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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2790 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Teresa Perna, giusta procura in atti.
-APPELLANTE-
e
Controparte_1
iscritta al Registro Imprese di Milano, con sede legale in Milano, via Traiano n. 18, codice
[...]
fiscale – P. I.V.A. n. quale società incorporante la P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Milano alla via Carnia n. 26 cf. , rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Fontana P.IVA_2
giusta procura in atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 2418/2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10.05.2024.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte riformando la decisione impugnata, accogliere la domanda come proposta in primo grado con tutte le conseguenze di legge ivi comprese le spese e competenze del doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Per gli appellati: “respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto perché improcedibile, nonché, infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la Controparte_1
, esponendo: 1) che, nell'arco temporale tra le ore 9,00 del 31.3.2018 e le ore
[...]
18,00 del 2.4.2018, l'appartamento sito in Giugliano in Campania alla via Madonna delle Grazie n.
107, da lei condotto in locazione, era stato teatro di furto ad opera di ignoti;
2) che, nell'immediatezza del fatto, ella provvedeva ad informare la Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Giugliano- Villaricca, che intervenuta sul posto, constatava l'integrità delle finestre presenti nell'appartamento e la presenza di un piccolo segno di effrazione all'altezza della serratura della porta blindata di ingresso;
3) che, in data 6.4.2018, la ricorrente sporgeva denuncia di furto contro ignoti, con allegato elenco dettagliato degli oggetti mancanti e precisava altresì di essere assicurata per tale evento con la compagnia convenuta;
4) che il conseguente procedimento penale veniva archiviato dal GIP, in data 10.4.2019; 5) che l'appartamento in questione era oggetto di copertura assicurativa dalla (che dal 31.12.2018, è stata incorporata per fusione dalla Controparte_3
), come da polizza Multigaranzia per la casa e la famiglia da lei contratta Controparte_4 anteriormente all'evento di causa;
6) che, in particolare, tra le garanzie prestate era prevista anche quella relativa al furto, sia in ordine al contenuto dell'abitazione che per i beni custoditi in cassaforte per un massimale complessivo di € 80.000,00, di cui € 20.000,00 per il contenuto della cassaforte;
7) che, con l'invio del rapporto di intervento della P.S., ella provvedeva a denunciare il sinistro alla chiedendo l'attivazione della polizza contratta ed il riconoscimento in proprio favore CP_5
del giusto indennizzo dovuto, da valutarsi in virtù delle clausole contrattuali;
8) che, pertanto, le parti costituivano un collegio peritale, così come previsto dalle condizione di polizza, al fine di: indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il contraente avesse adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.2 delle CGA;
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 8.3; procedere alla stima del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero; 9) che, terminate le procedure, si procedeva alla stesura della Perizia Contrattuale nella quale, a maggioranza dei voti, e con il dissenso del perito assicurativo, veniva stimato il danno liquidabile nella misura di € 76.615,00; 10) che, la compagnia, nonostante le numerose diffide ad adempiere e l'espletamento della perizia contrattuale, non solo negava il pagamento dell'indennizzo, ma sporgeva denunzia – querela ai suoi danni per il reato di cui all'art. 642 comma 2 c.p., in data
6.10.2018, querela trasmessa per competenza territoriale presso il Tribunale di Milano;
11) che il relativo procedimento veniva poi archiviato per non essere stati ritenuti idonei all'accusa gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari;
12) che, in conseguenza di quanto esposto,
l'assicurazione doveva essere condannata al pagamento dell'indennizzo, per come determinato dal collegio arbitrale, e dunque per la somma di € 76.615,00, oltre interessi come per legge nonché alle spese e competenze del giudizio.
Costituitasi, la convenuta Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non sussistendo i presupposti per un'istruzione sommaria della causa e, nel merito, contestava quanto dedotto da parte ricorrente, non avendo la stessa fornito alcuna prova del suo assunto ai sensi dell'art. 2697 c.c. e cioè dell'effettivo furto dei beni elencati nella denuncia di sinistro e che gli stessi, al momento dell'evento, erano in suo possesso e custodia. Contestava, infine, il quantum debeatur, non essendo stata data la prova dell'esistenza della cassaforte e della corrispondenza agli specifici requisiti previsti in polizza.
Concludeva per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza n. 2418/2024, pubblicata il 10.05.2024, il Tribunale di Napoli Nord, ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del rito sommario, rigettava la domanda posta dalla ricorrente per mancato assolvimento degli oneri probatori sulla predetta gravanti, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero
- premesso che, nello specifico campo dell'assicurazione contro eventi derivanti da delitti contro il patrimonio, per ottenere l'indennizzo contrattuale in caso di sinistro, è onere dell'assicurato dimostrare la proprietà dei beni perduti, il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni sono stati sottratti - secondo quanto sostenuto dal Tribunale, parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova al riguardo, essendosi limitata a depositare copia della denuncia presentata presso il Commissariato P.S. di Giugliano-Villaricca, il decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato e le conclusioni della perizia contrattuale esperita secondo le condizioni di polizza. Secondo il Giudice di prime cure, la sola denuncia di furto presentata alla pubblica autorità, non era sufficiente al fine di dimostrare il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia, perché non suffragata da altri idonei elementi di prova (Tribunale Napoli, sez. XI, 03/07/2007; Tribunale di
Napoli, sez. 3652 del 4.4.2019), così come l'esito della perizia contrattuale non era idonea a dimostrare la proprietà dei beni e la consistenza del danno in giudizio, dal momento che poteva ritenersi vincolante per la compagnia convenuta esclusivamente in relazione all'apprezzamento tecnico del valore delle cose effettuato dai periti, ma non di certo con riferimento al giudizio espresso sulla verifica effettiva dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa, né sulla sussistenza del diritto di proprietà sui beni da parte dell'attrice, e ciò in quanto, secondo giurisprudenza consolidata, la perizia contrattuale avrebbe la sola funzione di fornire un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale e non la funzione di risolvere una controversia giuridica, lasciando di fatto impregiudicate, nel caso de quo, le questioni relative alla sussistenza del diritto all'indennizzo, da accertarsi esclusivamente in sede giudiziaria. Ciò posto, il Tribunale rigettava dunque la domanda di parte ricorrente, con condanna al pagamento in favore della società delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.06.2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la predetta ordinanza, per i motivi che si andranno ad esaminare.
Costituitisi, l'appellata si è Controparte_1
opposta alle argomentazioni proposte in appello, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6.11.2024, il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 07.05.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi entro l'11.04.2025.
All'udienza del 7.5.2025, a seguito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'odierna appellante ha proposto le seguenti censure avverso l'ordinanza impugnata:
1) Contraddittorietà della motivazione: il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non assolti, da parte della ricorrente, gli oneri probatori sulla predetta gravanti, per non aver tenuto in debito conto, ai fini della decisione, le risultanze della perizia contrattuale depositata. Infatti, nonostante il Giudice, nell'ordinanza resa, avesse correttamente preso atto dei compiti affidati ai periti nominati - constatando che gli stessi venivano chiamati ad effettuare valutazioni tecniche mirate a stabilire la veridicità dell'evento dannoso denunziato dall'assicurato e a determinare l'eventuale importo dell'indennizzo, invero poi quantificato, dalla perizia contrattuale, in euro 73.000,00 - in maniera del tutto contraddittoria riteneva, poi, non dimostrata la proprietà dei beni perduti, il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni fossero stati sottratti in occasione del furto. Secondo quanto sostenuto da parte appellante, avendo il Tribunale, nella decisione elencato le attività che ai periti venivano demandate, ed avendo, poi, i periti accertato ogni utile elemento di riscontro per la liquidazione dell'indennizzo, la conseguente decisione del Giudice di prime cure di ritenere non assolto l'onere probatorio era contraria a logica ed al diritto, avendo egli stesso, nel corpo della motivazione, dato atto dell'incarico affidato ai periti.
2) Omessa od errata disamina delle risultanze dell'istruttoria: il Giudice di primo grado avrebbe altresì omesso di esaminare gli ulteriori documenti assunti al patrimonio istruttorio, costituiti dalla motivazione della decisione del P.M. del Tribunale di Milano circa la querela sporta dall'ente assicurativo in ordine al reato di cui all'art. 642 c.p. Secondo quanto sostenuto da parte appellante, infatti, l'indagine svolta in sede giudiziaria dal P.M del
Tribunale di Milano costituirebbe prova dell'esistenza dell'evento dannoso e di quanto accertato in sede di perizia contrattuale, essendosi disattesa ogni ipotesi simulatoria dell'evento denunciata a suo carico.
3) Errore di diritto: il Tribunale avrebbe, altresì, errato nell'aver ritenuto non fornita la prova circa la proprietà dei beni sottratti, in quanto, avendo avuto il furto ad oggetto beni mobili, la loro proprietà si sarebbe dovuta presumere in capo al ricorrente, in quanto possessore dei beni al momento del furto. Inoltre, il Giudice avrebbe errato nel non ritenere indennizzabili i beni asseritamente contenuti in cassaforte, ritenendo non raggiunta la prova circa i beni in essa presenti, e non dimostrata la sussistenza dei requisiti della cassaforte installata, richiesti nel glossario della polizza. Invero, secondo la tesi dell'appellante, tanto l'esistenza della cassaforte quanto la sussistenza dei requisiti della cassaforte richiesti dalla polizza risulterebbero, con tutta evidenza, dal rapporto stilato dagli agenti di P.S. del Commissariato di Giugliano Villaricca, richiamato anche nel provvedimento di archiviazione del Tribunale di Milano.
Il primo motivo di appello deve ritenersi inammissibile.
L'appellante, limitandosi esclusivamente a contestare una contraddittorietà tra quanto in premessa rilevato dal giudice, circa i compiti affidati ai periti - chiamati invero ad “effettuare valutazioni tecniche mirate a stabilire la veridicità dell'evento dannoso denunziato dall'assicurato e a determinare l'eventuale importo dell'indennizzo”- e la decisione di rigettare la domanda per carenza di prova, non coglie la ratio decidendi del Tribunale, né contesta il ragionamento giuridico seguito dal giudice e posto a fondamento della pronuncia in relazione al regime probatorio della domanda. La decisione, invero, si fonda sul mancato assolvimento dell'onere della prova, per l'inidoneità degli elementi prodotti in giudizio a sostenere la domanda di indennizzo, ma il motivo di appello nulla contesta sul punto, né argomenta su una diversa e idonea valenza probatoria degli elementi depositati, lamentando, invece, una presunta contraddittorietà tra le argomentazioni esposte dal Tribunale.
Il Tribunale ha, infatti, preso posizione sulla limitata efficacia probatoria della perizia contrattuale, ricordando come, al netto della vincolatività dei soli apprezzamenti tecnici demandati ai periti sulla quantificazione dell'indennizzo, rimanevano invece impregiudicate le questioni relative alla sussistenza del diritto all'indennizzo, che andavano, dunque, fatte oggetto di specifica ed ulteriore attività istruttoria in giudizio, con onere gravante a carico del presunto danneggiato, non potendo ricavarsi dal contenuto della perizia, l'assoluta certezza né della verificazione del furto, né della pregressa proprietà in capo all'attrice di tutti i beni il cui valore veniva in essa stimato (cfr. Cass. n. 2996/2016, ed in ultimo Cass. n.
5667/2025, da cui emerge chiaramente la limitata efficacia probatoria del documento in esame, non essendo previsto dall'ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova); nello specifico, ha ricordato il Tribunale che : “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato
all'indennizzo consiste in un fatto dannoso verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697
c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia
assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass. 21/12/2017, n. 30656) e che,
proprio nel campo dell'assicurazione contro eventi derivanti da delitti contro il patrimonio, per ottenere l'indennizzo contrattuale in caso di sinistro, è dunque onere dell'assicurato dimostrare la proprietà dei beni perduti, il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni sono stati sottratti.
Ci posto, il Tribunale ha poi ritenuto che nella fattispecie in esame parte attrice non avesse fornito alcuna prova dell'evento dannoso, se non la denunzia presentata all'autorità e gli esiti della perizia contrattuale, in assenza invece di qualsiasi altro riscontro alla versione dei fatti prospettata;
inoltre, ulteriormente a quanto indicato nei predetti documenti (con i limiti probatori indicati), nemmeno vi era prova concludente (orale o documentale, ad es. prove testimoniali vertenti sulla qualità e quantità dei beni di proprietà dell'attore e sottratti in occasione del furto, documentazione fotografica riproducente i bani asseritamente rubati ovvero ricevute fiscali o prove dell'acquisto da parte dell'attrice dei beni sottratti) in ordine alla proprietà dei beni che si assumevano trafugati, restando vincolante nel processo il solo giudizio di valore, dato in sede di perizia, sui beni asseritamente sottratti, ma non anche sulla pregressa proprietà in capo al presunto danneggiato, e ci al netto della documentazione allegata alla perizia stessa.
Ciò posto, il motivo di gravame, pertanto, non si pone in un reale ed effettivo confronto con l'ordinanza impugnata, non contrapponendo alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni attinenti agli specifici passaggi della motivazione dell'ordinanza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e dunque non attingendo in modo pertinente la ratio decidendi, e non ponendo dunque il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi rispetto alla decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato di merito.
In estrema sintesi, osserva la Corte, la ratio decidendi del giudice era inerente alla carenza probatoria, stante l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione in capo alla parte attrice, mentre l'appellante -non cogliendo tale aspetto – ha erroneamente ritenuto che la stessa motivazione fosse erronea perché da un lato si era valutato l'oggetto del mandato conferito ai periti e dall'altro non si era dato seguito al suo integrale recepimento anche in relazione alla esistenza del furto;
il Tribunale ha invece ritenuto non sufficiente tale documentazione probatoria, a prescindere dalle valutazioni in esse contenute, e di tale aspetto la parte appellante non ha colto il senso della relativa motivazione.
Il motivo di appello in esame è dunque inammissibile.
Quanto al secondo motivo di appello – relativo alla presunta omessa od errata disamina delle risultanze dell'istruttoria – va premesso che, per quanto concerne l'errata valutazione delle risultanze della perizia contrattuale, vanno richiamate integralmente le considerazioni sin qui espresse nell'analisi del primo motivo di appello, non essendo stato contestato, anche in questa occasione, il ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione.
Quanto invece alla dedotta omessa disamina della motivazione della decisione del P.M. del
Tribunale di Milano in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 642 c.p. ventilata dalla compagnia assicuratrice a carico della parte attrice (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), si osserva quanto segue. Secondo quanto sostenuto dalla parte appellante, la motivazione del P.M. milanese, posta a sostegno della richiesta di archiviazione, costituirebbe prova deduttiva dell'esistenza del furto e delle sue conseguenze in termini di danno indennizzabile, e ciò per il sol fatto che nella richiesta di archiviazione, viene dato atto dell'annotazione effettuata dalla P.G. del Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano-Villaricca, della relazione stilata dalla e della Parte_2
revisione eseguita da una ditta terza sulla serratura, che rilevano un piccolo segno di effrazione all'altezza della serratura della porta blindata, cosi come segni di manipolazione sulla stessa.
La tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui tali elementi possano costituire prova dell'esistenza dell'evento dannoso, non può essere in alcun modo condivisa. Da una semplice lettura della richiesta di archiviazione in oggetto, infatti, risulta di tutta evidenza, che il Pubblico Ministero si sia limitato ad una serie di mere osservazioni, volte a fotografare lo stato delle indagini, senza in alcun modo accertare o anche solo esprimere valutazioni in merito all'esistenza o meno del furto, avendo richiesto l'archiviazione, sul solo presupposto che “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio nell'eventuale futuro dibattimento. In considerazione di quanto esposto, e in assenza di ulteriori elementi idonei, la sola motivazione contenuta nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. del Tribunale di Milano, non può ritenersi idonea ad assolvere l'onere della prova circa l'esistenza dell'evento dannoso.
Il motivo di appello è dunque infondato e va rigettato.
Il rigetto del secondo motivo di appello rende superflua l'analisi dell'ulteriore motivo di gravame che resta definitivamente assorbito, restando ogni questione sulla prova della proprietà dei beni secondaria rispetto al valido riscontro dell'evento (furto) oggetto della copertura assicurativa.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri compresi tra i minimi ed i medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2790/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso l'ordinanza n. 2418/2024 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.450,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 07.05.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2790 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Teresa Perna, giusta procura in atti.
-APPELLANTE-
e
Controparte_1
iscritta al Registro Imprese di Milano, con sede legale in Milano, via Traiano n. 18, codice
[...]
fiscale – P. I.V.A. n. quale società incorporante la P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Milano alla via Carnia n. 26 cf. , rapp.ta e difesa dall'avv. Enrico Fontana P.IVA_2
giusta procura in atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 2418/2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10.05.2024.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte riformando la decisione impugnata, accogliere la domanda come proposta in primo grado con tutte le conseguenze di legge ivi comprese le spese e competenze del doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Per gli appellati: “respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto perché improcedibile, nonché, infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la Controparte_1
, esponendo: 1) che, nell'arco temporale tra le ore 9,00 del 31.3.2018 e le ore
[...]
18,00 del 2.4.2018, l'appartamento sito in Giugliano in Campania alla via Madonna delle Grazie n.
107, da lei condotto in locazione, era stato teatro di furto ad opera di ignoti;
2) che, nell'immediatezza del fatto, ella provvedeva ad informare la Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Giugliano- Villaricca, che intervenuta sul posto, constatava l'integrità delle finestre presenti nell'appartamento e la presenza di un piccolo segno di effrazione all'altezza della serratura della porta blindata di ingresso;
3) che, in data 6.4.2018, la ricorrente sporgeva denuncia di furto contro ignoti, con allegato elenco dettagliato degli oggetti mancanti e precisava altresì di essere assicurata per tale evento con la compagnia convenuta;
4) che il conseguente procedimento penale veniva archiviato dal GIP, in data 10.4.2019; 5) che l'appartamento in questione era oggetto di copertura assicurativa dalla (che dal 31.12.2018, è stata incorporata per fusione dalla Controparte_3
), come da polizza Multigaranzia per la casa e la famiglia da lei contratta Controparte_4 anteriormente all'evento di causa;
6) che, in particolare, tra le garanzie prestate era prevista anche quella relativa al furto, sia in ordine al contenuto dell'abitazione che per i beni custoditi in cassaforte per un massimale complessivo di € 80.000,00, di cui € 20.000,00 per il contenuto della cassaforte;
7) che, con l'invio del rapporto di intervento della P.S., ella provvedeva a denunciare il sinistro alla chiedendo l'attivazione della polizza contratta ed il riconoscimento in proprio favore CP_5
del giusto indennizzo dovuto, da valutarsi in virtù delle clausole contrattuali;
8) che, pertanto, le parti costituivano un collegio peritale, così come previsto dalle condizione di polizza, al fine di: indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il contraente avesse adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.2 delle CGA;
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 8.3; procedere alla stima del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero; 9) che, terminate le procedure, si procedeva alla stesura della Perizia Contrattuale nella quale, a maggioranza dei voti, e con il dissenso del perito assicurativo, veniva stimato il danno liquidabile nella misura di € 76.615,00; 10) che, la compagnia, nonostante le numerose diffide ad adempiere e l'espletamento della perizia contrattuale, non solo negava il pagamento dell'indennizzo, ma sporgeva denunzia – querela ai suoi danni per il reato di cui all'art. 642 comma 2 c.p., in data
6.10.2018, querela trasmessa per competenza territoriale presso il Tribunale di Milano;
11) che il relativo procedimento veniva poi archiviato per non essere stati ritenuti idonei all'accusa gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari;
12) che, in conseguenza di quanto esposto,
l'assicurazione doveva essere condannata al pagamento dell'indennizzo, per come determinato dal collegio arbitrale, e dunque per la somma di € 76.615,00, oltre interessi come per legge nonché alle spese e competenze del giudizio.
Costituitasi, la convenuta Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non sussistendo i presupposti per un'istruzione sommaria della causa e, nel merito, contestava quanto dedotto da parte ricorrente, non avendo la stessa fornito alcuna prova del suo assunto ai sensi dell'art. 2697 c.c. e cioè dell'effettivo furto dei beni elencati nella denuncia di sinistro e che gli stessi, al momento dell'evento, erano in suo possesso e custodia. Contestava, infine, il quantum debeatur, non essendo stata data la prova dell'esistenza della cassaforte e della corrispondenza agli specifici requisiti previsti in polizza.
Concludeva per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza n. 2418/2024, pubblicata il 10.05.2024, il Tribunale di Napoli Nord, ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del rito sommario, rigettava la domanda posta dalla ricorrente per mancato assolvimento degli oneri probatori sulla predetta gravanti, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero
- premesso che, nello specifico campo dell'assicurazione contro eventi derivanti da delitti contro il patrimonio, per ottenere l'indennizzo contrattuale in caso di sinistro, è onere dell'assicurato dimostrare la proprietà dei beni perduti, il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni sono stati sottratti - secondo quanto sostenuto dal Tribunale, parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova al riguardo, essendosi limitata a depositare copia della denuncia presentata presso il Commissariato P.S. di Giugliano-Villaricca, il decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato e le conclusioni della perizia contrattuale esperita secondo le condizioni di polizza. Secondo il Giudice di prime cure, la sola denuncia di furto presentata alla pubblica autorità, non era sufficiente al fine di dimostrare il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia, perché non suffragata da altri idonei elementi di prova (Tribunale Napoli, sez. XI, 03/07/2007; Tribunale di
Napoli, sez. 3652 del 4.4.2019), così come l'esito della perizia contrattuale non era idonea a dimostrare la proprietà dei beni e la consistenza del danno in giudizio, dal momento che poteva ritenersi vincolante per la compagnia convenuta esclusivamente in relazione all'apprezzamento tecnico del valore delle cose effettuato dai periti, ma non di certo con riferimento al giudizio espresso sulla verifica effettiva dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa, né sulla sussistenza del diritto di proprietà sui beni da parte dell'attrice, e ciò in quanto, secondo giurisprudenza consolidata, la perizia contrattuale avrebbe la sola funzione di fornire un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale e non la funzione di risolvere una controversia giuridica, lasciando di fatto impregiudicate, nel caso de quo, le questioni relative alla sussistenza del diritto all'indennizzo, da accertarsi esclusivamente in sede giudiziaria. Ciò posto, il Tribunale rigettava dunque la domanda di parte ricorrente, con condanna al pagamento in favore della società delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.06.2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la predetta ordinanza, per i motivi che si andranno ad esaminare.
Costituitisi, l'appellata si è Controparte_1
opposta alle argomentazioni proposte in appello, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6.11.2024, il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 07.05.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi entro l'11.04.2025.
All'udienza del 7.5.2025, a seguito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'odierna appellante ha proposto le seguenti censure avverso l'ordinanza impugnata:
1) Contraddittorietà della motivazione: il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non assolti, da parte della ricorrente, gli oneri probatori sulla predetta gravanti, per non aver tenuto in debito conto, ai fini della decisione, le risultanze della perizia contrattuale depositata. Infatti, nonostante il Giudice, nell'ordinanza resa, avesse correttamente preso atto dei compiti affidati ai periti nominati - constatando che gli stessi venivano chiamati ad effettuare valutazioni tecniche mirate a stabilire la veridicità dell'evento dannoso denunziato dall'assicurato e a determinare l'eventuale importo dell'indennizzo, invero poi quantificato, dalla perizia contrattuale, in euro 73.000,00 - in maniera del tutto contraddittoria riteneva, poi, non dimostrata la proprietà dei beni perduti, il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni fossero stati sottratti in occasione del furto. Secondo quanto sostenuto da parte appellante, avendo il Tribunale, nella decisione elencato le attività che ai periti venivano demandate, ed avendo, poi, i periti accertato ogni utile elemento di riscontro per la liquidazione dell'indennizzo, la conseguente decisione del Giudice di prime cure di ritenere non assolto l'onere probatorio era contraria a logica ed al diritto, avendo egli stesso, nel corpo della motivazione, dato atto dell'incarico affidato ai periti.
2) Omessa od errata disamina delle risultanze dell'istruttoria: il Giudice di primo grado avrebbe altresì omesso di esaminare gli ulteriori documenti assunti al patrimonio istruttorio, costituiti dalla motivazione della decisione del P.M. del Tribunale di Milano circa la querela sporta dall'ente assicurativo in ordine al reato di cui all'art. 642 c.p. Secondo quanto sostenuto da parte appellante, infatti, l'indagine svolta in sede giudiziaria dal P.M del
Tribunale di Milano costituirebbe prova dell'esistenza dell'evento dannoso e di quanto accertato in sede di perizia contrattuale, essendosi disattesa ogni ipotesi simulatoria dell'evento denunciata a suo carico.
3) Errore di diritto: il Tribunale avrebbe, altresì, errato nell'aver ritenuto non fornita la prova circa la proprietà dei beni sottratti, in quanto, avendo avuto il furto ad oggetto beni mobili, la loro proprietà si sarebbe dovuta presumere in capo al ricorrente, in quanto possessore dei beni al momento del furto. Inoltre, il Giudice avrebbe errato nel non ritenere indennizzabili i beni asseritamente contenuti in cassaforte, ritenendo non raggiunta la prova circa i beni in essa presenti, e non dimostrata la sussistenza dei requisiti della cassaforte installata, richiesti nel glossario della polizza. Invero, secondo la tesi dell'appellante, tanto l'esistenza della cassaforte quanto la sussistenza dei requisiti della cassaforte richiesti dalla polizza risulterebbero, con tutta evidenza, dal rapporto stilato dagli agenti di P.S. del Commissariato di Giugliano Villaricca, richiamato anche nel provvedimento di archiviazione del Tribunale di Milano.
Il primo motivo di appello deve ritenersi inammissibile.
L'appellante, limitandosi esclusivamente a contestare una contraddittorietà tra quanto in premessa rilevato dal giudice, circa i compiti affidati ai periti - chiamati invero ad “effettuare valutazioni tecniche mirate a stabilire la veridicità dell'evento dannoso denunziato dall'assicurato e a determinare l'eventuale importo dell'indennizzo”- e la decisione di rigettare la domanda per carenza di prova, non coglie la ratio decidendi del Tribunale, né contesta il ragionamento giuridico seguito dal giudice e posto a fondamento della pronuncia in relazione al regime probatorio della domanda. La decisione, invero, si fonda sul mancato assolvimento dell'onere della prova, per l'inidoneità degli elementi prodotti in giudizio a sostenere la domanda di indennizzo, ma il motivo di appello nulla contesta sul punto, né argomenta su una diversa e idonea valenza probatoria degli elementi depositati, lamentando, invece, una presunta contraddittorietà tra le argomentazioni esposte dal Tribunale.
Il Tribunale ha, infatti, preso posizione sulla limitata efficacia probatoria della perizia contrattuale, ricordando come, al netto della vincolatività dei soli apprezzamenti tecnici demandati ai periti sulla quantificazione dell'indennizzo, rimanevano invece impregiudicate le questioni relative alla sussistenza del diritto all'indennizzo, che andavano, dunque, fatte oggetto di specifica ed ulteriore attività istruttoria in giudizio, con onere gravante a carico del presunto danneggiato, non potendo ricavarsi dal contenuto della perizia, l'assoluta certezza né della verificazione del furto, né della pregressa proprietà in capo all'attrice di tutti i beni il cui valore veniva in essa stimato (cfr. Cass. n. 2996/2016, ed in ultimo Cass. n.
5667/2025, da cui emerge chiaramente la limitata efficacia probatoria del documento in esame, non essendo previsto dall'ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova); nello specifico, ha ricordato il Tribunale che : “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato
all'indennizzo consiste in un fatto dannoso verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697
c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia
assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass. 21/12/2017, n. 30656) e che,
proprio nel campo dell'assicurazione contro eventi derivanti da delitti contro il patrimonio, per ottenere l'indennizzo contrattuale in caso di sinistro, è dunque onere dell'assicurato dimostrare la proprietà dei beni perduti, il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni sono stati sottratti.
Ci posto, il Tribunale ha poi ritenuto che nella fattispecie in esame parte attrice non avesse fornito alcuna prova dell'evento dannoso, se non la denunzia presentata all'autorità e gli esiti della perizia contrattuale, in assenza invece di qualsiasi altro riscontro alla versione dei fatti prospettata;
inoltre, ulteriormente a quanto indicato nei predetti documenti (con i limiti probatori indicati), nemmeno vi era prova concludente (orale o documentale, ad es. prove testimoniali vertenti sulla qualità e quantità dei beni di proprietà dell'attore e sottratti in occasione del furto, documentazione fotografica riproducente i bani asseritamente rubati ovvero ricevute fiscali o prove dell'acquisto da parte dell'attrice dei beni sottratti) in ordine alla proprietà dei beni che si assumevano trafugati, restando vincolante nel processo il solo giudizio di valore, dato in sede di perizia, sui beni asseritamente sottratti, ma non anche sulla pregressa proprietà in capo al presunto danneggiato, e ci al netto della documentazione allegata alla perizia stessa.
Ciò posto, il motivo di gravame, pertanto, non si pone in un reale ed effettivo confronto con l'ordinanza impugnata, non contrapponendo alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni attinenti agli specifici passaggi della motivazione dell'ordinanza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e dunque non attingendo in modo pertinente la ratio decidendi, e non ponendo dunque il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi rispetto alla decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato di merito.
In estrema sintesi, osserva la Corte, la ratio decidendi del giudice era inerente alla carenza probatoria, stante l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione in capo alla parte attrice, mentre l'appellante -non cogliendo tale aspetto – ha erroneamente ritenuto che la stessa motivazione fosse erronea perché da un lato si era valutato l'oggetto del mandato conferito ai periti e dall'altro non si era dato seguito al suo integrale recepimento anche in relazione alla esistenza del furto;
il Tribunale ha invece ritenuto non sufficiente tale documentazione probatoria, a prescindere dalle valutazioni in esse contenute, e di tale aspetto la parte appellante non ha colto il senso della relativa motivazione.
Il motivo di appello in esame è dunque inammissibile.
Quanto al secondo motivo di appello – relativo alla presunta omessa od errata disamina delle risultanze dell'istruttoria – va premesso che, per quanto concerne l'errata valutazione delle risultanze della perizia contrattuale, vanno richiamate integralmente le considerazioni sin qui espresse nell'analisi del primo motivo di appello, non essendo stato contestato, anche in questa occasione, il ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione.
Quanto invece alla dedotta omessa disamina della motivazione della decisione del P.M. del
Tribunale di Milano in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 642 c.p. ventilata dalla compagnia assicuratrice a carico della parte attrice (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), si osserva quanto segue. Secondo quanto sostenuto dalla parte appellante, la motivazione del P.M. milanese, posta a sostegno della richiesta di archiviazione, costituirebbe prova deduttiva dell'esistenza del furto e delle sue conseguenze in termini di danno indennizzabile, e ciò per il sol fatto che nella richiesta di archiviazione, viene dato atto dell'annotazione effettuata dalla P.G. del Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano-Villaricca, della relazione stilata dalla e della Parte_2
revisione eseguita da una ditta terza sulla serratura, che rilevano un piccolo segno di effrazione all'altezza della serratura della porta blindata, cosi come segni di manipolazione sulla stessa.
La tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui tali elementi possano costituire prova dell'esistenza dell'evento dannoso, non può essere in alcun modo condivisa. Da una semplice lettura della richiesta di archiviazione in oggetto, infatti, risulta di tutta evidenza, che il Pubblico Ministero si sia limitato ad una serie di mere osservazioni, volte a fotografare lo stato delle indagini, senza in alcun modo accertare o anche solo esprimere valutazioni in merito all'esistenza o meno del furto, avendo richiesto l'archiviazione, sul solo presupposto che “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio nell'eventuale futuro dibattimento. In considerazione di quanto esposto, e in assenza di ulteriori elementi idonei, la sola motivazione contenuta nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. del Tribunale di Milano, non può ritenersi idonea ad assolvere l'onere della prova circa l'esistenza dell'evento dannoso.
Il motivo di appello è dunque infondato e va rigettato.
Il rigetto del secondo motivo di appello rende superflua l'analisi dell'ulteriore motivo di gravame che resta definitivamente assorbito, restando ogni questione sulla prova della proprietà dei beni secondaria rispetto al valido riscontro dell'evento (furto) oggetto della copertura assicurativa.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri compresi tra i minimi ed i medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2790/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso l'ordinanza n. 2418/2024 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.450,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 07.05.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano