Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3356/2023 rg , sul ricorso depositato il 07/07/2023 proposto da c.f. nata il [...] (difesa da Parte_1 C.F._1
avv. Patrizia Antonella Ravenda) nei confronti di in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : entrambe le parti,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati, poiché illegittimi ed infondati per i motivi esposti in ricorso;
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta AP ST per gli anni 2002 e 2003;
Accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra del diritto alla re- Parte_1 iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 2002 e 2003 e, conseguentemente, il diritto della ricorrente al riconoscimento e regolarizzazione della propria posizione assicurativa/contributiva;
Emettere ogni altro provvedimento conseguente e connesso. 1
6700.29/09/2022.0422108, 6700.29/09/2022.0422098, notificati in data 11.10.2022 ; che tali disconoscimenti erano ingiusti avendo ella lavorato quale operaia agricola a tempo determinato presso la ditta AP ST dal 2002 al 2003, sita in TE JO (RC).
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
****
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è infondato
La causa concerne in primis la contestazione mossa dalla ricorrente al provvedimento di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricoli intrattenuti con la ditta AP ST per gli anni
2002 e 2003 .
La ricorrente ha ricevuto la comunicazione di disconoscimento il 11.10. 2022.
Giova rammentare il principio < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. CP_2
n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> cassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Nel caso di specie il 9-11-2022 è stato depositato il ricorso amministrativo alla e quindi, in Pt_2
assenza del provvedimento entro 90 giorni successivi, il silenzio rigetto doveva essere impugnato entro i successivi 30 giorni trascorsi i quali , ove omesso , diveniva definitivo.
2 Orbene nel caso di specie dal 9.11.2022( ricorso amministrativo ) al 7.7.2023( deposito ricorso giudiziale ) sono trascorsi 239 giorni a fronte di 240 giorni previsti per il procedimento amministrativo e poi per impugnare in giudizio .
Ne discende che non sussiste la decadenza
MERITO
In primo luogo non sussiste la prescrizione né la decadenza .
CP_ Il potere dell' di accertamento e cancellazione non è soggetto a prescrizione né a termini di decadenza. Non si tratta di contribuzione comunque .
Tutto ciò premesso , la domanda non presenta elementi di comprovata fondatezza .
In caso di disconoscimento l'onere di prova spetta al lavoratore .
Sono in discussione rapporti di lavoro intrattenuti tra la ricorrente nata il [...] e il sig
ST AP n. 29.6.1948 quale datore di lavoro.
La ricorrente sostiene di aver lavorato per il AP ST in località di TE IC , nel
2002 per 102 giornate da agosto a dicembre e, nel 2003 per 102 giornate da luglio a dicembre, con orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16 impiegata nella coltivazione del vigneto, nonché nella semina, nella coltivazione, nell'irrigazione e nella raccolta degli ortaggi e delle patate, nella loro selezione, lavorazione e conservazione.
Di essere stata inoltre retribuita .
CP_ A fronte di tale asserzione risultano portati in giudizio dall' che ha disconosciuto i rapporti , accertamenti ispettivi di cui al verbale di accertamento del 31.3.2022 ( in copia depositato) che svolgono una ricostruzione dell'attività del AP ST evidenziando gravi carenze e assenza di riscontri sul piano amministrativo e contabile da far ritenere fittizi i rapporti .
Il sig ST AP è risultato essere lo zio della ricorrente.
Il rapporto parentale rende ancor più rigoroso l'onere di prova della effettività del rapporto di lavoro potendo esservi anche elementi di inattendibilità delle dichiarazioni formali rese nelle denunce aziendali.
Va detto che nelle informazioni rese nel 2020 il sig ST AP ha ammesso di aver lavorato in attività agricola e che non andava però da circa 20 anni il che fa ritenere che nel 2002 e 2003 vi siano seri dubbi che svolgesse attività agricola aziendale sui terreni in questione .
Fino al 2009 del resto è stato in servizio presso le Ferrovie e quindi sicuramente una presenza lavorativa agricola sui campi entro margini più ridotti il che lascia intendere pure una più ridotta consistenza dell'azienda e del fabbisogno di unità lavorative in contrasto con le denunce aziendali di 1270 giornate annue ( v. dato nel verbale ispettivo).
3 Nessun documento è emerso di riscontro della proprietà o della conduzione dei terreni .
Il Sig AP ST ha dichiarato, per quanto riportato dagli ispettori ,che dal 2000 il vigneto di località Gattì è abbandonato e secco.
Lo stesso AP ST però nulla riferisce di esistenza dei rapporti di lavoro con la ricorrente.
Dichiara, anzi, di non aver avuto mai bisogno di dipendenti, non ha mai avuto documenti né libro unico del lavoro né buste paga .
Nessuna fattura né documentazione fiscale ha esibito agli ispettori né risulta oggi.
Nessuna busta paga o quietanza di pagamento della retribuzione è stata fornita dalla parte ricorrente .
Gli ispettori hanno ritenuto , stante gli importi delle denunce aziendali., l'antieconomicità dell'attività , calcolando pure un fabbisogno ben al di sotto di quanto dichiarato
Gli accertamenti svolti dagli ispettori sui terreni e di quanto raccolto tramite informatori e quanto avvenuto in loro presenza fa fede fino a querela di falso .
Gli ispettori all'esito di approfondite indagini hanno escluso l'esistenza di un attività aziendale del
AP ST , avendo questi del resto dichiarato di non aver avuto necessità di manodopera .
La ricorrente ha reso dichiarazioni il 21.3.2021( v. doc.) agli ispettori . La stessa ricorrente però dichiara che non osservava un orario di lavoro e non lavorava quando vi era pioggia ma che lavorava al bisogno . Ha dichiarato di essere stata pagata più o meno 500 euro al mese .
La vendemmia avveniva tra settembre e ottobre .
Ricordava di aver lavorato per alcuni anni, ma non ricordava gli anni e i mesi , in località Gattì nei vigneti dello zio e vi erano anche lo zio e le sue figlie
E'del tutto evidente come il quadro appena esposto proietti un'ombra sulla esistenza dell'attività aziendale e della realtà dei rapporti di lavoro subordinato con la ricorrente .
A questo punto stante l'onere rigoroso di prova a carico della ricorrente lavoratrice occorre esaminare gli elementi portati dalla ricorrente .
La ricorrente nessun documento fornisce che avvalori il rapporto di lavoro .
Formula un capitolato istruttorio testimoniale seguente :
<1) Vero che la sig.ra dal 2002 al 2003 ha lavorato per la ditta AP ST Parte_1
come bracciante agricola;
2) Vero che la ricorrente si recava sul posto di lavoro in località TE JO di Reggio
Calabria e svolgeva la propria attività lavorativa dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16;
3) Vero che la sig.ra si occupava della coltivazione del vigneto, della semina, Parte_1
coltivazione, irrigazione e raccolta di ortaggi e patate. >.
4 Ad avviso del decidente i mezzi di prova non appaiono ammissibili , né conferenti e anzi in un capitolo anche in contrasto con le dichiarazioni della stessa ricorrente.
Il capo 1 è generico sui periodi di lavoro nell'anno e le giornate lavorate . E' anche privo di indicazione specifica delle modalità della direzione ed esercizio del potere in capo al datore , nulla dicendo su come gestisse il rapporto di lavoro e quali ordini di lavoro desse alla ricorrente .
L'orario di lavoro del capo 2 è smentito dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente agli ispettori
Il capo 3 resta da sé privo di decisività.
Nessun capo di prova a conforto del pagamento della retribuzione è formulato.
CP_ La prova testimoniale non appare quindi sufficiente a superare le gravi obiezioni poste dall' e dagli accertamenti esperiti .
Ad avviso del decidente il complessivo compendio offerto non è dunque tale da avvalorare una effettività dei rapporti di lavoro nei due anni in discussione e per le giornate di lavoro richieste dalla ricorrente .
La domanda va pertanto rigettata.
Spese del giudizio- la dichiarazione ai fini dell'esonero è inefficace perchè riporta un reddito inferiore ad una soglia però che non è quella per l'esenzione dalle spese in quanto non è 35.240,04 euro il limite ma inferiore essendo 25.676,02. Euro ( giusta fissazione del reddito per il gratuito patrocinio in 12.838,01 con d.m 10.5. 2023 ) maggiorato per il numero dei componenti - a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n.
55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 26.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5