Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 13146/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13146/2024 RGAC e vertente
TRA
, e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Napoli al Corso Umberto I 34 presso l'avv. Achille Ambrosone, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente al ricorso
ATTORI
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Rilascio d'immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
, e hanno depositato ricorso ex art. Parte_1 Parte_2 Parte_3
281 decies cpc chiedendo di condannare a rilasciare in loro favore Controparte_1
l'unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in LA al Vicoletto pagina 1 di 3
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati a , il Controparte_1 quale non si è costituito;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Con atto dell'8/7/1968 dona a il vano terraneo ad uso Persona_1 Parte_4 abitazione sito in Resina al Vicoletto Giardino 5, in catasto al foglio 13 mapp. 553 sub 9. In base a dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate, Parte_4
muore in data 12/1/2020 lasciando eredi gli odierni attori: ,
[...] Parte_1
e - e nell'asse ereditario è incluso l'immobile sito in Parte_2 Parte_3
LA (già Resina) al Vicoletto Giardini 39, in catasto al foglio 13 mapp. 553 sub 9 (quindi già civico 5). Con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 4/3/2020 , e danno in locazione a Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'immobile di LA, Vicoletto Giardino 39, piano terra, per la Parte_5 durata di anni 4 e dietro pagamento di un canone di euro 50 mensili. In data 6/12/2021 la conduttrice decede, e con atto registrato in data 9/2/2024 i Parte_5 Pt_1 dichiarano all'Agenzia delle Entrate che il contratto si è risolto in data 6/12/2021. In data 29/5/2024 i risultano ancora intestatari catastali dell'immobile in questione Pt_1
(in LA foglio 13 part. 553 sub 9). Con raccomandata ricevuta il 15/2/2024 i hanno intimato a (soggetto che in data 1/2/2024 compariva Pt_1 Controparte_1 nella stessa “situazione di famiglia integrale” di ma non convivente Parte_5 con lei), di rilasciare immediatamente l'immobile in LA al Vicoletto Giardino 5 (ex 39). Con messaggio pec del 29/5/2024 i tramite l'avv. Ambrosone Pt_1 chiedono ai Vigili del Fuoco di Napoli di sgomberare le bombole di gas allocate senza autorizzazione da nel loro immobile sito in LA al Vicoletto Controparte_1
Giardino 16 (ex 5), già da loro dato in locazione a e poi occupato senza Parte_5 titolo dal fratello, appunto;
a tale richiesta sono allegate due fotografie, Controparte_1 dalle quali emerge che l'immobile contrassegnato dal n.16 corrisponde a quello che in altre fotografie prodotte dalla parte attrice è contrassegnato col n.
5. Quello stesso 29/5/2024, i VV.FF. di Napoli intervengono sul posto, in LA al Vicoletto Giardino
16 (ex 5), e redigono il seguente rapporto: “A seguito di PEC arrivata al Comando si interveniva in LA al Vicoletto Giardini 16, presso un locale situato al piano terra di un edificio costituito in muratura portante, per un sopralluogo in quanto il richiedente riferiva che all'interno del locale vi era una quantità eccessiva di bottiglie di g.p.l.. Sul luogo all'esterno del locale si trovava il sig. CP
, identificato successivamente, il quale dichiarava di essere l'affittuario del su menzionato
[...] immobile. Inoltre si costatava che la porta era chiusa con lucchetto e catena in ferro. Il Sig. CP apriva la porta d'ingresso del locale con le chiavi in suo possesso, quindi si accedeva all'interno e si costatava la presenza di quattro bottiglie di g.p.l. di 10 kg ciascuna, due risultavano vuote. Inoltre all'interno dell'immobile di circa 30 mq con solaio a botte si trovavano alcuni suppellettili e materiale vario. Al momento il sig. recuperava le due bottiglie di g.p.l. vuote e riferiva di Controparte_1 trasportarle presso un rivenditore autorizzato, lasciando all'interno dell'immobile due bottiglie di g.p.l. pagina 2 di 3 di 10 kg. Secondo la normativa vigente al momento non vi era una una quantità di g.p.l. eccessiva, pertanto si lasciava il posto per rientrare in sede.”.
Da quanto esposto, emerge dunque che occupa senza titolo l'immobile Controparte_1 sito in LA, Vicoletto Giardino 6 ex 5, già dato in locazione dai a Pt_1 Pt_5
, e risoltosi essendo morta la conduttrice. Anche se una denuncia di successione
[...] non prova in sé che i abbiano ereditato l'immobile da , tuttavia Pt_1 Parte_4 tale elemento, unitamente al contratto di locazione ed alla sua risoluzione registrati, ed alla intestazione catastale, sono sufficienti a dimostrare, ai fini che qui interessano, che i siano proprietari dell'immobile di cui si discute. Il fatto che i Vigili del Fuoco Pt_1 siano intervenuti senza obiettare circa l'identificazione del civico 16 di LA, Vicoletto Giardino, con l'ex 5, nonché le fotografie in atti, dimostrano che appunto l'attuale civico 16 corrisponde al precedente civico 5. Quindi, in definitiva, il convenuto va condannato a rilasciare l'immobile agli attori, ed a pagare l'indennità di occupazione in misura corrispondente al canone di locazione pattuito col contratto poi risoltosi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore dichiarato della causa quando è stata iscritta a ruolo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13146/2024 RGAC tra:
, e attori;
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 convenuto;
così provvede: 1) Condanna a rilasciare a . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e l'immobile sito in LA, Vicoletto Giardino n. 16 (ex n. 5), Parte_3 piano terra;
2) Condanna il convenuto a pagare agli attori la somma di euro 50 al mese dal febbraio 2024 sino a quando avrà rilasciato l'immobile ci cui al punto 1;
3) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese di mediazione, pari ad euro 200,68;
4) Condanna il convenuto, a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 55 per esborsi ed € 662 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 27/1/2025 Il giudice unico
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