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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5564/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5564/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per l'avv. DE ROSSI MAURO Parte_1 Per 'avv. SILVESTRI MARCO Controparte_1
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. De Rossi richiama le proprie note difensive e tutte le proprie argomentazioni L'Avv. Silvestri richiama le note difensive. Entrambi dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio ed alle ore 1533 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5564/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE ROSSI Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliato in via xx settembre 40/7 16121 GENOVA presso il difensore avv.
DE ROSSI MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in SALITA DI SANTA CATERINA, 4 16100 GENOVA presso il difensore avv. SILVESTRI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sono circostanze incontestate:
1) prestava in data 16.6.2000 garanzia fideiussoria in relazione a due conti Parte_1 correnti aperti dall'impresa individuale , di lei marito, per la complessiva CP_2 somma di € 180.910,68;
2) Il 4.6.2012 il Tribunale di Genova emetteva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1896/12 con cui ingiungeva a , quale debitore principale, CP_2 Parte_2
e (quali fideiussori), di pagare a la complessiva
[...] Parte_1 CP_3
somma di e 106.135,51;
pagina 2 di 10 3) iscriveva quindi ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà dei CP_3
debitori e promuoveva esecuzione immobiliare nei confronti di , nel corso Parte_1
della quale esecuzione, il 23.5.2017, venivano venduti gli immobili facenti parte dei primi due lotti per il prezzo complessivo di € 138.250.000,00, ottenendo quindi il 6.12.2017 il pagamento della somma di € 127.358,47;
4) ritenendosi soddisfatta, rinunciava agli atti esecutivi CP_3
Sono circostanze documentate:
5) la ricorrente non formulava opposizione al decreto ingiuntivo (v. doc. 12 parte convenuta), che diveniva definitivo, ma opposizione all'esecuzione (v. doc. 11 parte convenuta);
6) nella procedura esecutiva interveniva TE AN PA (doc. 7 e 8 parte convenuta), in quanto era terza datrice di ipoteca, e quindi per l'importo di € 328.338,76, e Parte_1
Agenzia delle Entrate (doc. 9 e 10 parte convenuta), che faceva valere il suo credito di €
3.244,27.
Le domande attoree:
, richiamando la notissima sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 e Parte_1 quindi le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17.5.2022, ha fatto valere la sua qualifica di consumatrice e quindi la vessatorietà della clausola n. 6 del contratto di fideiussione da lei stipulato, con il quale è stato derogato il termine semestrale decadenziale. Ha quindi ritenuto che, non avendo la creditrice azionato il proprio credito entro il termine codicistico dei sei mesi, si fosse verificata la decadenza dalla garanzia nei suoi confronti con la conseguenza che nessuna ingiunzione poteva essere emessa. Il decreto ingiuntivo n. 1896/2012 doveva essere dichiarato nullo e/o revocato con condanna della convenuta a restituirle quanto indebitamente percepito. Ha quindi svolto, come espressamente indicato a pag 4 del proprio ricorso, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. richiedendo di: a) dichiarare la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. con decadenza della Banca dalla garanzia e comunque liberazione di
[...]
dalla fideiussione;
b) accertare la nullità ed inesistenza del decreto ingiuntivo con Pt_1
conseguente sua revoca;
c) condannare per l'effetto , quale successore ed avente causa di CP_1
a restituire a , a titolo di ripetizione dell'indebito o, comunque, in CP_3 Parte_1
subordine a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 127.358,47 oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 3 di 10 La difesa della convenuta:
eccepiva l'improcedibilità trattandosi di materia bancaria e come tale soggetta al CP_1
procedimento di mediazione obbligatoria;
quindi il difetto della qualità di consumatrice in capo alla ricorrente;
il difetto di legittimazione passiva, essendo stata la somma riscossa dalla vendita degli immobili versata a , resasi cessionaria del credito;
l'essere stato l'importo Pt_3
comunque percepito in forza di ipoteca iscritta il 19.01.1999; l'intangibilità dell'assegnazione in sede esecutiva, non essendo stato impugnato il provvedimento di assegnazione e comunque tardivo, alla luce di quanto affermato dalla stessa sentenza Cass. S. U. n. 9479/23, essendosi il procedimento esecutivo estinto l'11.11.2012 ed avendo avuto la ricorrente contezza del fascicolo dell'esecuzione almeno dal 11.5.2023, come evincibile dalla richiesta di visibilità depositata in pari data, giorno dal quale fare decorrere i 40 giorni previsti per l'opposizione, mentre il presente ricorso era stato depositato il 31.5.2024, oltre un anno dopo;
non erano applicabili i principi della giurisprudenza unionale come recepiti dalla Suprema Corte perché comunque riferiti a decreto ingiuntivo mai opposto, essendo stato il decreto ingiuntivo de quo opposto in sede esecutiva sia ex art. 615 c.p.c. sia ex art. 624 c.p.c.; non poteva neppure essere dato ingresso alla pretesa risarcitoria per mancanza di danno, essendo comunque intervenute nella procedura esecutiva Banca TE AN PA e Agenzia delle Entrate, che avrebbero visto comunque l'assegnazione della somma oggetto dell'odierna domanda di ripetizione;
in ogni modo anche la quantificazione della pretesa era errata. Concludeva per il rigetto del ricorso.
***
Il presente ricorso deve essere rigettato alla luce della seguente argomentazione, che per il suo contenuto – come si vedrà a breve - è di per sé sufficiente – secondo il principio della motivazione più liquida (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 secondo il quale “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. – al suo rigetto, con conseguente inutilità di esaminare le altre contestazioni e difese della ricorrente.
Secondo la prospettazione della difesa attorea la mancata attivazione del giudice del pagina 4 di 10 monitorio, imposta dall'art. 6 § 1 della Dir. 93/13/CEE così come affermato dalle sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione Europea emesse il 17.5.2022 e quindi dalla Sezioni Unite della
Cassazione nella sent. N. 9479/2023, avrebbe impedito al decreto ingiuntivo, pur non essendo stato oggetto di opposizione, di dar vita al giudicato, così permettendo oggi la riattivazione del contraddittorio per far valere quella che il ricorrente ritiene essere clausola abusiva stipulata in danno di consumatore, e quindi nulla. Nello sviluppare la sua difesa, anche nelle note difensive,
l'attrice ritiene quindi che quel decreto ingiuntivo - sulla base del quale è stata attivata l'esecuzione, con vendita, riparto e assegnazione e infine, conclusione della procedura esecutiva
– sia un titolo nullo, che oggi dovrebbe essere revocato, facendo venire meno ex tunc tutta la procedura esecutiva successiva con conseguente ripetizione dell'indebito, indebito che sarebbe costituito dalla somma ottenuta dal creditore in seguito alla vendita. Nel sostenere le proprie ragioni la difesa richiama sentenze della Cassazione (n. 14601/2020 e 718/2024) in cui la
Suprema Corte avrebbe consentito il fruttuoso esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito a fronte della caducazione del titolo esecutivo. Deve però evidenziarsi che si tratta di casi diversi dal presente: qui si è in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto e passato in giudicato, lì vi era invece un titolo provvisoriamente esecutivo sub iudice in forza del quale era stata svolta e conclusa una procedura esecutiva, titolo provvisoriamente esecutivo che era stato poi caducato. In quel caso la Suprema Corte ha cercato di armonizzare il sistema e i contrapposti interessi all'irrevocabilità della procedura esecutiva e alla riformabilità del titolo non definitivo (la sentenza n. 14601/2020, chiarisce in un suo passaggio: “La Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo cui il debitore espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.), sicché la proposizione dell'azione di ripetizione dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione, successivamente all'esecuzione forzata, è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata (il principio può farsi risalire a: Sez. 3,
Sentenza n. 2434 del 03/07/1969, Rv. 341927 - 01; più di recente: Sez. 3, Ordinanza n. 29347
pagina 5 di 10 del 13/11/2019, Rv. 655796 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4263 del 13/02/2019, Rv. 653008 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 26927 del 24/10/2018, Rv. 650910 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20994 del
23/08/2018, Rv. 650324 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011, Rv. 619121 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 26078 del 30/11/2005, Rv. 585545 - 01; Sez. L, Sentenza n. 7036 del 08/05/2003,
Rv. 562782 - 01).
Tale principio va tenuto fermo, ma armonizzato con quelli in tema di esecuzione forzata in base a titolo giudiziale non definitivo”).
Il caso oggetto della presente causa è però diverso, perché riguarda un titolo giudiziale definitivo, perché non opposto. Ed è la stessa Corte di Giustizia, richiamata più volte dalla ricorrente, a chiarire quali siano i rimedi e le forme di tutela per il consumatore a fronte di clausole abusive che non siano state oggetto di valutazione giudiziale, neppure d'ufficio:
“L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive” (Corte di Giustizia
29.2.2024, C-724/2022).
La Corte di Giustizia ammette così che il singolo ordinamento nazionale possa individuare un limite temporale per far valere l'abusività delle clausole (e cioè la vendita e il trasferimento di diritti a terzi) purchè sia prevista la possibilità di far valere il diritto al risarcimento in un procedimento successivo. In tal senso non coglie nel segno la difesa attorea quando afferma che Corte di Giustizia e Sezioni Unite farebbero “riferimento genericamente alla possibilità di ottenere risarcimento dei danni”, perché non si ravvisa nessuna genericità, ma una chiara indicazione di sistema, ossia “risarcimento delle conseguenze economiche” che può e deve essere inteso in un unico senso: quello giuridico di risarcimento danni. Si tratta dell'esigenza di bilanciare la tutela del consumatore con l'esigenza di definitività della procedura esecutiva (sancita dall'art. 487 c.p.c.), che vede quale perno della prevalenza dell'una o dell'altra il dato temporale: quello della vendita. Superato questo momento, la tutela del pagina 6 di 10 consumatore trova un riconoscimento, che muta però il suo titolo, diventando risarcitorio;
e ciò
è sufficiente per il diritto unionale, considerando quello che è un vero e proprio contemperamento di interessi.
Ed infatti la nostra giurisprudenza di legittimità, recependo l'indicazione della Corte di
Giustizia, ha chiarito e delimitato l'ambito di applicabilità del dictum europeo, individuando un limite temporale perché il giudice possa rilevare l'abusività delle clausole “sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio
l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” (Sez. U - , Sentenza n. del 06/04/2023). Decorso questo termine deve essere assicurata la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata, bilanciando i diversi rimedi
“più specificamente, la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti;
da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata,
l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263;
Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto abbia fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso” (Cass. 24/10/2018, n. 26927)
Tali principi, già affermati in precedenza alla vexata quaestio delle clausole abusive, ha visto un esaustivo chiarimento successivo con un'ampia disamina della questione: “come prospettato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, la mancata attivazione del giudice del monitorio, imposta dall'art. 6, § 1, della Dir. 93/13/CEE, comporta che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è inidonea a dar vita al giudicato. Il che consente, anche nella successiva sede esecutiva, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa, in modo da consentire il rispetto dell'art. 7, § 1, Dir.
93/13/CEE (in ragione del 24° Considerando), che impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori. Qualora il consumatore non abbia fatto opposizione
pagina 7 di 10 avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione circa la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, il controllo sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuato dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito (Cass. Sez. U. n. 9479 del 06/04/2023 Rv. 667446 - 01, in motivazione, § 5.1.). Nel caso di specie, è del tutto pacifico che il giudice del decreto ingiuntivo non abbia esaminato la questione dell'abusività delle clausole denunziata dalla ricorrente e non abbia espresso alcuna motivazione al riguardo. Conseguentemente, neppure l'avvertimento di cui all'art. 641, comma 1, cod. proc. civ. conteneva l'informazione che la mancata opposizione avrebbe fatto decadere l'ingiunto dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali (Cass. Sez. un., 9479/2023, in motivazione, § 7.4.). Ne consegue la necessità del recupero della tutela giurisdizionale del consumatore, che lamenti l'abusività delle clausole inserite nel contratto donde sorse l'obbligazione azionata, nella sede esecutiva e,
a maggior ragione, nella sede dell'opposizione all'esecuzione e tanto anche d'ufficio. Tale controllo del giudice dell'esecuzione, peraltro, subisce un limite, consistente nell'avvenuta vendita del bene pignorato (o nell'assegnazione del credito), per comprensibili motivi di tutela della sicurezza degli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, come affermato dalla richiamata giurisprudenza eurounitaria. Giova, peraltro, rilevare che gli esiti, di immodificabili del trasferimento coattivo realizzato erano già stati individuati dalla giurisprudenza di questa
Corte, con riferimento anche al diritto nazionale preesistente all'avvento della legislazione consumeristica di matrice eurounitaria (Cass. n. 8911 del 29/03/2023 Rv. 667554 - 01, pagg.
11 e segg. della motivazione, che esclude la rilevabilità d'ufficio delle nullità poste a tutela del consumatore in sede di controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ.). L'esito, della intangibilità del trasferimento coattivo immobiliare già avvenuto, prima che fosse proposta l'opposizione, è coerente con il sistema codicistico, cristallizzato dall'art. 2929 cod. civ., che rende inopponibili all'aggiudicatario i vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere nel corso di esso con il rimedio specifico apprestato dall'ordinamento dell'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto nei confronti dell'aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l'ordinanza di vendita non sono opponibili all'acquirente o all'aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte, come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 21110 del 28/11/2012 Rv. 624256 - 01)
pagina 8 di 10 (Cass. 17055/2024). Ma l'acquisto del diritto da parte dell'aggiudicatario si fonda proprio su quel decreto ingiuntivo, definitivo, che a sua volta costituisce il titolo sulla base del quale è stato iniziato e concluso il procedimento esecutivo. Il revocare il decreto ingiuntivo – e quindi il presupposto del titolo – farebbe venire meno anche la legittimità dell'acquisto del terzo. Se non può essere svolta la ripetizione dell'indebito all'aggiudicatario, non può essere neppure richiesta al creditore.
Deve essere quindi escluso il rimedio della ripetizione dell'indebito, pur prevedendo il sistema il rimedio risarcitorio, in conformità a quanto indicato dal giudice europeo, in applicazione dei principi eurounitari. Ed infatti ha in via subordinata azionato Parte_1
domanda di risarcimento del danno che, anche prescindendo dalla valutazione della sussistenza dell'abusività della clausola 6 del contratto di fideiussione per la sua qualifica di consumatrice – qualifica contestata dalla convenuta e che non è oggetto di disamina in questa sede per la mancanza di danno – deve essere rigettata per mancanza di danno. Ed infatti, nella procedura esecutiva, come sopra detto (e provato in giudizio, peraltro non contestato dall'istituto di credito), sono intervenuti due altri creditori, Banca TE AN PA e Agenzia delle Entrate. Il creditore intervenuto INTESA SAN PAOLO, di grado potiore, è rimasto insoddisfatto (doc 11.2 parte ricorrente rettifica piano di riparto)
Ricavando dalla vendita degli ulteriori cespiti la minore somma di (doc. 17 banca) € 16.312.,19
È quindi residuato un credito per € 312.814.49. Quindi, se anche nulla avesse CP_3
percepito, la somma sarebbe andata a soddisfare altro creditore. Per tali motivi non può ravvisarsi alcun danno.
pagina 9 di 10 Come sopra detto tutte le altre censure risultano essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
***
pqm
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta le domande dispiegate da nel presente giudizio;
Parte_1
2. La condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 11.268,00 CP_1
per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, oltre 15% spese generali, IVa e
CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Cazzato
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5564/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per l'avv. DE ROSSI MAURO Parte_1 Per 'avv. SILVESTRI MARCO Controparte_1
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. De Rossi richiama le proprie note difensive e tutte le proprie argomentazioni L'Avv. Silvestri richiama le note difensive. Entrambi dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio ed alle ore 1533 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5564/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE ROSSI Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliato in via xx settembre 40/7 16121 GENOVA presso il difensore avv.
DE ROSSI MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in SALITA DI SANTA CATERINA, 4 16100 GENOVA presso il difensore avv. SILVESTRI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sono circostanze incontestate:
1) prestava in data 16.6.2000 garanzia fideiussoria in relazione a due conti Parte_1 correnti aperti dall'impresa individuale , di lei marito, per la complessiva CP_2 somma di € 180.910,68;
2) Il 4.6.2012 il Tribunale di Genova emetteva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1896/12 con cui ingiungeva a , quale debitore principale, CP_2 Parte_2
e (quali fideiussori), di pagare a la complessiva
[...] Parte_1 CP_3
somma di e 106.135,51;
pagina 2 di 10 3) iscriveva quindi ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà dei CP_3
debitori e promuoveva esecuzione immobiliare nei confronti di , nel corso Parte_1
della quale esecuzione, il 23.5.2017, venivano venduti gli immobili facenti parte dei primi due lotti per il prezzo complessivo di € 138.250.000,00, ottenendo quindi il 6.12.2017 il pagamento della somma di € 127.358,47;
4) ritenendosi soddisfatta, rinunciava agli atti esecutivi CP_3
Sono circostanze documentate:
5) la ricorrente non formulava opposizione al decreto ingiuntivo (v. doc. 12 parte convenuta), che diveniva definitivo, ma opposizione all'esecuzione (v. doc. 11 parte convenuta);
6) nella procedura esecutiva interveniva TE AN PA (doc. 7 e 8 parte convenuta), in quanto era terza datrice di ipoteca, e quindi per l'importo di € 328.338,76, e Parte_1
Agenzia delle Entrate (doc. 9 e 10 parte convenuta), che faceva valere il suo credito di €
3.244,27.
Le domande attoree:
, richiamando la notissima sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 e Parte_1 quindi le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17.5.2022, ha fatto valere la sua qualifica di consumatrice e quindi la vessatorietà della clausola n. 6 del contratto di fideiussione da lei stipulato, con il quale è stato derogato il termine semestrale decadenziale. Ha quindi ritenuto che, non avendo la creditrice azionato il proprio credito entro il termine codicistico dei sei mesi, si fosse verificata la decadenza dalla garanzia nei suoi confronti con la conseguenza che nessuna ingiunzione poteva essere emessa. Il decreto ingiuntivo n. 1896/2012 doveva essere dichiarato nullo e/o revocato con condanna della convenuta a restituirle quanto indebitamente percepito. Ha quindi svolto, come espressamente indicato a pag 4 del proprio ricorso, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. richiedendo di: a) dichiarare la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. con decadenza della Banca dalla garanzia e comunque liberazione di
[...]
dalla fideiussione;
b) accertare la nullità ed inesistenza del decreto ingiuntivo con Pt_1
conseguente sua revoca;
c) condannare per l'effetto , quale successore ed avente causa di CP_1
a restituire a , a titolo di ripetizione dell'indebito o, comunque, in CP_3 Parte_1
subordine a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 127.358,47 oltre rivalutazione ed interessi.
pagina 3 di 10 La difesa della convenuta:
eccepiva l'improcedibilità trattandosi di materia bancaria e come tale soggetta al CP_1
procedimento di mediazione obbligatoria;
quindi il difetto della qualità di consumatrice in capo alla ricorrente;
il difetto di legittimazione passiva, essendo stata la somma riscossa dalla vendita degli immobili versata a , resasi cessionaria del credito;
l'essere stato l'importo Pt_3
comunque percepito in forza di ipoteca iscritta il 19.01.1999; l'intangibilità dell'assegnazione in sede esecutiva, non essendo stato impugnato il provvedimento di assegnazione e comunque tardivo, alla luce di quanto affermato dalla stessa sentenza Cass. S. U. n. 9479/23, essendosi il procedimento esecutivo estinto l'11.11.2012 ed avendo avuto la ricorrente contezza del fascicolo dell'esecuzione almeno dal 11.5.2023, come evincibile dalla richiesta di visibilità depositata in pari data, giorno dal quale fare decorrere i 40 giorni previsti per l'opposizione, mentre il presente ricorso era stato depositato il 31.5.2024, oltre un anno dopo;
non erano applicabili i principi della giurisprudenza unionale come recepiti dalla Suprema Corte perché comunque riferiti a decreto ingiuntivo mai opposto, essendo stato il decreto ingiuntivo de quo opposto in sede esecutiva sia ex art. 615 c.p.c. sia ex art. 624 c.p.c.; non poteva neppure essere dato ingresso alla pretesa risarcitoria per mancanza di danno, essendo comunque intervenute nella procedura esecutiva Banca TE AN PA e Agenzia delle Entrate, che avrebbero visto comunque l'assegnazione della somma oggetto dell'odierna domanda di ripetizione;
in ogni modo anche la quantificazione della pretesa era errata. Concludeva per il rigetto del ricorso.
***
Il presente ricorso deve essere rigettato alla luce della seguente argomentazione, che per il suo contenuto – come si vedrà a breve - è di per sé sufficiente – secondo il principio della motivazione più liquida (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 secondo il quale “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. – al suo rigetto, con conseguente inutilità di esaminare le altre contestazioni e difese della ricorrente.
Secondo la prospettazione della difesa attorea la mancata attivazione del giudice del pagina 4 di 10 monitorio, imposta dall'art. 6 § 1 della Dir. 93/13/CEE così come affermato dalle sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione Europea emesse il 17.5.2022 e quindi dalla Sezioni Unite della
Cassazione nella sent. N. 9479/2023, avrebbe impedito al decreto ingiuntivo, pur non essendo stato oggetto di opposizione, di dar vita al giudicato, così permettendo oggi la riattivazione del contraddittorio per far valere quella che il ricorrente ritiene essere clausola abusiva stipulata in danno di consumatore, e quindi nulla. Nello sviluppare la sua difesa, anche nelle note difensive,
l'attrice ritiene quindi che quel decreto ingiuntivo - sulla base del quale è stata attivata l'esecuzione, con vendita, riparto e assegnazione e infine, conclusione della procedura esecutiva
– sia un titolo nullo, che oggi dovrebbe essere revocato, facendo venire meno ex tunc tutta la procedura esecutiva successiva con conseguente ripetizione dell'indebito, indebito che sarebbe costituito dalla somma ottenuta dal creditore in seguito alla vendita. Nel sostenere le proprie ragioni la difesa richiama sentenze della Cassazione (n. 14601/2020 e 718/2024) in cui la
Suprema Corte avrebbe consentito il fruttuoso esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito a fronte della caducazione del titolo esecutivo. Deve però evidenziarsi che si tratta di casi diversi dal presente: qui si è in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto e passato in giudicato, lì vi era invece un titolo provvisoriamente esecutivo sub iudice in forza del quale era stata svolta e conclusa una procedura esecutiva, titolo provvisoriamente esecutivo che era stato poi caducato. In quel caso la Suprema Corte ha cercato di armonizzare il sistema e i contrapposti interessi all'irrevocabilità della procedura esecutiva e alla riformabilità del titolo non definitivo (la sentenza n. 14601/2020, chiarisce in un suo passaggio: “La Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo cui il debitore espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.), sicché la proposizione dell'azione di ripetizione dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione, successivamente all'esecuzione forzata, è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata (il principio può farsi risalire a: Sez. 3,
Sentenza n. 2434 del 03/07/1969, Rv. 341927 - 01; più di recente: Sez. 3, Ordinanza n. 29347
pagina 5 di 10 del 13/11/2019, Rv. 655796 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4263 del 13/02/2019, Rv. 653008 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 26927 del 24/10/2018, Rv. 650910 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20994 del
23/08/2018, Rv. 650324 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011, Rv. 619121 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 26078 del 30/11/2005, Rv. 585545 - 01; Sez. L, Sentenza n. 7036 del 08/05/2003,
Rv. 562782 - 01).
Tale principio va tenuto fermo, ma armonizzato con quelli in tema di esecuzione forzata in base a titolo giudiziale non definitivo”).
Il caso oggetto della presente causa è però diverso, perché riguarda un titolo giudiziale definitivo, perché non opposto. Ed è la stessa Corte di Giustizia, richiamata più volte dalla ricorrente, a chiarire quali siano i rimedi e le forme di tutela per il consumatore a fronte di clausole abusive che non siano state oggetto di valutazione giudiziale, neppure d'ufficio:
“L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive” (Corte di Giustizia
29.2.2024, C-724/2022).
La Corte di Giustizia ammette così che il singolo ordinamento nazionale possa individuare un limite temporale per far valere l'abusività delle clausole (e cioè la vendita e il trasferimento di diritti a terzi) purchè sia prevista la possibilità di far valere il diritto al risarcimento in un procedimento successivo. In tal senso non coglie nel segno la difesa attorea quando afferma che Corte di Giustizia e Sezioni Unite farebbero “riferimento genericamente alla possibilità di ottenere risarcimento dei danni”, perché non si ravvisa nessuna genericità, ma una chiara indicazione di sistema, ossia “risarcimento delle conseguenze economiche” che può e deve essere inteso in un unico senso: quello giuridico di risarcimento danni. Si tratta dell'esigenza di bilanciare la tutela del consumatore con l'esigenza di definitività della procedura esecutiva (sancita dall'art. 487 c.p.c.), che vede quale perno della prevalenza dell'una o dell'altra il dato temporale: quello della vendita. Superato questo momento, la tutela del pagina 6 di 10 consumatore trova un riconoscimento, che muta però il suo titolo, diventando risarcitorio;
e ciò
è sufficiente per il diritto unionale, considerando quello che è un vero e proprio contemperamento di interessi.
Ed infatti la nostra giurisprudenza di legittimità, recependo l'indicazione della Corte di
Giustizia, ha chiarito e delimitato l'ambito di applicabilità del dictum europeo, individuando un limite temporale perché il giudice possa rilevare l'abusività delle clausole “sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio
l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” (Sez. U - , Sentenza n. del 06/04/2023). Decorso questo termine deve essere assicurata la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata, bilanciando i diversi rimedi
“più specificamente, la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti;
da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata,
l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263;
Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto abbia fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso” (Cass. 24/10/2018, n. 26927)
Tali principi, già affermati in precedenza alla vexata quaestio delle clausole abusive, ha visto un esaustivo chiarimento successivo con un'ampia disamina della questione: “come prospettato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, la mancata attivazione del giudice del monitorio, imposta dall'art. 6, § 1, della Dir. 93/13/CEE, comporta che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è inidonea a dar vita al giudicato. Il che consente, anche nella successiva sede esecutiva, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa, in modo da consentire il rispetto dell'art. 7, § 1, Dir.
93/13/CEE (in ragione del 24° Considerando), che impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori. Qualora il consumatore non abbia fatto opposizione
pagina 7 di 10 avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione circa la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, il controllo sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuato dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito (Cass. Sez. U. n. 9479 del 06/04/2023 Rv. 667446 - 01, in motivazione, § 5.1.). Nel caso di specie, è del tutto pacifico che il giudice del decreto ingiuntivo non abbia esaminato la questione dell'abusività delle clausole denunziata dalla ricorrente e non abbia espresso alcuna motivazione al riguardo. Conseguentemente, neppure l'avvertimento di cui all'art. 641, comma 1, cod. proc. civ. conteneva l'informazione che la mancata opposizione avrebbe fatto decadere l'ingiunto dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali (Cass. Sez. un., 9479/2023, in motivazione, § 7.4.). Ne consegue la necessità del recupero della tutela giurisdizionale del consumatore, che lamenti l'abusività delle clausole inserite nel contratto donde sorse l'obbligazione azionata, nella sede esecutiva e,
a maggior ragione, nella sede dell'opposizione all'esecuzione e tanto anche d'ufficio. Tale controllo del giudice dell'esecuzione, peraltro, subisce un limite, consistente nell'avvenuta vendita del bene pignorato (o nell'assegnazione del credito), per comprensibili motivi di tutela della sicurezza degli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, come affermato dalla richiamata giurisprudenza eurounitaria. Giova, peraltro, rilevare che gli esiti, di immodificabili del trasferimento coattivo realizzato erano già stati individuati dalla giurisprudenza di questa
Corte, con riferimento anche al diritto nazionale preesistente all'avvento della legislazione consumeristica di matrice eurounitaria (Cass. n. 8911 del 29/03/2023 Rv. 667554 - 01, pagg.
11 e segg. della motivazione, che esclude la rilevabilità d'ufficio delle nullità poste a tutela del consumatore in sede di controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ.). L'esito, della intangibilità del trasferimento coattivo immobiliare già avvenuto, prima che fosse proposta l'opposizione, è coerente con il sistema codicistico, cristallizzato dall'art. 2929 cod. civ., che rende inopponibili all'aggiudicatario i vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere nel corso di esso con il rimedio specifico apprestato dall'ordinamento dell'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto nei confronti dell'aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l'ordinanza di vendita non sono opponibili all'acquirente o all'aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte, come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 21110 del 28/11/2012 Rv. 624256 - 01)
pagina 8 di 10 (Cass. 17055/2024). Ma l'acquisto del diritto da parte dell'aggiudicatario si fonda proprio su quel decreto ingiuntivo, definitivo, che a sua volta costituisce il titolo sulla base del quale è stato iniziato e concluso il procedimento esecutivo. Il revocare il decreto ingiuntivo – e quindi il presupposto del titolo – farebbe venire meno anche la legittimità dell'acquisto del terzo. Se non può essere svolta la ripetizione dell'indebito all'aggiudicatario, non può essere neppure richiesta al creditore.
Deve essere quindi escluso il rimedio della ripetizione dell'indebito, pur prevedendo il sistema il rimedio risarcitorio, in conformità a quanto indicato dal giudice europeo, in applicazione dei principi eurounitari. Ed infatti ha in via subordinata azionato Parte_1
domanda di risarcimento del danno che, anche prescindendo dalla valutazione della sussistenza dell'abusività della clausola 6 del contratto di fideiussione per la sua qualifica di consumatrice – qualifica contestata dalla convenuta e che non è oggetto di disamina in questa sede per la mancanza di danno – deve essere rigettata per mancanza di danno. Ed infatti, nella procedura esecutiva, come sopra detto (e provato in giudizio, peraltro non contestato dall'istituto di credito), sono intervenuti due altri creditori, Banca TE AN PA e Agenzia delle Entrate. Il creditore intervenuto INTESA SAN PAOLO, di grado potiore, è rimasto insoddisfatto (doc 11.2 parte ricorrente rettifica piano di riparto)
Ricavando dalla vendita degli ulteriori cespiti la minore somma di (doc. 17 banca) € 16.312.,19
È quindi residuato un credito per € 312.814.49. Quindi, se anche nulla avesse CP_3
percepito, la somma sarebbe andata a soddisfare altro creditore. Per tali motivi non può ravvisarsi alcun danno.
pagina 9 di 10 Come sopra detto tutte le altre censure risultano essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
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Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta le domande dispiegate da nel presente giudizio;
Parte_1
2. La condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 11.268,00 CP_1
per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, oltre 15% spese generali, IVa e
CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Cazzato
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