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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16834 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Diego Fabbri
E
Controparte_1
Avv. Maurizio Leopoldo
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
, a modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale definita con decreto di omologa Parte_2 del 17.1.2022, in atti, che prevedeva, tra l'altro, la corresponsione da parte sua alla moglie della somma di euro 550,00 mensili per i figli, chiedeva di corrispondere la minor somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento della sola figlia, in quanto il figlio era diventato maggiorenne ed economicamente autonomo, anche considerando il fatto che la moglie conviveva da circa due anni con il suo nuovo compagno e che il ricorrente aveva visto aumentati i costi della locazione a suo carico per l'abitazione dove viveva. Successivamente il ricorrente chiedeva, vista la raggiunta maggiore età anche della figlia, di sospendere la contribuzione già posta a suo carico, per consentirgli di concordare direttamente con i figli il contributo al loro mantenimento.
La contestava la circostanza inerente la sua convivenza con il nuovo compagno, deduceva che le CP_1 esigenze dei figli erano aumentate, che il figlio svolgeva l'attività di magazziniere con un reddito minimo tra
850,00 e 1.000,00 euro mensili, e chiedeva il rigetto della domanda;
“in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi Cod. Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere sussistenti i presupposti per una riduzione dell'assegno corrisposto per il mantenimento del figlio , voglia procedere ad un aumento Per_1 proporzionale della quantificazione dell'assegno da corrispondersi alla figlia che determini la Per_2 corresponsione di un assegno complessivo pari ad € 550,00.”. Successivamente, la resistente chiedeva anche la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Deve, innanzitutto, premettersi che, in caso di richiesta di modifica delle statuizioni economiche per i figli, occorre prioritariamente valutare eventuali dedotte aumentate esigenze dei figli, pur sempre compatibilmente con i redditi del soggetto onerato, ciò anche a prescindere da eventuali modifiche delle condizioni economiche dei genitori ma valutata in ogni caso la sostenibilità della modifica: “ Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni
o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.” (Cass., ord. del
12.7.2022, n. 22075).
Quanto, poi, all'attività lavorativa prestata dal figlio, già titolare di assegno di mantenimento, deve osservarsi che anche un contratto di lavoro a tempo determinato, pur se non di breve durata e con una retribuzione idonea, può fondare la revoca dei benefici in suo favore: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cass., ord. del 15.12.2021, n. 40282).
Rileva questo Collegio che il figlio delle parti ha 22 anni, ha un diploma di tecnico informatico (come dedotto dalla stessa , dall'aprile 2023 (cfr. buste paga, in atti) lavora per il supermercato Eurospin CP_1 con un contratto a tempo determinato (deve ritenersi già più volte rinnovato, essendo passati due anni e mezzo), senza che sia emersa alcuna attività del ragazzo per cercare un impiego adeguato agli studi di scuola superiore effettuati, e percepisce una retribuzione che a gennaio-febbraio 2024 era di circa euro
900,00 mensili (euro 1.538,00 lordi, a gennaio 2024 con un netto di euro 998,00 e a febbraio 2024 con un netto di euro 853,00, cfr. buste paga, in atti).
Si ritiene, ciò premesso, che l'attività lavorativa del ragazzo sia ormai, ad oggi, stabilizzata e ritenuta dal medesimo adeguata alle sue capacità ed aspirazioni, non avendo egli ad oggi ricercato altro impiego, nulla sul punto essendo emerso. A quanto ora esposto, si ritiene che consegua la revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, delle disposizioni economiche in suo favore già poste a carico del padre.
Quanto, invece, alla somma determinata a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, deve rilevarsi che la ragazza, all'epoca della separazione, aveva 14 anni, mentre oggi ne ha 18, con esigenze, dunque, senza dubbio aumentate. A ciò si ritiene che consegua un aumento dell'assegno di mantenimento per la ragazza,
a far data dalla presente sentenza, da commisurarsi in euro 550,00 mensili, oltre Istat, come richiesto, invariate le modalità di corresponsione, atteso che la domanda di versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne non proviene da soggetto a ciò legittimato, cioè parte creditrice. La somma così disposta deve ritenersi adeguata ai redditi del ricorrente, il quale ometteva di depositare quanto ordinato dal G.D. con provvedimento del 9.7.2024 (estratti conto intestati o cointestati con terzi relativamente al 2024, oltre alle dichiarazioni dei redditi aggiornate e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio), con ciò dovendosi desumere la volontà del medesimo di celare i suoi effettivi redditi, da presumersi maggiori di quanto dedotto nei suoi scritti.
In vista della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale del
17.1.2022, così provvede:
revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, gli oneri economici già posti a carico dello in favore Pt_1 del figlio;
aumenta l'assegno di mantenimento per la figlia, come già posto a carico dello , a far data dalla Pt_1 presente sentenza, ad euro 550,00 mensili, oltre Istat, invariate le modalità di corresponsione vigenti;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 19.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Diego Fabbri
E
Controparte_1
Avv. Maurizio Leopoldo
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
, a modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale definita con decreto di omologa Parte_2 del 17.1.2022, in atti, che prevedeva, tra l'altro, la corresponsione da parte sua alla moglie della somma di euro 550,00 mensili per i figli, chiedeva di corrispondere la minor somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento della sola figlia, in quanto il figlio era diventato maggiorenne ed economicamente autonomo, anche considerando il fatto che la moglie conviveva da circa due anni con il suo nuovo compagno e che il ricorrente aveva visto aumentati i costi della locazione a suo carico per l'abitazione dove viveva. Successivamente il ricorrente chiedeva, vista la raggiunta maggiore età anche della figlia, di sospendere la contribuzione già posta a suo carico, per consentirgli di concordare direttamente con i figli il contributo al loro mantenimento.
La contestava la circostanza inerente la sua convivenza con il nuovo compagno, deduceva che le CP_1 esigenze dei figli erano aumentate, che il figlio svolgeva l'attività di magazziniere con un reddito minimo tra
850,00 e 1.000,00 euro mensili, e chiedeva il rigetto della domanda;
“in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi Cod. Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere sussistenti i presupposti per una riduzione dell'assegno corrisposto per il mantenimento del figlio , voglia procedere ad un aumento Per_1 proporzionale della quantificazione dell'assegno da corrispondersi alla figlia che determini la Per_2 corresponsione di un assegno complessivo pari ad € 550,00.”. Successivamente, la resistente chiedeva anche la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Deve, innanzitutto, premettersi che, in caso di richiesta di modifica delle statuizioni economiche per i figli, occorre prioritariamente valutare eventuali dedotte aumentate esigenze dei figli, pur sempre compatibilmente con i redditi del soggetto onerato, ciò anche a prescindere da eventuali modifiche delle condizioni economiche dei genitori ma valutata in ogni caso la sostenibilità della modifica: “ Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni
o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.” (Cass., ord. del
12.7.2022, n. 22075).
Quanto, poi, all'attività lavorativa prestata dal figlio, già titolare di assegno di mantenimento, deve osservarsi che anche un contratto di lavoro a tempo determinato, pur se non di breve durata e con una retribuzione idonea, può fondare la revoca dei benefici in suo favore: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cass., ord. del 15.12.2021, n. 40282).
Rileva questo Collegio che il figlio delle parti ha 22 anni, ha un diploma di tecnico informatico (come dedotto dalla stessa , dall'aprile 2023 (cfr. buste paga, in atti) lavora per il supermercato Eurospin CP_1 con un contratto a tempo determinato (deve ritenersi già più volte rinnovato, essendo passati due anni e mezzo), senza che sia emersa alcuna attività del ragazzo per cercare un impiego adeguato agli studi di scuola superiore effettuati, e percepisce una retribuzione che a gennaio-febbraio 2024 era di circa euro
900,00 mensili (euro 1.538,00 lordi, a gennaio 2024 con un netto di euro 998,00 e a febbraio 2024 con un netto di euro 853,00, cfr. buste paga, in atti).
Si ritiene, ciò premesso, che l'attività lavorativa del ragazzo sia ormai, ad oggi, stabilizzata e ritenuta dal medesimo adeguata alle sue capacità ed aspirazioni, non avendo egli ad oggi ricercato altro impiego, nulla sul punto essendo emerso. A quanto ora esposto, si ritiene che consegua la revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, delle disposizioni economiche in suo favore già poste a carico del padre.
Quanto, invece, alla somma determinata a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, deve rilevarsi che la ragazza, all'epoca della separazione, aveva 14 anni, mentre oggi ne ha 18, con esigenze, dunque, senza dubbio aumentate. A ciò si ritiene che consegua un aumento dell'assegno di mantenimento per la ragazza,
a far data dalla presente sentenza, da commisurarsi in euro 550,00 mensili, oltre Istat, come richiesto, invariate le modalità di corresponsione, atteso che la domanda di versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne non proviene da soggetto a ciò legittimato, cioè parte creditrice. La somma così disposta deve ritenersi adeguata ai redditi del ricorrente, il quale ometteva di depositare quanto ordinato dal G.D. con provvedimento del 9.7.2024 (estratti conto intestati o cointestati con terzi relativamente al 2024, oltre alle dichiarazioni dei redditi aggiornate e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio), con ciò dovendosi desumere la volontà del medesimo di celare i suoi effettivi redditi, da presumersi maggiori di quanto dedotto nei suoi scritti.
In vista della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale del
17.1.2022, così provvede:
revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, gli oneri economici già posti a carico dello in favore Pt_1 del figlio;
aumenta l'assegno di mantenimento per la figlia, come già posto a carico dello , a far data dalla Pt_1 presente sentenza, ad euro 550,00 mensili, oltre Istat, invariate le modalità di corresponsione vigenti;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 19.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi