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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2776/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI in composizione collegiale, nelle persone dei signori
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Elisabetta Carta Giudice
Dott. Ilaria Bradamante Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2776/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella via Marconi n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Pisano del Foro di Sassari con domicilio eletto nel suo studio in Sassari nella via Alghero n. 42
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 [...]
(già ) (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 CP_2 C.F._3
17.6.2001, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Sassari, Viale Porto Torres n. 32, presso e nello Studio dell'Avv. Nicola Andrea
Oggiano
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: conclusioni di cui agli atti introduttivi confermate all'udienza del 20.05.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 25.11.2024 ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento versato Parte_1
al figlio , in ragione della raggiunta indipendenza economica da parte del medesimo. CP_1
Ha dedotto che con sentenza n. 1385/2006, il Tribunale Civile di Sassari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 24/02/2001, tra il sig. Parte_1
e la sig.ra che come da accordi il sig. si obbligava a corrispondere Parte_2 Pt_1
alla sig.ra e dal compimento della maggiore età direttamente al figlio, a titolo di Pt_2
contributo per il mantenimento la somma di €. 200,00 mensili, oltre la metà delle spese straordinarie concordate.
Ha rappresentato che da diverso tempo, , avrebbe raggiunto l'indipendenza CP_2
economica, essendo diventato nell'anno 2020 amministratore della Società DG SOLUTION S.R.L.,
corrente in Sassari Z.I. Predda Niedda str. 14, società dedita alla fabbricazione di porte, finestre e intelaiature per l'edilizia (che contava nell'anno 2021 contava n. 5 dipendenti (valore medio),
nell'anno 2022 di 9 dipendenti (valore medio) e nel quarto trimestre del 2023 n. 11 dipendenti, con valore medio di 10), e che, seppur cessato dalla carica di amministratore, avrebbe, tuttavia,
continuato a prestare attività lavorativa per la predetta società, tutt'ora operante.
Ha concluso come da ricorso.
Si sono costituiti in giudizio e (già , che non si sono Parte_2 Controparte_1 Pt_1
opposti alla revoca dell'assegno di mantenimento, essendo divenuto economicamente CP_1
autosufficiente, in quanto “operaio”, alle dipendenze della ditta Klass Serramenti con sede in
Sassari Z.I. Predda Niedda strada 7 n. 14. Hanno, tuttavia, contestato la ricostruzione del ricorrente,
2 in particolare hanno dedotto che il sig. non avrebbe versato il mantenimento dovuto in modo Pt_1
stabile.
Hanno concluso come da comparsa.
All'udienza del 20.05.2025 i difensori hanno fatto presente che è intervenuto un accordo, e previa integrazione della documentazione comprovante l'indipendenza economica del figlio, comunque pacifico, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, cioè per la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio , in ragione della raggiunta CP_1
indipendenza economica dello stesso e per la conferma di tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
***
La domanda di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
E' utile precisare che la giurisprudenza in materia è costante nel ritenere che il Giudice investito della domanda di modifica delle condizioni del divorzio non può procedere a un nuovo e autonomo esame dei presupposti della voce di cui il ricorrente chiede la modifica, ma deve limitarsi a verificare se – e in che misura – le circostanze sopravvenute allegate e provate dal ricorrente abbiano alterato l'equilibrio raggiunto al momento dell'accordo raggiunto tra le parti.
E' pacifico e dimostrato il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , il quale CP_1
si associa alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento. Parimenti, con l'accordo delle parti, le altre condizioni già stabilite nella sentenza n. 1385/2006 devono essere confermate.
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la revoca dell'obbligo in capo a di versare l'assegno di mantenimento a Parte_1
3 favore di (già ; Pt_1 Controparte_1
- conferma le altre disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- spese compensate.
Sassari, il 26.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI in composizione collegiale, nelle persone dei signori
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Elisabetta Carta Giudice
Dott. Ilaria Bradamante Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2776/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
nella via Marconi n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Pisano del Foro di Sassari con domicilio eletto nel suo studio in Sassari nella via Alghero n. 42
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 [...]
(già ) (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 CP_2 C.F._3
17.6.2001, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Sassari, Viale Porto Torres n. 32, presso e nello Studio dell'Avv. Nicola Andrea
Oggiano
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: conclusioni di cui agli atti introduttivi confermate all'udienza del 20.05.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 25.11.2024 ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento versato Parte_1
al figlio , in ragione della raggiunta indipendenza economica da parte del medesimo. CP_1
Ha dedotto che con sentenza n. 1385/2006, il Tribunale Civile di Sassari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 24/02/2001, tra il sig. Parte_1
e la sig.ra che come da accordi il sig. si obbligava a corrispondere Parte_2 Pt_1
alla sig.ra e dal compimento della maggiore età direttamente al figlio, a titolo di Pt_2
contributo per il mantenimento la somma di €. 200,00 mensili, oltre la metà delle spese straordinarie concordate.
Ha rappresentato che da diverso tempo, , avrebbe raggiunto l'indipendenza CP_2
economica, essendo diventato nell'anno 2020 amministratore della Società DG SOLUTION S.R.L.,
corrente in Sassari Z.I. Predda Niedda str. 14, società dedita alla fabbricazione di porte, finestre e intelaiature per l'edilizia (che contava nell'anno 2021 contava n. 5 dipendenti (valore medio),
nell'anno 2022 di 9 dipendenti (valore medio) e nel quarto trimestre del 2023 n. 11 dipendenti, con valore medio di 10), e che, seppur cessato dalla carica di amministratore, avrebbe, tuttavia,
continuato a prestare attività lavorativa per la predetta società, tutt'ora operante.
Ha concluso come da ricorso.
Si sono costituiti in giudizio e (già , che non si sono Parte_2 Controparte_1 Pt_1
opposti alla revoca dell'assegno di mantenimento, essendo divenuto economicamente CP_1
autosufficiente, in quanto “operaio”, alle dipendenze della ditta Klass Serramenti con sede in
Sassari Z.I. Predda Niedda strada 7 n. 14. Hanno, tuttavia, contestato la ricostruzione del ricorrente,
2 in particolare hanno dedotto che il sig. non avrebbe versato il mantenimento dovuto in modo Pt_1
stabile.
Hanno concluso come da comparsa.
All'udienza del 20.05.2025 i difensori hanno fatto presente che è intervenuto un accordo, e previa integrazione della documentazione comprovante l'indipendenza economica del figlio, comunque pacifico, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, cioè per la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio , in ragione della raggiunta CP_1
indipendenza economica dello stesso e per la conferma di tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
***
La domanda di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
E' utile precisare che la giurisprudenza in materia è costante nel ritenere che il Giudice investito della domanda di modifica delle condizioni del divorzio non può procedere a un nuovo e autonomo esame dei presupposti della voce di cui il ricorrente chiede la modifica, ma deve limitarsi a verificare se – e in che misura – le circostanze sopravvenute allegate e provate dal ricorrente abbiano alterato l'equilibrio raggiunto al momento dell'accordo raggiunto tra le parti.
E' pacifico e dimostrato il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , il quale CP_1
si associa alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento. Parimenti, con l'accordo delle parti, le altre condizioni già stabilite nella sentenza n. 1385/2006 devono essere confermate.
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la revoca dell'obbligo in capo a di versare l'assegno di mantenimento a Parte_1
3 favore di (già ; Pt_1 Controparte_1
- conferma le altre disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- spese compensate.
Sassari, il 26.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
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