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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n.1411/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DE SIMONE ANTONIO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. CAPURSO Controparte_2
MICHELE -c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 23/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 20/02/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il e l' chiedendo che, Controparte_2 CP_1 previa declaratoria della sussistenza del corrispondente requisito sanitario, fosse dichiarato il suo diritto al rilascio del
1 contrassegno invalidi con la specificazione della relativa decorrenza, oltre alle spese di lite.
II. - Ha resistito l' , chiedendo, oltre alla declaratoria di CP_1 improcedibilità per mancato esperimento del procedimento ex art.445 bis c.p.c. e del suo difetto di legittimazione passiva, il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata.
II.1. - Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_2 ha chiesto accertarsi il difetto di qualsivoglia responsabilità in merito alla fattispecie per cui è causa, con tutte le conseguenze di legge.
III. - In via preliminare, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' (titolare del potere di accertamento del CP_1 requisito sanitario) e del (deputato al rilascio Controparte_2 del contrassegno) sulla base della motivazione esposta in una recente sentenza dalla Corte di Appello di Bari, che, essendo pienamente condivisa, viene riportata in termini sostanzialmente integrali (Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 2085/2022 pubbl. il 27/12/2022, estensore Dott.ssa Elvira Palma).
«Il cd. “contrassegno di parcheggio per disabili” (CUDE –
Contrassegno Unico Disabili Europeo, introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R. n. 151/2012) viene rilasciato dal Comune di residenza della persona con disabilità, previo specifico accertamento sanitario.
Per il rilascio, dunque, l'interessato deve munirsi di certificazione medica di competenza della propria ASL che attesti che si ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o di cecità.
Certificazione che andrà allegata alla domanda da presentarsi al sindaco del comune di residenza con i propri dati personali
(procedura ritualmente seguito dal [n.d.e. richiedente] che ha avanzato istanza in data 27.02.2020, cfr. all. n. 6 fasc. parte ricorrente primo grado).
L'art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/1992 così testualmente dispone:
<<
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o
2 sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario.
L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: ″contrassegno di parcheggio per disabili″ conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.
4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: ″simbolo di accessibilità di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2,
l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio>>.
Va evidenziato che nei verbali più recenti di invalidità e handicap viene annotata anche l'eventuale sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, come accaduto nella fattispecie in esame, in cui, in sede di visita di revisione d'ufficio del 03.10.2019 da parte della Commissione Medico Legale di Andria, si attestava sia CP_1 che il (n.d.e. richiedente) fosse “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti
3 propri della sua età. Grave 100%” sia il <
“alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 09.02.2012
n. 5>>, dichiarazione quest'ultima ostativa al rilascio dello speciale contrassegno che autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (cfr. all. n. 5 fasc. parte ricorrente primo grado).
Questa semplificazione è stata introdotta dall'art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35 per evitare una doppia visita agli utenti, attribuendo questa facoltà direttamente alla Commissione medica che accerta invalidità o handicap.
L'art. 4, comma primo, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 dispone che:
< verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma
2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità>>.
La disposizione si riferisce alle Commissione Mediche istituite dalla norma richiamata secondo la quale:
< sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale CP_1 componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall' . Ai fini dell'attuazione del presente CP_1 articolo l' medesimo si avvale delle proprie risorse umane, CP_1 finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all' . CP_1
4 Avuto riguardo a tali riferimenti normativi deve affermarsi la competenza del solo a rispondere della sussistenza o meno del CP_1 requisito sanitario in capo a chi invoca in sede giudiziaria il rilascio del cd. CUDE, avendo la norma di semplificazione chiaramente statuito che, in sede di Commissione sanitaria integrata, < CP_1 il quale in sede di revisione d'ufficio per altre e diverse prestazioni, ha accertato spontaneamente (e tanto esclude la necessità di apposita domanda da parte dell'assistito) che [n.d.e. il ricorrente] si trovava < tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 09.02.2012 n. 5>>, impedendo così il rilascio, chiesto ritualmente all'ente competente, cioè
della prescritta autorizzazione per l'utilizzo Controparte_2 parcheggio disabili.
Bene, quindi, evidenzia il di essere certamente il Controparte_2 soggetto deputato al rilascio del cd. CUDE, ma previo accertamento, che esula dalla propria competenza, della sussistenza del requisito sanitario;
accertamento che – per le ragioni dianzi illustrate – ricade sull' soggetto che ha dato CP_1 luogo al presente giudizio, negando in sede sanitaria la sussistenza del necessario stato invalidante.
Con la dianzi accennata semplificazione della procedura amministrativa accertativa degli stati di invalidità di cui all'art. 20 del decreto legge n. 78/09, convertito con legge n.
102/09, la ASL deve ritenersi priva di legittimazione passiva nel presente giudizio, che vede quale contraddittore in ordine alla domanda proposta dal [n.d.e. ricorrente], quale titolare del potere di accertamento del requisito sanitario, e altresì il
, tenuto, all'esito, al rilascio del contrassegno. Controparte_2
Restano assorbiti i rilievi mossi dalla e dall' nelle CP_3 CP_1 rispettive memorie difensive, in ordine al reciproco difetto di legittimazione a contraddire alla domanda del [n.d.e. ricorrente]».
IV. - Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'accertamento della
5 sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi.
Al riguardo, occorre evidenziare che questo giudicante aveva disposto nell'ambito del presente giudizio (con ordinanza adottata all'esito dell'udienza del 01°/10/2024) la presentazione di distinto ricorso per ATP ex art.445 bis c.p.c. prescritto dal codice di rito a pena di improcedibilità della domanda giudiziale in ragione della materia oggetto del contendere [accertamento del requisito sanitario per usufruire del rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (HANDICAP ex art.4 DECRETO-LEGGE 9 febbraio
2012, n. 5)].
Ciò detto, il difensore di parte ricorrente (con le note di trattazione scritta trasmette telematicamente in data 19/09/2025) ha documentato l'emissione in data 23/07/2025 del decreto di omologa, che ha definito il procedimento per ATP ex art.445 bis
c.p.c. (contrassegnato con il n.7578/2024 R.G.) instaurato, appunto, dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Trani in ottemperanza a quanto disposto in precedenza nell'ambito del presente giudizio all'esito dell'udienza del 01°/10/2024.
Orbene, dall'esame del predetto decreto di omologa, si evince che è stata riscontrata in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (HANDICAP ex art.4 DECRETO-LEGGE 9 febbraio
2012, n. 5) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/05/2023.
IV.1. - Di conseguenza, deve essere pure dichiarato il diritto della parte ricorrente al rilascio del contrassegno invalidi, tenuto conto delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
V. - In merito alla regolamentazione delle spese di lite, non può essere disposta la condanna dell' e del al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto incardinare il procedimento per ATP ex art.445 bis
c.p.c. (quale condizione di procedibilità) prima di introdurre il presente giudizio di cognizione.
6 D'altra parte, atteso il recente mutamento di orientamento della
Sezione Lavoro del Tribunale di Trani con riferimento alla necessità di introdurre il procedimento per ATP ex art.445 bis
c.p.c. (quale condizione di procedibilità della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili), si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'accertamento della sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al rilascio del contrassegno invalidi;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Trani, 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DE SIMONE ANTONIO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. CAPURSO Controparte_2
MICHELE -c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 23/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 20/02/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il e l' chiedendo che, Controparte_2 CP_1 previa declaratoria della sussistenza del corrispondente requisito sanitario, fosse dichiarato il suo diritto al rilascio del
1 contrassegno invalidi con la specificazione della relativa decorrenza, oltre alle spese di lite.
II. - Ha resistito l' , chiedendo, oltre alla declaratoria di CP_1 improcedibilità per mancato esperimento del procedimento ex art.445 bis c.p.c. e del suo difetto di legittimazione passiva, il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata.
II.1. - Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_2 ha chiesto accertarsi il difetto di qualsivoglia responsabilità in merito alla fattispecie per cui è causa, con tutte le conseguenze di legge.
III. - In via preliminare, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' (titolare del potere di accertamento del CP_1 requisito sanitario) e del (deputato al rilascio Controparte_2 del contrassegno) sulla base della motivazione esposta in una recente sentenza dalla Corte di Appello di Bari, che, essendo pienamente condivisa, viene riportata in termini sostanzialmente integrali (Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 2085/2022 pubbl. il 27/12/2022, estensore Dott.ssa Elvira Palma).
«Il cd. “contrassegno di parcheggio per disabili” (CUDE –
Contrassegno Unico Disabili Europeo, introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R. n. 151/2012) viene rilasciato dal Comune di residenza della persona con disabilità, previo specifico accertamento sanitario.
Per il rilascio, dunque, l'interessato deve munirsi di certificazione medica di competenza della propria ASL che attesti che si ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o di cecità.
Certificazione che andrà allegata alla domanda da presentarsi al sindaco del comune di residenza con i propri dati personali
(procedura ritualmente seguito dal [n.d.e. richiedente] che ha avanzato istanza in data 27.02.2020, cfr. all. n. 6 fasc. parte ricorrente primo grado).
L'art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/1992 così testualmente dispone:
<<
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o
2 sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario.
L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: ″contrassegno di parcheggio per disabili″ conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.
4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: ″simbolo di accessibilità di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2,
l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio>>.
Va evidenziato che nei verbali più recenti di invalidità e handicap viene annotata anche l'eventuale sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, come accaduto nella fattispecie in esame, in cui, in sede di visita di revisione d'ufficio del 03.10.2019 da parte della Commissione Medico Legale di Andria, si attestava sia CP_1 che il (n.d.e. richiedente) fosse “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti
3 propri della sua età. Grave 100%” sia il <
“alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 09.02.2012
n. 5>>, dichiarazione quest'ultima ostativa al rilascio dello speciale contrassegno che autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (cfr. all. n. 5 fasc. parte ricorrente primo grado).
Questa semplificazione è stata introdotta dall'art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35 per evitare una doppia visita agli utenti, attribuendo questa facoltà direttamente alla Commissione medica che accerta invalidità o handicap.
L'art. 4, comma primo, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 dispone che:
< verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma
2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità>>.
La disposizione si riferisce alle Commissione Mediche istituite dalla norma richiamata secondo la quale:
< sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale CP_1 componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall' . Ai fini dell'attuazione del presente CP_1 articolo l' medesimo si avvale delle proprie risorse umane, CP_1 finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all' . CP_1
4 Avuto riguardo a tali riferimenti normativi deve affermarsi la competenza del solo a rispondere della sussistenza o meno del CP_1 requisito sanitario in capo a chi invoca in sede giudiziaria il rilascio del cd. CUDE, avendo la norma di semplificazione chiaramente statuito che, in sede di Commissione sanitaria integrata, < CP_1 il quale in sede di revisione d'ufficio per altre e diverse prestazioni, ha accertato spontaneamente (e tanto esclude la necessità di apposita domanda da parte dell'assistito) che [n.d.e. il ricorrente] si trovava < tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 09.02.2012 n. 5>>, impedendo così il rilascio, chiesto ritualmente all'ente competente, cioè
della prescritta autorizzazione per l'utilizzo Controparte_2 parcheggio disabili.
Bene, quindi, evidenzia il di essere certamente il Controparte_2 soggetto deputato al rilascio del cd. CUDE, ma previo accertamento, che esula dalla propria competenza, della sussistenza del requisito sanitario;
accertamento che – per le ragioni dianzi illustrate – ricade sull' soggetto che ha dato CP_1 luogo al presente giudizio, negando in sede sanitaria la sussistenza del necessario stato invalidante.
Con la dianzi accennata semplificazione della procedura amministrativa accertativa degli stati di invalidità di cui all'art. 20 del decreto legge n. 78/09, convertito con legge n.
102/09, la ASL deve ritenersi priva di legittimazione passiva nel presente giudizio, che vede quale contraddittore in ordine alla domanda proposta dal [n.d.e. ricorrente], quale titolare del potere di accertamento del requisito sanitario, e altresì il
, tenuto, all'esito, al rilascio del contrassegno. Controparte_2
Restano assorbiti i rilievi mossi dalla e dall' nelle CP_3 CP_1 rispettive memorie difensive, in ordine al reciproco difetto di legittimazione a contraddire alla domanda del [n.d.e. ricorrente]».
IV. - Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'accertamento della
5 sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi.
Al riguardo, occorre evidenziare che questo giudicante aveva disposto nell'ambito del presente giudizio (con ordinanza adottata all'esito dell'udienza del 01°/10/2024) la presentazione di distinto ricorso per ATP ex art.445 bis c.p.c. prescritto dal codice di rito a pena di improcedibilità della domanda giudiziale in ragione della materia oggetto del contendere [accertamento del requisito sanitario per usufruire del rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (HANDICAP ex art.4 DECRETO-LEGGE 9 febbraio
2012, n. 5)].
Ciò detto, il difensore di parte ricorrente (con le note di trattazione scritta trasmette telematicamente in data 19/09/2025) ha documentato l'emissione in data 23/07/2025 del decreto di omologa, che ha definito il procedimento per ATP ex art.445 bis
c.p.c. (contrassegnato con il n.7578/2024 R.G.) instaurato, appunto, dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Trani in ottemperanza a quanto disposto in precedenza nell'ambito del presente giudizio all'esito dell'udienza del 01°/10/2024.
Orbene, dall'esame del predetto decreto di omologa, si evince che è stata riscontrata in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (HANDICAP ex art.4 DECRETO-LEGGE 9 febbraio
2012, n. 5) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/05/2023.
IV.1. - Di conseguenza, deve essere pure dichiarato il diritto della parte ricorrente al rilascio del contrassegno invalidi, tenuto conto delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
V. - In merito alla regolamentazione delle spese di lite, non può essere disposta la condanna dell' e del al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto incardinare il procedimento per ATP ex art.445 bis
c.p.c. (quale condizione di procedibilità) prima di introdurre il presente giudizio di cognizione.
6 D'altra parte, atteso il recente mutamento di orientamento della
Sezione Lavoro del Tribunale di Trani con riferimento alla necessità di introdurre il procedimento per ATP ex art.445 bis
c.p.c. (quale condizione di procedibilità della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili), si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'accertamento della sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al rilascio del contrassegno invalidi;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Trani, 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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