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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 697/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
(art.617 c.p.c.) mobiliare;
TRA
p.iva ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv.to Gregorio Barba ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, viale F. e G. Falcone, n. 45, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione all'atto esecutivo;
OPPONENTE
E
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Santo Manes ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Paola, alla via Valitutti, n.18, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
NONCHÉ
Controparte_3
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18.03.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 26.04.2019, il in Parte_1
persona del Sindaco p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il sig. CP_1 ed il sig. , nonché la deducendo che: l'arch. e Controparte_2 Controparte_3 CP_1 l'ing. vantavano nei confronti dell'Ente un credito per gli incarichi professionali Controparte_2
svolti; credito accertato con sentenza n. 274/2017 emessa in data 24.03.2017 dal Tribunale di Paola
e munita di formula esecutiva il 04.04.2017; conseguentemente, in assenza di un pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore, gli stessi avevano instaurato nei confronti dell'odierno attore, debitore esecutato, procedura di esecuzione mobiliare presso terzi ovvero presso la CP_4
avverso l'anzidetto atto di pignoramento presso terzi, il aveva
[...] Parte_1
depositato in data 11.12.2017 ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. in applicazione del disposto di cui all'art. 243 bis d.lgs.
267/2000, nonché per impignorabilità delle somme ex art. 159 del predetto decreto legislativo;
con ordinanza del 23.04.2018, comunicata a mezzo p.e.c. il 24.04.2018, il G.E., dott.ssa Per_1 rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione fissando termine di 60 giorni per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito ed assegnava ai creditori procedenti, sig.ri e CP_1 [...]
, la somma di euro 82.837,18 a totale soddisfo del credito precettato, oltre spese di lite, CP_2
disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e la restituzione dei titoli;
con ricorso, depositato in data 30.04.2018, lo stesso proponeva opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, avverso tale ordinanza di assegnazione, per mancata valutazione, nell'apparato motivazionale della ordinanza di assegnazione, delle risultanze documentali e degli specifici rilievi difensivi svolti con il ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi;
nelle more del giudizio in opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c, dichiarava che i creditori opposti, in data 15.05.2018, avevano riscosso le somme assegnate con l'ordinanza opposta del 24.04.2018; con ordinanza del 29.01.2019, comunicata a mezzo pec in data
31.01.2019, il Tribunale di Paola, in persona della dott.ssa Federica Laino, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione opposta, ritenendo non sussistere i presupposti del fumus boni iuris e assegnava termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà, condannando l'opponente alla rifusione degli onorari di difesa in favore di e quantificati in CP_1 Controparte_2
complessi euro 1.788,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, cassa forense e Iva.
Parte attrice, pertanto, domandava di accertare e statuire la nullità della opposta ordinanza di assegnazione del 24.04.2018, ovvero annullarla o revocarla, con ogni conseguente statuizione di legge, per vizi propri ed in ragione della nullità, illegittimità, inammissibilità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi opposto, con ogni conseguenziale statuizione di legge, stante il ricorso del Comune opponente alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis ss.
D.lgs 267/2000 e, in ogni caso, per impignorabilità delle somme assegnate siccome assoggettate a vincolo di indisponibilità ex art. 159 Tuel.; per l'effetto, di condannare gli opposti, arch. CP_1 e ing. alla restituzione in favore dell'opponente
[...] Controparte_2 Parte_1
delle somme riscosse in data 15.05.2018 per sorte capitale, accessori, spese e compensi legali, in virtù e in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 23/24.04.2018 opposta ex art. 617 comma 2
c.p.c. (pari a complessivi € 87.013,73), nonché dell'ordinanza del 29.01.2019 (pari a complessivi €
2.608,91), oltre interessi legali con decorrenza dal rispettivo incasso degli importi anzidetti e fino al soddisfo, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'Ente opponente da liquidarsi nella misura da accertarsi in corso di causa e, comunque, in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata in data 17.06.2019, si costituivano in giudizio i sig.ri CP_1
e i quali chiedevano, eventualmente accertata e dichiarata incidenter
[...] Controparte_2
tantum l'estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2 comma, c.p.c. promosso dal con atto del 12.12.2017 per i motivi di cui in atti, di Parte_1 condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali di quel giudizio;
di accertare e dichiarare inammissibile e, quindi, rigettare la ulteriore medesima opposizione proposta dal con atto di citazione notificato in data 26.04.2019; con ulteriore condanna Parte_1
dello stesso al pagamento degli onorari in favore del difensore antistatario. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18.03.2023 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle stesse termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le memorie di replica.
Preliminarmente, vista la produzione documentale in atti a firma del difensore di parte opponente, e, precisamente, il deposito in data 18.07.2019 della prova della notifica con modalità le telematiche ai sensi dell'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA del 16 aprile 2014 nei confronti degli opposti, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia della in persona del l.r.p.t., Controparte_3
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
Va, poi, chiarito che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi dopo l'inizio del processo esecutivo vanno proposte, nella prima fase, di natura cautelare, dal debitore esecutato opponente dinanzi al g.e., mentre la seconda fase, di merito, deve essere introdotta dalla parte interessata, entro il termine perentorio fissato dal g.e., dinanzi al giudice munito di giurisdizione e competenza, secondo le modalità stabilite in ragione della materia e del rito.
Nel caso di specie, con l'ordinanza di assegnazione del 23.04.2018 il Giudice dell'Esecuzione rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione fissando temine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e, contestualmente, provvedeva all'assegnazione delle somme ai creditori procedenti. Diversamente, nel successivo giudizio in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, II comma,
c.p.c., depositato in data 30.04.2018, il Giudice dell'Esecuzione ha qualificato l'azione intrapresa come “opposizione all'esecuzione ex art 615 c. 2 c.p.c, poiché nella medesima il ricorrente ha contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e la pignorabilità dei beni assumendo a)l'adesione alla procedura di riequilibrio ex artt. 243 bis e ss d.lgs. 267/2000, unitamente alla puntuale osservanza di quanto prescritto dalla normativa in materia;
b)l'impignorabilità delle somme ex art. 159 d.lgs. 267/2000” precisando che “l'opponente non ha contestato, quindi, l'ordinanza di assegnazione in sé, ma il rigetto dell'istanza di sospensione”.
Conseguentemente, il g.e. ha dichiarato inammissibile l'opposizione precisando nelle motivazioni che “i motivi di opposizione sono identici a quelli posti a base del ricorso in opposizione depositato in data 12.12.2017 dallo stesso ricorrente e rispetto alla quale il precedente GE si è già pronunciato con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva”.
Invero, per costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. ord. 23/04/2019, n. 11191), le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato o, tanto meno, all'esecuzione su quella fondata.
Nell'espropriazione presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito, il giudice dell'esecuzione dispone del potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo esecutivo del creditore pignorante, la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, potendo finanche ridurre l'importo delle somme da assegnare rispetto a quelle precettate, nonché ancora di accertare se, per come è stata resa, la dichiarazione del terzo sia positiva o negativa;
potere-dovere, questo, che il giudice esercita anche d'ufficio.
“In sede di assegnazione ex art. 553 c.p.c. di crediti pignorati, il giudice dell'esecuzione deve controllare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, se il credito preteso dal creditore pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo, ferma restando la possibilità per il creditore di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento” (ex multis Cass. 16.02.2000, n. 1728; Cass. 10.9.1996, n. 8215).
È opinione altrettanto diffusa che tale ordinanza contiene un accertamento che non “fa stato”, bensì esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia in un ordinario giudizio di cognizione con l'ulteriore conseguenza che, in quanto atto dell'esecuzione, essa è unicamente impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. L'ordinanza di assegnazione di un credito ex 553 c.p.c., una volta pronunciata, può essere opposta soltanto per vizi suoi propri o degli atti che l'hanno preceduta, nonché per confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo ovvero alla entità ed alla esigibilità del credito, ma, comunque, sempre e solamente con opposizione agli atti esecutivi
(ex multis Cass. n. 20310/12; Cass. n. 15822/23; Cass. n. 12690/22).
Pertanto, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Quindi, l'art. 617 c.p.c. delinea e circoscrive il “thema decidendum” del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, sancendone la natura tipicamente rescindente.
L'oggetto di tale giudizio, per espressa disposizione di legge, è circoscritto al vaglio della legittimità dei singoli segmenti del processo esecutivo, e quindi dei singoli atti esecutivi, nei limiti delle censure mosse dall'opponente (cfr. Cass. n. 28131/2022).
Conseguentemente, non può condividersi l'assunto difensivo di parte opposta secondo cui nel caso di specie vada dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c. promosso dal con atto depositato il 12.12.2017 con Parte_1
conseguente rigetto della successiva opposizione depositata con atto di citazione datato 26 aprile
2019 e con il quale è stato introdotto l'odierno giudizio di merito.
Pertanto, in primis, occorre chiarire che il presente giudizio di cognizione costituisce fase di
“merito” in virtù dell'ordinanza del 29.01.2019 con la quale il g.e. ha assegnato alla parte interessata termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione della stessa secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà, o altri se previsti.
Venendo, poi, all'esame dei motivi di doglianza, l'opposizione è infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento, secondo quanto verrà indicato nel prosieguo.
Preliminarmente, è opportuno ribadire che il Comune di ha sostenuto due ordini di Parte_1 motivi per i quali il pignoramento presso terzi non poteva avere luogo. Più nelle specifico, l'
[...]
lamentava la mancata sospensione ex lege della procedura esecutiva in applicazione Pt_2 dell'art. 243 bis del d.lgs.267/2000 in forza del quale “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi i e 3…” e l'impignorabilità delle somme ex art. 159, comma 1, del summenzionato decreto in virtù del quale “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
e) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che
l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere...”.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, occorre precisare che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale si pone quale elemento fondamentale all'interno delle situazioni di “difficoltà finanziaria” degli enti locali, proprio al fine di scongiurare tali eventualità.
Invero, “la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari” (Corte Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n.
5/SEZAUT/2018/INPR).
Pertanto, il legislatore consente agli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure previste negli artt. 193 e 194 del d.lgs n.
267/2000 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale espressamente prevista dall'art. 243 bis del citato d.lgs n. 267/2000.
Da qui, la possibilità di invocare in suo favore la disposizione contenuta nel comma quattro del predetto articolo che prescrive la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
Detta sospensione, tuttavia, non può considerarsi operante ex lege e sine die ogniqualvolta sia invocata unilateralmente dall'ente, né tantomeno può considerarsi tale semplicemente partendo dall'assunto che trattasi di una procedura strettamente “esecutiva”.
Più specificatamente, aderendo anche ai principi affermati dalla giustizia amministrativa, il piano di riequilibrio finanziario, attraverso sue successive rimodulazioni, potrebbe determinare una protratta sospensione del procedimento esecutivo, lasciando i titolari di crediti nei confronti dell'ente privi di tutela per un tempo indefinito;
ciò, quindi, oltre a determinare incertezza in ordine all'effettiva situazione finanziaria dell'amministrazione (con i riflessi come indicati nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 18/2019), procurerebbe un correlato vuoto di tutela per il creditore pretermesso o parzialmente pretermesso nelle more dell'adozione del prescritto provvedimento da parte della Corte dei Conti. Sulla base di quanto ampiamente argomentato, emerge che, nel caso di specie, esaminato il materiale probatorio in atti, il ha sicuramente attivato la predetta procedura Parte_1
di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con una prima deliberazione consiliare in data 02.09.2014 come dichiarato anche dal terzo creditore ai sensi dell'art. 547 c.p.c..
Tuttavia, non altrettanto chiaramente è possibile desumere che la stessa procedura fosse in corso o comunque effettivamente al vaglio della competente Corte dei Conti anche al momento della notifica dell'opposto atto di pignoramento presso terzi avvenuta in data 11.10.2017.
Né significativi elementi per una diversa soluzione provengono dalla circostanza che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2018, allegata al ricorso del 30.04.2018 ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'opposta ordinanza di assegnazione, il Comune opponente ha rimodulato e approvato il Piano di Riequilibrio finanziario, ivi allegato unitamente al parere favorevole del Revisore dei Conti del medesimo Comune in quanto successivo all'azione intrapresa dagli odierni convenuti.
Inoltre, la procedura che culmina nell'approvazione ovvero nel diniego di approvazione del piano de quo prevede l'osservanza di termini ben precisi e scadenzati al fine di favorire un bilanciamento tra l'esigenza di protezione del “bene pubblico bilancio” e quella di tutela delle ragioni creditorie.
Nel caso di specifico, tuttavia, si rileva come parte attrice non ha dato adeguata prova né del rispetto dei predetti termini né tantomeno dell'esistenza di una procedura di riequilibrio finanziario così come regolata dalla normativa vigente;
anzi, come sostenuto da parte opposta, “né ad oggi è dato conoscere la sorte del piano di riequilibrio rimodulato”.
In ultimo, considerato che in data 15.05.2018, il ha provveduto al pagamento spontaneo Pt_1
delle somme assegnate con ordinanza del 24.4.2018 “non essendovi all'evidenza più luogo a provvedere sulla sospensione” come dichiarato dallo stesso, non appare in alcun modo fondata la pretesa di parte attrice.
In merito, quindi, appare condivisibile quanto statuito dal g.e. con l'ordinanza del 29.01.2019 riguardo al rigetto dell'istanza di sospensione “stante l'assenza di eccezioni e deduzioni nuove rispetto a quelle già proposte, nonché di provvedimenti di segno contrario resi in sede di reclamo o nell'eventuale giudizio di merito, l'opposizione appare inammissibile”.
Senza tralasciare che tesoriere del Comune debitore, terzo pignorato, nella Controparte_3 dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., segnala semplicemente che l'ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario con delibera del 02.09.2014, precisando di non avere “ulteriore notizia relativamente all'accettazione o meno del piano di rientro”.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni non può concludersi che l'opposta ordinanza di assegnazione del 24.04.2018 nei confronti del sia nulla o annullabile o Parte_1 revocabile, “con ogni conseguente statuizione di legge, per vizi propri ed in ragione della nullità, illegittimità, inammissibilità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi opposto”.
Parte opponente, poi, ha dedotto l'impignorabilità delle somme giacenti presso la banca tesoriere, in quanto destinate a soddisfare le esigenze dell'ente locale previste dall'art. 159, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000 e precisamente: lettera a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
lettera b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
lettera c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
Anzitutto, preme precisare che ai fini dell'opponibilità ai terzi delle delibere di destinazione, occorre che la delibera stessa sia stata preventivamente notificata al tesoriere ed in merito, come emerge dagli atti per cui è causa, nessuna deliberazione comunale risulta notificata al tesoriere alla data di notifica del pignoramento presso terzi.
L'art. 159, comma 3, Tuel, inoltre, prevede che “per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre
e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”.
Detta norma è stata poi dichiarata incostituzionale, quanto ai commi secondo, terzo e quarto, con sentenza del 18 Giugno 2003, n. 211 “nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lett. a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso”.
Ne deriva, dunque, che la Corte Costituzionale ha introdotto una vera e propria condizione risolutiva dell'impignorabilità delle somme.
Al riguardo, si è potuto costatare che con “numerose determinazioni amministrative allegate in atti da parte creditrice … è stato dimostrato che il ha effettuato pagamenti in Parte_1
favore di altri creditori per circa 150.000 euro, anche per fatture emesse successivamente al deposito della sentenza posta a base del credito azionato, nonché stipulando transazioni” così come si legge nell'ordinanza di assegnazione del 23.04.2018.
In merito, consolidato orientamento giurisprudenziale ha sostenuto che, quando l'ente locale adotta delibere di impignorabilità, deve provare in caso di pignoramento la cronologia dei pagamenti al fine di confermare il rispetto nell'evasione dei debiti della presentazione temporale di fatture o quant'altro afferente la maturazione di un credito.
Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, “spetta all'Ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Cass. del 16.9.2008, sent. n.
23727; Cass. del 27.5.2009, sent. n. 12259).
Così anche la pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato che il creditore assolve al proprio onere di allegazione quando, deducendo “numerose circostanze di fatto”, ingeneri “il sospetto” della sussistenza della indicata condizione preclusiva, laddove l'ente locale non è liberato dall'onere della prova contraria, nei termini anzidetti, quando produca una certificazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Corte di Cassazione del 26 marzo 2012, sent. n. 4820).
Pertanto, in forza del principio di vicinanza dell'onere probatorio, nei casi in cui il creditore opposto abbia allegato specifiche “circostanze di fatto” attestanti pagamenti per debiti diversi da quelli ammessi eseguiti successivamente alla delibera, spetta all'ente provare che tali pagamenti siano stati effettuati in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Cass.
19103/2020).
Ebbene, nel giudizio de quo, l'opposto ha sicuramente ingenerato tale legittimo “sospetto” che il abbia violato l'ordine cronologico, documentando con la propria memoria Parte_1
difensiva e gli atti prodotti la presenza di pagamenti effettuati da parte attrice in violazione del vincolo di impignorabilità ex art. 159 Tuel, perché in violazione dell'ordine cronologico nel pagamento delle fatture.
Quanto sin qui osservato, dunque, vale ad escludere la fondatezza della domanda proposta dall'attrice non avendo la stessa debitamente provato l'esistenza di fatti costitutivi a fondamento della affermata impignorabilità delle somme destinate, sia con riferimento alla preesistenza della delibera di destinazione, debitamente notificata al tesoriere, sia alla insussistenza dei pagamenti diversi operati in violazione dell'ordine cronologico.
Per le ragioni sopra specificate e per quanto documentato e allegato agli atti del giudizio, il pignoramento non può essere dichiarato nullo né per la sussistenza di una procedura di riequilibrio finanziario in atto e tale da sospendere l'esecuzione de qua, né in quanto riguardante somme vincolate in base a delibere comunali, previamente notificate al tesoriere.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al DM 147/2022 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore fino a € 260.000,00, in € 14.103,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.522,00, € 1.628,00, € 5670,00 ed € 4253,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), che tuttavia in ragione della natura della controversia possono essere compensate nella misura del 50%, otre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 697/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse del Parte_1
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di parte convenuta, liquidando le stesse in complessivi € 7.056,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 3.6.2025
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 697/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
(art.617 c.p.c.) mobiliare;
TRA
p.iva ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv.to Gregorio Barba ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, viale F. e G. Falcone, n. 45, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione all'atto esecutivo;
OPPONENTE
E
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Santo Manes ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Paola, alla via Valitutti, n.18, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
NONCHÉ
Controparte_3
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18.03.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 26.04.2019, il in Parte_1
persona del Sindaco p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il sig. CP_1 ed il sig. , nonché la deducendo che: l'arch. e Controparte_2 Controparte_3 CP_1 l'ing. vantavano nei confronti dell'Ente un credito per gli incarichi professionali Controparte_2
svolti; credito accertato con sentenza n. 274/2017 emessa in data 24.03.2017 dal Tribunale di Paola
e munita di formula esecutiva il 04.04.2017; conseguentemente, in assenza di un pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore, gli stessi avevano instaurato nei confronti dell'odierno attore, debitore esecutato, procedura di esecuzione mobiliare presso terzi ovvero presso la CP_4
avverso l'anzidetto atto di pignoramento presso terzi, il aveva
[...] Parte_1
depositato in data 11.12.2017 ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. in applicazione del disposto di cui all'art. 243 bis d.lgs.
267/2000, nonché per impignorabilità delle somme ex art. 159 del predetto decreto legislativo;
con ordinanza del 23.04.2018, comunicata a mezzo p.e.c. il 24.04.2018, il G.E., dott.ssa Per_1 rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione fissando termine di 60 giorni per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito ed assegnava ai creditori procedenti, sig.ri e CP_1 [...]
, la somma di euro 82.837,18 a totale soddisfo del credito precettato, oltre spese di lite, CP_2
disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e la restituzione dei titoli;
con ricorso, depositato in data 30.04.2018, lo stesso proponeva opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, avverso tale ordinanza di assegnazione, per mancata valutazione, nell'apparato motivazionale della ordinanza di assegnazione, delle risultanze documentali e degli specifici rilievi difensivi svolti con il ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi;
nelle more del giudizio in opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c, dichiarava che i creditori opposti, in data 15.05.2018, avevano riscosso le somme assegnate con l'ordinanza opposta del 24.04.2018; con ordinanza del 29.01.2019, comunicata a mezzo pec in data
31.01.2019, il Tribunale di Paola, in persona della dott.ssa Federica Laino, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione opposta, ritenendo non sussistere i presupposti del fumus boni iuris e assegnava termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà, condannando l'opponente alla rifusione degli onorari di difesa in favore di e quantificati in CP_1 Controparte_2
complessi euro 1.788,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, cassa forense e Iva.
Parte attrice, pertanto, domandava di accertare e statuire la nullità della opposta ordinanza di assegnazione del 24.04.2018, ovvero annullarla o revocarla, con ogni conseguente statuizione di legge, per vizi propri ed in ragione della nullità, illegittimità, inammissibilità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi opposto, con ogni conseguenziale statuizione di legge, stante il ricorso del Comune opponente alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis ss.
D.lgs 267/2000 e, in ogni caso, per impignorabilità delle somme assegnate siccome assoggettate a vincolo di indisponibilità ex art. 159 Tuel.; per l'effetto, di condannare gli opposti, arch. CP_1 e ing. alla restituzione in favore dell'opponente
[...] Controparte_2 Parte_1
delle somme riscosse in data 15.05.2018 per sorte capitale, accessori, spese e compensi legali, in virtù e in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 23/24.04.2018 opposta ex art. 617 comma 2
c.p.c. (pari a complessivi € 87.013,73), nonché dell'ordinanza del 29.01.2019 (pari a complessivi €
2.608,91), oltre interessi legali con decorrenza dal rispettivo incasso degli importi anzidetti e fino al soddisfo, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'Ente opponente da liquidarsi nella misura da accertarsi in corso di causa e, comunque, in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata in data 17.06.2019, si costituivano in giudizio i sig.ri CP_1
e i quali chiedevano, eventualmente accertata e dichiarata incidenter
[...] Controparte_2
tantum l'estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2 comma, c.p.c. promosso dal con atto del 12.12.2017 per i motivi di cui in atti, di Parte_1 condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali di quel giudizio;
di accertare e dichiarare inammissibile e, quindi, rigettare la ulteriore medesima opposizione proposta dal con atto di citazione notificato in data 26.04.2019; con ulteriore condanna Parte_1
dello stesso al pagamento degli onorari in favore del difensore antistatario. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18.03.2023 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle stesse termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le memorie di replica.
Preliminarmente, vista la produzione documentale in atti a firma del difensore di parte opponente, e, precisamente, il deposito in data 18.07.2019 della prova della notifica con modalità le telematiche ai sensi dell'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA del 16 aprile 2014 nei confronti degli opposti, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia della in persona del l.r.p.t., Controparte_3
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
Va, poi, chiarito che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi dopo l'inizio del processo esecutivo vanno proposte, nella prima fase, di natura cautelare, dal debitore esecutato opponente dinanzi al g.e., mentre la seconda fase, di merito, deve essere introdotta dalla parte interessata, entro il termine perentorio fissato dal g.e., dinanzi al giudice munito di giurisdizione e competenza, secondo le modalità stabilite in ragione della materia e del rito.
Nel caso di specie, con l'ordinanza di assegnazione del 23.04.2018 il Giudice dell'Esecuzione rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione fissando temine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e, contestualmente, provvedeva all'assegnazione delle somme ai creditori procedenti. Diversamente, nel successivo giudizio in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, II comma,
c.p.c., depositato in data 30.04.2018, il Giudice dell'Esecuzione ha qualificato l'azione intrapresa come “opposizione all'esecuzione ex art 615 c. 2 c.p.c, poiché nella medesima il ricorrente ha contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e la pignorabilità dei beni assumendo a)l'adesione alla procedura di riequilibrio ex artt. 243 bis e ss d.lgs. 267/2000, unitamente alla puntuale osservanza di quanto prescritto dalla normativa in materia;
b)l'impignorabilità delle somme ex art. 159 d.lgs. 267/2000” precisando che “l'opponente non ha contestato, quindi, l'ordinanza di assegnazione in sé, ma il rigetto dell'istanza di sospensione”.
Conseguentemente, il g.e. ha dichiarato inammissibile l'opposizione precisando nelle motivazioni che “i motivi di opposizione sono identici a quelli posti a base del ricorso in opposizione depositato in data 12.12.2017 dallo stesso ricorrente e rispetto alla quale il precedente GE si è già pronunciato con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva”.
Invero, per costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. ord. 23/04/2019, n. 11191), le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato o, tanto meno, all'esecuzione su quella fondata.
Nell'espropriazione presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito, il giudice dell'esecuzione dispone del potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo esecutivo del creditore pignorante, la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, potendo finanche ridurre l'importo delle somme da assegnare rispetto a quelle precettate, nonché ancora di accertare se, per come è stata resa, la dichiarazione del terzo sia positiva o negativa;
potere-dovere, questo, che il giudice esercita anche d'ufficio.
“In sede di assegnazione ex art. 553 c.p.c. di crediti pignorati, il giudice dell'esecuzione deve controllare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, se il credito preteso dal creditore pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo, ferma restando la possibilità per il creditore di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento” (ex multis Cass. 16.02.2000, n. 1728; Cass. 10.9.1996, n. 8215).
È opinione altrettanto diffusa che tale ordinanza contiene un accertamento che non “fa stato”, bensì esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia in un ordinario giudizio di cognizione con l'ulteriore conseguenza che, in quanto atto dell'esecuzione, essa è unicamente impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. L'ordinanza di assegnazione di un credito ex 553 c.p.c., una volta pronunciata, può essere opposta soltanto per vizi suoi propri o degli atti che l'hanno preceduta, nonché per confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo ovvero alla entità ed alla esigibilità del credito, ma, comunque, sempre e solamente con opposizione agli atti esecutivi
(ex multis Cass. n. 20310/12; Cass. n. 15822/23; Cass. n. 12690/22).
Pertanto, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Quindi, l'art. 617 c.p.c. delinea e circoscrive il “thema decidendum” del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, sancendone la natura tipicamente rescindente.
L'oggetto di tale giudizio, per espressa disposizione di legge, è circoscritto al vaglio della legittimità dei singoli segmenti del processo esecutivo, e quindi dei singoli atti esecutivi, nei limiti delle censure mosse dall'opponente (cfr. Cass. n. 28131/2022).
Conseguentemente, non può condividersi l'assunto difensivo di parte opposta secondo cui nel caso di specie vada dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c. promosso dal con atto depositato il 12.12.2017 con Parte_1
conseguente rigetto della successiva opposizione depositata con atto di citazione datato 26 aprile
2019 e con il quale è stato introdotto l'odierno giudizio di merito.
Pertanto, in primis, occorre chiarire che il presente giudizio di cognizione costituisce fase di
“merito” in virtù dell'ordinanza del 29.01.2019 con la quale il g.e. ha assegnato alla parte interessata termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione della stessa secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà, o altri se previsti.
Venendo, poi, all'esame dei motivi di doglianza, l'opposizione è infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento, secondo quanto verrà indicato nel prosieguo.
Preliminarmente, è opportuno ribadire che il Comune di ha sostenuto due ordini di Parte_1 motivi per i quali il pignoramento presso terzi non poteva avere luogo. Più nelle specifico, l'
[...]
lamentava la mancata sospensione ex lege della procedura esecutiva in applicazione Pt_2 dell'art. 243 bis del d.lgs.267/2000 in forza del quale “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi i e 3…” e l'impignorabilità delle somme ex art. 159, comma 1, del summenzionato decreto in virtù del quale “non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
e) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che
l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere...”.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, occorre precisare che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale si pone quale elemento fondamentale all'interno delle situazioni di “difficoltà finanziaria” degli enti locali, proprio al fine di scongiurare tali eventualità.
Invero, “la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari” (Corte Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n.
5/SEZAUT/2018/INPR).
Pertanto, il legislatore consente agli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure previste negli artt. 193 e 194 del d.lgs n.
267/2000 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale espressamente prevista dall'art. 243 bis del citato d.lgs n. 267/2000.
Da qui, la possibilità di invocare in suo favore la disposizione contenuta nel comma quattro del predetto articolo che prescrive la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
Detta sospensione, tuttavia, non può considerarsi operante ex lege e sine die ogniqualvolta sia invocata unilateralmente dall'ente, né tantomeno può considerarsi tale semplicemente partendo dall'assunto che trattasi di una procedura strettamente “esecutiva”.
Più specificatamente, aderendo anche ai principi affermati dalla giustizia amministrativa, il piano di riequilibrio finanziario, attraverso sue successive rimodulazioni, potrebbe determinare una protratta sospensione del procedimento esecutivo, lasciando i titolari di crediti nei confronti dell'ente privi di tutela per un tempo indefinito;
ciò, quindi, oltre a determinare incertezza in ordine all'effettiva situazione finanziaria dell'amministrazione (con i riflessi come indicati nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 18/2019), procurerebbe un correlato vuoto di tutela per il creditore pretermesso o parzialmente pretermesso nelle more dell'adozione del prescritto provvedimento da parte della Corte dei Conti. Sulla base di quanto ampiamente argomentato, emerge che, nel caso di specie, esaminato il materiale probatorio in atti, il ha sicuramente attivato la predetta procedura Parte_1
di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con una prima deliberazione consiliare in data 02.09.2014 come dichiarato anche dal terzo creditore ai sensi dell'art. 547 c.p.c..
Tuttavia, non altrettanto chiaramente è possibile desumere che la stessa procedura fosse in corso o comunque effettivamente al vaglio della competente Corte dei Conti anche al momento della notifica dell'opposto atto di pignoramento presso terzi avvenuta in data 11.10.2017.
Né significativi elementi per una diversa soluzione provengono dalla circostanza che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2018, allegata al ricorso del 30.04.2018 ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'opposta ordinanza di assegnazione, il Comune opponente ha rimodulato e approvato il Piano di Riequilibrio finanziario, ivi allegato unitamente al parere favorevole del Revisore dei Conti del medesimo Comune in quanto successivo all'azione intrapresa dagli odierni convenuti.
Inoltre, la procedura che culmina nell'approvazione ovvero nel diniego di approvazione del piano de quo prevede l'osservanza di termini ben precisi e scadenzati al fine di favorire un bilanciamento tra l'esigenza di protezione del “bene pubblico bilancio” e quella di tutela delle ragioni creditorie.
Nel caso di specifico, tuttavia, si rileva come parte attrice non ha dato adeguata prova né del rispetto dei predetti termini né tantomeno dell'esistenza di una procedura di riequilibrio finanziario così come regolata dalla normativa vigente;
anzi, come sostenuto da parte opposta, “né ad oggi è dato conoscere la sorte del piano di riequilibrio rimodulato”.
In ultimo, considerato che in data 15.05.2018, il ha provveduto al pagamento spontaneo Pt_1
delle somme assegnate con ordinanza del 24.4.2018 “non essendovi all'evidenza più luogo a provvedere sulla sospensione” come dichiarato dallo stesso, non appare in alcun modo fondata la pretesa di parte attrice.
In merito, quindi, appare condivisibile quanto statuito dal g.e. con l'ordinanza del 29.01.2019 riguardo al rigetto dell'istanza di sospensione “stante l'assenza di eccezioni e deduzioni nuove rispetto a quelle già proposte, nonché di provvedimenti di segno contrario resi in sede di reclamo o nell'eventuale giudizio di merito, l'opposizione appare inammissibile”.
Senza tralasciare che tesoriere del Comune debitore, terzo pignorato, nella Controparte_3 dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., segnala semplicemente che l'ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario con delibera del 02.09.2014, precisando di non avere “ulteriore notizia relativamente all'accettazione o meno del piano di rientro”.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni non può concludersi che l'opposta ordinanza di assegnazione del 24.04.2018 nei confronti del sia nulla o annullabile o Parte_1 revocabile, “con ogni conseguente statuizione di legge, per vizi propri ed in ragione della nullità, illegittimità, inammissibilità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi opposto”.
Parte opponente, poi, ha dedotto l'impignorabilità delle somme giacenti presso la banca tesoriere, in quanto destinate a soddisfare le esigenze dell'ente locale previste dall'art. 159, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000 e precisamente: lettera a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
lettera b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
lettera c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
Anzitutto, preme precisare che ai fini dell'opponibilità ai terzi delle delibere di destinazione, occorre che la delibera stessa sia stata preventivamente notificata al tesoriere ed in merito, come emerge dagli atti per cui è causa, nessuna deliberazione comunale risulta notificata al tesoriere alla data di notifica del pignoramento presso terzi.
L'art. 159, comma 3, Tuel, inoltre, prevede che “per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre
e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”.
Detta norma è stata poi dichiarata incostituzionale, quanto ai commi secondo, terzo e quarto, con sentenza del 18 Giugno 2003, n. 211 “nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lett. a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso”.
Ne deriva, dunque, che la Corte Costituzionale ha introdotto una vera e propria condizione risolutiva dell'impignorabilità delle somme.
Al riguardo, si è potuto costatare che con “numerose determinazioni amministrative allegate in atti da parte creditrice … è stato dimostrato che il ha effettuato pagamenti in Parte_1
favore di altri creditori per circa 150.000 euro, anche per fatture emesse successivamente al deposito della sentenza posta a base del credito azionato, nonché stipulando transazioni” così come si legge nell'ordinanza di assegnazione del 23.04.2018.
In merito, consolidato orientamento giurisprudenziale ha sostenuto che, quando l'ente locale adotta delibere di impignorabilità, deve provare in caso di pignoramento la cronologia dei pagamenti al fine di confermare il rispetto nell'evasione dei debiti della presentazione temporale di fatture o quant'altro afferente la maturazione di un credito.
Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, “spetta all'Ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Cass. del 16.9.2008, sent. n.
23727; Cass. del 27.5.2009, sent. n. 12259).
Così anche la pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato che il creditore assolve al proprio onere di allegazione quando, deducendo “numerose circostanze di fatto”, ingeneri “il sospetto” della sussistenza della indicata condizione preclusiva, laddove l'ente locale non è liberato dall'onere della prova contraria, nei termini anzidetti, quando produca una certificazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Corte di Cassazione del 26 marzo 2012, sent. n. 4820).
Pertanto, in forza del principio di vicinanza dell'onere probatorio, nei casi in cui il creditore opposto abbia allegato specifiche “circostanze di fatto” attestanti pagamenti per debiti diversi da quelli ammessi eseguiti successivamente alla delibera, spetta all'ente provare che tali pagamenti siano stati effettuati in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Cass.
19103/2020).
Ebbene, nel giudizio de quo, l'opposto ha sicuramente ingenerato tale legittimo “sospetto” che il abbia violato l'ordine cronologico, documentando con la propria memoria Parte_1
difensiva e gli atti prodotti la presenza di pagamenti effettuati da parte attrice in violazione del vincolo di impignorabilità ex art. 159 Tuel, perché in violazione dell'ordine cronologico nel pagamento delle fatture.
Quanto sin qui osservato, dunque, vale ad escludere la fondatezza della domanda proposta dall'attrice non avendo la stessa debitamente provato l'esistenza di fatti costitutivi a fondamento della affermata impignorabilità delle somme destinate, sia con riferimento alla preesistenza della delibera di destinazione, debitamente notificata al tesoriere, sia alla insussistenza dei pagamenti diversi operati in violazione dell'ordine cronologico.
Per le ragioni sopra specificate e per quanto documentato e allegato agli atti del giudizio, il pignoramento non può essere dichiarato nullo né per la sussistenza di una procedura di riequilibrio finanziario in atto e tale da sospendere l'esecuzione de qua, né in quanto riguardante somme vincolate in base a delibere comunali, previamente notificate al tesoriere.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al DM 147/2022 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore fino a € 260.000,00, in € 14.103,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.522,00, € 1.628,00, € 5670,00 ed € 4253,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), che tuttavia in ragione della natura della controversia possono essere compensate nella misura del 50%, otre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 697/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse del Parte_1
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di parte convenuta, liquidando le stesse in complessivi € 7.056,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 3.6.2025
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI