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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
COLLEGIO ESECUZIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott. Elmelinda Mercurio Presidente
dott. Giuseppina Vecchione Giudice
dott. Linda Catagna Giudice relatore all'esito della riserva formulata all'udienza del 19 giugno 2025 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA
nella causa avente n. 3034/2025 R.G.;
causa avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice, dott.
Emiliano Vassallo, emessa nel procedimento di espropriazione avente n.RGAC 7564 2024 dell'intestato Tribunale;
causa pendente tra:
elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in Parte_1 atti;
PARTE RECLAMANTE
E
elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
Controparte_1
PARTI RECLAMATA
OSSERVA 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente procedimento abbia ad oggetto il reclamo spiegato avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice, dott. Emiliano
Vassallo nel procedimento di opposizione a precetto avente RGAC 3034/2025.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società reclamata che chiedeva il rigetto del reclamo.
2. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene doveroso ricostruire le vicende processuali intercorse tra le parti.
Il 6 dicembre 2024 il ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto Parte_1 con il quale la tramite la sua mandataria ha intimato Controparte_1 Parte_2 il pagamento dell'importo di € 335.815,24, oltre alle spese e agli ulteriori interessi sino ad effettivo soddisfo nonché i compensi professionali e le spese dell'eventuale azione esecutiva.
L'intimato precetto si fonda sul decreto ingiuntivo n.1965/2024 del 13 febbraio 2024, recante l'ingiunzione di pagamento di € 200.682,99, oltre interessi moratori ex
D.lgs.n.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, oltre alle spese legali.
La ha indicato l'intervenuta notificazione del decreto ingiuntivo in Controparte_1 data 14 febbraio 2024 e la mancata opposizione nel termine normativamente previsto, nonché la successiva notificazione del titolo in forma esecutiva avvenuta il 3 maggio
2024.
Richiamato il decorso del termine dilatorio ex art.14 del decreto legge n.669/1996, convertito dalla legge n.30/1997, la ha intimato al Controparte_1 Parte_1
di provvedere al pagamento dell'importo di € 335.815,24, oltre ai predetti
[...] accessori.
Il ha proposto opposizione a precetto devolvendo essenzialmente tre motivi di Parte_1
doglianza ovvero la attivazione della procedura di dissesto da parte dell'Ente, l'adozione della delibera di impignorabilità ed infine la errata quantificazione delle somme chieste a titolo di interessi moratori.
Nella corrente sede vengono riproposti gli stessi quali motivi di reclamo e pertanto, ad essi deve essere delimitato il thema decidendum, secondo il noto principio della devoluzione.
Ebbene, ferme queste risultanze di fatto, il Collegio osserva quanto segue. 3. Come noto, il reclamo ex art.624 e 669 terdecies c.p.c. costituisce una vera e propria prosecuzione della fase di emissione del provvedimento cautelare, che si arricchisce di un nuovo momento decisorio caratterizzato dall'alterità soggettiva del giudice.
4. L'esame della fattispecie portata all'attenzione del Collegio non può prescindere da un dato fondamentale. Il precetto non è atto di esecuzione, la quale come noto inizia con il pignoramento, ma è atto prodromico alla stessa. Dunque come correttamente argomentato dal giudice di prime cure non può trovare applicazione l'art.248 TUEL norma che prevede quanto segue:
“Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.”
E nemmeno può trovare applicazione l'art.159 TUEL a mente del quale “Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.”
La esegesi letterale delle mentovate norme dimostra come per la loro concreta applicazione, presupposto sia la pendenza della procedura esecutiva, che come poc'anzi illustrato manca nel caso che oggi ci occupa dal momento che trattasi di esecuzione solo minacciata attraverso la notifica del precetto. Immune da censura per le anzidette ragioni il provvedimento del Giudice che in prime cure ha rigettato la richiesta cautelare di sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Ma l'ordinanza gravata va confermata anche per quanto attiene alle contestazioni riferite alla quantificazione degli interessi moratori perché generiche ed indeterminate.
Il Collegio, per tutto quanto argomentato, ritiene che il reclamo debba essere rigettato ed il provvedimento di prime debba essere confermato
5. Quanto alle spese del presente sub-procedimento di reclamo, esse seguono la soccombenza nei rapporti con la parte reclamata, con condanna della parte reclamante al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte reclamata spese che si quantificano come in dispositivo (fase di studio e decisione di un procedimento cautelare secondo individuato sulla scorta dei principi enunciati da Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-
01-2014, n. 1360)
In ogni caso, essendo stato il presente reclamo instaurato in data posteriore al
30/1/2013, la declaratoria di rigetto dell'impugnazione determina altresì l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il pagamento del doppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (cfr., sul punto, Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 e Cass. 14 marzo 2014, n.
5955).
Il tenore letterale e la ratio della disposizione in questione come sopra ricostruita determinano, conseguentemente, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento dell'impugnazione cautelare di cui al reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., trattandosi in ogni caso di un mezzo di impugnazione.
Posta, dunque, l'astratta applicabilità alla fattispecie del versamento indicato, la concreta applicazione della stessa alla presente ipotesi, va rimessa al controllo di competenza della ER (si veda in questo senso, Cass. 13055/2018 e Cass.
26907/2018). Deve procedersi pertanto alla relativa dichiarazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio – pronunziando sul reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. – così provvede:
• RIGETTA il reclamo e CONFERMA il provvedimento di prime cure
• CONDANNA il alla refusione delle spese in favore Parte_1 della parte reclamata spese che si quantificano in euro 4111,00 Controparte_1 oltre oneri di legge.
• MANDA ALLA CANCELLERIA per la verifica della concreta sussistenza delle condizioni per il versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
• DISPONE che il fascicolo n. 7564 2024 RGE sia rimesso al Giudice titolare con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza per le determinazioni consequenziali.
Si comunichi a cura della cancelleria.
S. Maria Capua Vetere, 29 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Elmelinda Mercurio
Il Relatore
Dott.ssa Linda Catagna
COLLEGIO ESECUZIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott. Elmelinda Mercurio Presidente
dott. Giuseppina Vecchione Giudice
dott. Linda Catagna Giudice relatore all'esito della riserva formulata all'udienza del 19 giugno 2025 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA
nella causa avente n. 3034/2025 R.G.;
causa avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice, dott.
Emiliano Vassallo, emessa nel procedimento di espropriazione avente n.RGAC 7564 2024 dell'intestato Tribunale;
causa pendente tra:
elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in Parte_1 atti;
PARTE RECLAMANTE
E
elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
Controparte_1
PARTI RECLAMATA
OSSERVA 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente procedimento abbia ad oggetto il reclamo spiegato avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice, dott. Emiliano
Vassallo nel procedimento di opposizione a precetto avente RGAC 3034/2025.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società reclamata che chiedeva il rigetto del reclamo.
2. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene doveroso ricostruire le vicende processuali intercorse tra le parti.
Il 6 dicembre 2024 il ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto Parte_1 con il quale la tramite la sua mandataria ha intimato Controparte_1 Parte_2 il pagamento dell'importo di € 335.815,24, oltre alle spese e agli ulteriori interessi sino ad effettivo soddisfo nonché i compensi professionali e le spese dell'eventuale azione esecutiva.
L'intimato precetto si fonda sul decreto ingiuntivo n.1965/2024 del 13 febbraio 2024, recante l'ingiunzione di pagamento di € 200.682,99, oltre interessi moratori ex
D.lgs.n.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, oltre alle spese legali.
La ha indicato l'intervenuta notificazione del decreto ingiuntivo in Controparte_1 data 14 febbraio 2024 e la mancata opposizione nel termine normativamente previsto, nonché la successiva notificazione del titolo in forma esecutiva avvenuta il 3 maggio
2024.
Richiamato il decorso del termine dilatorio ex art.14 del decreto legge n.669/1996, convertito dalla legge n.30/1997, la ha intimato al Controparte_1 Parte_1
di provvedere al pagamento dell'importo di € 335.815,24, oltre ai predetti
[...] accessori.
Il ha proposto opposizione a precetto devolvendo essenzialmente tre motivi di Parte_1
doglianza ovvero la attivazione della procedura di dissesto da parte dell'Ente, l'adozione della delibera di impignorabilità ed infine la errata quantificazione delle somme chieste a titolo di interessi moratori.
Nella corrente sede vengono riproposti gli stessi quali motivi di reclamo e pertanto, ad essi deve essere delimitato il thema decidendum, secondo il noto principio della devoluzione.
Ebbene, ferme queste risultanze di fatto, il Collegio osserva quanto segue. 3. Come noto, il reclamo ex art.624 e 669 terdecies c.p.c. costituisce una vera e propria prosecuzione della fase di emissione del provvedimento cautelare, che si arricchisce di un nuovo momento decisorio caratterizzato dall'alterità soggettiva del giudice.
4. L'esame della fattispecie portata all'attenzione del Collegio non può prescindere da un dato fondamentale. Il precetto non è atto di esecuzione, la quale come noto inizia con il pignoramento, ma è atto prodromico alla stessa. Dunque come correttamente argomentato dal giudice di prime cure non può trovare applicazione l'art.248 TUEL norma che prevede quanto segue:
“Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.”
E nemmeno può trovare applicazione l'art.159 TUEL a mente del quale “Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.”
La esegesi letterale delle mentovate norme dimostra come per la loro concreta applicazione, presupposto sia la pendenza della procedura esecutiva, che come poc'anzi illustrato manca nel caso che oggi ci occupa dal momento che trattasi di esecuzione solo minacciata attraverso la notifica del precetto. Immune da censura per le anzidette ragioni il provvedimento del Giudice che in prime cure ha rigettato la richiesta cautelare di sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Ma l'ordinanza gravata va confermata anche per quanto attiene alle contestazioni riferite alla quantificazione degli interessi moratori perché generiche ed indeterminate.
Il Collegio, per tutto quanto argomentato, ritiene che il reclamo debba essere rigettato ed il provvedimento di prime debba essere confermato
5. Quanto alle spese del presente sub-procedimento di reclamo, esse seguono la soccombenza nei rapporti con la parte reclamata, con condanna della parte reclamante al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte reclamata spese che si quantificano come in dispositivo (fase di studio e decisione di un procedimento cautelare secondo individuato sulla scorta dei principi enunciati da Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-
01-2014, n. 1360)
In ogni caso, essendo stato il presente reclamo instaurato in data posteriore al
30/1/2013, la declaratoria di rigetto dell'impugnazione determina altresì l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il pagamento del doppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (cfr., sul punto, Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 e Cass. 14 marzo 2014, n.
5955).
Il tenore letterale e la ratio della disposizione in questione come sopra ricostruita determinano, conseguentemente, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento dell'impugnazione cautelare di cui al reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., trattandosi in ogni caso di un mezzo di impugnazione.
Posta, dunque, l'astratta applicabilità alla fattispecie del versamento indicato, la concreta applicazione della stessa alla presente ipotesi, va rimessa al controllo di competenza della ER (si veda in questo senso, Cass. 13055/2018 e Cass.
26907/2018). Deve procedersi pertanto alla relativa dichiarazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio – pronunziando sul reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. – così provvede:
• RIGETTA il reclamo e CONFERMA il provvedimento di prime cure
• CONDANNA il alla refusione delle spese in favore Parte_1 della parte reclamata spese che si quantificano in euro 4111,00 Controparte_1 oltre oneri di legge.
• MANDA ALLA CANCELLERIA per la verifica della concreta sussistenza delle condizioni per il versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
• DISPONE che il fascicolo n. 7564 2024 RGE sia rimesso al Giudice titolare con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza per le determinazioni consequenziali.
Si comunichi a cura della cancelleria.
S. Maria Capua Vetere, 29 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Elmelinda Mercurio
Il Relatore
Dott.ssa Linda Catagna