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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC NE Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. RI SIfrido DO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Fabio D'Amato Parte_1
APPELLANTE
E con gli avv. Monica Dolfi e Giovanni Agostini Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 416/2024 del Tribunale del lavoro di
Civitavecchia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 ha convenuto davanti al Parte_1
Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro Controparte_1 esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze con mansioni di cassiera presso il supermercato Conad sito in Ladispoli, via Europa snc dal 1° luglio 2007 fino alla data del
22 dicembre 2023 quando le era stato intimato licenziamento per asserita giusta causa.
Pag. 1 di 16 Ha dunque premesso di essere affetta da un'alterazione della gamba destra, più corta della sinistra, ciò che aveva indotto il medico del lavoro a dichiararla idonea alle mansioni con prescrizioni, non potendo essere adibita a turni di lunga durata, da distribuirsi comunque con uniformità oraria giornaliera di massimo 4 ore quotidiane;
che l'inosservanza di tali prescrizioni da parte della società aveva causato una diffida in tal senso ad opera del suo difensore, ciò che aveva provocato una tensione tra la lavoratrice e i suoi superiori, i quali la giudicavano lenta, alla luce del suo fatturato orario;
ha dedotto che il licenziamento aveva tratto fondamento da un precedente episodio, avvenuto il 1° dicembre 2023, quando una cliente aveva pagato alcuni beni con sole monete e la le aveva ricordato Parte_1 che avrebbe potuto fruire delle casse self, così da velocizzare le operazioni, in tal modo anche provvedendo a pubblicizzare detto metodo di pagamento;
che la cliente si era invece lamentata della condotta della sia con la Direttrice che con la Capo Parte_1 reparto del supermercato;
che ciò aveva dato spunto alle superiori per mettere alla prova la lavoratrice con una provocazione ad hoc, tanto che la stessa Direttrice aveva richiesto nella data del 3 dicembre 2023 di preparare delle monetine – i cd. bronzini, da 1, 2 e 5 centesimi – e che il 4 dicembre 2023, verso le ore 17:00, dunque in un momento di grande affluenza di clienti, entrambe si erano collocate “al termine della fila ove era posizionata la cassa della dopo aver aspettato un calo dell'affluenza, la Direttrice Parte_1 acquista[va] un paio di prodotti, pagandoli esclusivamente con i “bronzini”, ossia con monete da 1 centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi”; che si era sentita mortificata per l'episodio, cominciando a contare i bronzini “fin a quando un vero cliente, in fila, [aveva] cominciato a lamentarsi, chiedendo il perché quella “signora” che aveva saputo lavorare dentro il supermercato, avesse acquistato la merce con monete da 1 centesimo, 2 centesimi e 5 centesimi, bloccando la fila”; di essere stata colta a quel punto da un attacco di panico, con forte stato di agitazione, chiedendo ripetutamente di chiamare un'ambulanza, ma la Direttrice, anziché chiamare l'ambulanza, le aveva profferito alle orecchie le parole “ti caccio via, ti caccio via”, tentando di toglierle il telefono dalle mani;
che aveva allora chiamato il marito, il quale l'aveva condotta al Pronto soccorso, ove era giunta alle 17:44 e dove le era stata rilasciata una certificazione medica con il seguente esame obiettivo: “si rileva forte stato di agitazione con alterazione dei parametri vitali riferibili a agitazione…pz riferisce che gli episodi di violenza psicologica sul lavoro proseguono da circa 1 anno con riferite modalità e dispetti da parte dei suoi superiori
Pag. 2 di 16 aziendali”, tanto che aveva sporto querela per i fatti occorsi;
di avere quindi ricevuto nella data del 13 dicembre 2023 una lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore:
“OGGETTO: contestazione infrazione disciplinare e sospensione cautelare. Con la presente siamo a contestarLe quanto segue. In data 04 dicembre 2023, Lei si rendeva responsabile di alcuni gravi episodi, verificatisi durante l'orario di lavoro alla presenza dei suoi colleghi e della clientela. ln particolare, intorno alle ore 17.00, la Direttrice del punto di vendita, SI.ra , si recava presso la barriera casse, ove Lei stava Parte_2 svolgendo le Sue mansioni, per effettuare un piccolo acquisto personale, nello specifico una barretta Lindt ed una confezione di Ritter Sport, da consumare durante la pausa — per un importo totale pari a circa 4 euro — che la stessa intendeva pagare con contanti in moneta. Alla vista degli spiccioli, Lei cominciava improvvisamente ad urlare e ad inveire nei confronti della Direttrice, incurante della clientela ivi presente, accusandola di chissà quali “provocazioni” e addirittura attribuendo alla azienda condotte persecutorie nei Suoi confronti. Lei proseguiva la scenata al punto da paralizzare le attività del punto di vendita e da attirare l'attenzione sia dei colleghi che dei clienti astanti, i quali, avendo udito le sue urla, si avvicinavano restando attoniti per tale Suo inqualificabile atteggiamento. Non solo. Senza alcuna autorizzazione, Lei si allontanava dalla postazione di cassa, lasciando la stessa incustodita e, con l'intento di abbandonare il punto vendita, si dirigeva verso l'uscita di sicurezza, scaraventando a terra alcuni oggetti, poi sbattendo con forza i pugni contro la porta ed infine gettandosi a terra ancora incurante della presenza dei clienti sempre più sbigottiti alla vista delle Sue azioni. Dopo alcuni minuti, Lei ritornava alla propria postazione presso la barriera casse per recuperare i propri effetti personali, dopodiché usciva, interrompendo anzitempo — intorno alle ore 17,30 — la sua prestazione lavorativa, senza alcuna autorizzazione.
Dopo questi fatti, la Scrivente, e la stessa Direttrice, veniva a conoscenza di una rimostranza pervenuta in merito ad un altrettanto grave episodio avvenuto in data
01/12/2023, quando a fronte della volontà di una cliente di pagare i propri acquisti con monete, Lei, evidentemente infastidita dal pagamento in moneta e dalle relative operazioni di conteggio, peraltro anche effettuabili con l'apposito dispositivo in dotazione alla cassa, dapprima in tono sarcastico pronunciava le seguenti frasi: “ma che vieni co' 'ste monetine, vieni con i soldi sani” e poi con atteggiamento polemico e maleducato invitava la stessa cliente ad “andare a cambiare i soldi al bancomat”. Il Suo
Pag. 3 di 16 comportamento platealmente e immotivatamente iracondo ed offensivo – concretantesi in una serie di condotte che si pongono in aperto contrasto con le disposizioni aziendali impartitele, oltre che delle più elementari regole di educazione e di convivenza civile, con grave nocumento e turbativa del normale esercizio dell'attività aziendale e della clientela presente – oltre ad aver esposto la Scrivente ad un grave danno alla propria immagine e professionalità nei confronti della propria clientela, costituisce una grave violazione dei doveri contrattuali e di legge sottesi all'esecuzione del rapporto di lavoro. Nel contestarLe quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 20/05/1970 n° 300, La invitiamo a presentare le eventuali giustificazioni al riguardo entro cinque giorni dal ricevimento della presente. Ci vediamo, altresì costretti, attesa la gravità del suo comportamento, a sospenderla cautelativamente dal lavoro con decorrenza immediata”: di avere replicato con la seguente lettera: “Spett.le Società. Riscontro la Vs lettera di contestazione disciplinare datata 12 dicembre 2023, ricevuta in data 13 dicembre, in nome e per conto della SI.ra Premesso che, come a Voi noto da tempo, Parte_1 la SI.ra ha già lamentato condotte vessatorie nei Suoi confronti e per le quali Parte_1
è in cura, si contesta la ricostruzione dei fatti indicati nella Vs lettera di contestazione. È vero che in data 1 dicembre 2023, la SI.ra aveva chiesto ad una cliente, che Parte_1 aveva pagato la merce esclusivamente con denaro contante, di portare “soldi sani la prossima volta”, ma tutta la ricostruzione aggiuntiva non corrisponde a verità. La cliente del supermercato dell'episodio del 1 dicembre, si era presentata i giorni successivi, e si era lamentata sia con la Direttrice che con il Capo Reparto, quindi l'episodio del 1 dicembre era noto, e non è stato conosciuto successivamente, come vorrebbe far intendere la Vs lettera. Anzi, proprio in virtù di tale episodio del 1 dicembre, la SI.ra
è stata “messa alla prova” in data 4 dicembre, allorché Direttrice e Capo Parte_1
Reparto, intorno alle 17, in un momento di massima affluenza, si erano posizionati al termine della fila;
la Direttrice – in orario di lavoro e senza alcun'altra plausibile spiegazione – ha acquistato un paio di prodotti, pagandoli esclusivamente con i
“bronzini”, ossia con monete da 1 centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi. La SI.ra
nonostante la mortificazione in presenza di terzi, ma in adempimento del Suo Parte_1 dovere, ha cominciato a contare i allorché un altro (vero) cliente, in fila alla Pt_3 cassa, ha cominciato a lamentarsi, chiedendo il perché quella “signora” che aveva saputo lavorare dentro il supermercato, avesse acquistato la merce con monete da 1
Pag. 4 di 16 centesimo, 2 centesimi e 5 centesimi, di fatto, facendo interrompere il servizio alla cassa
a discapito dei veri clienti del supermercato. A quel punto, la SI.ra è stata Parte_1 presa da un attacco di panico, con forte stato di agitazione, chiedendo ripetutamente di chiamare una ambulanza perché non si sentiva bene. La Direttrice, anziché chiamare
l'ambulanza, proferiva all'orecchio della Mia cliente le seguenti parole: ― ti caccio via, ti caccio via. La SI.ra è stata costretta a chiamare il marito, il quale ha Parte_1 chiamato l'ambulanza; perveniva al Pronto Soccorso in data 4 dicembre 2023 alle ore
17.44 con il seguente esame obiettivo ― si rileva forte stato di agitazione con alterazione dei parametri vitali riferibili a agitazione…pz riferisce che gli episodi di violenza psicologica sul lavoro proseguono da circa 1 anno con riferite modalità e dispetti da parte dei suoi superiori aziendali… Il tutto è anche oggetto di querela sporta dalla SI.ra
È quindi evidente che, non solo la ricostruzione dei fatti non corrisponde a Parte_1 verità, ma la VS Azienda continua a porre in essere comportamenti violativi della normativa in tema di integrità del lavoratore. Il datore di lavoro, per legge e contratto, ha l'obbligo morale, materiale e giuridico di proteggere la salute dei lavoratori;
ogni forma di inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Infatti, in materia di tutela del lavoratore, il sistema legislativo prevede che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere, espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione
è fonte di responsabilità contrattuale;
sicché il danno biologico, inteso come danno all'integrità psicofisica della persona in se considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità. Per quanto esposto, la mia cliente, per il mio tramite, oltre a contestare la Vs lettera in quanto infondata, invita e nel contempo diffida la Vs
Società dal porre in essere ulteriori comportamenti lesivi della sua persona e della sua dignità; si riserva, in ogni caso, di adire le Autorità Giudiziarie competenti – sia in sede civile che in sede penale sia dinanzi la Magistratura del Lavoro – al fine di far cessare tali comportamenti vessatori ed al fine chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali, morali, esistenziali, biologico”; che la società non aveva
Pag. 5 di 16 ritenuto valide le sue giustificazioni, intimandole licenziamento nella data del 22 dicembre 2023, impugnato a mezzo PEC nella data del 5 gennaio 2024.
Ha dunque affermato che l'episodio dal quale era scaturito il licenziamento era stato ordito dalla Direttrice e dalla Capo reparto al mero fine di provocare una reazione da parte sua ed avere il pretesto per licenziarla, contestando di avere avuto quella reazione scomposta imputatale, ma di essere piuttosto caduta in stato di agitazione senza ottenere alcun aiuto dalla Direttrice;
ha evidenziato che non corrispondeva al vero la circostanza che quest'ultima avesse appreso della lamentela della cliente solo successivamente ai fatti del 4 dicembre 2023, ma che la situazione era stata preordinata con previo reperimento delle monete;
che il pagamento con le monete l'aveva costretta ad un conteggio sul posto
“con disappunto dei veri clienti e avventori del supermercato”; di essere stata licenziata in costanza di malattia, perdurante fino al 5 febbraio 2024; che la sua retribuzione lorda ammontava a € 1.772,71 mensili.
Ha quindi dedotto l'insussistenza della violazione ascritta e che il fatto addebitato non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di sospensione cautelare per come disciplinate dall'art. 238 del c.c.n.l., né tantomeno ad alcuna ipotesi di licenziamento disciplinare;
ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata e l'intimazione del licenziamento in periodo di malattia.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “a) accertare e dichiarare il licenziamento nullo e/o illegittimo e/o inefficace per quanto esposto nel presente atto, quindi annullare il licenziamento;
b) Per l'effetto, in applicazione dell'art. 18 comma 4 Statuto lavoratori, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con mansioni e livello all'atto del licenziamento, ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, o comunque nella somma di indennità risarcitoria ritenuta giusta e/o equa;
Condannare altresì il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino
a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, c)
In via ulteriormente subordinata, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il licenziamento, per l'effetto condannare la società alla reintegrazione del ricorrente e/o condannarla al risarcimento dei danni, pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra oltre al pagamento dei contributi previdenziale, e/o al risarcimento nella
Pag. 6 di 16 misura indennitaria ritenuta giusta e/o equa. d) In ogni caso, accertare la illegittimità della sospensione cautelare, per l'effetto condannare la Società al pagamento delle differenze retributive dal 12.12.23; e) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento. f) in subordine, rideterminare la sanzione per illegittimità del licenziamento per sproporzione: g) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dalla ricorrente e sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato. In particolare, ha negato che la Direttrice “allorquando
è andata ad acquistare i due snack da mangiare nella pausa pagando il relativo prezzo di circa 4 euro con monete contanti abbia avuto la minima intenzione di porre in essere una provocazione ai danni della sig.ra e che avesse chiesto “alle dipendenti Parte_1 impiegate al box di preparare delle monetine da 1, 2 e 5 centesimi”, anche negando che al momento dei fatti vi fosse una grande affluenza di clientela alle casse;
ha precisato che il pagamento era stato effettuato non già con i cd. bronzini, ma con monete spicciole di taglio superiore e che un cliente si era lamentato nell'occasione “solo del rallentamento delle attività di cassa adducendo che gli acquisti personali dei dipendenti potevano essere fatti in altro modo o in altro momento”; ha negato che la reazione della fosse Parte_1 stata di agitazione, quanto piuttosto di ira incontrollata, avendo ella “urlato e gridato di essere stata “provocata” e accusando la azienda di condotte persecutorie, ha abbandonato la cassa e si è sdraiata a terra, sempre urlando”; ha negato che la Direttrice avesse minacciato la di cacciarla o avesse tentato di toglierle di mano il telefono Parte_1 cellulare, né la lavoratrice le aveva richiesto di chiamare un'ambulanza, avendo provveduto ad avvisare il proprio marito perché la venisse a prendere;
ha affermato che l'episodio del 1° dicembre 2023 era stato appreso solo successivamente a quello del 4 dicembre 2023; ha argomentato sulla gravità della condotta della dipendente e sulla recisione del vincolo fiduciario, oltre che sull'irrilevanza dello stato di malattia nel caso di licenziamento disciplinare e sulla legittimità della sospensione cautelare, anche contestando la retribuzione, indicata dalla nella misura valida per un rapporto Parte_1
a tempo pieno invece che in quella corretta per un rapporto a tempo parziale, corrispondente a € 1.033,23.
Pag. 7 di 16 Istruita anche a mezzo dell'esame di numerosi testimoni, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 416/2024, depositata il 24 ottobre 2024, che ha rigettato il ricorso condannando inoltre la lavoratrice al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 2 dicembre 2024 la ha impugnato la sentenza affidandosi Parte_1 ai motivi di seguito riassunti.
Con un primo motivo ha censurato la ricostruzione dei fatti occorsi il 4 dicembre 2023 operata dal Tribunale, contestando di avere abbandonato il posto di lavoro. A tale proposito ha richiamato il referto rilasciato dal Pronto soccorso, che aveva certificato il suo stato di alterazione conseguente ad un attacco di panico causato dalla condotta della
Direttrice, sostenendo che dette circostanze erano state confermate anche dai testimoni esaminati. Ha dunque evidenziato che non era concepibile qualificare tali fatti come allontanamento dal posto di lavoro e come interruzione del servizio alla luce della certificazione medica, che ricomprendeva anche il giorno del rilascio.
Con un secondo motivo ha censurato l'affermazione della integrazione della giusta causa di licenziamento
• nuovamente negando di avere abbandonato volontariamente il posto di lavoro, essendosi piuttosto allontanata per un malore cagionato dalla provocazione della
Direttrice
• contestando di avere causato la paralisi del supermercato
• negando di avere mantenuto un contegno aggressivo ciò che sarebbe emerso dalle deposizioni dei testimoni esaminati.
Con il terzo motivo si è doluta della circostanza che il primo giudice non si fosse avveduto della discrasia intercorrente tra la contestazione disciplinare, la lettera di licenziamento, la difesa della società in giudizio da una parte e le risultanze istruttorie dall'altra. Infatti, era stata la stessa Direttrice ad ammettere di avere appreso l'episodio del 1° dicembre
2023 prima del 4 dicembre 2023, così inscenando la più volte descritta provocazione in danno della Ciò dimostrava la falsità della lettera di contestazione e Parte_1
l'insussistenza del fatto contestato, con palese violazione del principio di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro da parte della società datrice. Erano dunque inconfigurabili sia un grave, sia un notevole inadempimento da parte propria, con conseguente illegittimità del licenziamento irrogato.
Pag. 8 di 16 Con il quarto motivo ha contestato l'affermata proporzionalità del licenziamento rispetto al fatto contestato atteso che la sua reazione non era stata intenzionale, ma provocata dalla datrice di lavoro e che i fatti materiali contestati a suo carico erano stati smentiti dall'istruttoria svolta. Era dunque carente l'elemento della antigiuridicità nella propria condotta, né era stata valutata l'assenza di pregresse sanzioni disciplinari o la mancanza dell'elemento psicologico.
Con un quinto motivo ha infine dedotto l'illegittimità del licenziamento per essere stato intimato in periodo di malattia, come da certificazione prodotta agli atti e ignorata dal
Tribunale.
Ha dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado di giudizio con loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte dalla così concludendo per Parte_1 il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono a seguire
Occorre in prima battuta evidenziare che le limitazioni fisiche descritte dalla e Parte_1 la denuncia penale che riferisce di avere presentato, elementi specificamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio, non sono neppure menzionati nell'atto di appello, di guisa che restano estranei alla presente decisione.
Ciò posto, i primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro e vertenti sia sulla prova dei fatti addebitati per come emergente dall'istruttoria svolta, sia sulle loro eventuali conseguenze sotto il profilo disciplinare.
Orbene, ritiene la Corte che non è dubbio ed è risultato dimostrato che l'iniziativa intrapresa dalla Direttrice del supermercato e dalla Capo reparto vale a dire Pt_2 Pt_4 di presentarsi presso la cassa ove la operava richiedendo di pagare una modesta Parte_1 somma esclusivamente con monete, sia dipesa causalmente dall'episodio pregresso nel
Pag. 9 di 16 corso del quale la stessa aveva mantenuto un contegno censurabile nei confronti Parte_1 di una cliente, la quale aveva richiesto di effettuare il pagamento della spesa con contanti di piccolo taglio e non con altri mezzi di pagamento. Infatti, per un verso tale circostanza
è stata di fatto confermata dalle deposizioni delle stesse e oltre che della Pt_2 Pt_4
EL: costoro, al contrario di quanto affermato dalla società nella contestazione disciplinare, hanno infatti chiarito come la Direttrice fosse a conoscenza dell'episodio, tanto è vero che nei giorni precedenti al fatto oggetto del giudizio ebbe a richiedere al personale di fornirle delle monete spicciole per potersi recare alla cassa assegnata alla ed effettuare un acquisto. Per un altro verso, essa è avvalorata anche dal rilievo Parte_1 che non si spiegherebbe in alcun modo la condotta della e della se non alla Pt_2 Pt_4 luce del precedente episodio, dovendosi diversamente ritenere – in maniera del tutto inverosimile – che costoro abbiano improvvisamente e immotivatamente ritenuto di recarsi in cassa per effettuare un pagamento con le modalità in questione senza che una tale azione fosse mai stata compiuta in precedenza e, a quanto consta, sia mai stata ripetuta successivamente nei confronti di altri addetti alla cassa.
Ciò, tuttavia, non implica necessariamente né l'invalidità della contestazione disciplinare, in quanto la sostanza di essa è costituita dalla condotta della nella data del 4 Parte_1 dicembre 2023, né che una tale iniziativa debba essere qualificata alla stregua di una grave provocazione da parte della datrice di lavoro, come sostenuto dalla lavoratrice.
Infatti, un tale modo di operare rientra pienamente nelle facoltà datoriali, se solo si considera che non si è richiesto alla dipendente l'espletamento di compiti esulanti dalle proprie ordinarie mansioni, essendole stato soltanto richiesto di accettare un pagamento con modalità statisticamente meno frequenti di altre, ma pur sempre del tutto lecite.
Quanto osservato non implica nemmeno che sia accettabile la reazione inscenata dalla che ha vissuto una tale situazione quasi che essa costituisse un'aggressione alla Parte_1 propria personalità e dignità personale, mentre invece si trattava di una banale operazione di cassa alla quale ella ben avrebbe dovuto dare corso, sia che l'avesse richiesta un qualsiasi cliente, sia che l'avessero richiesta la Direttrice o la Capo reparto, come nel caso di specie.
Sotto tale profilo, la circostanza che la stessa difesa della definisca la condotta Parte_1 della Direttrice come una “provocazione”, non fa altro che confermare appieno la contestazione disciplinare nel punto in cui ha affermato che la lavoratrice aveva reagito
Pag. 10 di 16 macroscopicamente inveendo nei confronti della della e lamentando essere Pt_2 Pt_4 stata perpetrata, appunto, una sorta di attacco ai suoi danni.
Del resto, tali fatti sono puntualmente emersi all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata nel primo grado del giudizio.
Segnatamente, la teste ha riferito quanto segue: “ho visto la ricorrente che si Tes_1 alzava dalla cassa e stava venendo verso le casse self dove ero io, stava urlando dicendo che si sentiva male;
io ho avuto l'impressione che si trattasse di un attacco di panico;
lei chiedeva di chiamare una ambulanza, io mi sono avvicinata cercando di calmarla (so che lei è un tipo ansioso) però non si riusciva a calmarla;
diceva che stava male e camminava avanti e indietro e girava. Io mi sono avvicinata e poi sono tornata al mio posto di lavoro;
non ricordo che altri si siano avvicinati alla ricorrente”. Per parte sua, la teste ha dichiarato: “Non avevo detto prima che aprisse la cassa alla ricorrente Pt_2 che intendevo pagare con queste monete;
le ho semplicemente consegnate alla collega per pagare la merce. La ricorrente ha rovesciato la scatolina sulla senza dirmi Pt_5 niente e i soldi sono finiti all'interno delle fessure… Dopo aver rovesciato i soldi sulla
senza concludere il mio acquisto la ricorrente ha avuto uno scatto di ira. Si è alzata Pt_5
e si è accasciata per terra alla porta di emergenza, urlando. Inveiva contro di me e contro la sig. (la capo reparto delle cassiere che era con me a fare l'acquisto); non mi Pt_4 ricordo esattamente cosa dicesse, ricordo solo tanti strilli e tante urla ed il negozio paralizzato. Si sentiva solo lei urlare in tutto il negozio, gli altri stavano in silenzio (c'era abbastanza affluenza in quel momento)”. La teste ha raccontato: “Io ero insieme Pt_4 alla urante l'acquisto: non mi ricordo che la bbia detto nulla. La ricorrente Pt_2 Pt_2 ha detto “ecco lo sapevo, perché, perché” piangeva, si dimenava, i soldi sono caduti sulla cassa. È stato qualcosa di imprevedibile, ci ha lasciato esterrefatti. Anche la clientela ci guardava…Non ricordo di aver visto la ricorrente scaraventare oggetti, dare pugni oppure buttarsi a terra. Ho sentito che in cassa urlava e muoveva oggetti della cassa dimenandosi;
poi si è alzata ed è uscita. Io non l'ho vista buttarsi per terra, non sono andata fuori. Posso dire che le grida hanno attirato l'attenzione di tutto il negozio”.
La teste EL ha narrato: “Ho sentito che la ricorrente urlava dicendo che non ce la faceva più, che era stanca, voleva una ambulanza e stava male”. Infine, la teste Tes_2 ha riferito: “Ho visto che la ricorrente si metteva in ginocchio a terra tra l'uscita di sicurezza e il box, strillava, piangeva, adesso non ricordo le parole precise. Inveiva
Pag. 11 di 16 contro qualcuno, io pensavo che ce l'avesse con un cliente e poi ho visto la che Pt_4 era in cassa al suo posto e ho capito che inveiva contro quello che era successo, non ricordo che dicesse il nome specifico della persona contro cui inveiva;
non ricordo neppure di specifico cosa dicesse”.
Non è dunque dubbio che la alla richiesta da parte della di effettuare il Parte_1 Pt_2 pagamento di una modesta somma – neppure pari all'importo di € 5,00 – ciò che avrebbe comportato un impegno temporale e manuale limitatissimo, abbia reagito in maniera del tutto imprevedibile e inappropriata, agitandosi e inveendo nei confronti delle sue superiori senza dare seguito all'operazione.
A questo punto corre l'obbligo di precisare che, al contrario di quanto sostenuto dalla lavoratrice, dall'istruttoria svolta non è emerso affatto che uno o più clienti si siano lamentati del pagamento in monete compiuto dalla così in ipotesi caricando di Pt_2 ulteriore pressione la che per tale ragione avrebbe infine avuto la reazione in Parte_1 esame. Infatti, nessuno dei testi ha riferito di proteste da parte di clienti, essendosi costoro limitati a raccontare di momenti di sbigottimento generale alla vista della condotta mantenuta dall'odierna appellante. La teste ha appunto dichiarato: “Da quello che Pt_2 ricordo non ci sono state lamentele dei clienti. Quello che ricordo è mio disagio perché dovevo avere il negozio sotto controllo e non sapevo come fare”; la teste “Ricordo Tes_3 che di fronte alle urla della ricorrente, si è creato un momento di disagio generale, tanti chiedevano cosa fosse successo”; la teste , infine: “In quel momento nel negozio Tes_2
c'era confusione, è stato un attimo evidente di sconcerto. Ricordo che c'erano persone in fila alla cassa dove operava la ricorrente, credo 4 o 5”.
Dunque, i fatti avvenuti possono essere ricostruiti nel senso che alla richiesta da parte della e della di eseguire un pagamento in contanti con monete – e non già Pt_2 Pt_4 con i cd. “bronzini”, atteso che nessun teste ha confermato la circostanza, risultando piuttosto che la veva avuto cura di contare le monete, comunque di taglio superiore, Pt_2
e di inserirle in alcune bustine – la ha dapprima iniziato a conteggiarle, quindi Parte_1 ha avuto una reazione rabbiosa, caratterizzata da grida nei confronti delle superiori, dall'essersi alzata dal proprio posto di lavoro e dall'essere quindi caduta in uno stato di grave agitazione, che l'ha portata certamente a sedersi per terra e quindi a dirigersi verso l'uscita del negozio, ma altrettanto certamente non a scaraventare a terra degli oggetti, né
a sbattere con forza i pugni contro la porta, come invece da atto di contestazione.
Pag. 12 di 16 Allo stesso modo, nessuno dei testi ha riferito di condotte minacciose o altro ad opera della né tantomeno che quest'ultima abbia minacciato la di licenziarla, Pt_2 Parte_1 risultando piuttosto che si sia adoperata per tentare di calmare la lavoratrice, seppure senza che ne sortisse alcun esito.
Tuttavia, se non risulta che l'attività del negozio sia restata bloccata, risulta certamente che la condotta della abbia turbato la regolarità del servizio, avendo provocato Parte_1 momenti di grande confusione, confermata dalla necessità dell'intervento di diversi colleghi per calmarla e per portarla al di fuori del supermercato, oltre alla necessità di intervenire presso la cassa lasciata sguarnita dalla stessa lavoratrice al fine di poter proseguire le attività di vendita.
Oltretutto, che l'attività di conta delle monete non fosse un'attività extra ordinem si ricava non solo dal rilievo che qualsiasi moneta avente corso legale deve essere accettata, ma anche dalla dotazione di sistemi di calcolo del denaro contante predisposti nel supermercato, facilmente accessibili dalla come da qualunque altro cassiere Parte_1 presso il box del responsabile, come confermato dalle deposizioni dei testi , Tes_1
EL e , ove il cassiere non ritenesse di essere in grado di eseguire il Pt_4 Tes_2 conteggio in forma manuale.
Pertanto, ritiene la Corte che all'esito dell'istruttoria svolta sia dimostrata la scomposta reazione della che costituisce il fatto addebitato sotto il profilo disciplinare, Parte_1 anche in ordine alla turbativa della regolarità delle operazioni di vendita che ne è derivata, come in precedenza esposto. Né tale smodata reazione può essere considerata come giustificata o anche solo parzialmente scusata da una pretesa provocazione ad opera della datrice di lavoro, atteso che si è trattato della richiesta di una comune operazione di cassa rientrante nelle mansioni ordinarie attribuite alla e senza che sia emersa alcuna Parte_1 condotta minacciosa da parte della Direttrice o della Capo reparto.
Tanto conduce alla disamina del quarto motivo di gravame, relativo alla lamentata sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta ascritta.
A tale proposito osserva la Corte che il comportamento mantenuto dalla integra Parte_1 gli estremi per irrogare il licenziamento atteso che esso dimostra in maniera palese l'impossibilità di attendersi per il futuro da parte della lavoratrice l'osservanza degli obblighi cui ella è contrattualmente tenuta.
Pag. 13 di 16 Invero, in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (ex multis, Cass. n. 2013/2012; Cass. n. 13411/2020).
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolante per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.
Nel caso di specie, come più volte rilevato, una banale richiesta è stata illogicamente ritenuta dalla lavoratrice come una grave provocazione, ciò che ha causato una reazione abnorme che ha provocato non solo confusione e disordine nel punto vendita, ma ha anche leso gravemente l'immagine della società datrice se solo si considera la reazione di sgomento che ha colpito i numerosi clienti presenti ai fatti e che è stata riferita dai testimoni esaminati.
Pertanto, pur non essendo condivisibile la qualificazione dei fatti disciplinari operata dal primo giudice come allontanamento dal posto di lavoro, essi risultano comunque
Pag. 14 di 16 sufficienti ad integrare quelle previsioni di legge e contrattuali che facoltizzano il datore di lavoro a procedere al licenziamento per giusta causa.
Infatti, l'art. 233 del c.c.n.l., rubricato “Obbligo del prestatore di lavoro”, prevede che “Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa”. Il successivo art. 238 disciplina invece i provvedimenti disciplinari prevedendo che il licenziamento disciplinare “si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: (…)
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma…”.
L'art. 242 del c.c.n.l., a sua volta, prevede il recesso ex art. 2119 c.c. in casi di verificazione di una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, indicando a titolo esemplificativo le seguenti cause:
“- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi”.
Infine, nel regolamento aziendale e nel codice disciplinare, tra le ipotesi che consentono l'irrogazione del licenziamento disciplinare si rinviene anche quella di “aver commesso azioni che comunque comportino grave turbamento nella regolarità del servizio, che determinino grave danno o pericolo di grave danno per la conservazione dei beni, la salvaguardia degli impianti e la prevenzione delle perdite inventariali”.
Pertanto, coordinando il concetto legale di giusta causa di licenziamento per come elaborato dalla giurisprudenza con le previsioni contrattuali emerge come la condotta commessa dalla abbia gravemente turbato la regolarità del servizio e si sia posta Parte_1 in grave violazione dei doveri civici e di comportamento che devono conformare la prestazione lavorativa, senza considerare la rilevata lesione dell'immagine della datrice di lavoro di fronte alla propria clientela.
Pag. 15 di 16 Né si ravvede nel contratto collettivo alcuna norma che punisca una tale condotta con una sanzione conservativa alternativa, come dimostrato dal rilievo che la difesa della lavoratrice non è stata in grado di indicare quale norma contrattuale preveda di sanzionare specificamente in misura più lieve le mancanze ascritte.
Non merita infine accoglimento il quinto motivo, atteso che il licenziamento disciplinare, come pacificamente è quello oggetto del presente giudizio, ben può essere intimato anche in pendenza di malattia in ragione di condotte censurabili commesse in precedenza.
Sulla base di tutto quanto fino a questo punto esposto l'appello va in conclusione rigettato con la conferma della sentenza impugnata, sia pure con le precisazioni motivazionali sopra riportate.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 2 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Civitavecchia n. 416/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI SIfrido DO IT SC NE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC NE Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. RI SIfrido DO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Fabio D'Amato Parte_1
APPELLANTE
E con gli avv. Monica Dolfi e Giovanni Agostini Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 416/2024 del Tribunale del lavoro di
Civitavecchia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 ha convenuto davanti al Parte_1
Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro Controparte_1 esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze con mansioni di cassiera presso il supermercato Conad sito in Ladispoli, via Europa snc dal 1° luglio 2007 fino alla data del
22 dicembre 2023 quando le era stato intimato licenziamento per asserita giusta causa.
Pag. 1 di 16 Ha dunque premesso di essere affetta da un'alterazione della gamba destra, più corta della sinistra, ciò che aveva indotto il medico del lavoro a dichiararla idonea alle mansioni con prescrizioni, non potendo essere adibita a turni di lunga durata, da distribuirsi comunque con uniformità oraria giornaliera di massimo 4 ore quotidiane;
che l'inosservanza di tali prescrizioni da parte della società aveva causato una diffida in tal senso ad opera del suo difensore, ciò che aveva provocato una tensione tra la lavoratrice e i suoi superiori, i quali la giudicavano lenta, alla luce del suo fatturato orario;
ha dedotto che il licenziamento aveva tratto fondamento da un precedente episodio, avvenuto il 1° dicembre 2023, quando una cliente aveva pagato alcuni beni con sole monete e la le aveva ricordato Parte_1 che avrebbe potuto fruire delle casse self, così da velocizzare le operazioni, in tal modo anche provvedendo a pubblicizzare detto metodo di pagamento;
che la cliente si era invece lamentata della condotta della sia con la Direttrice che con la Capo Parte_1 reparto del supermercato;
che ciò aveva dato spunto alle superiori per mettere alla prova la lavoratrice con una provocazione ad hoc, tanto che la stessa Direttrice aveva richiesto nella data del 3 dicembre 2023 di preparare delle monetine – i cd. bronzini, da 1, 2 e 5 centesimi – e che il 4 dicembre 2023, verso le ore 17:00, dunque in un momento di grande affluenza di clienti, entrambe si erano collocate “al termine della fila ove era posizionata la cassa della dopo aver aspettato un calo dell'affluenza, la Direttrice Parte_1 acquista[va] un paio di prodotti, pagandoli esclusivamente con i “bronzini”, ossia con monete da 1 centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi”; che si era sentita mortificata per l'episodio, cominciando a contare i bronzini “fin a quando un vero cliente, in fila, [aveva] cominciato a lamentarsi, chiedendo il perché quella “signora” che aveva saputo lavorare dentro il supermercato, avesse acquistato la merce con monete da 1 centesimo, 2 centesimi e 5 centesimi, bloccando la fila”; di essere stata colta a quel punto da un attacco di panico, con forte stato di agitazione, chiedendo ripetutamente di chiamare un'ambulanza, ma la Direttrice, anziché chiamare l'ambulanza, le aveva profferito alle orecchie le parole “ti caccio via, ti caccio via”, tentando di toglierle il telefono dalle mani;
che aveva allora chiamato il marito, il quale l'aveva condotta al Pronto soccorso, ove era giunta alle 17:44 e dove le era stata rilasciata una certificazione medica con il seguente esame obiettivo: “si rileva forte stato di agitazione con alterazione dei parametri vitali riferibili a agitazione…pz riferisce che gli episodi di violenza psicologica sul lavoro proseguono da circa 1 anno con riferite modalità e dispetti da parte dei suoi superiori
Pag. 2 di 16 aziendali”, tanto che aveva sporto querela per i fatti occorsi;
di avere quindi ricevuto nella data del 13 dicembre 2023 una lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore:
“OGGETTO: contestazione infrazione disciplinare e sospensione cautelare. Con la presente siamo a contestarLe quanto segue. In data 04 dicembre 2023, Lei si rendeva responsabile di alcuni gravi episodi, verificatisi durante l'orario di lavoro alla presenza dei suoi colleghi e della clientela. ln particolare, intorno alle ore 17.00, la Direttrice del punto di vendita, SI.ra , si recava presso la barriera casse, ove Lei stava Parte_2 svolgendo le Sue mansioni, per effettuare un piccolo acquisto personale, nello specifico una barretta Lindt ed una confezione di Ritter Sport, da consumare durante la pausa — per un importo totale pari a circa 4 euro — che la stessa intendeva pagare con contanti in moneta. Alla vista degli spiccioli, Lei cominciava improvvisamente ad urlare e ad inveire nei confronti della Direttrice, incurante della clientela ivi presente, accusandola di chissà quali “provocazioni” e addirittura attribuendo alla azienda condotte persecutorie nei Suoi confronti. Lei proseguiva la scenata al punto da paralizzare le attività del punto di vendita e da attirare l'attenzione sia dei colleghi che dei clienti astanti, i quali, avendo udito le sue urla, si avvicinavano restando attoniti per tale Suo inqualificabile atteggiamento. Non solo. Senza alcuna autorizzazione, Lei si allontanava dalla postazione di cassa, lasciando la stessa incustodita e, con l'intento di abbandonare il punto vendita, si dirigeva verso l'uscita di sicurezza, scaraventando a terra alcuni oggetti, poi sbattendo con forza i pugni contro la porta ed infine gettandosi a terra ancora incurante della presenza dei clienti sempre più sbigottiti alla vista delle Sue azioni. Dopo alcuni minuti, Lei ritornava alla propria postazione presso la barriera casse per recuperare i propri effetti personali, dopodiché usciva, interrompendo anzitempo — intorno alle ore 17,30 — la sua prestazione lavorativa, senza alcuna autorizzazione.
Dopo questi fatti, la Scrivente, e la stessa Direttrice, veniva a conoscenza di una rimostranza pervenuta in merito ad un altrettanto grave episodio avvenuto in data
01/12/2023, quando a fronte della volontà di una cliente di pagare i propri acquisti con monete, Lei, evidentemente infastidita dal pagamento in moneta e dalle relative operazioni di conteggio, peraltro anche effettuabili con l'apposito dispositivo in dotazione alla cassa, dapprima in tono sarcastico pronunciava le seguenti frasi: “ma che vieni co' 'ste monetine, vieni con i soldi sani” e poi con atteggiamento polemico e maleducato invitava la stessa cliente ad “andare a cambiare i soldi al bancomat”. Il Suo
Pag. 3 di 16 comportamento platealmente e immotivatamente iracondo ed offensivo – concretantesi in una serie di condotte che si pongono in aperto contrasto con le disposizioni aziendali impartitele, oltre che delle più elementari regole di educazione e di convivenza civile, con grave nocumento e turbativa del normale esercizio dell'attività aziendale e della clientela presente – oltre ad aver esposto la Scrivente ad un grave danno alla propria immagine e professionalità nei confronti della propria clientela, costituisce una grave violazione dei doveri contrattuali e di legge sottesi all'esecuzione del rapporto di lavoro. Nel contestarLe quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 20/05/1970 n° 300, La invitiamo a presentare le eventuali giustificazioni al riguardo entro cinque giorni dal ricevimento della presente. Ci vediamo, altresì costretti, attesa la gravità del suo comportamento, a sospenderla cautelativamente dal lavoro con decorrenza immediata”: di avere replicato con la seguente lettera: “Spett.le Società. Riscontro la Vs lettera di contestazione disciplinare datata 12 dicembre 2023, ricevuta in data 13 dicembre, in nome e per conto della SI.ra Premesso che, come a Voi noto da tempo, Parte_1 la SI.ra ha già lamentato condotte vessatorie nei Suoi confronti e per le quali Parte_1
è in cura, si contesta la ricostruzione dei fatti indicati nella Vs lettera di contestazione. È vero che in data 1 dicembre 2023, la SI.ra aveva chiesto ad una cliente, che Parte_1 aveva pagato la merce esclusivamente con denaro contante, di portare “soldi sani la prossima volta”, ma tutta la ricostruzione aggiuntiva non corrisponde a verità. La cliente del supermercato dell'episodio del 1 dicembre, si era presentata i giorni successivi, e si era lamentata sia con la Direttrice che con il Capo Reparto, quindi l'episodio del 1 dicembre era noto, e non è stato conosciuto successivamente, come vorrebbe far intendere la Vs lettera. Anzi, proprio in virtù di tale episodio del 1 dicembre, la SI.ra
è stata “messa alla prova” in data 4 dicembre, allorché Direttrice e Capo Parte_1
Reparto, intorno alle 17, in un momento di massima affluenza, si erano posizionati al termine della fila;
la Direttrice – in orario di lavoro e senza alcun'altra plausibile spiegazione – ha acquistato un paio di prodotti, pagandoli esclusivamente con i
“bronzini”, ossia con monete da 1 centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi. La SI.ra
nonostante la mortificazione in presenza di terzi, ma in adempimento del Suo Parte_1 dovere, ha cominciato a contare i allorché un altro (vero) cliente, in fila alla Pt_3 cassa, ha cominciato a lamentarsi, chiedendo il perché quella “signora” che aveva saputo lavorare dentro il supermercato, avesse acquistato la merce con monete da 1
Pag. 4 di 16 centesimo, 2 centesimi e 5 centesimi, di fatto, facendo interrompere il servizio alla cassa
a discapito dei veri clienti del supermercato. A quel punto, la SI.ra è stata Parte_1 presa da un attacco di panico, con forte stato di agitazione, chiedendo ripetutamente di chiamare una ambulanza perché non si sentiva bene. La Direttrice, anziché chiamare
l'ambulanza, proferiva all'orecchio della Mia cliente le seguenti parole: ― ti caccio via, ti caccio via. La SI.ra è stata costretta a chiamare il marito, il quale ha Parte_1 chiamato l'ambulanza; perveniva al Pronto Soccorso in data 4 dicembre 2023 alle ore
17.44 con il seguente esame obiettivo ― si rileva forte stato di agitazione con alterazione dei parametri vitali riferibili a agitazione…pz riferisce che gli episodi di violenza psicologica sul lavoro proseguono da circa 1 anno con riferite modalità e dispetti da parte dei suoi superiori aziendali… Il tutto è anche oggetto di querela sporta dalla SI.ra
È quindi evidente che, non solo la ricostruzione dei fatti non corrisponde a Parte_1 verità, ma la VS Azienda continua a porre in essere comportamenti violativi della normativa in tema di integrità del lavoratore. Il datore di lavoro, per legge e contratto, ha l'obbligo morale, materiale e giuridico di proteggere la salute dei lavoratori;
ogni forma di inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Infatti, in materia di tutela del lavoratore, il sistema legislativo prevede che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere, espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione
è fonte di responsabilità contrattuale;
sicché il danno biologico, inteso come danno all'integrità psicofisica della persona in se considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità. Per quanto esposto, la mia cliente, per il mio tramite, oltre a contestare la Vs lettera in quanto infondata, invita e nel contempo diffida la Vs
Società dal porre in essere ulteriori comportamenti lesivi della sua persona e della sua dignità; si riserva, in ogni caso, di adire le Autorità Giudiziarie competenti – sia in sede civile che in sede penale sia dinanzi la Magistratura del Lavoro – al fine di far cessare tali comportamenti vessatori ed al fine chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali, morali, esistenziali, biologico”; che la società non aveva
Pag. 5 di 16 ritenuto valide le sue giustificazioni, intimandole licenziamento nella data del 22 dicembre 2023, impugnato a mezzo PEC nella data del 5 gennaio 2024.
Ha dunque affermato che l'episodio dal quale era scaturito il licenziamento era stato ordito dalla Direttrice e dalla Capo reparto al mero fine di provocare una reazione da parte sua ed avere il pretesto per licenziarla, contestando di avere avuto quella reazione scomposta imputatale, ma di essere piuttosto caduta in stato di agitazione senza ottenere alcun aiuto dalla Direttrice;
ha evidenziato che non corrispondeva al vero la circostanza che quest'ultima avesse appreso della lamentela della cliente solo successivamente ai fatti del 4 dicembre 2023, ma che la situazione era stata preordinata con previo reperimento delle monete;
che il pagamento con le monete l'aveva costretta ad un conteggio sul posto
“con disappunto dei veri clienti e avventori del supermercato”; di essere stata licenziata in costanza di malattia, perdurante fino al 5 febbraio 2024; che la sua retribuzione lorda ammontava a € 1.772,71 mensili.
Ha quindi dedotto l'insussistenza della violazione ascritta e che il fatto addebitato non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di sospensione cautelare per come disciplinate dall'art. 238 del c.c.n.l., né tantomeno ad alcuna ipotesi di licenziamento disciplinare;
ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata e l'intimazione del licenziamento in periodo di malattia.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “a) accertare e dichiarare il licenziamento nullo e/o illegittimo e/o inefficace per quanto esposto nel presente atto, quindi annullare il licenziamento;
b) Per l'effetto, in applicazione dell'art. 18 comma 4 Statuto lavoratori, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con mansioni e livello all'atto del licenziamento, ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, o comunque nella somma di indennità risarcitoria ritenuta giusta e/o equa;
Condannare altresì il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino
a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, c)
In via ulteriormente subordinata, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il licenziamento, per l'effetto condannare la società alla reintegrazione del ricorrente e/o condannarla al risarcimento dei danni, pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra oltre al pagamento dei contributi previdenziale, e/o al risarcimento nella
Pag. 6 di 16 misura indennitaria ritenuta giusta e/o equa. d) In ogni caso, accertare la illegittimità della sospensione cautelare, per l'effetto condannare la Società al pagamento delle differenze retributive dal 12.12.23; e) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento. f) in subordine, rideterminare la sanzione per illegittimità del licenziamento per sproporzione: g) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dalla ricorrente e sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato. In particolare, ha negato che la Direttrice “allorquando
è andata ad acquistare i due snack da mangiare nella pausa pagando il relativo prezzo di circa 4 euro con monete contanti abbia avuto la minima intenzione di porre in essere una provocazione ai danni della sig.ra e che avesse chiesto “alle dipendenti Parte_1 impiegate al box di preparare delle monetine da 1, 2 e 5 centesimi”, anche negando che al momento dei fatti vi fosse una grande affluenza di clientela alle casse;
ha precisato che il pagamento era stato effettuato non già con i cd. bronzini, ma con monete spicciole di taglio superiore e che un cliente si era lamentato nell'occasione “solo del rallentamento delle attività di cassa adducendo che gli acquisti personali dei dipendenti potevano essere fatti in altro modo o in altro momento”; ha negato che la reazione della fosse Parte_1 stata di agitazione, quanto piuttosto di ira incontrollata, avendo ella “urlato e gridato di essere stata “provocata” e accusando la azienda di condotte persecutorie, ha abbandonato la cassa e si è sdraiata a terra, sempre urlando”; ha negato che la Direttrice avesse minacciato la di cacciarla o avesse tentato di toglierle di mano il telefono Parte_1 cellulare, né la lavoratrice le aveva richiesto di chiamare un'ambulanza, avendo provveduto ad avvisare il proprio marito perché la venisse a prendere;
ha affermato che l'episodio del 1° dicembre 2023 era stato appreso solo successivamente a quello del 4 dicembre 2023; ha argomentato sulla gravità della condotta della dipendente e sulla recisione del vincolo fiduciario, oltre che sull'irrilevanza dello stato di malattia nel caso di licenziamento disciplinare e sulla legittimità della sospensione cautelare, anche contestando la retribuzione, indicata dalla nella misura valida per un rapporto Parte_1
a tempo pieno invece che in quella corretta per un rapporto a tempo parziale, corrispondente a € 1.033,23.
Pag. 7 di 16 Istruita anche a mezzo dell'esame di numerosi testimoni, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 416/2024, depositata il 24 ottobre 2024, che ha rigettato il ricorso condannando inoltre la lavoratrice al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 2 dicembre 2024 la ha impugnato la sentenza affidandosi Parte_1 ai motivi di seguito riassunti.
Con un primo motivo ha censurato la ricostruzione dei fatti occorsi il 4 dicembre 2023 operata dal Tribunale, contestando di avere abbandonato il posto di lavoro. A tale proposito ha richiamato il referto rilasciato dal Pronto soccorso, che aveva certificato il suo stato di alterazione conseguente ad un attacco di panico causato dalla condotta della
Direttrice, sostenendo che dette circostanze erano state confermate anche dai testimoni esaminati. Ha dunque evidenziato che non era concepibile qualificare tali fatti come allontanamento dal posto di lavoro e come interruzione del servizio alla luce della certificazione medica, che ricomprendeva anche il giorno del rilascio.
Con un secondo motivo ha censurato l'affermazione della integrazione della giusta causa di licenziamento
• nuovamente negando di avere abbandonato volontariamente il posto di lavoro, essendosi piuttosto allontanata per un malore cagionato dalla provocazione della
Direttrice
• contestando di avere causato la paralisi del supermercato
• negando di avere mantenuto un contegno aggressivo ciò che sarebbe emerso dalle deposizioni dei testimoni esaminati.
Con il terzo motivo si è doluta della circostanza che il primo giudice non si fosse avveduto della discrasia intercorrente tra la contestazione disciplinare, la lettera di licenziamento, la difesa della società in giudizio da una parte e le risultanze istruttorie dall'altra. Infatti, era stata la stessa Direttrice ad ammettere di avere appreso l'episodio del 1° dicembre
2023 prima del 4 dicembre 2023, così inscenando la più volte descritta provocazione in danno della Ciò dimostrava la falsità della lettera di contestazione e Parte_1
l'insussistenza del fatto contestato, con palese violazione del principio di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro da parte della società datrice. Erano dunque inconfigurabili sia un grave, sia un notevole inadempimento da parte propria, con conseguente illegittimità del licenziamento irrogato.
Pag. 8 di 16 Con il quarto motivo ha contestato l'affermata proporzionalità del licenziamento rispetto al fatto contestato atteso che la sua reazione non era stata intenzionale, ma provocata dalla datrice di lavoro e che i fatti materiali contestati a suo carico erano stati smentiti dall'istruttoria svolta. Era dunque carente l'elemento della antigiuridicità nella propria condotta, né era stata valutata l'assenza di pregresse sanzioni disciplinari o la mancanza dell'elemento psicologico.
Con un quinto motivo ha infine dedotto l'illegittimità del licenziamento per essere stato intimato in periodo di malattia, come da certificazione prodotta agli atti e ignorata dal
Tribunale.
Ha dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado di giudizio con loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte dalla così concludendo per Parte_1 il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono a seguire
Occorre in prima battuta evidenziare che le limitazioni fisiche descritte dalla e Parte_1 la denuncia penale che riferisce di avere presentato, elementi specificamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio, non sono neppure menzionati nell'atto di appello, di guisa che restano estranei alla presente decisione.
Ciò posto, i primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro e vertenti sia sulla prova dei fatti addebitati per come emergente dall'istruttoria svolta, sia sulle loro eventuali conseguenze sotto il profilo disciplinare.
Orbene, ritiene la Corte che non è dubbio ed è risultato dimostrato che l'iniziativa intrapresa dalla Direttrice del supermercato e dalla Capo reparto vale a dire Pt_2 Pt_4 di presentarsi presso la cassa ove la operava richiedendo di pagare una modesta Parte_1 somma esclusivamente con monete, sia dipesa causalmente dall'episodio pregresso nel
Pag. 9 di 16 corso del quale la stessa aveva mantenuto un contegno censurabile nei confronti Parte_1 di una cliente, la quale aveva richiesto di effettuare il pagamento della spesa con contanti di piccolo taglio e non con altri mezzi di pagamento. Infatti, per un verso tale circostanza
è stata di fatto confermata dalle deposizioni delle stesse e oltre che della Pt_2 Pt_4
EL: costoro, al contrario di quanto affermato dalla società nella contestazione disciplinare, hanno infatti chiarito come la Direttrice fosse a conoscenza dell'episodio, tanto è vero che nei giorni precedenti al fatto oggetto del giudizio ebbe a richiedere al personale di fornirle delle monete spicciole per potersi recare alla cassa assegnata alla ed effettuare un acquisto. Per un altro verso, essa è avvalorata anche dal rilievo Parte_1 che non si spiegherebbe in alcun modo la condotta della e della se non alla Pt_2 Pt_4 luce del precedente episodio, dovendosi diversamente ritenere – in maniera del tutto inverosimile – che costoro abbiano improvvisamente e immotivatamente ritenuto di recarsi in cassa per effettuare un pagamento con le modalità in questione senza che una tale azione fosse mai stata compiuta in precedenza e, a quanto consta, sia mai stata ripetuta successivamente nei confronti di altri addetti alla cassa.
Ciò, tuttavia, non implica necessariamente né l'invalidità della contestazione disciplinare, in quanto la sostanza di essa è costituita dalla condotta della nella data del 4 Parte_1 dicembre 2023, né che una tale iniziativa debba essere qualificata alla stregua di una grave provocazione da parte della datrice di lavoro, come sostenuto dalla lavoratrice.
Infatti, un tale modo di operare rientra pienamente nelle facoltà datoriali, se solo si considera che non si è richiesto alla dipendente l'espletamento di compiti esulanti dalle proprie ordinarie mansioni, essendole stato soltanto richiesto di accettare un pagamento con modalità statisticamente meno frequenti di altre, ma pur sempre del tutto lecite.
Quanto osservato non implica nemmeno che sia accettabile la reazione inscenata dalla che ha vissuto una tale situazione quasi che essa costituisse un'aggressione alla Parte_1 propria personalità e dignità personale, mentre invece si trattava di una banale operazione di cassa alla quale ella ben avrebbe dovuto dare corso, sia che l'avesse richiesta un qualsiasi cliente, sia che l'avessero richiesta la Direttrice o la Capo reparto, come nel caso di specie.
Sotto tale profilo, la circostanza che la stessa difesa della definisca la condotta Parte_1 della Direttrice come una “provocazione”, non fa altro che confermare appieno la contestazione disciplinare nel punto in cui ha affermato che la lavoratrice aveva reagito
Pag. 10 di 16 macroscopicamente inveendo nei confronti della della e lamentando essere Pt_2 Pt_4 stata perpetrata, appunto, una sorta di attacco ai suoi danni.
Del resto, tali fatti sono puntualmente emersi all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata nel primo grado del giudizio.
Segnatamente, la teste ha riferito quanto segue: “ho visto la ricorrente che si Tes_1 alzava dalla cassa e stava venendo verso le casse self dove ero io, stava urlando dicendo che si sentiva male;
io ho avuto l'impressione che si trattasse di un attacco di panico;
lei chiedeva di chiamare una ambulanza, io mi sono avvicinata cercando di calmarla (so che lei è un tipo ansioso) però non si riusciva a calmarla;
diceva che stava male e camminava avanti e indietro e girava. Io mi sono avvicinata e poi sono tornata al mio posto di lavoro;
non ricordo che altri si siano avvicinati alla ricorrente”. Per parte sua, la teste ha dichiarato: “Non avevo detto prima che aprisse la cassa alla ricorrente Pt_2 che intendevo pagare con queste monete;
le ho semplicemente consegnate alla collega per pagare la merce. La ricorrente ha rovesciato la scatolina sulla senza dirmi Pt_5 niente e i soldi sono finiti all'interno delle fessure… Dopo aver rovesciato i soldi sulla
senza concludere il mio acquisto la ricorrente ha avuto uno scatto di ira. Si è alzata Pt_5
e si è accasciata per terra alla porta di emergenza, urlando. Inveiva contro di me e contro la sig. (la capo reparto delle cassiere che era con me a fare l'acquisto); non mi Pt_4 ricordo esattamente cosa dicesse, ricordo solo tanti strilli e tante urla ed il negozio paralizzato. Si sentiva solo lei urlare in tutto il negozio, gli altri stavano in silenzio (c'era abbastanza affluenza in quel momento)”. La teste ha raccontato: “Io ero insieme Pt_4 alla urante l'acquisto: non mi ricordo che la bbia detto nulla. La ricorrente Pt_2 Pt_2 ha detto “ecco lo sapevo, perché, perché” piangeva, si dimenava, i soldi sono caduti sulla cassa. È stato qualcosa di imprevedibile, ci ha lasciato esterrefatti. Anche la clientela ci guardava…Non ricordo di aver visto la ricorrente scaraventare oggetti, dare pugni oppure buttarsi a terra. Ho sentito che in cassa urlava e muoveva oggetti della cassa dimenandosi;
poi si è alzata ed è uscita. Io non l'ho vista buttarsi per terra, non sono andata fuori. Posso dire che le grida hanno attirato l'attenzione di tutto il negozio”.
La teste EL ha narrato: “Ho sentito che la ricorrente urlava dicendo che non ce la faceva più, che era stanca, voleva una ambulanza e stava male”. Infine, la teste Tes_2 ha riferito: “Ho visto che la ricorrente si metteva in ginocchio a terra tra l'uscita di sicurezza e il box, strillava, piangeva, adesso non ricordo le parole precise. Inveiva
Pag. 11 di 16 contro qualcuno, io pensavo che ce l'avesse con un cliente e poi ho visto la che Pt_4 era in cassa al suo posto e ho capito che inveiva contro quello che era successo, non ricordo che dicesse il nome specifico della persona contro cui inveiva;
non ricordo neppure di specifico cosa dicesse”.
Non è dunque dubbio che la alla richiesta da parte della di effettuare il Parte_1 Pt_2 pagamento di una modesta somma – neppure pari all'importo di € 5,00 – ciò che avrebbe comportato un impegno temporale e manuale limitatissimo, abbia reagito in maniera del tutto imprevedibile e inappropriata, agitandosi e inveendo nei confronti delle sue superiori senza dare seguito all'operazione.
A questo punto corre l'obbligo di precisare che, al contrario di quanto sostenuto dalla lavoratrice, dall'istruttoria svolta non è emerso affatto che uno o più clienti si siano lamentati del pagamento in monete compiuto dalla così in ipotesi caricando di Pt_2 ulteriore pressione la che per tale ragione avrebbe infine avuto la reazione in Parte_1 esame. Infatti, nessuno dei testi ha riferito di proteste da parte di clienti, essendosi costoro limitati a raccontare di momenti di sbigottimento generale alla vista della condotta mantenuta dall'odierna appellante. La teste ha appunto dichiarato: “Da quello che Pt_2 ricordo non ci sono state lamentele dei clienti. Quello che ricordo è mio disagio perché dovevo avere il negozio sotto controllo e non sapevo come fare”; la teste “Ricordo Tes_3 che di fronte alle urla della ricorrente, si è creato un momento di disagio generale, tanti chiedevano cosa fosse successo”; la teste , infine: “In quel momento nel negozio Tes_2
c'era confusione, è stato un attimo evidente di sconcerto. Ricordo che c'erano persone in fila alla cassa dove operava la ricorrente, credo 4 o 5”.
Dunque, i fatti avvenuti possono essere ricostruiti nel senso che alla richiesta da parte della e della di eseguire un pagamento in contanti con monete – e non già Pt_2 Pt_4 con i cd. “bronzini”, atteso che nessun teste ha confermato la circostanza, risultando piuttosto che la veva avuto cura di contare le monete, comunque di taglio superiore, Pt_2
e di inserirle in alcune bustine – la ha dapprima iniziato a conteggiarle, quindi Parte_1 ha avuto una reazione rabbiosa, caratterizzata da grida nei confronti delle superiori, dall'essersi alzata dal proprio posto di lavoro e dall'essere quindi caduta in uno stato di grave agitazione, che l'ha portata certamente a sedersi per terra e quindi a dirigersi verso l'uscita del negozio, ma altrettanto certamente non a scaraventare a terra degli oggetti, né
a sbattere con forza i pugni contro la porta, come invece da atto di contestazione.
Pag. 12 di 16 Allo stesso modo, nessuno dei testi ha riferito di condotte minacciose o altro ad opera della né tantomeno che quest'ultima abbia minacciato la di licenziarla, Pt_2 Parte_1 risultando piuttosto che si sia adoperata per tentare di calmare la lavoratrice, seppure senza che ne sortisse alcun esito.
Tuttavia, se non risulta che l'attività del negozio sia restata bloccata, risulta certamente che la condotta della abbia turbato la regolarità del servizio, avendo provocato Parte_1 momenti di grande confusione, confermata dalla necessità dell'intervento di diversi colleghi per calmarla e per portarla al di fuori del supermercato, oltre alla necessità di intervenire presso la cassa lasciata sguarnita dalla stessa lavoratrice al fine di poter proseguire le attività di vendita.
Oltretutto, che l'attività di conta delle monete non fosse un'attività extra ordinem si ricava non solo dal rilievo che qualsiasi moneta avente corso legale deve essere accettata, ma anche dalla dotazione di sistemi di calcolo del denaro contante predisposti nel supermercato, facilmente accessibili dalla come da qualunque altro cassiere Parte_1 presso il box del responsabile, come confermato dalle deposizioni dei testi , Tes_1
EL e , ove il cassiere non ritenesse di essere in grado di eseguire il Pt_4 Tes_2 conteggio in forma manuale.
Pertanto, ritiene la Corte che all'esito dell'istruttoria svolta sia dimostrata la scomposta reazione della che costituisce il fatto addebitato sotto il profilo disciplinare, Parte_1 anche in ordine alla turbativa della regolarità delle operazioni di vendita che ne è derivata, come in precedenza esposto. Né tale smodata reazione può essere considerata come giustificata o anche solo parzialmente scusata da una pretesa provocazione ad opera della datrice di lavoro, atteso che si è trattato della richiesta di una comune operazione di cassa rientrante nelle mansioni ordinarie attribuite alla e senza che sia emersa alcuna Parte_1 condotta minacciosa da parte della Direttrice o della Capo reparto.
Tanto conduce alla disamina del quarto motivo di gravame, relativo alla lamentata sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta ascritta.
A tale proposito osserva la Corte che il comportamento mantenuto dalla integra Parte_1 gli estremi per irrogare il licenziamento atteso che esso dimostra in maniera palese l'impossibilità di attendersi per il futuro da parte della lavoratrice l'osservanza degli obblighi cui ella è contrattualmente tenuta.
Pag. 13 di 16 Invero, in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (ex multis, Cass. n. 2013/2012; Cass. n. 13411/2020).
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolante per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.
Nel caso di specie, come più volte rilevato, una banale richiesta è stata illogicamente ritenuta dalla lavoratrice come una grave provocazione, ciò che ha causato una reazione abnorme che ha provocato non solo confusione e disordine nel punto vendita, ma ha anche leso gravemente l'immagine della società datrice se solo si considera la reazione di sgomento che ha colpito i numerosi clienti presenti ai fatti e che è stata riferita dai testimoni esaminati.
Pertanto, pur non essendo condivisibile la qualificazione dei fatti disciplinari operata dal primo giudice come allontanamento dal posto di lavoro, essi risultano comunque
Pag. 14 di 16 sufficienti ad integrare quelle previsioni di legge e contrattuali che facoltizzano il datore di lavoro a procedere al licenziamento per giusta causa.
Infatti, l'art. 233 del c.c.n.l., rubricato “Obbligo del prestatore di lavoro”, prevede che “Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa”. Il successivo art. 238 disciplina invece i provvedimenti disciplinari prevedendo che il licenziamento disciplinare “si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: (…)
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma…”.
L'art. 242 del c.c.n.l., a sua volta, prevede il recesso ex art. 2119 c.c. in casi di verificazione di una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, indicando a titolo esemplificativo le seguenti cause:
“- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi”.
Infine, nel regolamento aziendale e nel codice disciplinare, tra le ipotesi che consentono l'irrogazione del licenziamento disciplinare si rinviene anche quella di “aver commesso azioni che comunque comportino grave turbamento nella regolarità del servizio, che determinino grave danno o pericolo di grave danno per la conservazione dei beni, la salvaguardia degli impianti e la prevenzione delle perdite inventariali”.
Pertanto, coordinando il concetto legale di giusta causa di licenziamento per come elaborato dalla giurisprudenza con le previsioni contrattuali emerge come la condotta commessa dalla abbia gravemente turbato la regolarità del servizio e si sia posta Parte_1 in grave violazione dei doveri civici e di comportamento che devono conformare la prestazione lavorativa, senza considerare la rilevata lesione dell'immagine della datrice di lavoro di fronte alla propria clientela.
Pag. 15 di 16 Né si ravvede nel contratto collettivo alcuna norma che punisca una tale condotta con una sanzione conservativa alternativa, come dimostrato dal rilievo che la difesa della lavoratrice non è stata in grado di indicare quale norma contrattuale preveda di sanzionare specificamente in misura più lieve le mancanze ascritte.
Non merita infine accoglimento il quinto motivo, atteso che il licenziamento disciplinare, come pacificamente è quello oggetto del presente giudizio, ben può essere intimato anche in pendenza di malattia in ragione di condotte censurabili commesse in precedenza.
Sulla base di tutto quanto fino a questo punto esposto l'appello va in conclusione rigettato con la conferma della sentenza impugnata, sia pure con le precisazioni motivazionali sopra riportate.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 2 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Civitavecchia n. 416/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI SIfrido DO IT SC NE
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