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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1004/2021 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1004/2021 R.G., verten- te tra:
Controparte_1
e
Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante principale, l'Avvocato Stefano Pettorino che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata appellante incidentale, l'Avvocato Luciano Albero che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Pettorino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Albero si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli - VI sezione civile - nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 271/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 185/2021 emessa il 27.1.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata nei procedimenti riuniti n. 600821/2013 RG e 377120/17 RG, vertente: tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocati Stefano Pettorino e Luigi Mattera, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Ischia, Via V. Marone, n. 6; appellante
e
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luciano Albero, elettiva- mente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Torre del Greco, Corso V. Ema- nuele, n. 119; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e questioni preliminari
1.1 , con atto di citazione del 17.6.2013, proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 303/2013 del 24.4-29.4.2013, con il quale gli era stato ingiunto il pa- gamento della somma € 19.118,00, oltre accessori.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto dalla , Controparte_2 che aveva esposto che, alla fine del marzo 2012, aveva commissionato alla Controparte_1 società lavori di manutenzione ordinaria all'imbarcazione di sua proprietà denominata “El
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Corsaro”, per un ammontare, appunto, di euro 19.118,00, comprensiva dell'alloggio, della sosta in cantiere per 257 giorni e degli oneri tributari.
L'opponente, nel giudizio 600821/2013 R.G., contestava in parte l'esecuzione dei lavori, de- ducendo di avere commissionato alla società ricorrente solo la sostituzione di una tavola sul- lo specchio di poppa, la pitturazione esterna, la posa in opera dell'antisdrucciolo su parte della coperta, la pulizia della sentina, convenendo l'importo di euro 5000 (anche in ragione del fatto che alcuni dei lavori erano stati eseguiti in passato non a regola d'arte) e versando l'acconto di euro 2500.
Inoltre, secondo l'opponente, alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori era stata effet- tuata, per cui neppure poteva ritenersi dovuto l'importo per la sosta in cantiere.
Con l'opposizione, si chiedeva “…di revocare, l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, riget- tando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta dal predetto
“ … accertare e dichiarare, per le causali innanzi Controparte_3 esposte, la avvenuta corresponsione da parte di esso opponente, in favore della Società at- tuale ricorrente, relativamente ai lavori innanzi indicati, dell'importo di euro 2.500,00, con ogni pronuncia consequenziale…”.
Con ulteriore atto di citazione (giudizio 3771/2017 R.G.), si rivol- Controparte_1 geva al Tribunale di Torre Annunziata per chiedere che fosse accertata e dichiarata la re- sponsabilità della per i danni subiti Controparte_2 dall'imbarcazione “El Corsaro” tg. 1NA/743D, per le condizioni di inagibilità dell'imbarcazione a seguito della condotta negligente ed omissiva tenuta dal cantiere.
Veniva richiesto il pagamento della somma di € 51.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con provvedimento del 27.2.2020 le due cause venivano riunite dal Tribunale che, con la sentenza impugnata, così disponeva: “-accoglie parzialmente la opposizione e revoca il de- creto ingiuntivo n. 303/13; -condanna l'opponente ed in favore dell'opposta al pagamento della somma di € 3.800,00 oltre IVA ed oltre interessi dal 31.12.2012 all'effettivo soddisfo ed € 20,00 al giorno per la sosta dal 1.1.2013 al varo della imbarcazione…”.
Il Giudice di prime cure, dopo avere ritenuto dimostrata la titolarità attiva, ha così così moti- vato: “nel caso di specie, è risultato che per la descrizione dell'imbarcazione al momento della consegna, considerando che sono trascorsi oltre sei anni, il CTU ha potuto soltanto ri- ferirsi alle foto presenti negli atti ed a quelle trasmesse dall'odierno opponente;
peraltro anche durante il primo accesso, l'imbarcazione in oggetto non era identificabile non essen- doci i motori con le relative matricole e la targa apposta;
in ogni caso le opere di manuten- zioni oggetto della controversia nelle entità indicate dal cantiere e/o dallo non ri- CP_1 guardavano una ristrutturazione totale dell'imbarcazione. Per quanto riguarda i lavori pat- tuiti tra le parti il CTU ha accertato che non esisteva nessun documento contrattuale scritto
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dei lavori effettuati, né tantomeno durante gli accessi si erano evidenziate posizioni comuni
e che i lavori condivisi erano risultati: sostituzione di una tavola di fasciame allo specchio di poppa, pitturazione esterna dell'imbarcazione, posa in opera dell'antisdrucciolo e pulizia delle sentine.
A ciò va aggiunto che, sempre secondo il CTU, circa lo stato attuale dell'imbarcazione non può avere certezza sui lavori effettivamente eseguiti sia in termini di entità che in funzione delle date di realizzazione degli stessi, e concludendo che l'imbarcazione in oggetto è nelle condizione di relitto priva delle suoi motori di propulsione e delle dotazioni principali per la navigazione. Alla consegna l'imbarcazione, da quanto rilevabile dagli atti e da talune con- siderazioni di carattere tecnico, era in grado di navigare e necessitava di alcune opere di manutenzione straordinaria. Non è stato possibile, continua ancora il CTU, determinare con certezza i lavori pattuiti tra le parti per l'assenza di documenti contrattuali e delle evidenti divergenze espresse durante le operazioni peritali. Non è possibile esprimere una valutazio- ne sulla qualità dei lavori effettuati, mentre alcuni lavori sono parzialmente riscontrabili
(vedasi punti A, D, E, F a pagg. 7-8-9 della presente relazione), comunque non è possibile avere certezza sulla data di realizzazione di detti lavori, e giungendo ad un costo complessi- vo stimato di € 3.800,00 oltre IVA, mentre per l'importo totale determinato dalla opposta, il
Consulente ha precisato che si presuppone che siano state realizzate tutte le opere indicate CP negli da 1 a 8, mentre dalle considerazioni effettuate nel corpo della perizia si sono evidenziati voci non riscontrabili parzialmente e/o totalmente”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto:
• che l'imbarcazione era in grado di navigare ma necessitava di opere di manutenzione straordinaria;
• dimostrata l'esecuzione dei lavori limitatamente all'importo di euro 3800, iva esclu- sa;
• riconosciuto euro 20,00 al giorno per la sosta dall'1.1.2013 al varo dell'imbarcazione;
• non dimostrati i danni subiti dall'appellante.
1.2 Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 8.2.2021, , Controparte_1 in data 6.3.2021, ha proposto appello, costituendosi il medesimo giorno.
Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale, pur avendo accolto par- zialmente l'opposizione proposta, ha riconosciuto la debenza di somme nonostante alcuna prova circa la ultimazione dei lavori fosse stata fornita dalla Società.
Parte appellante ha aggiunto che “risultando la imbarcazione, al momento degli accertamen- ti peritali, presentarsi nella medesima condizione di quella al tempo dello sbarco dei motori avvenuto dopo la consegna in cantiere (2012), ovvero priva dei motori e delle dotazioni di bordo che ne consentivano il varo e la navigazione, appariva improbabile non solo che la ultimazione dei lavori e la messa a disposizione dell'imbarcazione fosse potuta avvenire per
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la data del 01/01/2013, ma anche che da tale data l'imbarcazione fosse nella condizione di non poter essere varata e navigare, non potendosi imputare all'attuale appellante il protrar- si fino ad oggi della sosta in cantiere, a nulla valendo l'avverso rilievo- peraltro rimasto non provato- circa una pretesa “messa a disposizione dell'imbarcazione” per le vie brevi e con le missive del maggio 2012 e gennaio 2013, mai pervenute.
Di conseguenza, ove il Tribunale avesse tenuto conto degli elementi acquisiti ed incontestati ovvero, di non aver l'opposta provato che alla data del 01/01/2013 i lavori alla imbarcazio- ne fossero stati ultimati e di non avere potuto il CTU riscontrare con certezza la esecuzione ed ultimazione dei detti lavori, non avrebbe dovuto, in considerazione dell'assenza di un do- cumento scritto comprovante l'intervenuto accordo in ordine al costo della sosta in cantiere, della condizione di relitto dell'imbarcazione e soprattutto dell'assenza dei motori e delle do- tazioni principali per la navigazione, protrattasi dal 2012 a tutt'oggi, -circostanza ricono- sciuta e pacifica- che ne impedivano, e ne impediscono il varo e la navigazione, condannare
l'opponente al pagamento dei lavori ed al costo della sosta in cantiere a far tempo dal
01/01/2013 al varo dell'imbarcazione”.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la decisione di ritenere infondata la do- manda risarcitoria, per il grave deterioramento della sua imbarcazione “El Corsaro”, la cui responsabilità era imputabile ex recepto al a cui era Controparte_2 stata consegnata in buone condizioni di navigabilità per l'effettuazione di lavori di rimessag- gio, e che invece l'aveva privata dei motori, delle eliche, dei generatori, di tutti gli impianti ed accessori, lasciandola esposta alle intemperie e quindi riducendola ad un rottame.
Secondo l'istante, il Sig. avrebbe provato l'avvenuta consegna e i danni subiti CP_1 dall'imbarcazione, dovendosi presumere che la cosa fosse stata consegnata in buone condi- zioni di navigabilità (l'imbarcazione El Corsaro è stata portata al cantiere in Torre del Gre- co e consegnata alla società appellata via mare per cui era in condizioni di navigabilità ed era dotata dei motori eliche generatori e tutti gli accessori ed impianti), mentre era onere del depositario dimostrare che i deterioramenti o/e avarie fossero da attribuirsi a cause ester- ne od alla natura stessa del bene.
Con il terzo motivo, infine, è stata contestata la decisione del Tribunale di riconoscere, in favore della società appellata, un compenso di euro € 3.800,00 oltre IVA ed oltre interessi dal 31.12.2012 all'effettivo soddisfo ed € 20,00 al giorno per la sosta dal 1.1.2013 al varo della imbarcazione, nonostante il comportamento della società.
1.3 A fronte della prima udienza del 10.7.2021, fissata in citazione, in data 18.6.2021 si è co- stituita la società, contestando l'avverso dedotto e proponendo appello incidentale, volto alla rinnovazione della CTU, a confermare integralmente il decreto opposto ed ottenere la con- danna alle spese di lite.
2. L'appello principale
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2.1 Il presente giudizio appare foriero di numerose questioni problematiche e caratterizzato da vari contrasti in tema di acquisizione della prova.
Per la relativa risoluzione, tenuto conto delle deduzioni dell'appellante principale - riferite alla mancata ultimazione dei lavori, all'impossibilità di mettere a disposizione l'imbarcazione ai fini del varo, ed alla responsabilità ex recepto - ma anche di quelle dell'appellato incidentale - che ha valorizzato le missive inviate al Sig. - il Colle- CP_1 gio si è posto alcuni interrogativi di carattere preliminare:
1) se la società abbia dimostrato l'effettiva ultimazione dei lavori;
2) a chi debba essere imputata la responsabilità dello stato di degrado dell'imbarcazione, con tutte le conseguenze che ne derivano, sia in termini di costo per la custodia, sia in termini di imputazione di danni.
Per ciò che concerne il primo quesito, il CTU, nella relazione di Consulenza redatta in primo grado, dopo avere passato in rassegna i lavori condivisi e quelli contestati, ha scritto: “è evi- dente che per quanto sopra osservato circa lo stato attuale dell'imbarcazione il CTU non può avere certezza sui lavori effettivamente eseguiti sia in termini di entità che in funzione delle date di realizzazione degli stessi. Ad esempio non sono riscontrabili i 40 mt lineari di tavole di fasciame sostituite, di fatto la verifica ha evidenziato una lunghezza di circa 19,5 mt (meno della metà) e la pitturazione delle murate e/o della carena può risultare non rea- lizzata e/o incompleta. Chiaramente non è possibile parlare di eventuali costi dei vizi riscon- trati e/o di lavori non terminati per quanto spero aver motivato esaustivamente nell'ampia analisi realizzata in precedenza (cfr. pagina 10 della relazione del 19.12.2018; cfr. anche chiarimenti del 27.9.2019)
Va inoltre aggiunto che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2697 cc, spettava alla so- cietà titolare del cantiere fornire prova univoca dell'esecuzione, a regola d'arte, dei lavori.
A tale scopo le foto prodotte, seppure rilevanti, e certamente espressive dell'esecuzione di interventi sulla barca, non sono idonee a dimostrare proprio l'effettiva e integrale esecuzio- ne, in ragione di quanto scritto dal Consulente tecnico, mentre le dichiarazioni dei testi escussi appaiono necessariamente valutative.
Ad esempio, il teste (udienza del 29.11.2016) ha riferito: “…non ero presen- Testimone_1 te all'esecuzione dei lavori… ho visto l'imbarcazione verniciata e presumo che la parte in legno era terminata, mentre la parte meccanica non è stata eseguita. La parte meccanica la dovevo eseguire io”.
E tuttavia, entrambe le parti avevano disquisito sulle attività che avrebbe dovuto compiere la società ed in queste non rientravano quelle relative alle parti meccaniche, come dichiarato, peraltro, dal teste.
Sempre il teste ascoltato anche sui capitoli di prova contraria, ha, poi, precisato che: Tes_1
“da quando l'imbarcazione è stata alata il cosiddetto “astuccio” ovvero il passascafo dove gira l'asse portaelica non è mai stato smontato”.
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Il teste (udienza del 24.10.2017) ha fatto riferimento alla pitturazione ma, ad Testimone_2 avviso della Corte, nulla di maggiormente specifico e probante, anzi, ha aggiunto che nel lu- glio 2012, nell'occasione in cui accompagnò il Sig. , i lavori non erano ancora ul- CP_1 timati.
Va doverosamente chiarito, però, come le asserzioni del Sig. circa la mancata rice- CP_1 zione delle raccomandate del 2-6.7.2012 e del 18-23.1.2013 sono destituite di fondamento, stante la produzione di copia delle relazioni di notifica.
Nondimeno, la detta circostanza non può assumere la rilevanza voluta dalla società.
Ciò si dice, in primo luogo, in ragione di quanto detto in ordine al primo punto esaminato, posto che, non essendovi prova univoca dell'ultimazione dei lavori, le missive non assumo- no rilevanza determinante, in quanto atti a formazione unilaterale.
Vi è poi altra ragione, autonoma e dirimente, riferita alle dette raccomandate
La Corte di cassazione, ad esempio, ha sostenuto che l'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzio- ne assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione prin- cipale;
né la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancan- za di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intima- zione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il de- posito di cui all'art. 1210 cod. civ. che in tema di contratto di riparazione d'autovettura, la pattuizione con cui si stabilisce un termine per il ritiro del veicolo riparato non comporta, una volta scaduto detto termine e in mancanza di un patto limitativo della responsabilità, il venir meno dell'obbligo di custodia fino a quando il debitore non abbia eseguito il deposito liberatorio previsto dalla disciplina in tema di "mora credendi" (Cass. civ., Sez. III, Senten- za, 06/05/2010, n. 10956).
I principi possono essere applicati al caso di specie, stante l'evidente identità di ratio (seppu- re, come vedremo, con alcuni accorgimenti).
Ed è noto che nel contratto concluso per la riparazione di un'imbarcazione, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la pre-
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stazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione;
ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, il com- penso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. civ., VI, 04/06/2021, n. 15723).
Fermi questi principi, si tenta adesso di dirimere le questioni.
2.2 Ciò posto, i tre motivi dell'appello principale, che possono essere esaminati congiunta- mente e complessivamente, sono fondati, ma solo per quanto ragione.
Seppure, effettivamente, il CTU nominato in primo grado abbia evidenziato che, “trascorsi oltre sei anni dalla realizzazione di alcuni lavori di manutenzione sull'imbarcazione oggetto della presente controversia, non è possibile individuare con esattezza quali siano le opere realmente realizzate e la loro completezza” (cfr. pag. 12), ha comunque ipotizzato “prudenti ipotesi distintive di calcolo”, e - in particolare - la prima ipotesi “basata su quanto dichiara- to dal proprietario dell'unità ”, indicando, appunto, l'importo di euro 3.800, iva CP_1 esclusa.
In ogni caso, il Consulente ha individuato i lavori condivisi e cioè “sostituzione di una tavola di fasciame allo specchio di poppa, pitturazione esterna dell'imbarcazione, posa in opera dell'antisdrucciolo e pulizia delle sentine”.
Nella specie, non può essere negata, anche in ragione delle foto prodotte dal cantiere,
l'esecuzione, quantomeno parziale, dei lavori.
Pertanto, pure nell'incertezza prospettata dal Consulente, l'importo indicato da quest'ultimo, di euro 3.800, oltre iva e accessori, tenuto conto dei principi connessi all'art. 2697 cc in dan- no del Cantiere, può essere recepito.
Inoltre, il Giudice di primo grado ha avuto cura di precisare che “relativamente…alle do- glianze dell'opponente, di aver pagato in contanti € 2.500,00 in contanti, ostano gli artt.
2721 e 2726 c.c. necessitando una prova documentale;
peraltro tale cifra risulta essere la metà di quanto originariamente pattuito, e quindi una maggiore diligenza avrebbe dovuto imporre ad una quietanza”.
Dunque, a fronte della deduzione, da parte dell'appellante, di avere pattuito euro 5000, e te- nuto conto della valutazione operata dal CTU basata anche sulle dichiarazioni dell'attore,
l'istante stesso, ad avviso del Collegio, non ha poi debitamente contestato, ex art. 342 cpc, le valutazioni rese dal Tribunale.
Va invece accolta la doglianza inerente alla condanna al pagamento di euro 20,00 al giorno per la sosta, posto che, come più volte detto, in primo luogo, non vi è prova che i lavori fos- sero effettivamente stati ultimati, con conseguente impossibilità di messa a disposizione dell'imbarcazione.
E vale anche ricordare che, a fronte delle richieste contenute nelle citate missive, aventi ad oggetto il pagamento fino al “varo”, come correttamente sostenuto dall'appellante principa-
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le, il varo non sarebbe mai stato possibile, stante la mancanza di motori e della parte mecca- nica.
Peraltro, il CTU, nel giudizio di primo grado, alle pagine 6 e ss. della sua relazione del
19.12.2018, dopo aver preventivamente osservato che: “l'imbarcazione in oggetto non è identificabile non essendoci i motori con le relative matricole e la targa apposta…” ha provveduto alla descrizione dell'imbarcazione precisando che questa: “1)… nel 2012, prima di essere alata presso il cantiere per la realizzazione di alcune opere Controparte_2 di manutenzione straordinaria, navigava in autonomia per raggiungere il porto di Torre del
Greco; 2) Le opere di manutenzioni oggetto della controversia nelle entità indicate dal can- tiere e/o dallo non riguardavano una ristrutturazione totale dell'imbarcazione; 3) CP_1
I motori venivano sbarcati per effettuare opere di manutenzione straordinaria, si specifica a tal riguardo che non è presente nessun documento attestante l'entità di dette manutenzioni;
4) Le descrizioni dei lavori di entrambe le parti sono discordanti come entità ma sostan- zialmente evidenziano comuni lavori di manutenzione straordinaria per una imbarcazione in legno fabbricata nel 1978. 5) Le sentine dell'unità si presentano ad oggi in discreto stato”.
Sulla base di tali elementi il Consulente ha concluso affermando che “lo stato dell'imbarcazione al tempo della consegna era tale da poter navigare ma in condizioni di mare tranquillo considerando la necessità di sostituire una o più tavole dell'opera morta (a tal riguardo si specifica che non sono presenti negli atti le annotazioni di sicurezza che av- valorerebbero un idoneo e totale stato di navigazione). Naturalmente, come tutte le imbar- cazioni in legno, aveva la necessità di sostituire una o più tavole di fasciame e di ripristinare lo strato di pitturazione che garantisce la protezione dei legnami alle intemperie”.
Il Consulente, ancora, ha scritto: “attualmente, come già specificato in precedenza, mancano numerose attrezzature e apparecchiatura di cui, alcune di esse, sono state rimosse inspiega- bilmente e senza nota motivazione dal cantiere (ad eccezione della pedana di poppa per mo- tivi di occupazione di spazi). Il collegio peritale visionava alcune attrezzature e strumenta- zioni di bordo, poste in due depositi del cantiere, le quali non venivano riconosciute dal proprietario (vedasi foto da 32 a 39 allegato c)). Il CTU, non tro- Controparte_1 vando tali attrezzature/strumentazioni installate a bordo e non avendo elementi comparativi con il passato, lo ritiene non determinante ai fini dell'accertamento e della risposta al quesi- to posto dell'On. Giudice. Si specifica ulteriormente dell'impossibilità di verificare, da parte dello scrivente, della presenza a bordo dell'imbarcazione alla data di consegna di alcune strumentazioni non necessarie alla navigazione e menzionate nelle memorie del CTP
[...] Per_
(autopilota, navigatore plotter, radio VHF, stereo, ecoscandaglio, inverter)”.
Dunque, a fronte della consegna dell'imbarcazione, da parte dell'appellante, in condizioni di navigabilità (in disparte dalla considerazione che neppure si reputa sufficientemente conte- stata la circostanza che la stessa raggiunse il cantiere via mare), lo stato di degrado accertato
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poi dal CTU osta, ad avviso del Collegio, al riconoscimento della somma di euro 20,00 al giorno per il ricovero.
Si è già detto, poi, della natura accessoria dell'obbligazione di custodia e della presunzione di gratuità della custodia medesima (Cass. civ., 10956/10 cit.).
Così come si è già detto che occorreva un atto, rituale, di costituzione in mora, non essendo sufficienti le missive riportate da parte appellata.
Vale nuovamente richiamare il principio espresso da Cass. civ., III, 06/05/2010, n. 10956, in tema di mora del creditore.
Qui si aggiunge che, nella specie, in particolare, trattandosi di cose da consegnare in cantiere trova applicazione il secondo comma dell'art. 1209 cc “se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione”.
Nella motivazione della sentenza 10965/2010 si legge: “l'offerta, peraltro, deve essere fatta nei termini di cui alle disposizioni dell'art. 1208 c.c. e ss. e, nella specie, dovendo il ritiro dell'autovettura avvenire presso l'officina della ricorrente, era applicabile l'art. 1209 c.c., comma 2 occorreva, cioè, un'offerta della prestazione di consegna dell'autovettura fatta me- diante intimazione”.
E quanto fin qui detto consente al Collegio di analizzare la dedotta responsabilità, anche te- nuto conto di quanto previsto dall'artt. 1207 cc.
Si è ancora sostenuto che il contratto mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sé degli abiti per darvi pulitura va considerato come contratto d'opera che, tuttavia, contiene anche le obbligazioni della custodia e della riconsegna proprie del contratto di deposito. Ne deriva che il depositario, se la cosa va perduta o distrutta, va esente da responsabilità solo se fornisce la prova dell'adempimento del dovere della diligenza del buon padre di famiglia nel- la custodia della cosa affidata (Cass. civ., III, 03/02/2012, n. 1619).
Ancora: “nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempi- mento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera,
l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest'ultimo, secondo il paradigma in- dicato dall'art. 1780 primo comma c.c., all'obbligo del risarcimento dei danno, da indivi- duarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e di- retta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, se- condo comma, c.c.” (Cass. civ., III, 19/01/2018, n. 1246).
Dunque, in ragione delle allegazioni di parte opponente, oggi appellante, dell'accertamento comunque operato dal CTU, nonché dei principi in tema di responsabilità ex recepto co- munque applicabili nella specie, l'onere probatorio spettava al cantiere.
Pertanto, l'appello principale va accolto per quanto di ragione.
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Ciò posto, la Corte ha disposto supplemento istruttorio tecnico, e nella relazione dell'1.8.2024 si legge: “lo scrivente effettuava la prima ispezione dell'imbarcazione in data
30/07/2018 ben sei anni dopo la consegna della stessa alla parte appellata. In detta occa- sione, lo scrivente, trovava una imbarcazione descritta e documentata nel seguente stato:
“strutture interne dello scafo in buone condizioni ad eccezione di 3 madieri spaccati nelle vicinanze della chiglia, i fasciami dell'opera viva sono in sufficiente stato di conservazione tuttavia il ritiro dei legnami, per il prolungato stazionamento a terra, evidenzia spazi aperti tra le tavole del fasciame che rendono la barca permeabile all'acqua. La chiglia è inarcata verso il basso a poppa, tale deformazione nasce nell'incastro a palella della chiglia a centro barca. L'opera morta, il ponte e la sovrastruttura sono marcescenti e sprovvisti della idonea resistenza strutturale alle sollecitazioni.
L'imbarcazione è priva dei motori principali di propulsione, delle eliche, delle due pompe del timone e delle relative ruote, delle manette di accelerazione/innesto marce, della passe- rella, della pedana di poppa, della scaletta di risalita, del verricello salpancora, dell'ancora con la rispettiva catena. Mancano altresì alcune parti e accessori di impianti elettrico (bat- terie, stereo, strumentazioni per la navigazione, VHF, bussola). Come ben visibile dalle foto lo stato generale è fatiscente con parti smontate e mancanti.” Negli atti non si riscontravano foto della stessa imbarcazione al tempo della consegna alla parte appellata e pertanto, lo scrivente, limitandosi ad alcune osservazioni di carattere tecnico effettuava una descrizione dell'unità nautica nel modo seguente: “1) L'imbarcazione nel 2012, prima di essere alata presso il cantiere per la realizzazione di alcune opere di manuten- Controparte_2 zione straordinaria, navigava in autonomia per raggiungere il porto di Torre del Greco;
2)
Le opere di manutenzioni oggetto della controversia nelle entità indicate dal cantiere e/o dallo non riguardavano una ristrutturazione totale dell'imbarcazione; 3) I motori CP_1 venivano sbarcati per effettuare opere di manutenzione straordinaria, si specifica a tal ri- guardo che non è presente nessun documento attestante l'entità di dette manutenzioni;
4) Le descrizioni dei lavori di entrambe le parti sono discordanti come entità ma sostanzialmente evidenziano comuni lavori di manutenzione straordinaria per una imbarcazione in legno fabbricata nel 1978. 5) Le sentine dell'unità si presentano ad oggi in discreto stato.
Dai punti precedenti, unici elementi in possesso del CTU, si deduce che lo stato dell'imbarcazione al tempo della consegna era tale da poter navigare ma in condizioni di mare tranquillo considerando la necessità di sostituire una o più tavole dell'opera morta (a tal riguardo si specifica che non sono presenti negli atti le annotazioni di sicurezza che av- valorerebbero un idoneo e totale stato di navigazione). Naturalmente, come tutte le imbar- cazioni in legno, aveva la necessità di sostituire una o più tavole di fasciame e di ripristinare lo strato di pitturazione che garantisce la protezione dei legnami alle intemperie”.
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Di conseguenza la descrizione dell'imbarcazione di cui al capoverso precedente era stata elaborata effettuando una ricostruzione dello stato manutentivo legata a quanto riportata negli atti ed allo svolgimento delle operazioni peritali”.
Quanto poi ai motori, questi originariamente vennero consegnati unitamente all'imbarcazione ed il CTU, in sede di redazione della prima consulenza (giudizio di primo grado, pag. 5), ha scritto: “il CTU specifica che durante l'accesso del 09/10/2018 gli veniva fornita copia della denuncia del furto dei motori marca Aifo modello 804am dal deposito dell'officina del Sig. , dove erano stati ricoverati per le attività manutentive, Testimone_1
è doveroso evidenziare che in tale denuncia non vengono riportati né le matricole dei motori
e neppure la provenienza degli stessi rendendo in tal modo la denuncia generica e non cor- relabile all'imbarcazione 1NA743D”.
In ogni caso, vale richiamare nuovamente il principio, di ordine generale, espresso da Cass. civ., III, 03/02/2012, n 1619 (il depositario, se la cosa va perduta o distrutta, va esente da responsabilità solo se fornisce la prova dell'adempimento del dovere della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa affidata).
Nella specie, è stata prodotta solo denuncia di furto ad opera del teste come eviden- Tes_1 ziato dal Consulente, dal contenuto generico, per cui opera, in danno della società, il princi- pio appena indicato.
Affermata la responsabilità della società, vanno tuttavia fatte alcune precisazioni.
Il Consulente (pag. 8 della relazione dell'1.8.2024), ha anche sottolineato che:
• l'imbarcazione, nel 2012, anno della sua consegna, aveva 34 anni;
• nel 2012 le quotazioni dell'usato erano condizionate dai ribassi della crisi economica;
• la svalutazione di un'imbarcazione da diporto segue un rapido declino nei primi anni dalla costruzione (55 % del suo valore fino al sesto anno di età);
• l'imbarcazione avrebbe potuto avere un valore massimo di euro 15.000, ma nella specie l'imbarcazione necessitava di varie opere;
• il valore dell'imbarcazione, comprensivo di allestimenti e motori in discrete condi- zioni si attestava intorno ad euro 11.000,00;
Il CTU ha poi concluso evidenziando che “l'imbarcazione in oggetto alla consegna alla par- te appellata secondo le stime ed i criteri descritti in precedenza era di circa 11000 euro (un- dicimila/00) con motori e allestimenti in buone condizioni. 2) La coppia di motori se in per- fetta efficienza aveva un valore massimo di mercato di circa 4700,00 euro (quattromilasette- cento/00)” (cfr. pag. 12).
Il IC ha anche risposto alle osservazioni con relazione del 17.2.2025 e le sue conclu- sioni appaiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici.
Va adesso applicato nuovamente l'art. 2697 cc, ma questa volta a carico di parte appellante principale.
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Pertanto, il Collegio - tenuto conto dell'affermazione del CTU, secondo cui “lo stato dell'imbarcazione al tempo della consegna era tale da poter navigare ma in condizioni di mare tranquillo considerando la necessità di sostituire una o più tavole dell'opera morta...”
- reputa doveroso fare applicazione del potere equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. e ricono- scere, all'attualità, complessivi euro 8000 per l'imbarcazione ed i motori.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va ri- chiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Se- zioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle mo- dalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato in- fatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liqui- dazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione moneta- ria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve es- sere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice se- condo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti
(da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di riva- lutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la società dovrà corrispondere al Sig. gli interessi CP_1 al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 6.617,04 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 19.6.2013, quale mo- mento della richiesta - in mancanza di elemento specifico diverso - di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 19.6.2014 e fino al momento della presen- te decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra preci- sate, così come indicato in dispositivo.
3. L'appello incidentale
3.1 Il motivo inerente alla relazione di CTU non può essere accolto, poiché, a ben vedere, le contestazioni attengono in gran parte al merito.
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Quanto poi alla dedotta produzione di documenti da parte del CTU (foto di Google earth, etc.), le conclusioni del consulente reggono anche prescindendo dalla detta documentazione, stante il principio connesso alla responsabilità ex recepto prima descritto.
In ogni caso e comunque, nella relazione di chiarimenti del 27.9.2019, il tecnico ha scritto:
“il c.t.u. precisa, come ampiamente dimostrato anche in queste note tecniche, che quanto fornito come documentazione fotografica dal c.t.p. , non ha condizionato il proprio Per_2 parere tecnico basato esclusivamente su quanto osservato durante gli accessi e nei fascicoli delle parti. In ciascun punto del proprio elaborato il c.t.u. fa riferimento alle foto presenti nel fascicolo del Cantiere alla documentazione fotografica raccolta Controparte_2 ed alle evidenze oggettive risultanti dall'accurata indagine svolta in cantiere”.
Per le ragioni ampiamente esposte in sede di valutazione dell'appello principale, va rigettato il secondo motivo, volto ad ottenere il riconoscimento delle somme portate dal decreto in- giuntivo.
Quanto poi al motivo sulle spese, subito infra.
4. Considerazioni conclusive spese.
Alla luce di quanto fin qui detto, la sentenza va incisa nel secondo punto del dispositivo, nel senso di lasciare inalterata “la condanna l'opponente ed in favore dell'opposta al pagamento della somma di € 3.800,00 oltre IVA ed oltre interessi dal 31.12.2012 all'effettivo soddisfo”, con esclusione dell'importo “di € 20,00 al giorno per la sosta dal 1.1.2013 al varo della im- barcazione”, che non può considerarsi dovuto.
Sempre in parziale riforma della pronuncia, la società va condannata al pagamento della somma prima indicata a titolo risarcitorio.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve proce- dere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conse- guenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
L'accoglimento solo parziale di entrambe le pretese - e dunque la soccombenza reciproca - inducono la Corte a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensa- te le spese di lite, comprese quelle occorse per la stesura delle relazioni di CTU.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La menzione va resa nei riguardi della società.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 185/2021 emessa il 27.1.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata nei procedimenti riuniti n.
600821/2013 RG e 3771/17 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provve- de:
• accoglie l'appello principale per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte moti- va e – per l'effetto – in parziale riforma della sentenza impugnata,
➢ condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro 3.800,00 oltre IVA ed oltre in- Parte_1 teressi dal 31.12.2012 all'effettivo soddisfo”;
➢ condanna il al pagamento, in favore di Controparte_5
, della somma di euro 8.000,00, oltre interessi al tas- Controparte_1 so legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 6.617,04 e quindi, anno per anno, ed a partire dal 19.6.2014 e fino al momento della presente decisio- ne, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• rigetta per il resto l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle occorse per la stesura delle relazioni di CTU;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la Controparte_2 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1004/2021 R.G., verten- te tra:
Controparte_1
e
Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante principale, l'Avvocato Stefano Pettorino che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata appellante incidentale, l'Avvocato Luciano Albero che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Pettorino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Albero si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli - VI sezione civile - nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 271/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 185/2021 emessa il 27.1.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata nei procedimenti riuniti n. 600821/2013 RG e 377120/17 RG, vertente: tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocati Stefano Pettorino e Luigi Mattera, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Ischia, Via V. Marone, n. 6; appellante
e
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luciano Albero, elettiva- mente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Torre del Greco, Corso V. Ema- nuele, n. 119; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e questioni preliminari
1.1 , con atto di citazione del 17.6.2013, proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 303/2013 del 24.4-29.4.2013, con il quale gli era stato ingiunto il pa- gamento della somma € 19.118,00, oltre accessori.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto dalla , Controparte_2 che aveva esposto che, alla fine del marzo 2012, aveva commissionato alla Controparte_1 società lavori di manutenzione ordinaria all'imbarcazione di sua proprietà denominata “El
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Corsaro”, per un ammontare, appunto, di euro 19.118,00, comprensiva dell'alloggio, della sosta in cantiere per 257 giorni e degli oneri tributari.
L'opponente, nel giudizio 600821/2013 R.G., contestava in parte l'esecuzione dei lavori, de- ducendo di avere commissionato alla società ricorrente solo la sostituzione di una tavola sul- lo specchio di poppa, la pitturazione esterna, la posa in opera dell'antisdrucciolo su parte della coperta, la pulizia della sentina, convenendo l'importo di euro 5000 (anche in ragione del fatto che alcuni dei lavori erano stati eseguiti in passato non a regola d'arte) e versando l'acconto di euro 2500.
Inoltre, secondo l'opponente, alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori era stata effet- tuata, per cui neppure poteva ritenersi dovuto l'importo per la sosta in cantiere.
Con l'opposizione, si chiedeva “…di revocare, l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, riget- tando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta dal predetto
“ … accertare e dichiarare, per le causali innanzi Controparte_3 esposte, la avvenuta corresponsione da parte di esso opponente, in favore della Società at- tuale ricorrente, relativamente ai lavori innanzi indicati, dell'importo di euro 2.500,00, con ogni pronuncia consequenziale…”.
Con ulteriore atto di citazione (giudizio 3771/2017 R.G.), si rivol- Controparte_1 geva al Tribunale di Torre Annunziata per chiedere che fosse accertata e dichiarata la re- sponsabilità della per i danni subiti Controparte_2 dall'imbarcazione “El Corsaro” tg. 1NA/743D, per le condizioni di inagibilità dell'imbarcazione a seguito della condotta negligente ed omissiva tenuta dal cantiere.
Veniva richiesto il pagamento della somma di € 51.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con provvedimento del 27.2.2020 le due cause venivano riunite dal Tribunale che, con la sentenza impugnata, così disponeva: “-accoglie parzialmente la opposizione e revoca il de- creto ingiuntivo n. 303/13; -condanna l'opponente ed in favore dell'opposta al pagamento della somma di € 3.800,00 oltre IVA ed oltre interessi dal 31.12.2012 all'effettivo soddisfo ed € 20,00 al giorno per la sosta dal 1.1.2013 al varo della imbarcazione…”.
Il Giudice di prime cure, dopo avere ritenuto dimostrata la titolarità attiva, ha così così moti- vato: “nel caso di specie, è risultato che per la descrizione dell'imbarcazione al momento della consegna, considerando che sono trascorsi oltre sei anni, il CTU ha potuto soltanto ri- ferirsi alle foto presenti negli atti ed a quelle trasmesse dall'odierno opponente;
peraltro anche durante il primo accesso, l'imbarcazione in oggetto non era identificabile non essen- doci i motori con le relative matricole e la targa apposta;
in ogni caso le opere di manuten- zioni oggetto della controversia nelle entità indicate dal cantiere e/o dallo non ri- CP_1 guardavano una ristrutturazione totale dell'imbarcazione. Per quanto riguarda i lavori pat- tuiti tra le parti il CTU ha accertato che non esisteva nessun documento contrattuale scritto
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dei lavori effettuati, né tantomeno durante gli accessi si erano evidenziate posizioni comuni
e che i lavori condivisi erano risultati: sostituzione di una tavola di fasciame allo specchio di poppa, pitturazione esterna dell'imbarcazione, posa in opera dell'antisdrucciolo e pulizia delle sentine.
A ciò va aggiunto che, sempre secondo il CTU, circa lo stato attuale dell'imbarcazione non può avere certezza sui lavori effettivamente eseguiti sia in termini di entità che in funzione delle date di realizzazione degli stessi, e concludendo che l'imbarcazione in oggetto è nelle condizione di relitto priva delle suoi motori di propulsione e delle dotazioni principali per la navigazione. Alla consegna l'imbarcazione, da quanto rilevabile dagli atti e da talune con- siderazioni di carattere tecnico, era in grado di navigare e necessitava di alcune opere di manutenzione straordinaria. Non è stato possibile, continua ancora il CTU, determinare con certezza i lavori pattuiti tra le parti per l'assenza di documenti contrattuali e delle evidenti divergenze espresse durante le operazioni peritali. Non è possibile esprimere una valutazio- ne sulla qualità dei lavori effettuati, mentre alcuni lavori sono parzialmente riscontrabili
(vedasi punti A, D, E, F a pagg. 7-8-9 della presente relazione), comunque non è possibile avere certezza sulla data di realizzazione di detti lavori, e giungendo ad un costo complessi- vo stimato di € 3.800,00 oltre IVA, mentre per l'importo totale determinato dalla opposta, il
Consulente ha precisato che si presuppone che siano state realizzate tutte le opere indicate CP negli da 1 a 8, mentre dalle considerazioni effettuate nel corpo della perizia si sono evidenziati voci non riscontrabili parzialmente e/o totalmente”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto:
• che l'imbarcazione era in grado di navigare ma necessitava di opere di manutenzione straordinaria;
• dimostrata l'esecuzione dei lavori limitatamente all'importo di euro 3800, iva esclu- sa;
• riconosciuto euro 20,00 al giorno per la sosta dall'1.1.2013 al varo dell'imbarcazione;
• non dimostrati i danni subiti dall'appellante.
1.2 Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 8.2.2021, , Controparte_1 in data 6.3.2021, ha proposto appello, costituendosi il medesimo giorno.
Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale, pur avendo accolto par- zialmente l'opposizione proposta, ha riconosciuto la debenza di somme nonostante alcuna prova circa la ultimazione dei lavori fosse stata fornita dalla Società.
Parte appellante ha aggiunto che “risultando la imbarcazione, al momento degli accertamen- ti peritali, presentarsi nella medesima condizione di quella al tempo dello sbarco dei motori avvenuto dopo la consegna in cantiere (2012), ovvero priva dei motori e delle dotazioni di bordo che ne consentivano il varo e la navigazione, appariva improbabile non solo che la ultimazione dei lavori e la messa a disposizione dell'imbarcazione fosse potuta avvenire per
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la data del 01/01/2013, ma anche che da tale data l'imbarcazione fosse nella condizione di non poter essere varata e navigare, non potendosi imputare all'attuale appellante il protrar- si fino ad oggi della sosta in cantiere, a nulla valendo l'avverso rilievo- peraltro rimasto non provato- circa una pretesa “messa a disposizione dell'imbarcazione” per le vie brevi e con le missive del maggio 2012 e gennaio 2013, mai pervenute.
Di conseguenza, ove il Tribunale avesse tenuto conto degli elementi acquisiti ed incontestati ovvero, di non aver l'opposta provato che alla data del 01/01/2013 i lavori alla imbarcazio- ne fossero stati ultimati e di non avere potuto il CTU riscontrare con certezza la esecuzione ed ultimazione dei detti lavori, non avrebbe dovuto, in considerazione dell'assenza di un do- cumento scritto comprovante l'intervenuto accordo in ordine al costo della sosta in cantiere, della condizione di relitto dell'imbarcazione e soprattutto dell'assenza dei motori e delle do- tazioni principali per la navigazione, protrattasi dal 2012 a tutt'oggi, -circostanza ricono- sciuta e pacifica- che ne impedivano, e ne impediscono il varo e la navigazione, condannare
l'opponente al pagamento dei lavori ed al costo della sosta in cantiere a far tempo dal
01/01/2013 al varo dell'imbarcazione”.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la decisione di ritenere infondata la do- manda risarcitoria, per il grave deterioramento della sua imbarcazione “El Corsaro”, la cui responsabilità era imputabile ex recepto al a cui era Controparte_2 stata consegnata in buone condizioni di navigabilità per l'effettuazione di lavori di rimessag- gio, e che invece l'aveva privata dei motori, delle eliche, dei generatori, di tutti gli impianti ed accessori, lasciandola esposta alle intemperie e quindi riducendola ad un rottame.
Secondo l'istante, il Sig. avrebbe provato l'avvenuta consegna e i danni subiti CP_1 dall'imbarcazione, dovendosi presumere che la cosa fosse stata consegnata in buone condi- zioni di navigabilità (l'imbarcazione El Corsaro è stata portata al cantiere in Torre del Gre- co e consegnata alla società appellata via mare per cui era in condizioni di navigabilità ed era dotata dei motori eliche generatori e tutti gli accessori ed impianti), mentre era onere del depositario dimostrare che i deterioramenti o/e avarie fossero da attribuirsi a cause ester- ne od alla natura stessa del bene.
Con il terzo motivo, infine, è stata contestata la decisione del Tribunale di riconoscere, in favore della società appellata, un compenso di euro € 3.800,00 oltre IVA ed oltre interessi dal 31.12.2012 all'effettivo soddisfo ed € 20,00 al giorno per la sosta dal 1.1.2013 al varo della imbarcazione, nonostante il comportamento della società.
1.3 A fronte della prima udienza del 10.7.2021, fissata in citazione, in data 18.6.2021 si è co- stituita la società, contestando l'avverso dedotto e proponendo appello incidentale, volto alla rinnovazione della CTU, a confermare integralmente il decreto opposto ed ottenere la con- danna alle spese di lite.
2. L'appello principale
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2.1 Il presente giudizio appare foriero di numerose questioni problematiche e caratterizzato da vari contrasti in tema di acquisizione della prova.
Per la relativa risoluzione, tenuto conto delle deduzioni dell'appellante principale - riferite alla mancata ultimazione dei lavori, all'impossibilità di mettere a disposizione l'imbarcazione ai fini del varo, ed alla responsabilità ex recepto - ma anche di quelle dell'appellato incidentale - che ha valorizzato le missive inviate al Sig. - il Colle- CP_1 gio si è posto alcuni interrogativi di carattere preliminare:
1) se la società abbia dimostrato l'effettiva ultimazione dei lavori;
2) a chi debba essere imputata la responsabilità dello stato di degrado dell'imbarcazione, con tutte le conseguenze che ne derivano, sia in termini di costo per la custodia, sia in termini di imputazione di danni.
Per ciò che concerne il primo quesito, il CTU, nella relazione di Consulenza redatta in primo grado, dopo avere passato in rassegna i lavori condivisi e quelli contestati, ha scritto: “è evi- dente che per quanto sopra osservato circa lo stato attuale dell'imbarcazione il CTU non può avere certezza sui lavori effettivamente eseguiti sia in termini di entità che in funzione delle date di realizzazione degli stessi. Ad esempio non sono riscontrabili i 40 mt lineari di tavole di fasciame sostituite, di fatto la verifica ha evidenziato una lunghezza di circa 19,5 mt (meno della metà) e la pitturazione delle murate e/o della carena può risultare non rea- lizzata e/o incompleta. Chiaramente non è possibile parlare di eventuali costi dei vizi riscon- trati e/o di lavori non terminati per quanto spero aver motivato esaustivamente nell'ampia analisi realizzata in precedenza (cfr. pagina 10 della relazione del 19.12.2018; cfr. anche chiarimenti del 27.9.2019)
Va inoltre aggiunto che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2697 cc, spettava alla so- cietà titolare del cantiere fornire prova univoca dell'esecuzione, a regola d'arte, dei lavori.
A tale scopo le foto prodotte, seppure rilevanti, e certamente espressive dell'esecuzione di interventi sulla barca, non sono idonee a dimostrare proprio l'effettiva e integrale esecuzio- ne, in ragione di quanto scritto dal Consulente tecnico, mentre le dichiarazioni dei testi escussi appaiono necessariamente valutative.
Ad esempio, il teste (udienza del 29.11.2016) ha riferito: “…non ero presen- Testimone_1 te all'esecuzione dei lavori… ho visto l'imbarcazione verniciata e presumo che la parte in legno era terminata, mentre la parte meccanica non è stata eseguita. La parte meccanica la dovevo eseguire io”.
E tuttavia, entrambe le parti avevano disquisito sulle attività che avrebbe dovuto compiere la società ed in queste non rientravano quelle relative alle parti meccaniche, come dichiarato, peraltro, dal teste.
Sempre il teste ascoltato anche sui capitoli di prova contraria, ha, poi, precisato che: Tes_1
“da quando l'imbarcazione è stata alata il cosiddetto “astuccio” ovvero il passascafo dove gira l'asse portaelica non è mai stato smontato”.
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Il teste (udienza del 24.10.2017) ha fatto riferimento alla pitturazione ma, ad Testimone_2 avviso della Corte, nulla di maggiormente specifico e probante, anzi, ha aggiunto che nel lu- glio 2012, nell'occasione in cui accompagnò il Sig. , i lavori non erano ancora ul- CP_1 timati.
Va doverosamente chiarito, però, come le asserzioni del Sig. circa la mancata rice- CP_1 zione delle raccomandate del 2-6.7.2012 e del 18-23.1.2013 sono destituite di fondamento, stante la produzione di copia delle relazioni di notifica.
Nondimeno, la detta circostanza non può assumere la rilevanza voluta dalla società.
Ciò si dice, in primo luogo, in ragione di quanto detto in ordine al primo punto esaminato, posto che, non essendovi prova univoca dell'ultimazione dei lavori, le missive non assumo- no rilevanza determinante, in quanto atti a formazione unilaterale.
Vi è poi altra ragione, autonoma e dirimente, riferita alle dette raccomandate
La Corte di cassazione, ad esempio, ha sostenuto che l'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzio- ne assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione prin- cipale;
né la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancan- za di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intima- zione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il de- posito di cui all'art. 1210 cod. civ. che in tema di contratto di riparazione d'autovettura, la pattuizione con cui si stabilisce un termine per il ritiro del veicolo riparato non comporta, una volta scaduto detto termine e in mancanza di un patto limitativo della responsabilità, il venir meno dell'obbligo di custodia fino a quando il debitore non abbia eseguito il deposito liberatorio previsto dalla disciplina in tema di "mora credendi" (Cass. civ., Sez. III, Senten- za, 06/05/2010, n. 10956).
I principi possono essere applicati al caso di specie, stante l'evidente identità di ratio (seppu- re, come vedremo, con alcuni accorgimenti).
Ed è noto che nel contratto concluso per la riparazione di un'imbarcazione, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la pre-
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stazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione;
ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, il com- penso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso (Cass. civ., VI, 04/06/2021, n. 15723).
Fermi questi principi, si tenta adesso di dirimere le questioni.
2.2 Ciò posto, i tre motivi dell'appello principale, che possono essere esaminati congiunta- mente e complessivamente, sono fondati, ma solo per quanto ragione.
Seppure, effettivamente, il CTU nominato in primo grado abbia evidenziato che, “trascorsi oltre sei anni dalla realizzazione di alcuni lavori di manutenzione sull'imbarcazione oggetto della presente controversia, non è possibile individuare con esattezza quali siano le opere realmente realizzate e la loro completezza” (cfr. pag. 12), ha comunque ipotizzato “prudenti ipotesi distintive di calcolo”, e - in particolare - la prima ipotesi “basata su quanto dichiara- to dal proprietario dell'unità ”, indicando, appunto, l'importo di euro 3.800, iva CP_1 esclusa.
In ogni caso, il Consulente ha individuato i lavori condivisi e cioè “sostituzione di una tavola di fasciame allo specchio di poppa, pitturazione esterna dell'imbarcazione, posa in opera dell'antisdrucciolo e pulizia delle sentine”.
Nella specie, non può essere negata, anche in ragione delle foto prodotte dal cantiere,
l'esecuzione, quantomeno parziale, dei lavori.
Pertanto, pure nell'incertezza prospettata dal Consulente, l'importo indicato da quest'ultimo, di euro 3.800, oltre iva e accessori, tenuto conto dei principi connessi all'art. 2697 cc in dan- no del Cantiere, può essere recepito.
Inoltre, il Giudice di primo grado ha avuto cura di precisare che “relativamente…alle do- glianze dell'opponente, di aver pagato in contanti € 2.500,00 in contanti, ostano gli artt.
2721 e 2726 c.c. necessitando una prova documentale;
peraltro tale cifra risulta essere la metà di quanto originariamente pattuito, e quindi una maggiore diligenza avrebbe dovuto imporre ad una quietanza”.
Dunque, a fronte della deduzione, da parte dell'appellante, di avere pattuito euro 5000, e te- nuto conto della valutazione operata dal CTU basata anche sulle dichiarazioni dell'attore,
l'istante stesso, ad avviso del Collegio, non ha poi debitamente contestato, ex art. 342 cpc, le valutazioni rese dal Tribunale.
Va invece accolta la doglianza inerente alla condanna al pagamento di euro 20,00 al giorno per la sosta, posto che, come più volte detto, in primo luogo, non vi è prova che i lavori fos- sero effettivamente stati ultimati, con conseguente impossibilità di messa a disposizione dell'imbarcazione.
E vale anche ricordare che, a fronte delle richieste contenute nelle citate missive, aventi ad oggetto il pagamento fino al “varo”, come correttamente sostenuto dall'appellante principa-
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le, il varo non sarebbe mai stato possibile, stante la mancanza di motori e della parte mecca- nica.
Peraltro, il CTU, nel giudizio di primo grado, alle pagine 6 e ss. della sua relazione del
19.12.2018, dopo aver preventivamente osservato che: “l'imbarcazione in oggetto non è identificabile non essendoci i motori con le relative matricole e la targa apposta…” ha provveduto alla descrizione dell'imbarcazione precisando che questa: “1)… nel 2012, prima di essere alata presso il cantiere per la realizzazione di alcune opere Controparte_2 di manutenzione straordinaria, navigava in autonomia per raggiungere il porto di Torre del
Greco; 2) Le opere di manutenzioni oggetto della controversia nelle entità indicate dal can- tiere e/o dallo non riguardavano una ristrutturazione totale dell'imbarcazione; 3) CP_1
I motori venivano sbarcati per effettuare opere di manutenzione straordinaria, si specifica a tal riguardo che non è presente nessun documento attestante l'entità di dette manutenzioni;
4) Le descrizioni dei lavori di entrambe le parti sono discordanti come entità ma sostan- zialmente evidenziano comuni lavori di manutenzione straordinaria per una imbarcazione in legno fabbricata nel 1978. 5) Le sentine dell'unità si presentano ad oggi in discreto stato”.
Sulla base di tali elementi il Consulente ha concluso affermando che “lo stato dell'imbarcazione al tempo della consegna era tale da poter navigare ma in condizioni di mare tranquillo considerando la necessità di sostituire una o più tavole dell'opera morta (a tal riguardo si specifica che non sono presenti negli atti le annotazioni di sicurezza che av- valorerebbero un idoneo e totale stato di navigazione). Naturalmente, come tutte le imbar- cazioni in legno, aveva la necessità di sostituire una o più tavole di fasciame e di ripristinare lo strato di pitturazione che garantisce la protezione dei legnami alle intemperie”.
Il Consulente, ancora, ha scritto: “attualmente, come già specificato in precedenza, mancano numerose attrezzature e apparecchiatura di cui, alcune di esse, sono state rimosse inspiega- bilmente e senza nota motivazione dal cantiere (ad eccezione della pedana di poppa per mo- tivi di occupazione di spazi). Il collegio peritale visionava alcune attrezzature e strumenta- zioni di bordo, poste in due depositi del cantiere, le quali non venivano riconosciute dal proprietario (vedasi foto da 32 a 39 allegato c)). Il CTU, non tro- Controparte_1 vando tali attrezzature/strumentazioni installate a bordo e non avendo elementi comparativi con il passato, lo ritiene non determinante ai fini dell'accertamento e della risposta al quesi- to posto dell'On. Giudice. Si specifica ulteriormente dell'impossibilità di verificare, da parte dello scrivente, della presenza a bordo dell'imbarcazione alla data di consegna di alcune strumentazioni non necessarie alla navigazione e menzionate nelle memorie del CTP
[...] Per_
(autopilota, navigatore plotter, radio VHF, stereo, ecoscandaglio, inverter)”.
Dunque, a fronte della consegna dell'imbarcazione, da parte dell'appellante, in condizioni di navigabilità (in disparte dalla considerazione che neppure si reputa sufficientemente conte- stata la circostanza che la stessa raggiunse il cantiere via mare), lo stato di degrado accertato
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poi dal CTU osta, ad avviso del Collegio, al riconoscimento della somma di euro 20,00 al giorno per il ricovero.
Si è già detto, poi, della natura accessoria dell'obbligazione di custodia e della presunzione di gratuità della custodia medesima (Cass. civ., 10956/10 cit.).
Così come si è già detto che occorreva un atto, rituale, di costituzione in mora, non essendo sufficienti le missive riportate da parte appellata.
Vale nuovamente richiamare il principio espresso da Cass. civ., III, 06/05/2010, n. 10956, in tema di mora del creditore.
Qui si aggiunge che, nella specie, in particolare, trattandosi di cose da consegnare in cantiere trova applicazione il secondo comma dell'art. 1209 cc “se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione”.
Nella motivazione della sentenza 10965/2010 si legge: “l'offerta, peraltro, deve essere fatta nei termini di cui alle disposizioni dell'art. 1208 c.c. e ss. e, nella specie, dovendo il ritiro dell'autovettura avvenire presso l'officina della ricorrente, era applicabile l'art. 1209 c.c., comma 2 occorreva, cioè, un'offerta della prestazione di consegna dell'autovettura fatta me- diante intimazione”.
E quanto fin qui detto consente al Collegio di analizzare la dedotta responsabilità, anche te- nuto conto di quanto previsto dall'artt. 1207 cc.
Si è ancora sostenuto che il contratto mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sé degli abiti per darvi pulitura va considerato come contratto d'opera che, tuttavia, contiene anche le obbligazioni della custodia e della riconsegna proprie del contratto di deposito. Ne deriva che il depositario, se la cosa va perduta o distrutta, va esente da responsabilità solo se fornisce la prova dell'adempimento del dovere della diligenza del buon padre di famiglia nel- la custodia della cosa affidata (Cass. civ., III, 03/02/2012, n. 1619).
Ancora: “nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempi- mento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera,
l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest'ultimo, secondo il paradigma in- dicato dall'art. 1780 primo comma c.c., all'obbligo del risarcimento dei danno, da indivi- duarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e di- retta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, se- condo comma, c.c.” (Cass. civ., III, 19/01/2018, n. 1246).
Dunque, in ragione delle allegazioni di parte opponente, oggi appellante, dell'accertamento comunque operato dal CTU, nonché dei principi in tema di responsabilità ex recepto co- munque applicabili nella specie, l'onere probatorio spettava al cantiere.
Pertanto, l'appello principale va accolto per quanto di ragione.
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Ciò posto, la Corte ha disposto supplemento istruttorio tecnico, e nella relazione dell'1.8.2024 si legge: “lo scrivente effettuava la prima ispezione dell'imbarcazione in data
30/07/2018 ben sei anni dopo la consegna della stessa alla parte appellata. In detta occa- sione, lo scrivente, trovava una imbarcazione descritta e documentata nel seguente stato:
“strutture interne dello scafo in buone condizioni ad eccezione di 3 madieri spaccati nelle vicinanze della chiglia, i fasciami dell'opera viva sono in sufficiente stato di conservazione tuttavia il ritiro dei legnami, per il prolungato stazionamento a terra, evidenzia spazi aperti tra le tavole del fasciame che rendono la barca permeabile all'acqua. La chiglia è inarcata verso il basso a poppa, tale deformazione nasce nell'incastro a palella della chiglia a centro barca. L'opera morta, il ponte e la sovrastruttura sono marcescenti e sprovvisti della idonea resistenza strutturale alle sollecitazioni.
L'imbarcazione è priva dei motori principali di propulsione, delle eliche, delle due pompe del timone e delle relative ruote, delle manette di accelerazione/innesto marce, della passe- rella, della pedana di poppa, della scaletta di risalita, del verricello salpancora, dell'ancora con la rispettiva catena. Mancano altresì alcune parti e accessori di impianti elettrico (bat- terie, stereo, strumentazioni per la navigazione, VHF, bussola). Come ben visibile dalle foto lo stato generale è fatiscente con parti smontate e mancanti.” Negli atti non si riscontravano foto della stessa imbarcazione al tempo della consegna alla parte appellata e pertanto, lo scrivente, limitandosi ad alcune osservazioni di carattere tecnico effettuava una descrizione dell'unità nautica nel modo seguente: “1) L'imbarcazione nel 2012, prima di essere alata presso il cantiere per la realizzazione di alcune opere di manuten- Controparte_2 zione straordinaria, navigava in autonomia per raggiungere il porto di Torre del Greco;
2)
Le opere di manutenzioni oggetto della controversia nelle entità indicate dal cantiere e/o dallo non riguardavano una ristrutturazione totale dell'imbarcazione; 3) I motori CP_1 venivano sbarcati per effettuare opere di manutenzione straordinaria, si specifica a tal ri- guardo che non è presente nessun documento attestante l'entità di dette manutenzioni;
4) Le descrizioni dei lavori di entrambe le parti sono discordanti come entità ma sostanzialmente evidenziano comuni lavori di manutenzione straordinaria per una imbarcazione in legno fabbricata nel 1978. 5) Le sentine dell'unità si presentano ad oggi in discreto stato.
Dai punti precedenti, unici elementi in possesso del CTU, si deduce che lo stato dell'imbarcazione al tempo della consegna era tale da poter navigare ma in condizioni di mare tranquillo considerando la necessità di sostituire una o più tavole dell'opera morta (a tal riguardo si specifica che non sono presenti negli atti le annotazioni di sicurezza che av- valorerebbero un idoneo e totale stato di navigazione). Naturalmente, come tutte le imbar- cazioni in legno, aveva la necessità di sostituire una o più tavole di fasciame e di ripristinare lo strato di pitturazione che garantisce la protezione dei legnami alle intemperie”.
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Di conseguenza la descrizione dell'imbarcazione di cui al capoverso precedente era stata elaborata effettuando una ricostruzione dello stato manutentivo legata a quanto riportata negli atti ed allo svolgimento delle operazioni peritali”.
Quanto poi ai motori, questi originariamente vennero consegnati unitamente all'imbarcazione ed il CTU, in sede di redazione della prima consulenza (giudizio di primo grado, pag. 5), ha scritto: “il CTU specifica che durante l'accesso del 09/10/2018 gli veniva fornita copia della denuncia del furto dei motori marca Aifo modello 804am dal deposito dell'officina del Sig. , dove erano stati ricoverati per le attività manutentive, Testimone_1
è doveroso evidenziare che in tale denuncia non vengono riportati né le matricole dei motori
e neppure la provenienza degli stessi rendendo in tal modo la denuncia generica e non cor- relabile all'imbarcazione 1NA743D”.
In ogni caso, vale richiamare nuovamente il principio, di ordine generale, espresso da Cass. civ., III, 03/02/2012, n 1619 (il depositario, se la cosa va perduta o distrutta, va esente da responsabilità solo se fornisce la prova dell'adempimento del dovere della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa affidata).
Nella specie, è stata prodotta solo denuncia di furto ad opera del teste come eviden- Tes_1 ziato dal Consulente, dal contenuto generico, per cui opera, in danno della società, il princi- pio appena indicato.
Affermata la responsabilità della società, vanno tuttavia fatte alcune precisazioni.
Il Consulente (pag. 8 della relazione dell'1.8.2024), ha anche sottolineato che:
• l'imbarcazione, nel 2012, anno della sua consegna, aveva 34 anni;
• nel 2012 le quotazioni dell'usato erano condizionate dai ribassi della crisi economica;
• la svalutazione di un'imbarcazione da diporto segue un rapido declino nei primi anni dalla costruzione (55 % del suo valore fino al sesto anno di età);
• l'imbarcazione avrebbe potuto avere un valore massimo di euro 15.000, ma nella specie l'imbarcazione necessitava di varie opere;
• il valore dell'imbarcazione, comprensivo di allestimenti e motori in discrete condi- zioni si attestava intorno ad euro 11.000,00;
Il CTU ha poi concluso evidenziando che “l'imbarcazione in oggetto alla consegna alla par- te appellata secondo le stime ed i criteri descritti in precedenza era di circa 11000 euro (un- dicimila/00) con motori e allestimenti in buone condizioni. 2) La coppia di motori se in per- fetta efficienza aveva un valore massimo di mercato di circa 4700,00 euro (quattromilasette- cento/00)” (cfr. pag. 12).
Il IC ha anche risposto alle osservazioni con relazione del 17.2.2025 e le sue conclu- sioni appaiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici.
Va adesso applicato nuovamente l'art. 2697 cc, ma questa volta a carico di parte appellante principale.
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Pertanto, il Collegio - tenuto conto dell'affermazione del CTU, secondo cui “lo stato dell'imbarcazione al tempo della consegna era tale da poter navigare ma in condizioni di mare tranquillo considerando la necessità di sostituire una o più tavole dell'opera morta...”
- reputa doveroso fare applicazione del potere equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. e ricono- scere, all'attualità, complessivi euro 8000 per l'imbarcazione ed i motori.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va ri- chiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Se- zioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle mo- dalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato in- fatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liqui- dazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione moneta- ria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve es- sere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice se- condo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti
(da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di riva- lutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la società dovrà corrispondere al Sig. gli interessi CP_1 al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 6.617,04 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 19.6.2013, quale mo- mento della richiesta - in mancanza di elemento specifico diverso - di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 19.6.2014 e fino al momento della presen- te decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra preci- sate, così come indicato in dispositivo.
3. L'appello incidentale
3.1 Il motivo inerente alla relazione di CTU non può essere accolto, poiché, a ben vedere, le contestazioni attengono in gran parte al merito.
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Quanto poi alla dedotta produzione di documenti da parte del CTU (foto di Google earth, etc.), le conclusioni del consulente reggono anche prescindendo dalla detta documentazione, stante il principio connesso alla responsabilità ex recepto prima descritto.
In ogni caso e comunque, nella relazione di chiarimenti del 27.9.2019, il tecnico ha scritto:
“il c.t.u. precisa, come ampiamente dimostrato anche in queste note tecniche, che quanto fornito come documentazione fotografica dal c.t.p. , non ha condizionato il proprio Per_2 parere tecnico basato esclusivamente su quanto osservato durante gli accessi e nei fascicoli delle parti. In ciascun punto del proprio elaborato il c.t.u. fa riferimento alle foto presenti nel fascicolo del Cantiere alla documentazione fotografica raccolta Controparte_2 ed alle evidenze oggettive risultanti dall'accurata indagine svolta in cantiere”.
Per le ragioni ampiamente esposte in sede di valutazione dell'appello principale, va rigettato il secondo motivo, volto ad ottenere il riconoscimento delle somme portate dal decreto in- giuntivo.
Quanto poi al motivo sulle spese, subito infra.
4. Considerazioni conclusive spese.
Alla luce di quanto fin qui detto, la sentenza va incisa nel secondo punto del dispositivo, nel senso di lasciare inalterata “la condanna l'opponente ed in favore dell'opposta al pagamento della somma di € 3.800,00 oltre IVA ed oltre interessi dal 31.12.2012 all'effettivo soddisfo”, con esclusione dell'importo “di € 20,00 al giorno per la sosta dal 1.1.2013 al varo della im- barcazione”, che non può considerarsi dovuto.
Sempre in parziale riforma della pronuncia, la società va condannata al pagamento della somma prima indicata a titolo risarcitorio.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve proce- dere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conse- guenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
L'accoglimento solo parziale di entrambe le pretese - e dunque la soccombenza reciproca - inducono la Corte a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensa- te le spese di lite, comprese quelle occorse per la stesura delle relazioni di CTU.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La menzione va resa nei riguardi della società.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 185/2021 emessa il 27.1.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata nei procedimenti riuniti n.
600821/2013 RG e 3771/17 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provve- de:
• accoglie l'appello principale per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte moti- va e – per l'effetto – in parziale riforma della sentenza impugnata,
➢ condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro 3.800,00 oltre IVA ed oltre in- Parte_1 teressi dal 31.12.2012 all'effettivo soddisfo”;
➢ condanna il al pagamento, in favore di Controparte_5
, della somma di euro 8.000,00, oltre interessi al tas- Controparte_1 so legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 6.617,04 e quindi, anno per anno, ed a partire dal 19.6.2014 e fino al momento della presente decisio- ne, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• rigetta per il resto l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle occorse per la stesura delle relazioni di CTU;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la Controparte_2 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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