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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4140/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4140 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2013, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1959, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Podda, che lo rappresenta e difende giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attore opponente-
CONTRO
C.F. , in qualità di titolare CP_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale P.I. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Selargius presso lo studio dell'Avvocato
Sergio Vacca, che lo rappresenta e difende giusta procura resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto opposto-
Causa avente in oggetto: Appalto e vizi – Prestazione d'opera intellettuale– Adempimento;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “1) Dichiarare tenuto al CP_1
pagamento in favore del rag. della somma di €. 8.197,50, Parte_1
1 per compensi variabili, e di €.520,00, per compensi fissi, per complessivi €.
8.717,50, oltre agli interessi legali ed al pagamento dei compensi professionali, liquidati alla CT U Rag. 2) Con Persona_1
vittoria delle spese e dei compensi di causa”.
Nell'interesse del convenuto: insiste per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che: CP_1
- in data 8.11.2011 l'attore aveva affidato all'impresa edile individuale l'esecuzione di lavori di ristrutturazione CP_1 dell'unità immobiliare in Cagliari, Via San Salvatore n.5;
- a causa di una serie di difformità e difetti riscontrati, l'attore ha incaricato l'Ing. di valutarne l'entità: sulla base di tale Per_2
relazione, ha, poi, incardinato procedimento di A.T.P., a seguito del quale l'Ing. ha confermato i vizi lamentati dall'attore, Per_3
con conseguente sussistenza di un credito risarcitorio nei confronti della convenuta;
- il in qualità di commercialista, ha tenuto la contabilità Pt_1 semplificata dell'impresa individuale Gallus relativa agli anni 2008,
2009, 2010, 2011 e quella personale per gli anni 2008, 2009, 2010,
2011 e per il primo trimestre 2012;
- in ragione di tale attività, il ha maturato un credito pari ad Pt_1
€9.282,17.
Ha concluso per l'accertamento della responsabilità da inadempimento della ditta e per il risarcimento del danno, oltre che per la condanna di parte convenuta al pagamento della somma dovuta per compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito oltre i termini di legge replicando che: CP_1
- non sussistono le anomalie lamentate dall'attore;
- la C.T.U. disposta in sede di A.T.P. non è completa in quanto non tiene conto dei materiali forniti dall'impresa e dell'I.V.A. sui lavori
2 eseguiti;
- l'attore non è legittimato a domandare il pagamento per le prestazioni di tenuta della contabilità in quanto le prestazioni sono state rese dal Centro Servizi Contabili di Carta Simona S.a.s. della quale nemmeno è socio accomandatario;
Pt_1
- in ogni caso, la contabilità sarebbe stata tenuta in modo lacunoso e dannoso;
- la Centro Servizi S.a.s. ha ricevuto diversi versamenti in contanti e senza fattura, con i quali venivano sempre saldate le competenze.
Ha concluso come in epigrafe.
Con sentenza non definitiva n.1186/2021, il Tribunale di Cagliari ha parzialmente definito la controversia, nei termini che seguono:
1) ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_1 in ordine alla domanda di danni proposta dall'attore
[...] Pt_1
2) ha accertato la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dal in Pt_1 relazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
3) ha condannato al risarcimento del danno nella misura CP_1 di €12.410,80;
4) ha dichiarato l'estinzione, per compensazione, dell'obbligazione risarcitoria e dell'obbligazione di pagamento del residuo (maggiore) importo sul corrispettivo dei lavori;
5) ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da in ordine alla domanda proposta da per il CP_1 Pt_1 pagamento della somma di €9.282,17 dovuta come compenso professionale per le prestazioni di tenuta della contabilità;
6) ha dichiarato estinto per prescrizione il corrispettivo relativo alle prestazioni professionali inerenti a Irap 2009, 770 anno 2009 semplificato e Unico 2009 per persone fisiche 2009 (punti a e b dell'elenco di cui in sentenza);
7) ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione del compenso spettante per le ulteriori prestazioni professionali di cui punti c-h.
3 La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di due C.T.U: la prima, disposta in sede di A.T.P., avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori e la sussistenza dei vizi lamentati;
la seconda, disposta a seguito di sentenza non definitiva, avente lo scopo di quantificare il credito professionale azionato dall'attore.
___
La materia del contendere residua con riferimento alle prestazioni professionali rese da in favore della ditta individuale Pt_1 CP_1
esclusi i crediti prescritti come già dichiarato da questo Tribunale con sentenza non definitiva del 14.4.2021 depositata in data 19.4.2021.
Preliminarmente, come già precisato con sentenza non definitiva, è opportuno premettere che il credito azionato deve essere inscritto nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
In questo contesto, l'onere della prova del contratto e della sussistenza del credito – con riguardo, altresì, al profilo del quantum – grava sul prestatore che, in assenza di un obbligo legale di forma ad substantiam, può avvalersi di ogni mezzo, anche di presunzioni (ex multis, Cass. 11283/2018).
Nella specie, grava sul professionista la prova del conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e l'effettiva esecuzione della prestazione, quale fondamento della propria pretesa.
Deve, quindi, ribadirsi quanto già statuito con sentenza non definitiva del
14.4.2021, e cioè che la documentazione prodotta da a sostegno Pt_1
della pretesa e oggetto di valutazione tecnica dell'Ausiliare (doc. 17, citazione) è sufficiente a provare il conferimento dell'incarico professionale, altresì considerato che il convenuto nulla ha dedotto con riferimento alla disponibilità di tale documentazione da parte dell'attore.
Non è condivisibile, evidentemente, quanto rilevato dal consulente nominato Rag. in ordine alle (ritenute) conseguenze Persona_1
della mancata produzione da parte del convenuto di documentazione ulteriore a quella in atti.
Si tratta, in ogni caso, di rilievi atecnici e relativi ad aspetti che esulano
4 dalle attribuzioni dell'Ausiliare, la cui attività si arresta a valutazioni basate su regole tecniche del sapere specialistico, mentre l'applicazione delle regole del sapere giuridico resta, pur sempre, esclusiva prerogativa del
Giudice di merito.
Da quanto brevemente esposto consegue, peraltro, il rigetto delle eccezioni di nullità della C.T.U. sollevate da parte convenuta.
___
In relazione al quantum della pretesa, devono essere espunte dal credito vantato le somme relative alle prestazioni per l'anno 2009, in quanto credito prescritto.
Con riferimento al residuo, deve, invece accertarsi il dovuto per:
1) 770 Unico anno 2010 semplificato;
2) Irap anno 2010;
3) Unico 2010 persone fisiche;
4) Dichiarazione Iva 2011;
5) 770 anno 2011 semplificato;
6) Irap anno 2011;
7) Unico 2011 persone fisiche;
8) 770 semplificato anno 2012.
A tale proposito, in conformità a quanto accertato dal Consulente – dalle valutazioni tecniche del quale, sul punto, non v'è ragione di discostarsi – è dovuto al CP_2
- il compenso sulla base della tariffa professionale per Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di cui al D.M. 169/2010 art. 47 commi 1 e 2 tabelle 2 e 3 per prestazioni dal 2010 al 2011;
- il compenso sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate di cui al D.M. 140/2012 per prestazioni per l'anno 2012.
Seguendo i calcoli dell'Ausiliare, il dovuto deve, dunque, essere quantificato in:
- €520,00 per compensi fissi;
- €5.373,40 per compensi variabili, somma ottenuta calcolando (in
5 difetto di diversa base di calcolo e sulla base della sola documentazione in atti) il valore mediano tra il minimo di
€2.549,30 e il massimo di €8.197,50; per un totale di €5.893,40.
Su dette somme sono, poi, dovuti gli interessi con decorrenza da fissarsi, in difetto di diverse evidenze, dalla data di scadenza della fattura n.6 del
18.3.2013 fino ad effettivo soddisfo.
___
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo all'andamento e all'elevata complessità della causa, in conformità alle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da
€5.201,00 a €26.000,00, valori massimi e per tutte le fasi del giudizio.
Verificato l'esito della lite, le spese di Consulenza Tecnica edile (disposta in sede di A.T.P.) e di Consulenza contabile (disposta nel giudizio di merito) sono interamente a carico della convenuta, nel rispetto del principio di causazione e con diritto dell'attore (verso di ripetere quanto CP_1
corrisposto al Consulente in fase di Accertamento preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, fermo quanto già statuito con Sentenza non definitiva n°1186/2021, così dispone:
- Accoglie la domanda formulata dall'attore per il pagamento delle proprie spettanze professionali e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento, nei confronti di CP_1 Pt_1
della somma di €5.893,40 oltre interessi come in parte
[...]
motiva;
- Pone le spese di C.T.U. edile a carico della convenuta, secondo quanto liquidato con separato decreto in fase di A.T.P.;
- Pone le spese di C.T.U. contabile a carico della convenuta, secondo quanto liquidato con separato decreto;
- Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese della lite, che liquida in €148,20 per spese di A.T.P., €515,48
6 per spese del giudizio di merito, €8.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4140 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2013, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1959, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Podda, che lo rappresenta e difende giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attore opponente-
CONTRO
C.F. , in qualità di titolare CP_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale P.I. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Selargius presso lo studio dell'Avvocato
Sergio Vacca, che lo rappresenta e difende giusta procura resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto opposto-
Causa avente in oggetto: Appalto e vizi – Prestazione d'opera intellettuale– Adempimento;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “1) Dichiarare tenuto al CP_1
pagamento in favore del rag. della somma di €. 8.197,50, Parte_1
1 per compensi variabili, e di €.520,00, per compensi fissi, per complessivi €.
8.717,50, oltre agli interessi legali ed al pagamento dei compensi professionali, liquidati alla CT U Rag. 2) Con Persona_1
vittoria delle spese e dei compensi di causa”.
Nell'interesse del convenuto: insiste per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che: CP_1
- in data 8.11.2011 l'attore aveva affidato all'impresa edile individuale l'esecuzione di lavori di ristrutturazione CP_1 dell'unità immobiliare in Cagliari, Via San Salvatore n.5;
- a causa di una serie di difformità e difetti riscontrati, l'attore ha incaricato l'Ing. di valutarne l'entità: sulla base di tale Per_2
relazione, ha, poi, incardinato procedimento di A.T.P., a seguito del quale l'Ing. ha confermato i vizi lamentati dall'attore, Per_3
con conseguente sussistenza di un credito risarcitorio nei confronti della convenuta;
- il in qualità di commercialista, ha tenuto la contabilità Pt_1 semplificata dell'impresa individuale Gallus relativa agli anni 2008,
2009, 2010, 2011 e quella personale per gli anni 2008, 2009, 2010,
2011 e per il primo trimestre 2012;
- in ragione di tale attività, il ha maturato un credito pari ad Pt_1
€9.282,17.
Ha concluso per l'accertamento della responsabilità da inadempimento della ditta e per il risarcimento del danno, oltre che per la condanna di parte convenuta al pagamento della somma dovuta per compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito oltre i termini di legge replicando che: CP_1
- non sussistono le anomalie lamentate dall'attore;
- la C.T.U. disposta in sede di A.T.P. non è completa in quanto non tiene conto dei materiali forniti dall'impresa e dell'I.V.A. sui lavori
2 eseguiti;
- l'attore non è legittimato a domandare il pagamento per le prestazioni di tenuta della contabilità in quanto le prestazioni sono state rese dal Centro Servizi Contabili di Carta Simona S.a.s. della quale nemmeno è socio accomandatario;
Pt_1
- in ogni caso, la contabilità sarebbe stata tenuta in modo lacunoso e dannoso;
- la Centro Servizi S.a.s. ha ricevuto diversi versamenti in contanti e senza fattura, con i quali venivano sempre saldate le competenze.
Ha concluso come in epigrafe.
Con sentenza non definitiva n.1186/2021, il Tribunale di Cagliari ha parzialmente definito la controversia, nei termini che seguono:
1) ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_1 in ordine alla domanda di danni proposta dall'attore
[...] Pt_1
2) ha accertato la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dal in Pt_1 relazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
3) ha condannato al risarcimento del danno nella misura CP_1 di €12.410,80;
4) ha dichiarato l'estinzione, per compensazione, dell'obbligazione risarcitoria e dell'obbligazione di pagamento del residuo (maggiore) importo sul corrispettivo dei lavori;
5) ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da in ordine alla domanda proposta da per il CP_1 Pt_1 pagamento della somma di €9.282,17 dovuta come compenso professionale per le prestazioni di tenuta della contabilità;
6) ha dichiarato estinto per prescrizione il corrispettivo relativo alle prestazioni professionali inerenti a Irap 2009, 770 anno 2009 semplificato e Unico 2009 per persone fisiche 2009 (punti a e b dell'elenco di cui in sentenza);
7) ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione del compenso spettante per le ulteriori prestazioni professionali di cui punti c-h.
3 La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di due C.T.U: la prima, disposta in sede di A.T.P., avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori e la sussistenza dei vizi lamentati;
la seconda, disposta a seguito di sentenza non definitiva, avente lo scopo di quantificare il credito professionale azionato dall'attore.
___
La materia del contendere residua con riferimento alle prestazioni professionali rese da in favore della ditta individuale Pt_1 CP_1
esclusi i crediti prescritti come già dichiarato da questo Tribunale con sentenza non definitiva del 14.4.2021 depositata in data 19.4.2021.
Preliminarmente, come già precisato con sentenza non definitiva, è opportuno premettere che il credito azionato deve essere inscritto nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
In questo contesto, l'onere della prova del contratto e della sussistenza del credito – con riguardo, altresì, al profilo del quantum – grava sul prestatore che, in assenza di un obbligo legale di forma ad substantiam, può avvalersi di ogni mezzo, anche di presunzioni (ex multis, Cass. 11283/2018).
Nella specie, grava sul professionista la prova del conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e l'effettiva esecuzione della prestazione, quale fondamento della propria pretesa.
Deve, quindi, ribadirsi quanto già statuito con sentenza non definitiva del
14.4.2021, e cioè che la documentazione prodotta da a sostegno Pt_1
della pretesa e oggetto di valutazione tecnica dell'Ausiliare (doc. 17, citazione) è sufficiente a provare il conferimento dell'incarico professionale, altresì considerato che il convenuto nulla ha dedotto con riferimento alla disponibilità di tale documentazione da parte dell'attore.
Non è condivisibile, evidentemente, quanto rilevato dal consulente nominato Rag. in ordine alle (ritenute) conseguenze Persona_1
della mancata produzione da parte del convenuto di documentazione ulteriore a quella in atti.
Si tratta, in ogni caso, di rilievi atecnici e relativi ad aspetti che esulano
4 dalle attribuzioni dell'Ausiliare, la cui attività si arresta a valutazioni basate su regole tecniche del sapere specialistico, mentre l'applicazione delle regole del sapere giuridico resta, pur sempre, esclusiva prerogativa del
Giudice di merito.
Da quanto brevemente esposto consegue, peraltro, il rigetto delle eccezioni di nullità della C.T.U. sollevate da parte convenuta.
___
In relazione al quantum della pretesa, devono essere espunte dal credito vantato le somme relative alle prestazioni per l'anno 2009, in quanto credito prescritto.
Con riferimento al residuo, deve, invece accertarsi il dovuto per:
1) 770 Unico anno 2010 semplificato;
2) Irap anno 2010;
3) Unico 2010 persone fisiche;
4) Dichiarazione Iva 2011;
5) 770 anno 2011 semplificato;
6) Irap anno 2011;
7) Unico 2011 persone fisiche;
8) 770 semplificato anno 2012.
A tale proposito, in conformità a quanto accertato dal Consulente – dalle valutazioni tecniche del quale, sul punto, non v'è ragione di discostarsi – è dovuto al CP_2
- il compenso sulla base della tariffa professionale per Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di cui al D.M. 169/2010 art. 47 commi 1 e 2 tabelle 2 e 3 per prestazioni dal 2010 al 2011;
- il compenso sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate di cui al D.M. 140/2012 per prestazioni per l'anno 2012.
Seguendo i calcoli dell'Ausiliare, il dovuto deve, dunque, essere quantificato in:
- €520,00 per compensi fissi;
- €5.373,40 per compensi variabili, somma ottenuta calcolando (in
5 difetto di diversa base di calcolo e sulla base della sola documentazione in atti) il valore mediano tra il minimo di
€2.549,30 e il massimo di €8.197,50; per un totale di €5.893,40.
Su dette somme sono, poi, dovuti gli interessi con decorrenza da fissarsi, in difetto di diverse evidenze, dalla data di scadenza della fattura n.6 del
18.3.2013 fino ad effettivo soddisfo.
___
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo all'andamento e all'elevata complessità della causa, in conformità alle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da
€5.201,00 a €26.000,00, valori massimi e per tutte le fasi del giudizio.
Verificato l'esito della lite, le spese di Consulenza Tecnica edile (disposta in sede di A.T.P.) e di Consulenza contabile (disposta nel giudizio di merito) sono interamente a carico della convenuta, nel rispetto del principio di causazione e con diritto dell'attore (verso di ripetere quanto CP_1
corrisposto al Consulente in fase di Accertamento preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, fermo quanto già statuito con Sentenza non definitiva n°1186/2021, così dispone:
- Accoglie la domanda formulata dall'attore per il pagamento delle proprie spettanze professionali e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento, nei confronti di CP_1 Pt_1
della somma di €5.893,40 oltre interessi come in parte
[...]
motiva;
- Pone le spese di C.T.U. edile a carico della convenuta, secondo quanto liquidato con separato decreto in fase di A.T.P.;
- Pone le spese di C.T.U. contabile a carico della convenuta, secondo quanto liquidato con separato decreto;
- Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese della lite, che liquida in €148,20 per spese di A.T.P., €515,48
6 per spese del giudizio di merito, €8.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
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