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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7273 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16312/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CARLI MASSIMO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 VIA ROMA, 31 20037 PADERNO DUGNANO presso il difensore avv. DE CARLI MASSIMO
- parte attrice - contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI della parte ricorrente: (da ricorso)
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito Accertare e dichiarare che la sig. occupa illegittimamente l'immobile in uso alla ricorrente, CP_1 essendo inadempiente all'obbligo di rilascio conseguente alla propria dimissione dal progetto, come descritto in narrativa e, per l'effetto, condannarla a rilasciare e riconsegnare, immediatamente e senza dilazione, il suddetto immobile, sito in Milano (Mi), Via Albertinelli, 7/B, costituito dall'alloggio contraddistinto dal numero 19, in favore della ricorrente stessa. Con vittoria di spese e compensi di difesa.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 4.4.2024, la
[...]
adiva questo Tribunale, al fine di ottenere la Parte_1 condanna di al rilascio dell'immobile sito in Milano (Mi), Via Albertinelli, 7/B, costituito CP_1 dall'alloggio contraddistinto dal numero 19, in favore della ricorrente.
Nello specifico, la ricorrente deduceva: che 1a ricorrente si occupa, tra le varie attività previste dal proprio oggetto sociale, di fornire solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della formazione, della tutela dei diritti della ricerca e approfondimento nell'ambito materno infantile con particolare attenzione al periodo prenatale e perinatale e che e attività con le quali, tra le altre, attua le predette finalità sono la comunità alloggio, di lunga ospitalità e gli alloggi per l'autonomia (doc. 1); che, nell'anno 2020, aveva sottoscritto, in qualità di conduttrice, con Controparte_2
, un contratto di locazione, in virtù del quale otteneva la disponibilità in uso, per la
[...] durata di anni 6, rinnovabili, dell'alloggio sito in Milano, Via Albertinelli, 7 contrassegnato dal n. 19 e costituito da n. 2 vani oltre accessori, per una superficie netta di mq. 42,28, pari a 3.02 vani convenzionali (doc. 2); che, in data 20 febbraio 2020, veniva accolta nell'alloggio, con i propri figli minorenni, CP_1 [...]
, nata il [...], nato a [...], il [...] e Per_1 Persona_2
, nato il [...]; Persona_3 che il progetto aveva una durata pluriennale ed era a completo carico del Comune di Milano, giusta convenzione tra quest'ultimo e la ricorrente (doc. 3); che, per effetto di quanto sopra, veniva sottoscritto da un documento, datato 20 febbraio 2020, CP_1 nel quale si dava atto che alla stessa era consegnato l'immobile e che nell'abitare dovevano essere seguite alcune regole (doc. 4); CP_ che, come riferito dai servizi sociali del Comune di Milano (doc. 5), per l'intera durata del progetto,
manteneva un atteggiamento di diffidenza, di chiusura nei confronti degli operatori sia rispetto alla
[...] condivisione di informazioni significative sia rispetto alla comprensione del progetto;
pagina 2 di 6 che, in data 27 luglio 2021, la della madre del fanciullo disponeva la dimissione Parte_1 disciplinare del nucleo (doc. 6); che, in data 27 settembre 2021, si teneva un incontro con gli operatori della onlus “L'albero vita” Pt_1 per il trasferimento del nucleo in un altro alloggio per l'autonomia, ma la resistente non aderiva a detto progetto;
che, dopo un colloquio in data 26 giugno 2023, si svolgeva un ulteriore colloquio in data 13 dicembre
2023 presso il servizio sociale, durante il quale veniva proposto alla resistente il trasferimento presso la comunità educativa Regina di Cuori di Grana (AT), ma questa non aderiva alla proposta rifiutandosi di firmare il verbale dell'incontro e specificando di non volersi adoperare per trovare una diversa soluzione, preferendo restare in attesa dell'assegnazione di un alloggio pubblico;
che, a causa dell'atteggiamento ostativo assunto dalla resistente, con comunicazione del 19 dicembre
2023, il Comune di Milano, area territorialità e sistemi integrati di accesso ai servizi sociali, comunicava che, a far tempo dal 1° Febbraio 2024, il nucleo familiare in questione era da considerarsi dimesso dall'alloggio, con disponibilità da parte della civica amministrazione ad accogliere il medesimo nucleo in soluzioni abitativa temporanea, analogamente a quanto avviene per situazioni soggette a sgombero o sfratto (doc. 7); che, a fronte dell'inerzia della resistente e del suo rifiuto a rilasciare l'immobile, aveva promosso il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo per mancata adesione della parte resistente
(doc. 8).
Quindi, la ricorrente chiedeva la restituzione dell'immobile, riservandosi di richiedere in separato giudizio il risarcimento del danno derivante dalla detta occupazione.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e ne ammetteva CP_1
l'interrogatorio formale, rinviando per l'espletamento dello stesso all'udienza del 13.05.2025, disponendo la notifica dell'ordinanza alla parte contumace ex art.292 cpc almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata.
La parte resistente non si presentava per rendere l'interrogatorio ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 23.9.2025.
Quindi, istruita la causa documentalmente, la stessa veniva posta in decisione, dopo la discussione della causa svolta dalle parti costituite ai sensi dell'art. 281-sexies cpc ed effettuata mediante il deposito di note all'udienza del 23.9.2025, sostituita da note scritte.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
pagina 3 di 6 In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Ciò premesso, la domanda volta al rilascio dell'immobile deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte della resistente, segnatamente mediante la produzione della seguente documentazione:
1) il contratto di locazione stipulato tra la proprietaria dell'immobile,
[...]
, e la ricorrente, nell'anno 2020, in virtù del quale otteneva la Controparte_2 disponibilità in uso, per la durata di anni 6, rinnovabili, dell'alloggio sito in Milano, Via
Albertinelli, 7 contrassegnato dal n. 19 e costituito da n. 2 vani oltre accessori, per una superficie netta di mq. 42,28, pari a 3.02 vani convenzionali (doc. 2);
2) il contratto di accoglienza stipulato in data 20/2/2020 che così prevede:
pagina 4 di 6 3) la comunicazione del 19 dicembre 2023 del Comune di Milano, area territorialità e sistemi integrati di accesso ai servizi sociali, con cui comunicava che, a far tempo dal 1° febbraio 2024, il nucleo familiare in questione era da considerarsi dimesso dall'alloggio, con disponibilità da parte della civica amministrazione ad accogliere il medesimo nucleo in soluzioni abitativa temporanea, analogamente a quanto avviene per situazioni soggette a sgombero o sfratto (doc. 7).
Inoltre, la pare resistente, nonostante la regolarità della notificazione ex art.292 cpc della ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non si è presentata all'udienza del 13.05.2025 per rendere l'interrogatorio formale richiesto nei suoi confronti. Stabilisce il primo comma dell'art.232 cpc che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel caso di specie, possono, quindi, ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, vale a dire che la resistente occupa l'immobile e ha rifiutato di aderire alle proposte di trasferimento in altro alloggio.
Riguardo alla qualificazione dell'azione promossa dalla ricorrente, questa è da qualificarsi come azione di restituzione dell'immobile e, di conseguenza, va accolta la domanda di condanna alla restituzione del pagina 5 di 6 bene a favore della ricorrente, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte della resistente. Essendo, poi, cessato definitivamente il contratto di accoglienza in data 1° febbraio 2024, è venuto meno il titolo sulla base del quale la convenuta occupa l'appartamento di Via Albertinelli, 7/B.
Del resto, questa, restando contumace, non ha dedotto e provato il proprio diritto alla detenzione del bene in base ad un titolo opponibile alla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara l'occupazione senza titolo, da parte di , dell'unità immobiliare sita in CP_1
Milano, Via Albertinelli, 7/B, costituita dall'alloggio contraddistinto dal numero 19, per cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa a rilasciare il predetto bene libero da persone e sgombro da cose nella disponibilità della ricorrente
[...]
; Parte_1
- fissa per l'esecuzione la data del 30.10.2025;
- condanna al pagamento, in favore della CP_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
692,90 per spese esenti e in € 2999,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 30 settembre 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16312/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CARLI MASSIMO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 VIA ROMA, 31 20037 PADERNO DUGNANO presso il difensore avv. DE CARLI MASSIMO
- parte attrice - contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI della parte ricorrente: (da ricorso)
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito Accertare e dichiarare che la sig. occupa illegittimamente l'immobile in uso alla ricorrente, CP_1 essendo inadempiente all'obbligo di rilascio conseguente alla propria dimissione dal progetto, come descritto in narrativa e, per l'effetto, condannarla a rilasciare e riconsegnare, immediatamente e senza dilazione, il suddetto immobile, sito in Milano (Mi), Via Albertinelli, 7/B, costituito dall'alloggio contraddistinto dal numero 19, in favore della ricorrente stessa. Con vittoria di spese e compensi di difesa.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 4.4.2024, la
[...]
adiva questo Tribunale, al fine di ottenere la Parte_1 condanna di al rilascio dell'immobile sito in Milano (Mi), Via Albertinelli, 7/B, costituito CP_1 dall'alloggio contraddistinto dal numero 19, in favore della ricorrente.
Nello specifico, la ricorrente deduceva: che 1a ricorrente si occupa, tra le varie attività previste dal proprio oggetto sociale, di fornire solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della formazione, della tutela dei diritti della ricerca e approfondimento nell'ambito materno infantile con particolare attenzione al periodo prenatale e perinatale e che e attività con le quali, tra le altre, attua le predette finalità sono la comunità alloggio, di lunga ospitalità e gli alloggi per l'autonomia (doc. 1); che, nell'anno 2020, aveva sottoscritto, in qualità di conduttrice, con Controparte_2
, un contratto di locazione, in virtù del quale otteneva la disponibilità in uso, per la
[...] durata di anni 6, rinnovabili, dell'alloggio sito in Milano, Via Albertinelli, 7 contrassegnato dal n. 19 e costituito da n. 2 vani oltre accessori, per una superficie netta di mq. 42,28, pari a 3.02 vani convenzionali (doc. 2); che, in data 20 febbraio 2020, veniva accolta nell'alloggio, con i propri figli minorenni, CP_1 [...]
, nata il [...], nato a [...], il [...] e Per_1 Persona_2
, nato il [...]; Persona_3 che il progetto aveva una durata pluriennale ed era a completo carico del Comune di Milano, giusta convenzione tra quest'ultimo e la ricorrente (doc. 3); che, per effetto di quanto sopra, veniva sottoscritto da un documento, datato 20 febbraio 2020, CP_1 nel quale si dava atto che alla stessa era consegnato l'immobile e che nell'abitare dovevano essere seguite alcune regole (doc. 4); CP_ che, come riferito dai servizi sociali del Comune di Milano (doc. 5), per l'intera durata del progetto,
manteneva un atteggiamento di diffidenza, di chiusura nei confronti degli operatori sia rispetto alla
[...] condivisione di informazioni significative sia rispetto alla comprensione del progetto;
pagina 2 di 6 che, in data 27 luglio 2021, la della madre del fanciullo disponeva la dimissione Parte_1 disciplinare del nucleo (doc. 6); che, in data 27 settembre 2021, si teneva un incontro con gli operatori della onlus “L'albero vita” Pt_1 per il trasferimento del nucleo in un altro alloggio per l'autonomia, ma la resistente non aderiva a detto progetto;
che, dopo un colloquio in data 26 giugno 2023, si svolgeva un ulteriore colloquio in data 13 dicembre
2023 presso il servizio sociale, durante il quale veniva proposto alla resistente il trasferimento presso la comunità educativa Regina di Cuori di Grana (AT), ma questa non aderiva alla proposta rifiutandosi di firmare il verbale dell'incontro e specificando di non volersi adoperare per trovare una diversa soluzione, preferendo restare in attesa dell'assegnazione di un alloggio pubblico;
che, a causa dell'atteggiamento ostativo assunto dalla resistente, con comunicazione del 19 dicembre
2023, il Comune di Milano, area territorialità e sistemi integrati di accesso ai servizi sociali, comunicava che, a far tempo dal 1° Febbraio 2024, il nucleo familiare in questione era da considerarsi dimesso dall'alloggio, con disponibilità da parte della civica amministrazione ad accogliere il medesimo nucleo in soluzioni abitativa temporanea, analogamente a quanto avviene per situazioni soggette a sgombero o sfratto (doc. 7); che, a fronte dell'inerzia della resistente e del suo rifiuto a rilasciare l'immobile, aveva promosso il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo per mancata adesione della parte resistente
(doc. 8).
Quindi, la ricorrente chiedeva la restituzione dell'immobile, riservandosi di richiedere in separato giudizio il risarcimento del danno derivante dalla detta occupazione.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e ne ammetteva CP_1
l'interrogatorio formale, rinviando per l'espletamento dello stesso all'udienza del 13.05.2025, disponendo la notifica dell'ordinanza alla parte contumace ex art.292 cpc almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata.
La parte resistente non si presentava per rendere l'interrogatorio ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 23.9.2025.
Quindi, istruita la causa documentalmente, la stessa veniva posta in decisione, dopo la discussione della causa svolta dalle parti costituite ai sensi dell'art. 281-sexies cpc ed effettuata mediante il deposito di note all'udienza del 23.9.2025, sostituita da note scritte.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
pagina 3 di 6 In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Si rammenta, poi, che, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che fa, quindi, piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Ciò premesso, la domanda volta al rilascio dell'immobile deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte della resistente, segnatamente mediante la produzione della seguente documentazione:
1) il contratto di locazione stipulato tra la proprietaria dell'immobile,
[...]
, e la ricorrente, nell'anno 2020, in virtù del quale otteneva la Controparte_2 disponibilità in uso, per la durata di anni 6, rinnovabili, dell'alloggio sito in Milano, Via
Albertinelli, 7 contrassegnato dal n. 19 e costituito da n. 2 vani oltre accessori, per una superficie netta di mq. 42,28, pari a 3.02 vani convenzionali (doc. 2);
2) il contratto di accoglienza stipulato in data 20/2/2020 che così prevede:
pagina 4 di 6 3) la comunicazione del 19 dicembre 2023 del Comune di Milano, area territorialità e sistemi integrati di accesso ai servizi sociali, con cui comunicava che, a far tempo dal 1° febbraio 2024, il nucleo familiare in questione era da considerarsi dimesso dall'alloggio, con disponibilità da parte della civica amministrazione ad accogliere il medesimo nucleo in soluzioni abitativa temporanea, analogamente a quanto avviene per situazioni soggette a sgombero o sfratto (doc. 7).
Inoltre, la pare resistente, nonostante la regolarità della notificazione ex art.292 cpc della ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non si è presentata all'udienza del 13.05.2025 per rendere l'interrogatorio formale richiesto nei suoi confronti. Stabilisce il primo comma dell'art.232 cpc che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel caso di specie, possono, quindi, ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, vale a dire che la resistente occupa l'immobile e ha rifiutato di aderire alle proposte di trasferimento in altro alloggio.
Riguardo alla qualificazione dell'azione promossa dalla ricorrente, questa è da qualificarsi come azione di restituzione dell'immobile e, di conseguenza, va accolta la domanda di condanna alla restituzione del pagina 5 di 6 bene a favore della ricorrente, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte della resistente. Essendo, poi, cessato definitivamente il contratto di accoglienza in data 1° febbraio 2024, è venuto meno il titolo sulla base del quale la convenuta occupa l'appartamento di Via Albertinelli, 7/B.
Del resto, questa, restando contumace, non ha dedotto e provato il proprio diritto alla detenzione del bene in base ad un titolo opponibile alla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara l'occupazione senza titolo, da parte di , dell'unità immobiliare sita in CP_1
Milano, Via Albertinelli, 7/B, costituita dall'alloggio contraddistinto dal numero 19, per cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa a rilasciare il predetto bene libero da persone e sgombro da cose nella disponibilità della ricorrente
[...]
; Parte_1
- fissa per l'esecuzione la data del 30.10.2025;
- condanna al pagamento, in favore della CP_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
692,90 per spese esenti e in € 2999,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 30 settembre 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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