseguentemente, nell'accogliere la domanda, condannarla al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, per la complessiva somma di euro 8.287,51 così come specificati in premessa, oltre interessi dall'evento al soddisfo o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta d'equità dall'Ill'mo Giudicante. Con Condanna di spese e compensi del giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la – dopo aver dato Controparte_4
atto di avere, “giusta convenzione di concessione stipulata con il Controparte_9
in data 13.5.2015 (che si produce in copia), in concessione dal la Controparte_9
gestione della denominata “Parco Angelo D'Arrigo”, e Controparte_10
proprio in una area all'interno dello stesso svolge l'attività di ristorazione. La società cooperativa odierna convenuta, quindi, ha in concessione l'uso della villa comunale e dei locali facenti parte della stessa ed è obbligata a porre in essere esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria (pulizia e decespugliamento)” - contestava la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, eccependo che l'infortunio nell'occorso riportato dal minore fosse stato frutto soltanto di un difetto di attenzione sia di quest'ultimo sia, soprattutto, del genitore tenuto alla sua vigilanza.
Per la denegata ipotesi di soccombenza essa convenuta dichiarava, tuttavia, di voler chiamare in causa la compagnia presso la quale Parte_2
aveva acceso polizza di responsabilità civile n. 105345926: per esserne, in eventum litis, garantita e manlevata.
Chiamata dunque in causa con apposita citazione ex art. 269 c.p.c., detta compagnia si costituiva a sua volta in contraddittorio associandosi, in via principale, alle tesi della propria assicurata, ed in subordine eccependo che il fatto lesivo fosse causalmente ascrivibile allo stesso danneggiato quantomeno in via concorsuale, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla sua trattazione ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il G.I. - ritenuta l'ultroneità dei dedotti mezzi istruttori e che la causa potesse essere dunque definita per tabulas - con ordinanza del 25.11.2022 rinviava tuttavia le parti innanzi a mediatore, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. E dopo il fallimento della esperita procedura di mediazione – raccolte quindi le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione – con sentenza n. 523/2024 del 26.1.2024 rigettava la formulata domanda risarcitoria, dopo aver considerato:
- che “Posto che l'evento si è verificato all'interno di un parco, già la documentazione in atti prodotta dalle parti rende manifesta l'assenza di qualsivoglia insidia: (a) in primo luogo, il muretto dal quale è caduto il minore
è, di per sé, innocuo, costituendo esso una pertinenza della villa comunale e contribuendo lo stesso, data la sua natura, a delimitare l'area verde (cfr. cit. doc. 1 allegato alla citazione); (b) esso è altresì visibile anche in orario notturno, attesa la presenza sui luoghi di illuminazioni artificiali e di lanterne
(si veda, in merito, la documentazione allegata alla memoria ex art. 183 co.
VI, n. 2 c.p.c. prodotta dalla terza chiamata;
Parte_2 (c) è poi irrilevante la circostanza che detto muro sia composto da pietre di origine lavica/vulcanica, non costituendo quest'ultima una caratteristica da segnalare specificamente agli avventori del parco o che renda, di per sé, il manufatto in altro modo pericoloso”,
- che “la giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie è chiara sul punto: tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass.
6554/2021). Se ne desume la fondatezza dell'allegazione di parte convenuta circa la ricorrenza del caso fortuito - nella specie, evidentemente costituito dall'omessa vigilanza dell'attrice sul minore danneggiato, come tale interruttiva del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno - sicché la cosa – vale a dire, il muretto - è stata, di fatto, solo mera occasione dell'evento. L'attrice (nella qualità di genitore) avrebbe infatti dovuto adottare specifiche cautele al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, ovvero predisporre tutte le misure organizzative e/o disciplinari opportune, anche in considerazione della giovane età del minore all'epoca del fatto: ciò non è stato evidentemente fatto con la dovuta accortezza dalla signora, la quale ora non può dolersi di quanto accaduto ritenendo (infondatamente) responsabili altri per la propria incauta condotta. Il caso fortuito (vale a dire, il fatto colpevole del terzo, dotato di efficacia causale assorbente, ed equiparabile al fortuito, sia pur soltanto sul piano funzionale, ma non anche morfologico) può ravvisarsi anche nella disattenzione dei genitori (da ultimo, Cass.
26088/2023)”.
§§§
Avverso detta sentenza n.q. interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 20.3.2024.
Deducendo, a contestazione di quanto ritenuto dal primo giudice, che in realtà alla appellata “spettava tanto la segnalazione di pericolo del muretto da cui è caduto il minore quanto la predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari Persona_1
che eliminassero in principio il rischio di caduta e che nel caso di specie potevano consistere in una recinzione o una rete o una adeguata barriera o semplicemente un cartello che indicasse il dislivello delle aree delimitate dal muro in questione. Nel caso che ci interessa l'esigenza dei palesati accorgimenti omessi è palese laddove l'area si estende tra più livelli di altezza ed i muri adiacenti la strada di accesso all'area pizzeria di contenimento di dette aree disomogenee si presentavano fatiscenti e scoscesi, come lo si evince proprio dalle foto prodotte in atti, non contestate dalla difesa avversaria, che evidenziano i diversi livelli di piano di fruibilità caratterizzanti l'area”.
“L'errore del primo giudice” – argomentava l'appellante – “non sta solo nell'aver riconosciuto un caso fortuito laddove totalmente assente, ma anche nell'aver ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c., in punto di visibilità e prevedibilità dell'insidia, infatti, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., il Giudice nella motivazione espressa in sentenza ha mostrato in modo inequivoco di ritenere che la responsabilità della
[...]
potesse essere configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di CP_11
un'insidia (o pericolosità occulta della cosa), così richiedendo all'attrice di provare la non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso e pervenendo all'esclusione della responsabilità della convenuta sull'assunto che la presenza di un muretto alto un metro privo di barriere che delimitava aree disomogenee rispetto al piano di calpestio dovesse essere rilevata dalla che invece non conosceva lo Pt_1
stato dei luoghi essendo un avventore occasionale della pizzeria ed essendo residente in altro Comune. Tale siffatta impostazione risulta erronea alla luce della pacifica riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c., senza possibilità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti. Il primo Giudice non ha tenuto conto che la non conoscendo i luoghi non poteva in alcun modo Pt_1
prevedere o evitare l'evento, mentre per il custode stante la natura della cosa (area disomogenea dislocata in più livelli) era prevedibile;
la di certo non Pt_1
transitava in una strada pubblica ove ormai è divenuto notorio il fatto che il manto stradale possa presentare disconnessioni, la si trovava per la prima volta Pt_1
all'interno dell'area della pizzeria che ne esercitava la custodia e la CP_4
rendeva fruibile al pubblico”.
Ed ancora, censurava l'appellante che il primo giudice avesse errato nel ritenere che
“per la semplice circostanza che il danneggiato fosse un minore la responsabilità dovesse ricadere sul potere disciplinare del genitore. Il Primo Giudice non ha tenuto conto della oggettiva conformazione dell'area adibita a ristorante-pizzeria caratterizzata da blocchi di aree con livelli diversi rispetto al piano di calpestio, separate da un muro in pietra lavica alto oltre un metro e privo di ogni accorgimento. Nel caso di specie lo stato dei luoghi presentava una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
L'evento si sarebbe verificato anche se il minore fosse stato tenuto per mano della mamma (11 anni all'epoca del fatto) e si sarebbe potuto verificare anche in danno di un adulto che per un qualsiasi motivo (malore, perdita di equilibrio, disattenzione o altro) fosse caduto da detto muro nell'area sottostante (oltre un metro sotto l'area calpestata dal danneggiato). Il muro presentava un'oggettiva potenzialità lesiva, tale per cui era del tutto prevedibile per il custode che un evento lesivo, come quello per cui è causa, si sarebbe potuto verificare. Ed è in quanto evento prevedibile e quindi pienamente evitabile da parte del proprietario-custode che va affermata la sua responsabilità ai sensi dell'invocata disposizione (art. 2051 c.c.), senza che la condotta del danneggiato minore o l'assenza dei genitori possa in alcun modo valere quale esimente per il custode”.
Sotto diverso profilo – e con un secondo motivo di impugnazione - lamentava poi l'appellante che il primo giudice avesse omesso di rendere alcuna pronuncia sulla alternativa qualificazione giuridica del fatto lesivo che essa aveva pure Pt_1
sottoposto al suo vaglio: infatti – si deduceva - “la pretesa risarcitoria dell'attore risultava fondata comunque ai sensi dell'art. 1218 c.c. (“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”). L'art.1218 c.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'obbligo di diligenza previsto a carico del debitore ex art. 1176 c.c. La diligenza, in tale prospettiva, deve considerarsi quindi come parametro per verificare l'avvenuto adempimento in quanto il debitore deve ritenersi adempiente nella misura in cui abbia ottemperato all'obbligo di diligenza di cui all'art 1176, comma 1 c.c. (“nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”). Si sostiene, infatti, che il contratto qualificato che si instaura con un soggetto professionale, anche se svincolato da uno specifico obbligo di prestazione, genera affidamento in comportamenti protettivi, da adempiersi alla stregua di canoni di diligenza professionale e determina in caso di inadempimento conseguenze risarcitorie di tipo contrattuale. Ne consegue che tale responsabilità rappresenta la sanzione per l'inosservanza di un dovere giuridico nell'attuazione della pretesa creditoria rimasta pertanto inattuata o non completamente attuata. In definitiva, nel caso che oggi occupa, appare evidente come, nel momento in cui il minore si è recato presso il ristorante Persona_1
con la sig.ra esercente la responsabilità genitoriale su di CP_4 Parte_1
esso, tra questi e il ristorante sia sorto un contratto per fatti concludenti così come statuito dall'ordinanza n. 9997/2020, e che in capo al ristorante è sorta la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. per non aver adempiuto le obbligazioni contrattuali con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. L'odierno convenuto avrebbe dovuto infatti garantire l'incolumità dei propri clienti che con la conclusione del contratto gli hanno affidato la propria persona”.
E per quanto così sinteticamente riassunto l'appellante concludeva Parte_3
chiedendo che la Corte adita accogliesse infine, in riforma della sentenza impugnata, le domande (come sopra testualmente riportate) già formulate in prime cure di giudizio.
§§§ Mentre la non si costituiva ulteriormente in lite – e Controparte_4
ne va quindi dichiarata la contumacia - si costituiva anche in seconda istanza la che, in particolare, eccepiva che “parte appellante, Parte_2
che nel precedente grado di giudizio si era limitata ad allegare la caduta del minore da un muretto (altro un metro e privo di recinzione: cfr. atto di citazione) mentre si trovava all'interno del ristorante della società convenuta, nel tentativo di sostenere la tesi della pericolosità dei luoghi ne immuta la relativa descrizione rispetto a quella fornita (o, meglio, non fornita) in citazione, all'uopo discorrendo di un'area “che si presenta tra più livelli delimitati da muri in pietra lavica scoscesi e non visibili per chi non è un fruitore abituale dei luoghi”; sicchè, a dire di controparte, “la caduta del minore non sarebbe accaduta se i muretti, privi di recinzioni o barriere, avessero delimitato aree o vialetti dello stesso livello di calpestio”. Deduce, ancora, la controparte che “L'evento si sarebbe verificato anche se il minore fosse stato tenuto per mano della mamma (11 anni all'epoca del fatto) e si sarebbe potuto verificare anche in danno di un adulto che per un qualsiasi motivo (malore, perdita di equilibrio, disattenzione o altro) fosse caduto da detto muro nell'area sottostante
(oltre un metro sotto l'area calpestata dal danneggiato)”. Orbene, le nuove circostanze dedotte da controparte – irregolarità dell'area che si presenta tra più livelli delimitati da muri in pietra lavica scoscesi – nel (temerario) tentativo di valorizzare la tesi dell'insidia sono di certo inammissibili, in quanto introdotte solo in sede di gravame. Ed invero, la mutatio libelli in appello e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum si configura con l'introduzione di una causa petendi incentrata su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum e di alterare i termini della controversia, ledendo il principio del contraddittorio ed il regolare andamento del processo (cfr., ex ceteris,
Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass. 19 settembre
2016, n. 18299)”.
Per il resto, detta compagnia si rifaceva alle difese già spiegate in prime cure di giudizio chiedendo, infine, che l'appello della n.q. fosse rigettato. Pt_1 §§§
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, con ordinanza riservata del 12.9.2024 rigettava la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Con la stessa ordinanza le parti venivano prontamente rinviate ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Preliminarmente va annotato che nelle more del giudizio d'appello ha Persona_1
raggiunto la maggiore età: senza che tanto potesse giustificare, tuttavia, l'interruzione del processo poiché – rammentato che “Se nel corso del giudizio iniziato dai genitori nell'interesse del minore questi diviene maggiorenne, il mandato conferito è ultrattivo se tale evento non viene dichiarato nel giudizio, costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma 4, c.c. Diversamente, il figlio divenuto maggiorenne dovrà conferire una nuova procura alle liti” (così ex pluribus Cass. VI 14518/2015)
– la mai ha fatto constare nei propri atti e verbali dell'odierno giudizio che il Pt_1
figlio abbia raggiunto la maggiore età.
Nel merito, l'appello in atti interposto dalla non può che dirsi infondato poiché Pt_1
evidente appare che la condizione dei luoghi teatro del vagliato sinistro abbia costituito – come non men che esattamente già rilevato dal primo giudice – mera
“occasione” dell'evento lesivo non manifestando, infatti, i luoghi medesimi – agli effetti altrimenti idonei a rilevare ex art. 2051 c.c. – una condizione di reale pericolosità: pericolosità che per le cose inerti può essere validamente predicata solo quando, pur se per l'appunto inerti, siano tuttavia in grado di “determinare un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante;
se invece la cosa, nonostante non sia pericolosa, provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno” (ex ceteris Cass. III
16527/2003).
Comportamento abnorme – occorre a questo punto precisare – nel caso di specie integrato dal fatto che sia di tutta evidenza mancata un'adeguata vigilanza del Per_1
all'epoca undicenne, da parte del genitore con il quale quella sera il minore si era recato in pizzeria. Se poi la avesse inteso sostenere che il contratto di Pt_1
ristorazione nell'occorso perfezionatosi pure comportava che, durante tutto il tempo della permanenza in pizzeria, l'onere di vigilare sul minore non facesse capo ad essa genitrice ma al titolare dell'esercizio aperto al pubblico (ed ai suoi ausiliari ex art. 1228 c.c.) dovrebbe, in tal caso, assunto del genere essere soltanto stigmatizzato quale destituito di giuridico fondamento.
Piuttosto, il suddetto “contratto di ristorazione” - cui fa riferimento l'arresto della giurisprudenza di legittimità che la pur dopo aver discettato di responsabilità Pt_1
civile della cooperativa (già convenuta in giudizio) per difetto di custodia ex art. 2051
c.c., nondimeno invocava a sostegno della propria domanda risarcitoria - impone di precisare – così passandosi pure a scrutinare il secondo motivo di impugnazione - che vuol provare troppo la deduzione rivolta a far consecutivamente valere che (come premesso in narrativa) “L'odierno convenuto avrebbe dovuto … garantire l'incolumità dei propri clienti che con la conclusione del contratto gli hanno affidato la propria persona”. Ove, infatti, parte in contratto patisca lesioni personali in occasione dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in obbligazione, la responsabilità addebitabile alla controparte dovrà dirsi contrattuale o, invece, extracontrattuale secondo che il danno sia, o non, frutto delle modalità di adempimento delle prestazioni medesime (cfr. Cass. III 16224/2022, secondo cui “Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2051 c.c. la responsabilità del gestore di un supermercato per il danno occorso a un cliente a causa dell'urto contro le porte scorrevoli, ritenendo che il rischio di danno non fosse legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale ma piuttosto alla potenzialità dannosa delle cose poste all'interno del locale, sì da attingere allo stesso modo tanto la persona che avesse provveduto all'acquisto, in qualità di parte di un contratto di compravendita con l'eventuale responsabile, quanto quella che, pur non avendo comprato alcunché, si trovasse comunque all'interno dei locali)”. Principio di diritto
– questo – che, coniugato al caso a mani, conduce a concludere che – escluso, per quanto si è già avuto modo di osservare e ritenere, che alla cooperativa oggi appellata possa addebitarsi una responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. – una responsabilità contrattuale della stessa cooperativa rimanga ulteriormente esclusa dalla considerazione che la condizione della suddetta stradella di accesso ai locali della pizzeria (da cui il nell'occorso cadeva, riportando le lesioni personali per cui è Per_1
insorta controversia) nulla abbia che vedere con la somministrazione di cibo e bevande ai tavoli del proprio esercizio oggetto dell'obbligazione tipica che il ristoratore assume nei confronti della clientela.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto si è così avuto pur concisamente modo di osservare e ritenere l'appello spiegato in atti da n.q. deve essere infine Parte_1
rigettato. Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, e si liquidano – tenuto conto dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata (ridotta al minimo – non essendosi registrata alcuna attività istruttoria che innovasse le risultanze del giudizio di primo grado – nella fase di trattazione ed istruzione e nella successiva fase decisionale) - nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione +
€ 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della (senza che ciò rimanga Pt_1
escluso dalla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cfr.
Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 523/2024 del 26.1.2024 proposto, con citazione del
20.3.2024, da (n.q. di genitore esercente la relativa responsabilità sul Parte_1
figlio già di età minore ) nei confronti della Persona_1 Controparte_4
” e della - così provvede:
[...] Parte_2
- dichiara la contumacia della , Controparte_4
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 415/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ) - n.q. Parte_1 CodiceFiscale_1
di genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio al tempo di età minore
[...]
(nato a [...] il [...], c.f. - rappresentata Per_1 CodiceFiscale_2
e difesa per procura in atti dall'Avv. Concetta Italia (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
: in persona del Procuratore Speciale Dr.ssa Parte_2
Pa
, corrente in Roma (P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
(in persona del legale rappresentante Controparte_2
Pa p.t. ), con sede in Pedara (c.f. 168 230 877), contumace, Controparte_3 Appellati
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale del 22.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 22.12.2020 nella dichiarata qualità di genitore Parte_1
esercente la relativa responsabilità sul figlio di età minore , conveniva Persona_1
innanzi al Tribunale di Catania la “ ” onde Controparte_4 CP_5
sentirla condannare al risarcimento dei danni – segnatamente alla persona - ingiustamente patiti dal minore in seguito al sinistro di cui era rimasto vittima la sera dell'11 giugno 2017: nell'occorso – narrava l'attrice – il figlio, che con essa si Pt_1
era recato quella sera presso il ristorante-pizzeria gestito dalla convenuta cooperativa
(all'insegna omonima) all'interno del parco comunale “Angelo D'Arrigo” in Pedara,
“cadeva da un muretto alto circa un metro, privo dei necessari accorgimenti quali la recinzione o qualsivoglia segnale che ne evidenziasse la pericolosità (doc. 1)”, riportando anche la frattura scomposta del radio dell'avambraccio destro.
Dedotto che “appare evidente come il comportamento tenuto dalla odierna convenuta sia in contrasto con la disciplina codicistica nonché con quanto statuito dalla Corte di Cassazione (secondo cui “Nel contratto di ristorazione, come in quello di albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest'ultima l'obbligo di garantire l'incolumità dell'avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.”, Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9997/2020). Il Controparte_6
, infatti, è venuto meno all'obbligo di garantire l'incolumità dei propri clienti
[...]
nel momento stesso in cui non ha provveduto a mettere un'apposita recinzione al muretto dal quale il minore è caduto o, comunque, quando ha Persona_1
omesso colposamente di segnalare la situazione di pericolo insita nel muretto stesso.
È onere del gestore del locale, infatti, in qualità di custode, intervenire al fine di mantenere i luoghi in uno stato tale da impedire che l'utente possa subire conseguenze pregiudizievoli e dannose a causa dell'esistenza di situazioni di pericolo occulte e imprevedibili. Avverata, pertanto, risulta essere la condizione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, stante che, se l'odierno convenuto avesse adempiuto gli oneri derivanti dalla propria qualità di custode, il danno si sarebbe potuto evitare”, essa n.q. indi concludeva Pt_1
chiedendo al Tribunale adito di:”ritenere e dichiarare che l'incidente de quo è addebitabile in via esclusiva alla responsabilità del Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, proprietaria e
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custode del luogo teatro dell'evento dannoso;
ritenere e dichiarare che il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
è tenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore in Persona_1
conseguenza dell'incidente de quo e conseguentemente, nell'accogliere la domanda, condannarla al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, per la complessiva somma di euro 8.287,51 così come specificati in premessa, oltre interessi dall'evento al soddisfo o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta d'equità dall'Ill'mo Giudicante. Con Condanna di spese e compensi del giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la – dopo aver dato Controparte_4
atto di avere, “giusta convenzione di concessione stipulata con il Controparte_9
in data 13.5.2015 (che si produce in copia), in concessione dal la Controparte_9
gestione della denominata “Parco Angelo D'Arrigo”, e Controparte_10
proprio in una area all'interno dello stesso svolge l'attività di ristorazione. La società cooperativa odierna convenuta, quindi, ha in concessione l'uso della villa comunale e dei locali facenti parte della stessa ed è obbligata a porre in essere esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria (pulizia e decespugliamento)” - contestava la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, eccependo che l'infortunio nell'occorso riportato dal minore fosse stato frutto soltanto di un difetto di attenzione sia di quest'ultimo sia, soprattutto, del genitore tenuto alla sua vigilanza.
Per la denegata ipotesi di soccombenza essa convenuta dichiarava, tuttavia, di voler chiamare in causa la compagnia presso la quale Parte_2
aveva acceso polizza di responsabilità civile n. 105345926: per esserne, in eventum litis, garantita e manlevata.
Chiamata dunque in causa con apposita citazione ex art. 269 c.p.c., detta compagnia si costituiva a sua volta in contraddittorio associandosi, in via principale, alle tesi della propria assicurata, ed in subordine eccependo che il fatto lesivo fosse causalmente ascrivibile allo stesso danneggiato quantomeno in via concorsuale, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla sua trattazione ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il G.I. - ritenuta l'ultroneità dei dedotti mezzi istruttori e che la causa potesse essere dunque definita per tabulas - con ordinanza del 25.11.2022 rinviava tuttavia le parti innanzi a mediatore, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. E dopo il fallimento della esperita procedura di mediazione – raccolte quindi le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione – con sentenza n. 523/2024 del 26.1.2024 rigettava la formulata domanda risarcitoria, dopo aver considerato:
- che “Posto che l'evento si è verificato all'interno di un parco, già la documentazione in atti prodotta dalle parti rende manifesta l'assenza di qualsivoglia insidia: (a) in primo luogo, il muretto dal quale è caduto il minore
è, di per sé, innocuo, costituendo esso una pertinenza della villa comunale e contribuendo lo stesso, data la sua natura, a delimitare l'area verde (cfr. cit. doc. 1 allegato alla citazione); (b) esso è altresì visibile anche in orario notturno, attesa la presenza sui luoghi di illuminazioni artificiali e di lanterne
(si veda, in merito, la documentazione allegata alla memoria ex art. 183 co.
VI, n. 2 c.p.c. prodotta dalla terza chiamata;
Parte_2 (c) è poi irrilevante la circostanza che detto muro sia composto da pietre di origine lavica/vulcanica, non costituendo quest'ultima una caratteristica da segnalare specificamente agli avventori del parco o che renda, di per sé, il manufatto in altro modo pericoloso”,
- che “la giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie è chiara sul punto: tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass.
6554/2021). Se ne desume la fondatezza dell'allegazione di parte convenuta circa la ricorrenza del caso fortuito - nella specie, evidentemente costituito dall'omessa vigilanza dell'attrice sul minore danneggiato, come tale interruttiva del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno - sicché la cosa – vale a dire, il muretto - è stata, di fatto, solo mera occasione dell'evento. L'attrice (nella qualità di genitore) avrebbe infatti dovuto adottare specifiche cautele al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, ovvero predisporre tutte le misure organizzative e/o disciplinari opportune, anche in considerazione della giovane età del minore all'epoca del fatto: ciò non è stato evidentemente fatto con la dovuta accortezza dalla signora, la quale ora non può dolersi di quanto accaduto ritenendo (infondatamente) responsabili altri per la propria incauta condotta. Il caso fortuito (vale a dire, il fatto colpevole del terzo, dotato di efficacia causale assorbente, ed equiparabile al fortuito, sia pur soltanto sul piano funzionale, ma non anche morfologico) può ravvisarsi anche nella disattenzione dei genitori (da ultimo, Cass.
26088/2023)”.
§§§
Avverso detta sentenza n.q. interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 20.3.2024.
Deducendo, a contestazione di quanto ritenuto dal primo giudice, che in realtà alla appellata “spettava tanto la segnalazione di pericolo del muretto da cui è caduto il minore quanto la predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari Persona_1
che eliminassero in principio il rischio di caduta e che nel caso di specie potevano consistere in una recinzione o una rete o una adeguata barriera o semplicemente un cartello che indicasse il dislivello delle aree delimitate dal muro in questione. Nel caso che ci interessa l'esigenza dei palesati accorgimenti omessi è palese laddove l'area si estende tra più livelli di altezza ed i muri adiacenti la strada di accesso all'area pizzeria di contenimento di dette aree disomogenee si presentavano fatiscenti e scoscesi, come lo si evince proprio dalle foto prodotte in atti, non contestate dalla difesa avversaria, che evidenziano i diversi livelli di piano di fruibilità caratterizzanti l'area”.
“L'errore del primo giudice” – argomentava l'appellante – “non sta solo nell'aver riconosciuto un caso fortuito laddove totalmente assente, ma anche nell'aver ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c., in punto di visibilità e prevedibilità dell'insidia, infatti, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., il Giudice nella motivazione espressa in sentenza ha mostrato in modo inequivoco di ritenere che la responsabilità della
[...]
potesse essere configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di CP_11
un'insidia (o pericolosità occulta della cosa), così richiedendo all'attrice di provare la non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso e pervenendo all'esclusione della responsabilità della convenuta sull'assunto che la presenza di un muretto alto un metro privo di barriere che delimitava aree disomogenee rispetto al piano di calpestio dovesse essere rilevata dalla che invece non conosceva lo Pt_1
stato dei luoghi essendo un avventore occasionale della pizzeria ed essendo residente in altro Comune. Tale siffatta impostazione risulta erronea alla luce della pacifica riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c., senza possibilità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti. Il primo Giudice non ha tenuto conto che la non conoscendo i luoghi non poteva in alcun modo Pt_1
prevedere o evitare l'evento, mentre per il custode stante la natura della cosa (area disomogenea dislocata in più livelli) era prevedibile;
la di certo non Pt_1
transitava in una strada pubblica ove ormai è divenuto notorio il fatto che il manto stradale possa presentare disconnessioni, la si trovava per la prima volta Pt_1
all'interno dell'area della pizzeria che ne esercitava la custodia e la CP_4
rendeva fruibile al pubblico”.
Ed ancora, censurava l'appellante che il primo giudice avesse errato nel ritenere che
“per la semplice circostanza che il danneggiato fosse un minore la responsabilità dovesse ricadere sul potere disciplinare del genitore. Il Primo Giudice non ha tenuto conto della oggettiva conformazione dell'area adibita a ristorante-pizzeria caratterizzata da blocchi di aree con livelli diversi rispetto al piano di calpestio, separate da un muro in pietra lavica alto oltre un metro e privo di ogni accorgimento. Nel caso di specie lo stato dei luoghi presentava una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
L'evento si sarebbe verificato anche se il minore fosse stato tenuto per mano della mamma (11 anni all'epoca del fatto) e si sarebbe potuto verificare anche in danno di un adulto che per un qualsiasi motivo (malore, perdita di equilibrio, disattenzione o altro) fosse caduto da detto muro nell'area sottostante (oltre un metro sotto l'area calpestata dal danneggiato). Il muro presentava un'oggettiva potenzialità lesiva, tale per cui era del tutto prevedibile per il custode che un evento lesivo, come quello per cui è causa, si sarebbe potuto verificare. Ed è in quanto evento prevedibile e quindi pienamente evitabile da parte del proprietario-custode che va affermata la sua responsabilità ai sensi dell'invocata disposizione (art. 2051 c.c.), senza che la condotta del danneggiato minore o l'assenza dei genitori possa in alcun modo valere quale esimente per il custode”.
Sotto diverso profilo – e con un secondo motivo di impugnazione - lamentava poi l'appellante che il primo giudice avesse omesso di rendere alcuna pronuncia sulla alternativa qualificazione giuridica del fatto lesivo che essa aveva pure Pt_1
sottoposto al suo vaglio: infatti – si deduceva - “la pretesa risarcitoria dell'attore risultava fondata comunque ai sensi dell'art. 1218 c.c. (“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”). L'art.1218 c.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'obbligo di diligenza previsto a carico del debitore ex art. 1176 c.c. La diligenza, in tale prospettiva, deve considerarsi quindi come parametro per verificare l'avvenuto adempimento in quanto il debitore deve ritenersi adempiente nella misura in cui abbia ottemperato all'obbligo di diligenza di cui all'art 1176, comma 1 c.c. (“nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”). Si sostiene, infatti, che il contratto qualificato che si instaura con un soggetto professionale, anche se svincolato da uno specifico obbligo di prestazione, genera affidamento in comportamenti protettivi, da adempiersi alla stregua di canoni di diligenza professionale e determina in caso di inadempimento conseguenze risarcitorie di tipo contrattuale. Ne consegue che tale responsabilità rappresenta la sanzione per l'inosservanza di un dovere giuridico nell'attuazione della pretesa creditoria rimasta pertanto inattuata o non completamente attuata. In definitiva, nel caso che oggi occupa, appare evidente come, nel momento in cui il minore si è recato presso il ristorante Persona_1
con la sig.ra esercente la responsabilità genitoriale su di CP_4 Parte_1
esso, tra questi e il ristorante sia sorto un contratto per fatti concludenti così come statuito dall'ordinanza n. 9997/2020, e che in capo al ristorante è sorta la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. per non aver adempiuto le obbligazioni contrattuali con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. L'odierno convenuto avrebbe dovuto infatti garantire l'incolumità dei propri clienti che con la conclusione del contratto gli hanno affidato la propria persona”.
E per quanto così sinteticamente riassunto l'appellante concludeva Parte_3
chiedendo che la Corte adita accogliesse infine, in riforma della sentenza impugnata, le domande (come sopra testualmente riportate) già formulate in prime cure di giudizio.
§§§ Mentre la non si costituiva ulteriormente in lite – e Controparte_4
ne va quindi dichiarata la contumacia - si costituiva anche in seconda istanza la che, in particolare, eccepiva che “parte appellante, Parte_2
che nel precedente grado di giudizio si era limitata ad allegare la caduta del minore da un muretto (altro un metro e privo di recinzione: cfr. atto di citazione) mentre si trovava all'interno del ristorante della società convenuta, nel tentativo di sostenere la tesi della pericolosità dei luoghi ne immuta la relativa descrizione rispetto a quella fornita (o, meglio, non fornita) in citazione, all'uopo discorrendo di un'area “che si presenta tra più livelli delimitati da muri in pietra lavica scoscesi e non visibili per chi non è un fruitore abituale dei luoghi”; sicchè, a dire di controparte, “la caduta del minore non sarebbe accaduta se i muretti, privi di recinzioni o barriere, avessero delimitato aree o vialetti dello stesso livello di calpestio”. Deduce, ancora, la controparte che “L'evento si sarebbe verificato anche se il minore fosse stato tenuto per mano della mamma (11 anni all'epoca del fatto) e si sarebbe potuto verificare anche in danno di un adulto che per un qualsiasi motivo (malore, perdita di equilibrio, disattenzione o altro) fosse caduto da detto muro nell'area sottostante
(oltre un metro sotto l'area calpestata dal danneggiato)”. Orbene, le nuove circostanze dedotte da controparte – irregolarità dell'area che si presenta tra più livelli delimitati da muri in pietra lavica scoscesi – nel (temerario) tentativo di valorizzare la tesi dell'insidia sono di certo inammissibili, in quanto introdotte solo in sede di gravame. Ed invero, la mutatio libelli in appello e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum si configura con l'introduzione di una causa petendi incentrata su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum e di alterare i termini della controversia, ledendo il principio del contraddittorio ed il regolare andamento del processo (cfr., ex ceteris,
Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass. 19 settembre
2016, n. 18299)”.
Per il resto, detta compagnia si rifaceva alle difese già spiegate in prime cure di giudizio chiedendo, infine, che l'appello della n.q. fosse rigettato. Pt_1 §§§
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, con ordinanza riservata del 12.9.2024 rigettava la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Con la stessa ordinanza le parti venivano prontamente rinviate ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Preliminarmente va annotato che nelle more del giudizio d'appello ha Persona_1
raggiunto la maggiore età: senza che tanto potesse giustificare, tuttavia, l'interruzione del processo poiché – rammentato che “Se nel corso del giudizio iniziato dai genitori nell'interesse del minore questi diviene maggiorenne, il mandato conferito è ultrattivo se tale evento non viene dichiarato nel giudizio, costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma 4, c.c. Diversamente, il figlio divenuto maggiorenne dovrà conferire una nuova procura alle liti” (così ex pluribus Cass. VI 14518/2015)
– la mai ha fatto constare nei propri atti e verbali dell'odierno giudizio che il Pt_1
figlio abbia raggiunto la maggiore età.
Nel merito, l'appello in atti interposto dalla non può che dirsi infondato poiché Pt_1
evidente appare che la condizione dei luoghi teatro del vagliato sinistro abbia costituito – come non men che esattamente già rilevato dal primo giudice – mera
“occasione” dell'evento lesivo non manifestando, infatti, i luoghi medesimi – agli effetti altrimenti idonei a rilevare ex art. 2051 c.c. – una condizione di reale pericolosità: pericolosità che per le cose inerti può essere validamente predicata solo quando, pur se per l'appunto inerti, siano tuttavia in grado di “determinare un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante;
se invece la cosa, nonostante non sia pericolosa, provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno” (ex ceteris Cass. III
16527/2003).
Comportamento abnorme – occorre a questo punto precisare – nel caso di specie integrato dal fatto che sia di tutta evidenza mancata un'adeguata vigilanza del Per_1
all'epoca undicenne, da parte del genitore con il quale quella sera il minore si era recato in pizzeria. Se poi la avesse inteso sostenere che il contratto di Pt_1
ristorazione nell'occorso perfezionatosi pure comportava che, durante tutto il tempo della permanenza in pizzeria, l'onere di vigilare sul minore non facesse capo ad essa genitrice ma al titolare dell'esercizio aperto al pubblico (ed ai suoi ausiliari ex art. 1228 c.c.) dovrebbe, in tal caso, assunto del genere essere soltanto stigmatizzato quale destituito di giuridico fondamento.
Piuttosto, il suddetto “contratto di ristorazione” - cui fa riferimento l'arresto della giurisprudenza di legittimità che la pur dopo aver discettato di responsabilità Pt_1
civile della cooperativa (già convenuta in giudizio) per difetto di custodia ex art. 2051
c.c., nondimeno invocava a sostegno della propria domanda risarcitoria - impone di precisare – così passandosi pure a scrutinare il secondo motivo di impugnazione - che vuol provare troppo la deduzione rivolta a far consecutivamente valere che (come premesso in narrativa) “L'odierno convenuto avrebbe dovuto … garantire l'incolumità dei propri clienti che con la conclusione del contratto gli hanno affidato la propria persona”. Ove, infatti, parte in contratto patisca lesioni personali in occasione dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in obbligazione, la responsabilità addebitabile alla controparte dovrà dirsi contrattuale o, invece, extracontrattuale secondo che il danno sia, o non, frutto delle modalità di adempimento delle prestazioni medesime (cfr. Cass. III 16224/2022, secondo cui “Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2051 c.c. la responsabilità del gestore di un supermercato per il danno occorso a un cliente a causa dell'urto contro le porte scorrevoli, ritenendo che il rischio di danno non fosse legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale ma piuttosto alla potenzialità dannosa delle cose poste all'interno del locale, sì da attingere allo stesso modo tanto la persona che avesse provveduto all'acquisto, in qualità di parte di un contratto di compravendita con l'eventuale responsabile, quanto quella che, pur non avendo comprato alcunché, si trovasse comunque all'interno dei locali)”. Principio di diritto
– questo – che, coniugato al caso a mani, conduce a concludere che – escluso, per quanto si è già avuto modo di osservare e ritenere, che alla cooperativa oggi appellata possa addebitarsi una responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. – una responsabilità contrattuale della stessa cooperativa rimanga ulteriormente esclusa dalla considerazione che la condizione della suddetta stradella di accesso ai locali della pizzeria (da cui il nell'occorso cadeva, riportando le lesioni personali per cui è Per_1
insorta controversia) nulla abbia che vedere con la somministrazione di cibo e bevande ai tavoli del proprio esercizio oggetto dell'obbligazione tipica che il ristoratore assume nei confronti della clientela.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto si è così avuto pur concisamente modo di osservare e ritenere l'appello spiegato in atti da n.q. deve essere infine Parte_1
rigettato. Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, e si liquidano – tenuto conto dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata (ridotta al minimo – non essendosi registrata alcuna attività istruttoria che innovasse le risultanze del giudizio di primo grado – nella fase di trattazione ed istruzione e nella successiva fase decisionale) - nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione +
€ 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della (senza che ciò rimanga Pt_1
escluso dalla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cfr.
Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 523/2024 del 26.1.2024 proposto, con citazione del
20.3.2024, da (n.q. di genitore esercente la relativa responsabilità sul Parte_1
figlio già di età minore ) nei confronti della Persona_1 Controparte_4
” e della - così provvede:
[...] Parte_2
- dichiara la contumacia della , Controparte_4
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)