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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10909/2024 promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. VALSERIATI DANIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Brescia
e nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
VALSERIATI DANIELE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 Pt_1 in data 04.05.2007, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Soiano del Lago (BS)
[...] al numero 1, parte 2 Serie A dell'anno 2007.
2. Confermare le condizioni di separazione da intendersi quivi integralmente riportate:
1) Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa familiare della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Assegnare la casa familiare sita in Calvagese D/R (BS) in via N. Sauro n. 15 con ogni arredo e pertinenza.
3) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Durante il periodo scolastico: - il padre terrà con sé i figli ogni lunedì dalle ore 18:30 (ritorno dal lavoro) fino alle 21:30 e li riporterà alla madre che li prende in cura fino a mercoledì. Alle ore 18:30 di ogni mercoledì il padre tiene con sé i figli per tenerli a cena e a dormire presso la sua abitazione e li riporta il mattino successivo alle ore 7:00 presso la madre che provvede alla consegna a scuola e successivamente li tiene con sé fino a venerdì. - Ogni due settimane il padre tiene con sé i figli dalle
18:30 del venerdì alle 21:00 della successiva domenica, quando li riconsegnerà alla madre. - I genitori ritengono concordemente che ognuno debba offrire l'opportunità di prendersi cura dei figli nei suoi tempi di cura prima di ricorrere ad altre figure (nonni o amici). - Nei giorni festivi da calendario scolastico (1 novembre, 25 aprile ecc…) i genitori concordano di mantenere la frequenza secondo il piano dei tempi di cura di cui sopra con l'ausilio dei nonni paterni. Durante il periodo estivo: - i genitori mantengono il piano di frequentazione stabilito nel periodo scolastico con l'aiuto dei nonni paterni. I minori frequenteranno Grest estivi come fatto finora, salvo nuovo accordo tra i genitori in considerazione anche dell'età dei figli. - Si concordano 10 giorni consecutivi di ferie con ogni genitore durante il periodo estivo, da concordare e comunicare entro la fine del mese di maggio dello stesso anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali: I genitori stabiliscono che i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni 25.12 e 06.01 con un genitore ed i giorni 24.12 e 31.12 con l'altro genitore così come la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro. I genitori si impegnano a collaborare e ad essere flessibili nella gestione di eventi imprevisti straordinari, prendendo congiuntamente le decisioni nell'interesse precipuo dei figli. Compleanni e giorni particolari: I genitori condividono il desiderio di cenare tutti e quattro insieme nei giorni del compleanno dei figli, mentre nel giorno del compleanno di mamma e papà i figli trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato. Inoltre, i bambini festeggeranno sempre i compleanni dei nonni paterni restando con il padre, indipendentemente dal calendario stabilito. Mentre il giorno 8 dicembre si stabilisce che i figli staranno sempre con la madre.
4) Disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo degli assegni familiari entro Parte_2 Pt_1 il giorno 20 di ogni mese per le spese ordinarie mentre le spese straordinarie (tra le quali stabiliscono di inserire le spese del doposcuola, da concordare prima dell'iscrizione), verranno ripartite al 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Brescia 14.07.2016 e verranno saldate ogni fine mese.
Disporre che le parti provvedano al pagamento del 50% delle spese per le visite pediatriche, specialistiche, scolastiche e di professionisti vari per le risoluzioni di eventuali future controversie.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SOIANO DEL LAGO (atto n. 1, parte II, serie A, ano 2007) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 12/2025 del 02.01.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli, minori economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 elebrato a Soiano del Lago (BS) il 04.05.2007, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, parte II, serie A, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del giorno 11.7.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10909/2024 promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. VALSERIATI DANIELE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Brescia
e nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
VALSERIATI DANIELE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 Pt_1 in data 04.05.2007, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Soiano del Lago (BS)
[...] al numero 1, parte 2 Serie A dell'anno 2007.
2. Confermare le condizioni di separazione da intendersi quivi integralmente riportate:
1) Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa familiare della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Assegnare la casa familiare sita in Calvagese D/R (BS) in via N. Sauro n. 15 con ogni arredo e pertinenza.
3) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Durante il periodo scolastico: - il padre terrà con sé i figli ogni lunedì dalle ore 18:30 (ritorno dal lavoro) fino alle 21:30 e li riporterà alla madre che li prende in cura fino a mercoledì. Alle ore 18:30 di ogni mercoledì il padre tiene con sé i figli per tenerli a cena e a dormire presso la sua abitazione e li riporta il mattino successivo alle ore 7:00 presso la madre che provvede alla consegna a scuola e successivamente li tiene con sé fino a venerdì. - Ogni due settimane il padre tiene con sé i figli dalle
18:30 del venerdì alle 21:00 della successiva domenica, quando li riconsegnerà alla madre. - I genitori ritengono concordemente che ognuno debba offrire l'opportunità di prendersi cura dei figli nei suoi tempi di cura prima di ricorrere ad altre figure (nonni o amici). - Nei giorni festivi da calendario scolastico (1 novembre, 25 aprile ecc…) i genitori concordano di mantenere la frequenza secondo il piano dei tempi di cura di cui sopra con l'ausilio dei nonni paterni. Durante il periodo estivo: - i genitori mantengono il piano di frequentazione stabilito nel periodo scolastico con l'aiuto dei nonni paterni. I minori frequenteranno Grest estivi come fatto finora, salvo nuovo accordo tra i genitori in considerazione anche dell'età dei figli. - Si concordano 10 giorni consecutivi di ferie con ogni genitore durante il periodo estivo, da concordare e comunicare entro la fine del mese di maggio dello stesso anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali: I genitori stabiliscono che i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni 25.12 e 06.01 con un genitore ed i giorni 24.12 e 31.12 con l'altro genitore così come la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro. I genitori si impegnano a collaborare e ad essere flessibili nella gestione di eventi imprevisti straordinari, prendendo congiuntamente le decisioni nell'interesse precipuo dei figli. Compleanni e giorni particolari: I genitori condividono il desiderio di cenare tutti e quattro insieme nei giorni del compleanno dei figli, mentre nel giorno del compleanno di mamma e papà i figli trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato. Inoltre, i bambini festeggeranno sempre i compleanni dei nonni paterni restando con il padre, indipendentemente dal calendario stabilito. Mentre il giorno 8 dicembre si stabilisce che i figli staranno sempre con la madre.
4) Disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo degli assegni familiari entro Parte_2 Pt_1 il giorno 20 di ogni mese per le spese ordinarie mentre le spese straordinarie (tra le quali stabiliscono di inserire le spese del doposcuola, da concordare prima dell'iscrizione), verranno ripartite al 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Brescia 14.07.2016 e verranno saldate ogni fine mese.
Disporre che le parti provvedano al pagamento del 50% delle spese per le visite pediatriche, specialistiche, scolastiche e di professionisti vari per le risoluzioni di eventuali future controversie.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SOIANO DEL LAGO (atto n. 1, parte II, serie A, ano 2007) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 12/2025 del 02.01.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli, minori economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 elebrato a Soiano del Lago (BS) il 04.05.2007, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, parte II, serie A, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del giorno 11.7.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti