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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 127/2025 del R.G. su domanda congiunta avente ad oggetto la cessazione effetti civili del matrimonio azionato da nata ad [...] Parte_1 il 2.02.1980, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Michele Scibelli ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Colombo n. 11 e nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nello Pizza ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Francesco De Sanctis n. 56;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 17.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 22.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.10.2004 alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale è nato il figlio il Per_1
27.03.2005 che risulta autonomo economicamente e che, in seguito alla sentenza di separazione giudiziale del 2.10.2008, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza.
All'udienza del 31.03.2025 le parti, comparse personalmente, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata assunta in decisione.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data
1/2 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, definito con sentenza n. 1625/2008 del 2.10.2008.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
Parte_2
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2