CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1736/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442180 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12871/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia, insiste per la condanna alle spese
Resistente/Appellato: cessata materia con compensazione spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la sig. Nominativo_1 ha impugnato l'atto di accertamento esecutivo n. 112401442180 notificato in data 23 novembre 2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) relativo agli anni 2018-2023 per un'imposta di complessivi €. 4.055,00 e ne ha chiesto l'annullamento: 1) per violazione del contraddittorio ex art.
6-bis L. 212/2000 come novellato dal D. Lgs. n. 219 del 30.12.2023; 2) per decadenza e prescrizione dei tributi relativi al 2018, pur considerando la sospensione dei termini disposta in relazione al periodo pandemico;
3) Inammissibilità infondatezza, essendo l'avviso stato causato da evidente errore per variazione toponomastica dell'immobile, giusta Delibera del Comune di Roma n. 404 del 3 dicembre 2008, ossia da Indirizzo_1 (ove erano ubicate varie palazzine contrassegnate come Pal. A1, A2, A3 etc.), denominato in Indirizzo_2; è stato richiesto il pagamento di imposte già corrisposte, a fronte di una variazione toponomastica effettuata il 12 dicembre 2024;
che si è costituita Roma Capitale, precisando di avere emesso, in data 17/06/2025, ad esito del riesame della posizione ed in maniera assolutamente tempestiva, il doc. n. U250600191471, mediante il quale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401442180 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo provveduto ad annullamento del provvedimento impugnato in sede di autotutela, riconoscendo fondate le ragioni della società ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato disposto in sede di autotutela dall'ente impositore, deve dirsi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio
(ai sensi dell'art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del D. Lgs. n. 546/92
“Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”);
che, dovendosi valutare complessivamente il comportamento delle parti in causa, sussistono ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, posto che Roma Capitale ha riconosciuto tempestivamente la non debenza della pretesa, ed è d'altra parte evidente che, risultando la variazione toponomastica successiva alla notifica dell'atto di accertamento, l'amministrazione è incorsa in un errore scusabile nell'emissione dell'atto;
P.Q.M.
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, SPESE COMPENSATE.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Vª della CGT, il 24 novembre 2025
Il Giudice monocratico Elisabetta Rosi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1736/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442180 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12871/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia, insiste per la condanna alle spese
Resistente/Appellato: cessata materia con compensazione spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la sig. Nominativo_1 ha impugnato l'atto di accertamento esecutivo n. 112401442180 notificato in data 23 novembre 2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) relativo agli anni 2018-2023 per un'imposta di complessivi €. 4.055,00 e ne ha chiesto l'annullamento: 1) per violazione del contraddittorio ex art.
6-bis L. 212/2000 come novellato dal D. Lgs. n. 219 del 30.12.2023; 2) per decadenza e prescrizione dei tributi relativi al 2018, pur considerando la sospensione dei termini disposta in relazione al periodo pandemico;
3) Inammissibilità infondatezza, essendo l'avviso stato causato da evidente errore per variazione toponomastica dell'immobile, giusta Delibera del Comune di Roma n. 404 del 3 dicembre 2008, ossia da Indirizzo_1 (ove erano ubicate varie palazzine contrassegnate come Pal. A1, A2, A3 etc.), denominato in Indirizzo_2; è stato richiesto il pagamento di imposte già corrisposte, a fronte di una variazione toponomastica effettuata il 12 dicembre 2024;
che si è costituita Roma Capitale, precisando di avere emesso, in data 17/06/2025, ad esito del riesame della posizione ed in maniera assolutamente tempestiva, il doc. n. U250600191471, mediante il quale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401442180 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo provveduto ad annullamento del provvedimento impugnato in sede di autotutela, riconoscendo fondate le ragioni della società ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato disposto in sede di autotutela dall'ente impositore, deve dirsi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio
(ai sensi dell'art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del D. Lgs. n. 546/92
“Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”);
che, dovendosi valutare complessivamente il comportamento delle parti in causa, sussistono ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, posto che Roma Capitale ha riconosciuto tempestivamente la non debenza della pretesa, ed è d'altra parte evidente che, risultando la variazione toponomastica successiva alla notifica dell'atto di accertamento, l'amministrazione è incorsa in un errore scusabile nell'emissione dell'atto;
P.Q.M.
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, SPESE COMPENSATE.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Vª della CGT, il 24 novembre 2025
Il Giudice monocratico Elisabetta Rosi