TRIB
Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 43 /2025 R.G.
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE – CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice, Giulia Rachele Bignami, nella procedura ex art. 700 c.p.c. promossa da
Parte_1 con l'Avv. BURRAGATO GUGLIELMO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. P_ C.F._1 con l'Avv. BOCCHIETTI CLAUDIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in via Volta n. 40, 22100 COMO
- RESISTENTE -
PREMESSO CHE
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2025, ha convenuto in P_ giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Como;
Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso;
Disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria;
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la nullità del patto di non concorrenza
1.2.2024 nonché del patto di non concorrenza 6.8.2021 e, in ogni caso, la caducazione del patto
6.8.2021, scaduto, ad opera del patto del 1.2.2024”. Con vittoria delle spese di lite.
Con memoria di costituzione ex artt. 416 e 700 c.p.c. depositata il 12 febbraio 2025, ha chiesto al Tribunale: Parte_1
“in via preliminare: visto il disposto di cui all'art. 700 c.p.c., ritenuta la propria competenza, ritenuto fondato il timore di un pregiudizio concreto, grave, imminente ed irreparabile per
[...]
per i motivi tutti di cui in narrativa, emettere, inaudita altera parte, ovvero, Parte_2 in subordine, previa convocazione delle parti dinanzi a sé, i provvedimenti ritenuti più idonei a impedire il suddetto pregiudizio, e in particolare ordinare al sig. di astenersi P_ immediatamente dallo svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata ponendo, se ritenuto, a carico del convenuto eventualmente non ottemperante una somma (da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice) da corrispondere a per ogni Parte_2 giorno di inadempimento del suddetto ordine, in attesa della decisione di merito che compiutamente accerti la/e violazione/i da quest'ultimo posta/e in essere e i conseguenti oneri risarcitori;
2. in via principale, nel merito: per i motivi esposti in precedenza, respingere le domande del sig. P_
, mandando assolta da ogni sua pretesa;
3. in via
[...] Parte_2 riconvenzionale, nel merito: per i motivi esposti in precedenza, (i) accertare, riconoscere e dichiarare la legittimità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal sig. e da
P_ in data 1° febbraio/23 febbraio 2024; (ii) accertare, riconoscere e Parte_2 dichiarare la violazione da parte del sig. degli obblighi di non concorrenza previsti
P_ dallo stesso patto e, per l'effetto, (iii) condannare il sig. ad astenersi dallo
P_ svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata, per tutta la durata prevista del patto di non concorrenza in causa;
4. sempre in via riconvenzionale, nel merito: riservata ogni più ampia azione in relazione a qualsivoglia diritto connesso alla richiesta di risarcimento dell'eventuale danno ulteriore rispetto all'importo di cui alla penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 1° febbraio/23 febbraio 2024, condannare il sig. a
P_ corrispondere a (i) l'importo previsto a titolo di penale per il caso di Parte_2 violazione del patto di non concorrenza del 1° febbraio/23 febbraio 2024, pari a € 205.000,00=
(duecentotrentamila/00), ovvero la differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
(ii) l'importo previsto a titolo di penale per il caso di violazione del dovere di informativa di cui al patto di non concorrenza del 1° febbraio/23 febbraio 2024, pari a € 15.000,00= (quindicimila/00), ovvero la differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
5. sempre in via riconvenzionale, nel merito: per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la legittimità del patto di prolungamento del preavviso sottoscritti tra le parti in data 1° febbraio/23 febbraio 2024 e, per l'effetto, condannare il sig. P_
a corrispondere a l'indennità sostitutiva dei 12 mesi di preavviso Parte_2 previsti dal predetto patto di prolungamento del preavviso, pari a € 103.869,74=
(centotremilaottocentosessantanove/74), ovvero della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
il tutto detratto quanto eventualmente posto in compensazione da in sede di Parte_2
2 liquidazione delle competenze di fine rapporto del sig. , previo accertamento della P_ legittimità di tale compensazione;
6. in via riconvenzionale subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse illegittimo/invalido il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal sig. e da in data 1° P_ Parte_2 febbraio/23 febbraio 2024, dichiarare l'invalidità anche dei patti di non concorrenza precedentemente sottoscritti dalle parti e prodotti sub docc. 3 e 3bis e, per l'effetto, condannare il sig.
a restituire a i corrispettivi ricevuti in esecuzione dei P_ Parte_2 quattro patti di non concorrenza dichiarati invalidi, nella somma complessiva di € 64.243,29=
(sessantaquattromiladuecentoquarantatre/29), o nella differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
7. sempre in via riconvenzionale subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse illegittimo/invalido il patto di prolungamento del preavviso di dimissioni stipulato il 1° febbraio/23 febbraio 2024, accertare e dichiarare il diritto di (i) alla restituzione, da parte del sig. Parte_2 P_
, della somma complessiva di € 10.000,00= (diecimila/00) allo stesso corrisposta quale
[...] corrispettivo per il predetto patto, o della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, e (ii) l'indennità sostituiva del preavviso di un mese di calendario prevista dal CP_ CCNL applicato al rapporto di lavoro del sig., , pari alla somma di € 8.655,81=
(ottomilaseicentocinquantacinque/81), o della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, nonché conseguentemente condannare lo stesso sig. alla P_ restituzione e/o alla corresponsione delle predette somme sub (i) e (ii), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (moratori dalla domanda) dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite.
Con decreto adottato inaudita altera parte il 14 febbraio 2025, il Tribunale ha ordinato a “di astenersi immediatamente, entro i limiti temporali e territoriali del patto di P_ non concorrenza, dallo svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente prevista”; con il medesimo decreto, il Tribunale ha fissato l'udienza ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato.
Con memoria depositata in data 6 marzo 2025, si è costituito nel procedimento cautelare contestando la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla P_ procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. ed insistendo per la nullità del patto di non concorrenza.
3 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 11 marzo 2025, il Giudice ha invitato alla discussione e, all'esito, si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva così assunta, letti gli atti ed esaminati i documenti, il Giudice,
OSSERVA
Con il patto di non concorrenza per cui è causa si è obbligato, per il P_ periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione, “per qualsiasi titolo, nessuno escluso, del
Suo rapporto di lavoro”, a non “esercitare attività e/o mansioni uguali, analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate durante il Suo rapporto di lavoro o che comunque si pongano o siano comunque idonee a porsi, soggettivamente e/o oggettivamente, in concorrenza con l'attività dispiegata da con riferimento al 'Canale Private'. In particolare ed a titolo Parte_2 esemplificativo: - gestione di strumenti finanziari e/o di portafogli della clientela anche istituzionale
(ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli e/o supporto alla gestione di clienti e/o partecipazione e proposta di azioni commerciali per il segmento di riferimento) e intermediazione finanziaria;
- operazioni di acquisto/vendita e collocamento di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi o strumentali all'investimento, comunque denominati;
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi di qualunque tipologia e natura, servizi di investimento e accessori e/o connesse e/o strumentali all'investimento, comunque denominati. Si precisa che l'impegno a non svolgere azioni di concorrenza con coinvolge le attività svolte personalmente, per interposta persona e con Parte_2 qualsiasi forma, diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di soggetti terzi in genere e in particolare Società di Gestione, Assicurazioni, Banche e SIM in genere”.
Inoltre, il sig. si è impegnato a “non favorire, in qualsiasi modo e anche indirettamente, P_
l'acquisizione, da parte di azienda concorrente, di dipendenti di , e Parte_2 segnatamente quelli operanti nel Canale Private”.
L'obbligo di non concorrenza assunto dal sig. è stato territorialmente limitato P_
“(i) alla Regione Lombardia e provincie limitrofe (ii) alla Regione ove risulti ubicata la Sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e (iii) alla Regione in cui era ubicata la
Sua sede di lavoro immediatamente precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da
4 meno di un anno. Viste le potenzialità degli attuali mezzi tecnologici (…) – che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i propri effetti – si precisa che la limitazione territoriale di cui al precedente punto 2.1) opera con riferimento al luogo in cui l'attività lavorativa – ovunque prestata – venga utilizzata ovvero produca in tutto o in parte i suoi effetti. Inoltre ed in ogni caso – anche al di CP_ là del limite territoriale di cui sopra”, il sig. si è impegnato a non svolgere “né personalmente né per interposta persona ovvero per Suo tramite, diretto e/o indiretto, attività di acquisizione, segnalazione, contatto, presentazione, gestione, consulenza della/alla clientela già da Lei stesso seguita e/o gestita e/o assistita direttamente e/o indirettamente in ragione dell'incarico ricoperto, con riferimento alle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro”.
Quale corrispettivo di tale patto di non concorrenza ed a fronte del puntuale rispetto dei vincoli di cui si è detto, la si è obbligata a riconoscere al Ricorrente “la CP_2 somma omnicomprensiva determinata in ragione di anno di € 18.500,00 (…) a titolo di 'indennità patto di non concorrenza', al lordo delle ritenute di legge”.
La clausola 3.2. del citato patto, prevede, inoltre che “Qualora LA dovesse cessare il rapporto di lavoro prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione del presente patto,
[...]
Le riconoscerà, unicamente al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni ad Parte_2 un importo minimo garantito, un importo complessivo pari alla differenza tra il triplo del corrispettivo annuale di cui sopra e quanto già a Lei riconosciuto e corrisposto in costanza di rapporto di lavoro a titolo di 'indennità di patto di non concorrenza'. Tale eventuale importo differenziale verrà riconosciuto, quanto al 50% decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e il restante 50% dopo ulteriori 6 mesi, accertato in ogni caso l'esatto adempimento da parte
Sua di tutto quanto previsto nel presente patto”.
, nel richiamare il contenuto del proprio ricorso ex art. 414 c.p.c., ha P_ sostenuto l'invalidità del patto di non concorrenza (da ultimo sottoscritto in data 1° febbraio 2024); in particolare, l'odierno convenuto ha sostenuto la sua nullità per violazione dell'art. 2125 c.c. a causa:
- dell'eccessiva estensione territoriale e, comunque, dell'indeterminatezza del limite territoriale;
- dell'indeterminatezza del corrispettivo del patto in rapporto alla facoltà di recesso del datore di lavoro;
- della incongruità del corrispettivo in relazione all'attività inibita.
5 Al fine di valutare le questioni poste dal resistente in merito alla validità dell'accordo sopra riportato deve essere richiamato il disposto dell'art. 2125 c.c. a mente del quale
“il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”. Nel caso di specie sussiste la forma scritta e il termine fissato rientra nei limiti determinati dalla norma.
Ciò premesso, e venendo ad analizzare le singole clausole del patto di non concorrenza oggetto d'esame, si osserva quanto segue.
Va esclusa l'indeterminatezza territoriale di operatività del patto di non concorrenza.
La clausola n. 2.1, infatti, prevede una delimitazione territoriale contenuta che non comprime eccessivamente le possibilità lavorative del lavorare. A ciò si aggiunga che, in forza della stessa, l'odierno resistente vedrebbe limitare le proprie attività al solo territorio della Lombardia non avendo mai operato in altra Regione. Peraltro, anche l'indicazione relativa al luogo di produzione degli effetti concorrenziali di cui alla successiva clausola 2.2 appare sufficientemente precisa e circoscritta, valendo cioè a individuare un limite geografico pienamente determinabile e determinato. Tale clausola, infatti, richiama quella di cui al punto 2.1: da ciò deriva che tale limitazione va pur sempre a identificarsi con gli stessi confini geografici della Regione
Lombardia.
Con riferimento al corrispettivo, deve essere distinto il profilo della sua assenza o della sua manifesta iniquità o sproporzionalità (vizio che rileva ai sensi dell'art. 2125
c.c., che impone un implicito requisito di adeguatezza del compenso: cfr., Cass. n.
5540/2001; v. anche Cass. n. 5540/2021), da quello della sua indeterminatezza/indeterminabilità, che opera, invece, sul piano generale della nullità ex art 1346 c.c.
Quanto al primo profilo, il compenso pattuito per € 18.500,00 annui (a fronte di una
RAL di circa € 103.869,54 lordi) è da considerarsi congruo (cfr. Cass. n. 7834/2006 che ha ritenuto adeguata anche una percentuale del 10%), valutati anche i limiti geografici di operatività del patto e la tipologia di attività vietata, fermo restando, in
6 ogni caso, che il corrispettivo del patto di non concorrenza non ha la funzione di assicurare al lavoratore per il periodo di vigenza del patto un trattamento analogo alla retribuzione già percepita.
Quanto al secondo profilo, si osserva quanto segue.
La clausola 7 del patto prevede che “il patto di cui al presente atto si correla all'espletamento della Sua attività all'interno del Canale Private”. Secondo il , tale clausola P_ consentirebbe alla banca di recedere dal patto in caso di modifica di mansioni del dipendente senza la garanzia di un corrispettivo minimo garantito, così incidendo sulla determinabilità ex ante del corrispettivo del patto.
Premesso che una interpretazione letterale della citata clausola porta a ritenere che la stessa si limiti a circoscrivere le previsioni del patto allo specifico settore del Pt_3
, delimitando quindi l'an dell'obbligo di non concorrenza e non il quantum,
[...]
l'eccezione di parte resistente non pare comunque persuasiva.
Ora, è certamente condivisibile, anche alla luce della giurisprudenza richiamata da parte resistente, che per la validità del PNC il corrispettivo spettante al lavoratore debba essere determinato o quando meno determinabile al momento della sottoscrizione del patto. Tuttavia, una lettura attenta del patto non può prescindere da quanto previsto dalla clausola 3.2. atteso che le clausole del contratto devono essere interpretate “le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (art, 1363 c.c.). Stante la natura di durata del rapporto di lavoro al quale il patto accede, risulta ovvia l'indeterminatezza ex ante del corrispettivo al quale, alla cessazione del rapporto principale, il lavoratore avrebbe avuto diritto, ma altrettanto evidente è la determinabilità della prestazione dedotta in contratto, in quanto le clausole n.
3.1 e 3.2. predeterminano il criterio identificativo del corrispettivo dovuto sia in corso di rapporto (essendo il corrispettivo previsto nella misura fissa di euro 18.500,00) sia alla sua cessazione. Infatti, analizzando la clausola
3.2. relativa al corrispettivo del patto di non concorrenza vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro si può rinvenire che essa predetermina nella misura fissa di € 55.500,00 lordi il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza, sin dal momento della sottoscrizione del patto, e dunque ex ante. Infatti, a fronte di un patto avente durata triennale, la determinazione del corrispettivo è così stabilita: l'importo annuo di € 18.500,00 lordi moltiplicato per i tre anni di durata del patto è pari ad €
7 55.500,00 e, qualora il rapporto di lavoro cessi prima dei predetti tre anni, al lavoratore viene in ogni caso riconosciuto il differenziale tra quanto già percepito ed il triplo dei € 18.500,00 annuali, ossia sempre e comunque complessivi € 55.500,00.
Dunque, nei fatti, il corrispettivo non solo era determinabile anche ex ante, ma, come si è detto, era fisso e predeterminato nella predetta misura di € 55.500,00.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dal lavoratore non appaiono confacenti al caso di specie. Quanto alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4032/2022, secondo cui “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c. interpretato alla luce degli art. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita..”, si osserva che non è chiaro se il giudice di legittimità si sia pronunciato su fattispecie analoga alla presente, nella quale, invero, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della nulla è stabilito in CP_2 ordine al diritto del lavoratore di trattenere le somme già corrisposte. La sentenza richiama, invece, precedenti (Cass. n. 212/2013; Cass. n. 8/2018; Cass. n.
23723/2021) che riguardavano patti di non concorrenza nei quali era prevista la facoltà di recesso dal patto del solo datore alla cessazione del rapporto o anche in precedenza, ma con esclusione espressa dell'obbligo di versare il corrispettivo, caso evidentemente ben diverso, nel quale al dipendente era richiesto un sacrificio al momento della stipula del patto, che, per effetto della clausola de qua, poteva restare privo di ogni remunerazione.
Nel caso di specie, peraltro, la non ha esercitato tale diritto di recesso CP_2 unilaterale, che, comunque, avrebbe richiesto un preavviso di sei mesi, con persistenza degli obblighi reciproci, e, all'esito, avrebbe portato alla liberazione della dipendente dal vincolo assunto, con incameramento delle somme già corrisposte a titolo di corrispettivo del patto, oltre che di quelle da corrispondere nei sei mesi del preavviso.
Per le medesime ragioni sopra esposte, non presenta caratteri di indeterminabilità del corrispettivo nemmeno l'interpretazione secondo la quale la clausola n. 7 si
8 riferirebbe all'ipotesi del mutamento delle mansioni, con riferimento alla quale, inoltre, non è pertinente la pronuncia della Suprema Corte, Cass. n. 10679/2024 citata da parte ricorrente (che riguarda una diversa clausola secondo cui, in caso di mutamento di mansioni, la banca avrebbe cessato di corrispondere il compenso, a fronte di un perdurante obbligo di non concorrenza del lavoratore per ulteriori dodici mesi). L'eventuale assegnazione di mansioni estranee al mercato private caducherebbe ogni vincolo post contrattuale di non concorrenza per il futuro
(restando il lavoratore pienamente libero di operare in concorrenza con l'ex datore di lavoro, senza alcun limite di tempo, al momento della cessazione del rapporto), ma lascerebbe comunque fermo il corrispettivo già percepito.
In ogni caso non può non rilevarsi come, ove anche si riconoscesse la ricorrenza delle nullità denunciata, la stessa afferirebbe alla sola clausola in questione senza travolgere l'intero patto di non concorrenza, non essendovi specifiche evidenze sul fatto che le parti non lo avrebbero concluso senza quella previsione ex art. 1419 co.
1, c.c.; a tal riguardo, infatti, il resistente, benché gravato del relativo onere probatorio
(la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità deve essere fornita dall'interessato: cfr. Cass. nn. 2314/2016, 6756/2003), si è limitato a sostenere genericamente l'essenzialità della clausola, senza offrire alcun elemento dimostrativo.
Ciò chiarito con riferimento alla validità del patto di non concorrenza, va sottolineato il fatto che, dopo le dimissioni di , i clienti da questi gestiti abbiano P_ iniziato a liquidare i loro portafoglio titoli e a trasferire il relativo controvalore presso in Como, nuovo datore di lavoro di . La circostanza, Controparte_3 P_ specificamente allegata e non contestata, trova altresì conferma nella relazione investigativa prodotta dalla Banca nonché dall'estratto della posizione personale dell'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (cfr. doc. 33 parte resistente) dal quale risulta che in epoca immediatamente successiva P_ alle proprie dimissioni (e precisamente in data 10 febbraio 2025) ha cominciato a svolgere la propria attività lavorativa in favore della concorrente Controparte_3
Occorre peraltro ricordare che seppur il rapporto investigativo non abbia di per sé valore probatorio pieno dei fatti che vengono narrati, i documenti formati dall'investigatore privato, possono essere qualificati come “scritti provenienti da un
9 terzo”, appartenenti al novero delle prove c.d. “atipiche”. Quanto alla loro valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, attribuiscono a questo tipo di prova il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n. 12763/2000, Cass.
Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Recentemente La Suprema Corte con la sentenza n. 17392 del 01/09/2015 ha statuito che: “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”.
Tanto premesso in ordine al valore probatorio della relazione investigativa prodotta dalla parte, ed in assenza di contestazioni, occorre rilevare come dalla stessa risulta che, nel periodo dal 30 gennaio al 6 febbraio 2025, il : a) “ad oggi risulta lavorare P_ alle dipendenze di ' , recandosi presso le filiali di tale Istituto di Controparte_3 credito a Como (Via Mentana – Passaggio Carlo Zucchi n. 3) e a Milano ( e quindi nelle zone di operatività del patto); si è recato in visita presso alcuni clienti della odierna Resistente, anche accompagnato da ex dipendenti di CP_2 Parte_2
(“… presso la sede l'azienda “Gruppo Sistemi Ufficio” sita in Via della Cerca, 20 a Lurago
Marinone CO in compagnia di un soggetto di sesso maschile, identificato dalla Committente come il signor , ex dipendente di Persona_1 Parte_2
L'Amministratore Delegato dell'azienda “Gruppo Sistemi Ufficio”, il signor è Parte_4 stato identificato dalla Committente come il Rappresentante Legale dell'azienda Genus srl, azienda
Cliente Credit Agricole Italia Spa”; “Dalle ore 14:36 alle ore 14:48 accede all'interno del complesso aziendale sito in Via Augusto Anfossi, 2 a Milano (MI), ove è presente la dott.ssa
, identificata dalla Committente come Cliente”, “Dalle ore 15:09 alle ore 15:30 si Persona_2
è recato presso l'abitazione privata sita in Via Defendente, 64 a Lodi (LO), residenza delle signore
e , identificate dalla Committente come Cliente”). Controparte_4 Controparte_5
10 Per tutte le considerazioni svolte, dunque, ritiene questo Giudice che risulti accertata, nel caso di specie, la violazione da parte dell'odierno resistente del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti.
Sotto il profilo del pregiudizio di natura economica, la banca ha documentato che, a seguito delle dimissioni di , molti dei clienti precedentemente affidati P_ alla gestione dello stesso, hanno chiesto il trasferimento di titoli ed investimenti in favore di e che l'ammontare dei trasferimenti richiesti al 6 febbraio Controparte_3
2025 ammontava a 12.300.361,00 euro. A fronte dei rilievi documentali sussiste l'effettivo e concreto pericolo che il trasferimento mobiliare possa proseguire nel necessario periodo necessario a far valere il diritto in via ordinaria, con evidenti danni per la ricorrente e con pregiudizio non altrimenti reparabile in caso di ulteriore sviamento di clientela.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso cautelare merita accoglimento e la tutela invocata deve essere confermata.
La determinazione e l'imputazione delle spese di lite della presente fase vengono demandate al già instaurato giudizio di merito.
P.Q.M.
Conferma il decreto inaudita altera parte emesso in data 14 febbraio 2025.
Spese al merito.
Si comunichi con urgenza.
Como, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
11
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE – CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice, Giulia Rachele Bignami, nella procedura ex art. 700 c.p.c. promossa da
Parte_1 con l'Avv. BURRAGATO GUGLIELMO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. P_ C.F._1 con l'Avv. BOCCHIETTI CLAUDIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in via Volta n. 40, 22100 COMO
- RESISTENTE -
PREMESSO CHE
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2025, ha convenuto in P_ giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Como;
Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso;
Disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria;
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la nullità del patto di non concorrenza
1.2.2024 nonché del patto di non concorrenza 6.8.2021 e, in ogni caso, la caducazione del patto
6.8.2021, scaduto, ad opera del patto del 1.2.2024”. Con vittoria delle spese di lite.
Con memoria di costituzione ex artt. 416 e 700 c.p.c. depositata il 12 febbraio 2025, ha chiesto al Tribunale: Parte_1
“in via preliminare: visto il disposto di cui all'art. 700 c.p.c., ritenuta la propria competenza, ritenuto fondato il timore di un pregiudizio concreto, grave, imminente ed irreparabile per
[...]
per i motivi tutti di cui in narrativa, emettere, inaudita altera parte, ovvero, Parte_2 in subordine, previa convocazione delle parti dinanzi a sé, i provvedimenti ritenuti più idonei a impedire il suddetto pregiudizio, e in particolare ordinare al sig. di astenersi P_ immediatamente dallo svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata ponendo, se ritenuto, a carico del convenuto eventualmente non ottemperante una somma (da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice) da corrispondere a per ogni Parte_2 giorno di inadempimento del suddetto ordine, in attesa della decisione di merito che compiutamente accerti la/e violazione/i da quest'ultimo posta/e in essere e i conseguenti oneri risarcitori;
2. in via principale, nel merito: per i motivi esposti in precedenza, respingere le domande del sig. P_
, mandando assolta da ogni sua pretesa;
3. in via
[...] Parte_2 riconvenzionale, nel merito: per i motivi esposti in precedenza, (i) accertare, riconoscere e dichiarare la legittimità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal sig. e da
P_ in data 1° febbraio/23 febbraio 2024; (ii) accertare, riconoscere e Parte_2 dichiarare la violazione da parte del sig. degli obblighi di non concorrenza previsti
P_ dallo stesso patto e, per l'effetto, (iii) condannare il sig. ad astenersi dallo
P_ svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata, per tutta la durata prevista del patto di non concorrenza in causa;
4. sempre in via riconvenzionale, nel merito: riservata ogni più ampia azione in relazione a qualsivoglia diritto connesso alla richiesta di risarcimento dell'eventuale danno ulteriore rispetto all'importo di cui alla penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 1° febbraio/23 febbraio 2024, condannare il sig. a
P_ corrispondere a (i) l'importo previsto a titolo di penale per il caso di Parte_2 violazione del patto di non concorrenza del 1° febbraio/23 febbraio 2024, pari a € 205.000,00=
(duecentotrentamila/00), ovvero la differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
(ii) l'importo previsto a titolo di penale per il caso di violazione del dovere di informativa di cui al patto di non concorrenza del 1° febbraio/23 febbraio 2024, pari a € 15.000,00= (quindicimila/00), ovvero la differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
5. sempre in via riconvenzionale, nel merito: per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la legittimità del patto di prolungamento del preavviso sottoscritti tra le parti in data 1° febbraio/23 febbraio 2024 e, per l'effetto, condannare il sig. P_
a corrispondere a l'indennità sostitutiva dei 12 mesi di preavviso Parte_2 previsti dal predetto patto di prolungamento del preavviso, pari a € 103.869,74=
(centotremilaottocentosessantanove/74), ovvero della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
il tutto detratto quanto eventualmente posto in compensazione da in sede di Parte_2
2 liquidazione delle competenze di fine rapporto del sig. , previo accertamento della P_ legittimità di tale compensazione;
6. in via riconvenzionale subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse illegittimo/invalido il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal sig. e da in data 1° P_ Parte_2 febbraio/23 febbraio 2024, dichiarare l'invalidità anche dei patti di non concorrenza precedentemente sottoscritti dalle parti e prodotti sub docc. 3 e 3bis e, per l'effetto, condannare il sig.
a restituire a i corrispettivi ricevuti in esecuzione dei P_ Parte_2 quattro patti di non concorrenza dichiarati invalidi, nella somma complessiva di € 64.243,29=
(sessantaquattromiladuecentoquarantatre/29), o nella differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
7. sempre in via riconvenzionale subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse illegittimo/invalido il patto di prolungamento del preavviso di dimissioni stipulato il 1° febbraio/23 febbraio 2024, accertare e dichiarare il diritto di (i) alla restituzione, da parte del sig. Parte_2 P_
, della somma complessiva di € 10.000,00= (diecimila/00) allo stesso corrisposta quale
[...] corrispettivo per il predetto patto, o della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, e (ii) l'indennità sostituiva del preavviso di un mese di calendario prevista dal CP_ CCNL applicato al rapporto di lavoro del sig., , pari alla somma di € 8.655,81=
(ottomilaseicentocinquantacinque/81), o della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, nonché conseguentemente condannare lo stesso sig. alla P_ restituzione e/o alla corresponsione delle predette somme sub (i) e (ii), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (moratori dalla domanda) dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite.
Con decreto adottato inaudita altera parte il 14 febbraio 2025, il Tribunale ha ordinato a “di astenersi immediatamente, entro i limiti temporali e territoriali del patto di P_ non concorrenza, dallo svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente prevista”; con il medesimo decreto, il Tribunale ha fissato l'udienza ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato.
Con memoria depositata in data 6 marzo 2025, si è costituito nel procedimento cautelare contestando la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla P_ procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. ed insistendo per la nullità del patto di non concorrenza.
3 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 11 marzo 2025, il Giudice ha invitato alla discussione e, all'esito, si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva così assunta, letti gli atti ed esaminati i documenti, il Giudice,
OSSERVA
Con il patto di non concorrenza per cui è causa si è obbligato, per il P_ periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione, “per qualsiasi titolo, nessuno escluso, del
Suo rapporto di lavoro”, a non “esercitare attività e/o mansioni uguali, analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate durante il Suo rapporto di lavoro o che comunque si pongano o siano comunque idonee a porsi, soggettivamente e/o oggettivamente, in concorrenza con l'attività dispiegata da con riferimento al 'Canale Private'. In particolare ed a titolo Parte_2 esemplificativo: - gestione di strumenti finanziari e/o di portafogli della clientela anche istituzionale
(ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli e/o supporto alla gestione di clienti e/o partecipazione e proposta di azioni commerciali per il segmento di riferimento) e intermediazione finanziaria;
- operazioni di acquisto/vendita e collocamento di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi o strumentali all'investimento, comunque denominati;
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi di qualunque tipologia e natura, servizi di investimento e accessori e/o connesse e/o strumentali all'investimento, comunque denominati. Si precisa che l'impegno a non svolgere azioni di concorrenza con coinvolge le attività svolte personalmente, per interposta persona e con Parte_2 qualsiasi forma, diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di soggetti terzi in genere e in particolare Società di Gestione, Assicurazioni, Banche e SIM in genere”.
Inoltre, il sig. si è impegnato a “non favorire, in qualsiasi modo e anche indirettamente, P_
l'acquisizione, da parte di azienda concorrente, di dipendenti di , e Parte_2 segnatamente quelli operanti nel Canale Private”.
L'obbligo di non concorrenza assunto dal sig. è stato territorialmente limitato P_
“(i) alla Regione Lombardia e provincie limitrofe (ii) alla Regione ove risulti ubicata la Sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e (iii) alla Regione in cui era ubicata la
Sua sede di lavoro immediatamente precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da
4 meno di un anno. Viste le potenzialità degli attuali mezzi tecnologici (…) – che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i propri effetti – si precisa che la limitazione territoriale di cui al precedente punto 2.1) opera con riferimento al luogo in cui l'attività lavorativa – ovunque prestata – venga utilizzata ovvero produca in tutto o in parte i suoi effetti. Inoltre ed in ogni caso – anche al di CP_ là del limite territoriale di cui sopra”, il sig. si è impegnato a non svolgere “né personalmente né per interposta persona ovvero per Suo tramite, diretto e/o indiretto, attività di acquisizione, segnalazione, contatto, presentazione, gestione, consulenza della/alla clientela già da Lei stesso seguita e/o gestita e/o assistita direttamente e/o indirettamente in ragione dell'incarico ricoperto, con riferimento alle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro”.
Quale corrispettivo di tale patto di non concorrenza ed a fronte del puntuale rispetto dei vincoli di cui si è detto, la si è obbligata a riconoscere al Ricorrente “la CP_2 somma omnicomprensiva determinata in ragione di anno di € 18.500,00 (…) a titolo di 'indennità patto di non concorrenza', al lordo delle ritenute di legge”.
La clausola 3.2. del citato patto, prevede, inoltre che “Qualora LA dovesse cessare il rapporto di lavoro prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione del presente patto,
[...]
Le riconoscerà, unicamente al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni ad Parte_2 un importo minimo garantito, un importo complessivo pari alla differenza tra il triplo del corrispettivo annuale di cui sopra e quanto già a Lei riconosciuto e corrisposto in costanza di rapporto di lavoro a titolo di 'indennità di patto di non concorrenza'. Tale eventuale importo differenziale verrà riconosciuto, quanto al 50% decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e il restante 50% dopo ulteriori 6 mesi, accertato in ogni caso l'esatto adempimento da parte
Sua di tutto quanto previsto nel presente patto”.
, nel richiamare il contenuto del proprio ricorso ex art. 414 c.p.c., ha P_ sostenuto l'invalidità del patto di non concorrenza (da ultimo sottoscritto in data 1° febbraio 2024); in particolare, l'odierno convenuto ha sostenuto la sua nullità per violazione dell'art. 2125 c.c. a causa:
- dell'eccessiva estensione territoriale e, comunque, dell'indeterminatezza del limite territoriale;
- dell'indeterminatezza del corrispettivo del patto in rapporto alla facoltà di recesso del datore di lavoro;
- della incongruità del corrispettivo in relazione all'attività inibita.
5 Al fine di valutare le questioni poste dal resistente in merito alla validità dell'accordo sopra riportato deve essere richiamato il disposto dell'art. 2125 c.c. a mente del quale
“il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”. Nel caso di specie sussiste la forma scritta e il termine fissato rientra nei limiti determinati dalla norma.
Ciò premesso, e venendo ad analizzare le singole clausole del patto di non concorrenza oggetto d'esame, si osserva quanto segue.
Va esclusa l'indeterminatezza territoriale di operatività del patto di non concorrenza.
La clausola n. 2.1, infatti, prevede una delimitazione territoriale contenuta che non comprime eccessivamente le possibilità lavorative del lavorare. A ciò si aggiunga che, in forza della stessa, l'odierno resistente vedrebbe limitare le proprie attività al solo territorio della Lombardia non avendo mai operato in altra Regione. Peraltro, anche l'indicazione relativa al luogo di produzione degli effetti concorrenziali di cui alla successiva clausola 2.2 appare sufficientemente precisa e circoscritta, valendo cioè a individuare un limite geografico pienamente determinabile e determinato. Tale clausola, infatti, richiama quella di cui al punto 2.1: da ciò deriva che tale limitazione va pur sempre a identificarsi con gli stessi confini geografici della Regione
Lombardia.
Con riferimento al corrispettivo, deve essere distinto il profilo della sua assenza o della sua manifesta iniquità o sproporzionalità (vizio che rileva ai sensi dell'art. 2125
c.c., che impone un implicito requisito di adeguatezza del compenso: cfr., Cass. n.
5540/2001; v. anche Cass. n. 5540/2021), da quello della sua indeterminatezza/indeterminabilità, che opera, invece, sul piano generale della nullità ex art 1346 c.c.
Quanto al primo profilo, il compenso pattuito per € 18.500,00 annui (a fronte di una
RAL di circa € 103.869,54 lordi) è da considerarsi congruo (cfr. Cass. n. 7834/2006 che ha ritenuto adeguata anche una percentuale del 10%), valutati anche i limiti geografici di operatività del patto e la tipologia di attività vietata, fermo restando, in
6 ogni caso, che il corrispettivo del patto di non concorrenza non ha la funzione di assicurare al lavoratore per il periodo di vigenza del patto un trattamento analogo alla retribuzione già percepita.
Quanto al secondo profilo, si osserva quanto segue.
La clausola 7 del patto prevede che “il patto di cui al presente atto si correla all'espletamento della Sua attività all'interno del Canale Private”. Secondo il , tale clausola P_ consentirebbe alla banca di recedere dal patto in caso di modifica di mansioni del dipendente senza la garanzia di un corrispettivo minimo garantito, così incidendo sulla determinabilità ex ante del corrispettivo del patto.
Premesso che una interpretazione letterale della citata clausola porta a ritenere che la stessa si limiti a circoscrivere le previsioni del patto allo specifico settore del Pt_3
, delimitando quindi l'an dell'obbligo di non concorrenza e non il quantum,
[...]
l'eccezione di parte resistente non pare comunque persuasiva.
Ora, è certamente condivisibile, anche alla luce della giurisprudenza richiamata da parte resistente, che per la validità del PNC il corrispettivo spettante al lavoratore debba essere determinato o quando meno determinabile al momento della sottoscrizione del patto. Tuttavia, una lettura attenta del patto non può prescindere da quanto previsto dalla clausola 3.2. atteso che le clausole del contratto devono essere interpretate “le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (art, 1363 c.c.). Stante la natura di durata del rapporto di lavoro al quale il patto accede, risulta ovvia l'indeterminatezza ex ante del corrispettivo al quale, alla cessazione del rapporto principale, il lavoratore avrebbe avuto diritto, ma altrettanto evidente è la determinabilità della prestazione dedotta in contratto, in quanto le clausole n.
3.1 e 3.2. predeterminano il criterio identificativo del corrispettivo dovuto sia in corso di rapporto (essendo il corrispettivo previsto nella misura fissa di euro 18.500,00) sia alla sua cessazione. Infatti, analizzando la clausola
3.2. relativa al corrispettivo del patto di non concorrenza vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro si può rinvenire che essa predetermina nella misura fissa di € 55.500,00 lordi il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza, sin dal momento della sottoscrizione del patto, e dunque ex ante. Infatti, a fronte di un patto avente durata triennale, la determinazione del corrispettivo è così stabilita: l'importo annuo di € 18.500,00 lordi moltiplicato per i tre anni di durata del patto è pari ad €
7 55.500,00 e, qualora il rapporto di lavoro cessi prima dei predetti tre anni, al lavoratore viene in ogni caso riconosciuto il differenziale tra quanto già percepito ed il triplo dei € 18.500,00 annuali, ossia sempre e comunque complessivi € 55.500,00.
Dunque, nei fatti, il corrispettivo non solo era determinabile anche ex ante, ma, come si è detto, era fisso e predeterminato nella predetta misura di € 55.500,00.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dal lavoratore non appaiono confacenti al caso di specie. Quanto alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4032/2022, secondo cui “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c. interpretato alla luce degli art. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita..”, si osserva che non è chiaro se il giudice di legittimità si sia pronunciato su fattispecie analoga alla presente, nella quale, invero, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della nulla è stabilito in CP_2 ordine al diritto del lavoratore di trattenere le somme già corrisposte. La sentenza richiama, invece, precedenti (Cass. n. 212/2013; Cass. n. 8/2018; Cass. n.
23723/2021) che riguardavano patti di non concorrenza nei quali era prevista la facoltà di recesso dal patto del solo datore alla cessazione del rapporto o anche in precedenza, ma con esclusione espressa dell'obbligo di versare il corrispettivo, caso evidentemente ben diverso, nel quale al dipendente era richiesto un sacrificio al momento della stipula del patto, che, per effetto della clausola de qua, poteva restare privo di ogni remunerazione.
Nel caso di specie, peraltro, la non ha esercitato tale diritto di recesso CP_2 unilaterale, che, comunque, avrebbe richiesto un preavviso di sei mesi, con persistenza degli obblighi reciproci, e, all'esito, avrebbe portato alla liberazione della dipendente dal vincolo assunto, con incameramento delle somme già corrisposte a titolo di corrispettivo del patto, oltre che di quelle da corrispondere nei sei mesi del preavviso.
Per le medesime ragioni sopra esposte, non presenta caratteri di indeterminabilità del corrispettivo nemmeno l'interpretazione secondo la quale la clausola n. 7 si
8 riferirebbe all'ipotesi del mutamento delle mansioni, con riferimento alla quale, inoltre, non è pertinente la pronuncia della Suprema Corte, Cass. n. 10679/2024 citata da parte ricorrente (che riguarda una diversa clausola secondo cui, in caso di mutamento di mansioni, la banca avrebbe cessato di corrispondere il compenso, a fronte di un perdurante obbligo di non concorrenza del lavoratore per ulteriori dodici mesi). L'eventuale assegnazione di mansioni estranee al mercato private caducherebbe ogni vincolo post contrattuale di non concorrenza per il futuro
(restando il lavoratore pienamente libero di operare in concorrenza con l'ex datore di lavoro, senza alcun limite di tempo, al momento della cessazione del rapporto), ma lascerebbe comunque fermo il corrispettivo già percepito.
In ogni caso non può non rilevarsi come, ove anche si riconoscesse la ricorrenza delle nullità denunciata, la stessa afferirebbe alla sola clausola in questione senza travolgere l'intero patto di non concorrenza, non essendovi specifiche evidenze sul fatto che le parti non lo avrebbero concluso senza quella previsione ex art. 1419 co.
1, c.c.; a tal riguardo, infatti, il resistente, benché gravato del relativo onere probatorio
(la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità deve essere fornita dall'interessato: cfr. Cass. nn. 2314/2016, 6756/2003), si è limitato a sostenere genericamente l'essenzialità della clausola, senza offrire alcun elemento dimostrativo.
Ciò chiarito con riferimento alla validità del patto di non concorrenza, va sottolineato il fatto che, dopo le dimissioni di , i clienti da questi gestiti abbiano P_ iniziato a liquidare i loro portafoglio titoli e a trasferire il relativo controvalore presso in Como, nuovo datore di lavoro di . La circostanza, Controparte_3 P_ specificamente allegata e non contestata, trova altresì conferma nella relazione investigativa prodotta dalla Banca nonché dall'estratto della posizione personale dell'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (cfr. doc. 33 parte resistente) dal quale risulta che in epoca immediatamente successiva P_ alle proprie dimissioni (e precisamente in data 10 febbraio 2025) ha cominciato a svolgere la propria attività lavorativa in favore della concorrente Controparte_3
Occorre peraltro ricordare che seppur il rapporto investigativo non abbia di per sé valore probatorio pieno dei fatti che vengono narrati, i documenti formati dall'investigatore privato, possono essere qualificati come “scritti provenienti da un
9 terzo”, appartenenti al novero delle prove c.d. “atipiche”. Quanto alla loro valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, attribuiscono a questo tipo di prova il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n. 12763/2000, Cass.
Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Recentemente La Suprema Corte con la sentenza n. 17392 del 01/09/2015 ha statuito che: “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”.
Tanto premesso in ordine al valore probatorio della relazione investigativa prodotta dalla parte, ed in assenza di contestazioni, occorre rilevare come dalla stessa risulta che, nel periodo dal 30 gennaio al 6 febbraio 2025, il : a) “ad oggi risulta lavorare P_ alle dipendenze di ' , recandosi presso le filiali di tale Istituto di Controparte_3 credito a Como (Via Mentana – Passaggio Carlo Zucchi n. 3) e a Milano ( e quindi nelle zone di operatività del patto); si è recato in visita presso alcuni clienti della odierna Resistente, anche accompagnato da ex dipendenti di CP_2 Parte_2
(“… presso la sede l'azienda “Gruppo Sistemi Ufficio” sita in Via della Cerca, 20 a Lurago
Marinone CO in compagnia di un soggetto di sesso maschile, identificato dalla Committente come il signor , ex dipendente di Persona_1 Parte_2
L'Amministratore Delegato dell'azienda “Gruppo Sistemi Ufficio”, il signor è Parte_4 stato identificato dalla Committente come il Rappresentante Legale dell'azienda Genus srl, azienda
Cliente Credit Agricole Italia Spa”; “Dalle ore 14:36 alle ore 14:48 accede all'interno del complesso aziendale sito in Via Augusto Anfossi, 2 a Milano (MI), ove è presente la dott.ssa
, identificata dalla Committente come Cliente”, “Dalle ore 15:09 alle ore 15:30 si Persona_2
è recato presso l'abitazione privata sita in Via Defendente, 64 a Lodi (LO), residenza delle signore
e , identificate dalla Committente come Cliente”). Controparte_4 Controparte_5
10 Per tutte le considerazioni svolte, dunque, ritiene questo Giudice che risulti accertata, nel caso di specie, la violazione da parte dell'odierno resistente del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti.
Sotto il profilo del pregiudizio di natura economica, la banca ha documentato che, a seguito delle dimissioni di , molti dei clienti precedentemente affidati P_ alla gestione dello stesso, hanno chiesto il trasferimento di titoli ed investimenti in favore di e che l'ammontare dei trasferimenti richiesti al 6 febbraio Controparte_3
2025 ammontava a 12.300.361,00 euro. A fronte dei rilievi documentali sussiste l'effettivo e concreto pericolo che il trasferimento mobiliare possa proseguire nel necessario periodo necessario a far valere il diritto in via ordinaria, con evidenti danni per la ricorrente e con pregiudizio non altrimenti reparabile in caso di ulteriore sviamento di clientela.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso cautelare merita accoglimento e la tutela invocata deve essere confermata.
La determinazione e l'imputazione delle spese di lite della presente fase vengono demandate al già instaurato giudizio di merito.
P.Q.M.
Conferma il decreto inaudita altera parte emesso in data 14 febbraio 2025.
Spese al merito.
Si comunichi con urgenza.
Como, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
11