TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5114/2023 promossa congiuntamente da
, nato in [...] il Parte_1
29/01/1962, con il patrocinio dell'avv. MICHELA PAGANELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata a [...] il [...], con il CP_1 patrocinio dell'avv. SABRINA PASQUINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in UMBERTIDE (PG) in data 1/06/2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 9, Parte I, Anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 19/12/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 19/12/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 680/24 depositata in data 22/04/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato, come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 29/10/2024;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e in UMBERTIDE in data Parte_1 CP_1
1/06/2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 9, Parte I, Anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 19/12/2023, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di UMBERTIDE di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 07/12/2024. IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5114/2023 promossa congiuntamente da
, nato in [...] il Parte_1
29/01/1962, con il patrocinio dell'avv. MICHELA PAGANELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata a [...] il [...], con il CP_1 patrocinio dell'avv. SABRINA PASQUINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in UMBERTIDE (PG) in data 1/06/2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 9, Parte I, Anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 19/12/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 19/12/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 680/24 depositata in data 22/04/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato, come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 29/10/2024;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e in UMBERTIDE in data Parte_1 CP_1
1/06/2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 9, Parte I, Anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 19/12/2023, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di UMBERTIDE di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 07/12/2024. IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti