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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/09/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1337/2018 tra
Parte_1
Parte_2
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1 Parte_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
CREDITO FONDIARIO SPA Controparte_2 Parte_4
[...] INTERVENUTO
Oggi 27 settembre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. GNOCATO ELIO MICHELE e l'avv. MAZZI FRANCESCO Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1 Per l'avv. GNOCATO ELIO MICHELE e l'avv. , oggi sostituito Parte_2 dall'avv. Per l'avv. GNOCATO ELIO MICHELE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. CAPELLO Controparte_3 ALBERTO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per MANDATARIA DI Controparte_4 Controparte_5
l'avv. CAPELLO ALBERTO e l'avv. oggi sostituito dall'avv.
[...]
questa ultima ha depositato scritti difensivi e memorie chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione e concludendo come da atti
Il Giudice quindi pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1337/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO Parte_1 C.F._2 ELIO MICHELE e dell'avv. MAZZI FRANCESCO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 82 10126 TORINOpresso il difensore avv. GNOCATO ELIO MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO Parte_2 C.F._3 ELIO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 82 10126 TORINOpresso il difensore avv. GNOCATO ELIO MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO Parte_2 C.F._4 ELIO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 82 10126 TORINOpresso il difensore avv. GNOCATO ELIO MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. CAPELLO ALBERTO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in V.LE ANGELI N. 9 12100 CUNEOpresso il difensore avv. CAPELLO ALBERTO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
Controparte_4 Controparte_6
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAPELLO ALBERTO e dell'avv.
[...] elettivamente domiciliato in V.LE ANGELI N. 9 12100 CUNEOpresso il difensore avv. CAPELLO ALBERTO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Gli intimati ed il terzo datore di ipoteca s'oppongono al precetto intimato sulla base di contratto di mutuo fondiario per cui non è certo il TAEG con clausole nulle che prevedono l'indicizzazione della mora, da accertare se il TAEG è usurario, presenza di una clausola floor, ammortamento alla francese, titolo non determinato non determinabile e quindi inidoneo per esecuzione immobiliare. ISC dichiarato inferiore al TAEG verificato. Chiede tassi sostitutivi e riserva di produrre elaborato contabile di parte, in effetti deposita a modello quesiti e consulenza tecnica relativi ad una causa di Torino, nonché i decreti ministeriali succedutisi sull'usura. La banca e l'intervenuto credito fondiario cessionario si costituiscono chiedendo il rigetto della opposizione.Senza ammettere prove sono state fatte precisare le conclusioni e quindi la causa è stata decisa come da sentenza odierna. Il debito residuo origina da un mutuo contratto per 150 mila euro, il 27 settembre 2010, da ammortizzare con 240 rate, tasso annuo iniziale 3,40%, variabile con l'euribor 360 salva una componente fissa al 2,40%.La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floorè stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo. ( Cassazione 1942/25). Come afferma Cassazione 18835/25, il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, 'che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo' (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione;
nella stessa pronuncia è richiamata Cass. 24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo 'composto' e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n. 27823, secondo cui la capitalizzazione composta è 'del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato'); "d'altro canto, sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".la mera difformità tra tasso di leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non viola l'art. 117 TUB, soltanto a condizione che il tasso effettivamente applicato sia determinabile, quantomeno facendo ricorso a criteri prestabiliti ed estrinseci (cfr. Cass., 30/03/2018, n. 8028), mentre nella specie il tasso di leasing non sarebbe stato minimamente individuabile;
non è questo il caso, ove chiaramente si indica l'euribor a 360; il taeg indicato è solo lievemente inferiore a quello applicato, il tasso di mora è l'euribor maggiorato di 4 punti;
senza la componente floor, e non potendo essere sommato agli interessi corrispettivi, lo stesso non è mai stato superiore al tasso soglia;
il caso di inadempienza catastrofale, della prima rata, è stato computato pagina 3 di 4 erroneamente sommando i tassi convenzionale e di mora, operazione non consentita dalla lettera del contratto. Mancando quindi la indeterminatezza del tasso convenzionale e la usurarietà del tasso moratorio, e non essendovi nemmeno nel piano di ammortamento depositato alcun profilo di illegittimità evidenziato dagli opponenti, e non può in alcun modo essere utilizzata la perizia, che riguarda mutuo a tasso fisso stipulato in Torino che in effetti ha pochi punti di contatto con la presente causa. Basti dire che in quel caso il tasso di mora era dell'8,94%, e la inadempienza di sette rate dava il diritto di richiedere tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo ( clausole che non possono essere ricondotte al mutuo per cui è causa). Ne deriva pertanto che la opposizione va respinta, con spese.
P.Q.M.
Respinge la opposizione e condanna gli opponenti alle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 26 Settembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1337/2018 tra
Parte_1
Parte_2
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1 Parte_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
CREDITO FONDIARIO SPA Controparte_2 Parte_4
[...] INTERVENUTO
Oggi 27 settembre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. GNOCATO ELIO MICHELE e l'avv. MAZZI FRANCESCO Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1 Per l'avv. GNOCATO ELIO MICHELE e l'avv. , oggi sostituito Parte_2 dall'avv. Per l'avv. GNOCATO ELIO MICHELE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. CAPELLO Controparte_3 ALBERTO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per MANDATARIA DI Controparte_4 Controparte_5
l'avv. CAPELLO ALBERTO e l'avv. oggi sostituito dall'avv.
[...]
questa ultima ha depositato scritti difensivi e memorie chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione e concludendo come da atti
Il Giudice quindi pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1337/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO Parte_1 C.F._2 ELIO MICHELE e dell'avv. MAZZI FRANCESCO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 82 10126 TORINOpresso il difensore avv. GNOCATO ELIO MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO Parte_2 C.F._3 ELIO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 82 10126 TORINOpresso il difensore avv. GNOCATO ELIO MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO Parte_2 C.F._4 ELIO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 82 10126 TORINOpresso il difensore avv. GNOCATO ELIO MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. CAPELLO ALBERTO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in V.LE ANGELI N. 9 12100 CUNEOpresso il difensore avv. CAPELLO ALBERTO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
Controparte_4 Controparte_6
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAPELLO ALBERTO e dell'avv.
[...] elettivamente domiciliato in V.LE ANGELI N. 9 12100 CUNEOpresso il difensore avv. CAPELLO ALBERTO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Gli intimati ed il terzo datore di ipoteca s'oppongono al precetto intimato sulla base di contratto di mutuo fondiario per cui non è certo il TAEG con clausole nulle che prevedono l'indicizzazione della mora, da accertare se il TAEG è usurario, presenza di una clausola floor, ammortamento alla francese, titolo non determinato non determinabile e quindi inidoneo per esecuzione immobiliare. ISC dichiarato inferiore al TAEG verificato. Chiede tassi sostitutivi e riserva di produrre elaborato contabile di parte, in effetti deposita a modello quesiti e consulenza tecnica relativi ad una causa di Torino, nonché i decreti ministeriali succedutisi sull'usura. La banca e l'intervenuto credito fondiario cessionario si costituiscono chiedendo il rigetto della opposizione.Senza ammettere prove sono state fatte precisare le conclusioni e quindi la causa è stata decisa come da sentenza odierna. Il debito residuo origina da un mutuo contratto per 150 mila euro, il 27 settembre 2010, da ammortizzare con 240 rate, tasso annuo iniziale 3,40%, variabile con l'euribor 360 salva una componente fissa al 2,40%.La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floorè stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo. ( Cassazione 1942/25). Come afferma Cassazione 18835/25, il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, 'che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo' (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione;
nella stessa pronuncia è richiamata Cass. 24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo 'composto' e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n. 27823, secondo cui la capitalizzazione composta è 'del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato'); "d'altro canto, sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".la mera difformità tra tasso di leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non viola l'art. 117 TUB, soltanto a condizione che il tasso effettivamente applicato sia determinabile, quantomeno facendo ricorso a criteri prestabiliti ed estrinseci (cfr. Cass., 30/03/2018, n. 8028), mentre nella specie il tasso di leasing non sarebbe stato minimamente individuabile;
non è questo il caso, ove chiaramente si indica l'euribor a 360; il taeg indicato è solo lievemente inferiore a quello applicato, il tasso di mora è l'euribor maggiorato di 4 punti;
senza la componente floor, e non potendo essere sommato agli interessi corrispettivi, lo stesso non è mai stato superiore al tasso soglia;
il caso di inadempienza catastrofale, della prima rata, è stato computato pagina 3 di 4 erroneamente sommando i tassi convenzionale e di mora, operazione non consentita dalla lettera del contratto. Mancando quindi la indeterminatezza del tasso convenzionale e la usurarietà del tasso moratorio, e non essendovi nemmeno nel piano di ammortamento depositato alcun profilo di illegittimità evidenziato dagli opponenti, e non può in alcun modo essere utilizzata la perizia, che riguarda mutuo a tasso fisso stipulato in Torino che in effetti ha pochi punti di contatto con la presente causa. Basti dire che in quel caso il tasso di mora era dell'8,94%, e la inadempienza di sette rate dava il diritto di richiedere tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo ( clausole che non possono essere ricondotte al mutuo per cui è causa). Ne deriva pertanto che la opposizione va respinta, con spese.
P.Q.M.
Respinge la opposizione e condanna gli opponenti alle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 26 Settembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
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