Art. 1. Articolo unico
Alla legge 14 agosto 1982, n. 590 , concernente "Istituzione di nuove universita'", vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
all'articolo 43, ultimo comma, le parole: "a norma dell'articolo 54, n. 6)" sono sostituite dalle seguenti:
"a norma dell'articolo 54, n. 5)";
all'articolo 44, secondo comma, le parole: "in base ai parametri della popolazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "in base ai parametri della popolazione e del territorio";
dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
"Art. 52-bis - (Inquadramento del personale dirigente). - Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le universita' e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, e' inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle universita' statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle universita' e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonche' ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.";
all'articolo 53, nei commi primo e secondo, le parole: "30, secondo comma; 38, ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "32, secondo comma; 40, ultimo comma".
Alla legge 14 agosto 1982, n. 590 , concernente "Istituzione di nuove universita'", vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
all'articolo 43, ultimo comma, le parole: "a norma dell'articolo 54, n. 6)" sono sostituite dalle seguenti:
"a norma dell'articolo 54, n. 5)";
all'articolo 44, secondo comma, le parole: "in base ai parametri della popolazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "in base ai parametri della popolazione e del territorio";
dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
"Art. 52-bis - (Inquadramento del personale dirigente). - Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le universita' e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, e' inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle universita' statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle universita' e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonche' ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.";
all'articolo 53, nei commi primo e secondo, le parole: "30, secondo comma; 38, ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "32, secondo comma; 40, ultimo comma".