Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 53
Versione
12 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

Il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto dall' art. 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270 , e' soppresso.
Il titolare del posto suddetto e', in via transitoria, mantenuto in servizio conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo collocamento a riposo, con il trattamento economico di cui al coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paglie e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 12 marzo 1958