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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI
La Corte così composta,
Sofia Rotunno Presidente
Gabriele Sordi Consigliere
Carlotta Calvosa Consigliere rel.
Francesco Marchianò Consigliere on.
Alessandra Palattella Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 18 marzo 2025 ha emesso il seguente
DECRETO
in merito al reclamo iscritto al n. R.G. 51856 dell'anno 2024 V.G. promosso da
, nato in [...] il [...] e , nata in Parte_1 Parte_2
Ciad il 19 ottobre 1991,
elettivamente domiciliati in Roma, in Viale America n. 11, presso lo studio dell'avv. Rossana Stacchini, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di reclamo nei confronti di
1 avv. Niccolò BASILI, n.q. di Curatore Speciale dei minori Persona_1
, nato a [...] [...] e ,
[...] Persona_2
nato a [...] [...],
con studio in Roma, alla Via Ulpiano n. 29
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Oggetto: reclamo avverso il decreto ex art. 473 bis 15 c.p.c. emesso dal
Tribunale per i Minorenni il 25.11.2024 confermato in data 04.12.2024.
Il Pubblico Ministero Minorile in data 21 novembre 2024 ha presentato ricorso al Tribunale per i Minorenni di Roma per ottenere l'apertura di un procedimento a tutela dei minori generalizzati in epigrafe.
Nel dettaglio, il PMM ha chiesto all'Autorità Giudiziaria, in via indifferibile ed urgente, la nomina di un curatore speciale, il collocamento dei minori in adeguata struttura;
la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, estesa ad una valutazione psico-diagnostica degli stessi;
incontri genitori-figli in modalità protetta e nei limiti in cui ciò non pregiudichi il loro benessere;
la sospensione del padre e la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale;
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e specialistici;
l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità
2 Il Giudice delegato presso il Tribunale per i Minorenni con decreto del
25.11.2024 nell'ambito della procedura n. 4595-1/2024 ha così provveduto ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.:
“-sospende la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
-nomina di un tutore provvisorio in persona del Sindaco p.t. del Comune di Roma;
-dispone il collocamento dei minori in idonea struttura con autorizzazione di incontri protetti ed assisiti con i genitori solo ove richiesti dai minori e con facoltà per il tutore, in accordo con il SS e sentito il curatore, di interruzione immediata ove ritenuti pregiudizievoli;
-dispone indagine socio-familiare sul nucleo anche allargato;
-dispone la presa in carico dei minori da parte del Pt_3
-dispone l'avvio di un programma di accertamento e/o sostegno presso il Serd per verificare lo stato di dipendenza dei genitori da sostanze alcooliche e/o stupefacenti ed avvio/prosecuzione di un programma di recupero;
-dispone un accertamento sulla capacità genitoriale dei genitori ed valutazione del profilo di personalità da parte del competente servizio specialistico;
-acquisizione degli atti del procedimento penale;
-dispone la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza processuale dei minori in persona dell'avvocato Nicolò Basili
-Dispone la convocazione dei genitori, del tutore, del Curatore speciale, del Servizio
Sociale di Roma competente per via Felice da Montecchio dinanzi al giudice delegato dott.ssa Maria Lucia Frate per l'udienza che si terrà il giorno 4-12-2024 ore 10.30 nel
Tribunale per i Minorenni di Roma, via dei Bresciani 32, piano primo stanza 18.
Decreto immediatamente efficace.”.
3 All'udienza di convalida del 04.12.2024 il Giudice delegato ha confermato integralmente i provvedimenti indifferibili ed urgenti di cui al decreto del
25.11.2024.
In data 07.12.2024, hanno proposto reclamo i genitori dei minori, chiedendo:
“In via Principale: la revoca integrale del decreto reclamato;
In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, in riforma del suddetto decreto, revocare il collocamento dei minori nella casa famiglia, consentendo agli stessi di vivere nella casa familiare monitorati dai servizi sociali;
In estremo subordine: si chiede che i minori possano essere collocati presso l'abitazione della sig.ra c.f. , sopra citata, la quale come Controparte_1 C.F._1
più volte riferitomi dai reclamanti si è mostrata disponibile a prendersi cura dei minori ed accoglierli presso la sua abitazione.”.
Con provvedimento presidenziale del 13.01.2025 è stato individuato il
Consigliere relatore della causa e sono stati fissati i termini per l'instaurazione del contraddittorio (05.02.2025 per la notifica del reclamo e del decreto presidenziale alle controparti;
05.03.2025 per il deposito delle deduzioni della controparte e ulteriori 5 giorni per eventuali repliche).
Il 04.03.2025 si è costituito il Curatore speciale dei minori, chiedendo:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per i motivi di cui in premessa;
Nel merito:
- rigettare il Reclamo proposto perché infondato in fatto e diritto;
4 - con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Il Procuratore Generale in data 12.03.2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
In data 05.03.2025 i genitori hanno depositato memorie difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18.3.2025.
Il reclamo è inammissibile.
Infatti, in data 31 ottobre 2024 è intervenuto il c.d. “Correttivo Cartabia”, d.lgs.
n. 164/2024, il quale ha apportato modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali.
Tale intervento di riforma ha inciso, tra le tante, sulla formulazione dell'art. 473 bis.15 c.p.c., introducendo un ultimo comma ai sensi del quale “L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473 bis.22”.
Ritiene, pertanto, la Corte che l'ordinanza impugnata dai ricorrenti non è soggetta a reclamo, se non unitamente ai provvedimenti emessi dal giudice in seguito alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio del
T.M., fissata per la data del 24.03.2026.
La pronuncia di inammissibilità solleva la Corte dal dover valutare la fondatezza nel merito del reclamo.
Il rilievo d'ufficio della questione di ammissibilità connessa all'entrata in vigore del correttivo Cartabia implica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunziando, dichiara l'inammissibilità del reclamo.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma in data 18.03.2025
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Carlotta Calvosa Dott.ssa Sofia Rotunno
6
SEZIONE MINORENNI
La Corte così composta,
Sofia Rotunno Presidente
Gabriele Sordi Consigliere
Carlotta Calvosa Consigliere rel.
Francesco Marchianò Consigliere on.
Alessandra Palattella Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 18 marzo 2025 ha emesso il seguente
DECRETO
in merito al reclamo iscritto al n. R.G. 51856 dell'anno 2024 V.G. promosso da
, nato in [...] il [...] e , nata in Parte_1 Parte_2
Ciad il 19 ottobre 1991,
elettivamente domiciliati in Roma, in Viale America n. 11, presso lo studio dell'avv. Rossana Stacchini, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di reclamo nei confronti di
1 avv. Niccolò BASILI, n.q. di Curatore Speciale dei minori Persona_1
, nato a [...] [...] e ,
[...] Persona_2
nato a [...] [...],
con studio in Roma, alla Via Ulpiano n. 29
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Oggetto: reclamo avverso il decreto ex art. 473 bis 15 c.p.c. emesso dal
Tribunale per i Minorenni il 25.11.2024 confermato in data 04.12.2024.
Il Pubblico Ministero Minorile in data 21 novembre 2024 ha presentato ricorso al Tribunale per i Minorenni di Roma per ottenere l'apertura di un procedimento a tutela dei minori generalizzati in epigrafe.
Nel dettaglio, il PMM ha chiesto all'Autorità Giudiziaria, in via indifferibile ed urgente, la nomina di un curatore speciale, il collocamento dei minori in adeguata struttura;
la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, estesa ad una valutazione psico-diagnostica degli stessi;
incontri genitori-figli in modalità protetta e nei limiti in cui ciò non pregiudichi il loro benessere;
la sospensione del padre e la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale;
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e specialistici;
l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità
2 Il Giudice delegato presso il Tribunale per i Minorenni con decreto del
25.11.2024 nell'ambito della procedura n. 4595-1/2024 ha così provveduto ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.:
“-sospende la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
-nomina di un tutore provvisorio in persona del Sindaco p.t. del Comune di Roma;
-dispone il collocamento dei minori in idonea struttura con autorizzazione di incontri protetti ed assisiti con i genitori solo ove richiesti dai minori e con facoltà per il tutore, in accordo con il SS e sentito il curatore, di interruzione immediata ove ritenuti pregiudizievoli;
-dispone indagine socio-familiare sul nucleo anche allargato;
-dispone la presa in carico dei minori da parte del Pt_3
-dispone l'avvio di un programma di accertamento e/o sostegno presso il Serd per verificare lo stato di dipendenza dei genitori da sostanze alcooliche e/o stupefacenti ed avvio/prosecuzione di un programma di recupero;
-dispone un accertamento sulla capacità genitoriale dei genitori ed valutazione del profilo di personalità da parte del competente servizio specialistico;
-acquisizione degli atti del procedimento penale;
-dispone la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza processuale dei minori in persona dell'avvocato Nicolò Basili
-Dispone la convocazione dei genitori, del tutore, del Curatore speciale, del Servizio
Sociale di Roma competente per via Felice da Montecchio dinanzi al giudice delegato dott.ssa Maria Lucia Frate per l'udienza che si terrà il giorno 4-12-2024 ore 10.30 nel
Tribunale per i Minorenni di Roma, via dei Bresciani 32, piano primo stanza 18.
Decreto immediatamente efficace.”.
3 All'udienza di convalida del 04.12.2024 il Giudice delegato ha confermato integralmente i provvedimenti indifferibili ed urgenti di cui al decreto del
25.11.2024.
In data 07.12.2024, hanno proposto reclamo i genitori dei minori, chiedendo:
“In via Principale: la revoca integrale del decreto reclamato;
In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, in riforma del suddetto decreto, revocare il collocamento dei minori nella casa famiglia, consentendo agli stessi di vivere nella casa familiare monitorati dai servizi sociali;
In estremo subordine: si chiede che i minori possano essere collocati presso l'abitazione della sig.ra c.f. , sopra citata, la quale come Controparte_1 C.F._1
più volte riferitomi dai reclamanti si è mostrata disponibile a prendersi cura dei minori ed accoglierli presso la sua abitazione.”.
Con provvedimento presidenziale del 13.01.2025 è stato individuato il
Consigliere relatore della causa e sono stati fissati i termini per l'instaurazione del contraddittorio (05.02.2025 per la notifica del reclamo e del decreto presidenziale alle controparti;
05.03.2025 per il deposito delle deduzioni della controparte e ulteriori 5 giorni per eventuali repliche).
Il 04.03.2025 si è costituito il Curatore speciale dei minori, chiedendo:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per i motivi di cui in premessa;
Nel merito:
- rigettare il Reclamo proposto perché infondato in fatto e diritto;
4 - con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Il Procuratore Generale in data 12.03.2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
In data 05.03.2025 i genitori hanno depositato memorie difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18.3.2025.
Il reclamo è inammissibile.
Infatti, in data 31 ottobre 2024 è intervenuto il c.d. “Correttivo Cartabia”, d.lgs.
n. 164/2024, il quale ha apportato modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali.
Tale intervento di riforma ha inciso, tra le tante, sulla formulazione dell'art. 473 bis.15 c.p.c., introducendo un ultimo comma ai sensi del quale “L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473 bis.22”.
Ritiene, pertanto, la Corte che l'ordinanza impugnata dai ricorrenti non è soggetta a reclamo, se non unitamente ai provvedimenti emessi dal giudice in seguito alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio del
T.M., fissata per la data del 24.03.2026.
La pronuncia di inammissibilità solleva la Corte dal dover valutare la fondatezza nel merito del reclamo.
Il rilievo d'ufficio della questione di ammissibilità connessa all'entrata in vigore del correttivo Cartabia implica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunziando, dichiara l'inammissibilità del reclamo.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma in data 18.03.2025
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Carlotta Calvosa Dott.ssa Sofia Rotunno
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