Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 25 GIUGNO 2025
Il GOP lette le note di trattazione scritta in atti,
decide ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
all'esito della Camera di Consiglio alle ore 17,00 ha emesso la sentenza
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 25 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Di Francesco del foro di L'Aquila ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, sito in L'Aquila, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
attore
E
, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maria Controparte_1
Corbò, del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
convenuta
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti;
parte convenuta: di cui in atti;
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio la , del Parte_1 Controparte_1 quale chiese la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., in qualità di proprietaria della fauna selvatica.
In particolare, esponeva che in data 9 novembre 2022, alle ore 20,00 c.a., mentre alla guida del veicolo modello Volvo trg. EB677LG, transitava lungo la S.P. 38 direzione di marcia Rocca di Mezzo, all'altezza del KM
11+ 000, in località Rocca di Cambio, veniva attinto da un cervo, riportando i pregiudizi patrimoniali per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la , in primis, eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, essendo legittimato l'Ente Parco Regionale Velino Sirente;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Deduceva, infatti, che la strada teatro del sinistro era ricompresa nell'area dell'Ente Parco e che in tale zona la fauna selvatica, responsabile dell'eventus damni, doveva essere controllata e gestita da tale soggetto cui di fatto erano stati affidati i poteri di governo degli animali;
dunque, l'attore non aveva prestato le dovute cautele in quanto si trattava di un pericolo evitabile con l'uso della ordinaria diligenza. In ogni caso, contestava il quantum debeatur come indicato nel preventivo di spesa e quello da fermo tecnico in difetto di prova circa la esistenza di tale pregiudizio.
Tanto esposto, si rileva, che parte convenuta ha eccepito, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la strada in cui si è verificato il sinistro è ricompresa nell'area protetta dell'Ente Parco Regionale
Velino Sirente.
Orbene, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 CP_1
c.c. .
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la , quando il soggetto agisce CP_1 ai sensi delle citate norme, anche se, la giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della CP_1 anche in presenza di una legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri di gestione Controparte_1 anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la , CP_1 quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. 2052 c.c. .
Per quanto concerne l'invocata legittimazione passiva dell'Ente Parco Regionale Velino Sirente, il giudicante osserva che la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 15, ha attribuito agli Enti Parco le funzioni amministrative e di tutela della fauna selvatica, nell'ambito del loro territorio, con riferimento ai soli danni alle colture agricole. Accanto a questa speciale disciplina, gli obblighi propriamente risarcitori per i danni ai privati, ovvero all'integrità fisica delle persone o alle cose diverse dalle colture, incombono esclusivamente allo Stato o, in alternativa, alle Regioni.
In particolare, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la , quando il CP_1 soggetto agisce ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero come nel caso de quo, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ex multis
Cass. Civ. n. .12714/2024)
Invero, in virtù della legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 15, l'obbligo di risarcimento sorge automaticamente in capo all'ente Parco, limitatamente ai danni provocati dalla fauna selvatica ai terreni agricoli compresi nell'area protetta. (ex multis anche Cass. Civ. nn. 80/2010 e 20758/2010).
Al di fuori di siffatte ipotesi, il risarcimento dei danni causati dall'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico, in caso di scontro tra auto ed animale, è imputabile alla ai sensi dell'art. 2052 CP_1
c.c. (ex multis anche Cass. Civ. n 19332/2023).
Sarà poi la a potersi rivalere anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato nei confronti di enti ai quali sarebbe in concreto spettata nell'esercizio di funzioni proprie o delegate l'adozione di misure che avrebbero dovuto impedire i danni (ex multis Cass. Civ. n. 11107/2023;
Cass. Civ. n. 12113/2020 ; Cass. Civ. n. 13848/2020).
Pertanto, nel caso di specie, la legittimazione passiva spetta alla , ma l'ente Parco può essere Controparte_1 chiamato a rispondere nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel caso in cui l'eventus damni si sia verificato a causa della mancata adozione di cautele ed accorgimenti da parte dell'Ente Parco (ex multis
Cass. Civ. n. 31330/2023; 31350/2023).
Giova osservare al riguardo che ai sensi dell'art. 27 delle Legge quadro la è tenuto a vigilare sul CP_1 rispetto da parte dell'Ente Parco Regionale delle prescrizioni dettate dalla normativa primaria e deve anche intervenire per colmare eventuali omissioni, così sostituendosi all'ente Parco.
In conclusione, la è l'ente territoriale cui, in virtù della legge n. 157/92, spetta in materia di fauna CP_1 selvatica, la funzione normativa, amministrativa, di programmazione, coordinamento e di controllo anche delle attività eventualmente svolte da altri enti, per delega oppure in base ai poteri cui sono direttamente titolari, ivi inclusi i poteri sostitutivi in caso di eventuali omissioni;
dunque, le Regioni sono gli enti cui spetta la legittimazione passiva, quando il soggetto agisce ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ex multis Cassazione civile sez.
III, 29/04/2020, n.8385), posto che è il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito), quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Pertanto, il risarcimento dei danni causati dall'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico, in caso di scontro tra auto ed animale, è imputabile alla ai sensi dell'art. 2052 c.c. . CP_1
Invero, per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in CP_1 materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento
e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si CP_1
è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile
o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384,
8385, 13848, 20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n.
18454/2022). “
Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva responsabile dei danni CP_1 causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito e fatta salva la possibilità da parte della di agire in rivalsa nei confronti del soggetto tenuto in CP_1 concreto alla gestione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 2043 c.c. .
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che l'attore ha impattato contro un cervo di grossa taglia, che attraversava il tratto della S.P. 38, mentre stava transitando alla guida del veicolo di cui è proprietario, in località Rocca di Cambio, all'interno dell'aerea protetta dell'ente Parco Regionale Velino Sirente.
A causa dell'impatto con l'ungulato il veicolo è stato danneggiato nella parte anteriore destra.
In particolare, il testimone , maresciallo in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Testimone_1
Rocca di Mezzo, ha confermato la relazione di servizio redatta in occasione dell'incidente, da cui emerge che in data 10 novembre 2022 si era recato sui luoghi di causa ed aveva visionato il veicolo, che si trovava fermo a bordo della carreggiata e presentava ingenti danni alla carrozzeria, nonché la presenza di peli sull'angolo anteriore destro. Nell'occasione erano state scattate le fotografie allegate alla relazione di servizio in atti.
La medesima circostanza è stata riferita da , brigadiere in servizio presso la Stazione di Rocca CP_2 di Mezzo.
Entrambi hanno precisato che il tratto di strada in questione era stato interessato da altri incidenti stradali sempre causati dalla fauna selvatica. Il testimone , ha confermato la dichiarazione in atti, ovvero che in data 9 novembre 2020, alle Testimone_2 ore 20,20 circa, un cervo di grosse dimensioni era sbucato dal margine destro della carreggiata ed aveva impattato contro il veicolo che lo precedeva, modello Volvo, che procedeva a velocità moderata, ma non era riuscito ad evitare l'impatto con il cervo, che poi era fuggito. Ha precisato che avevano immediatamente allertato le Forze dell'Ordine.
Il testimone ha riferito di avere visonato il mezzo dell'attore, ma di non avere provveduto Testimone_3 alla riparazione del mezzo in quanto i danni erano superiori al valore del veicolo al momento del sinistro.
Orbene, all'esito dell'evidenza probatoria e della documentazione versata in atti, è emerso che il veicolo, modello Volvo, trg. EB 677 LG a causa dell'impatto con il cervo ha riportato i danni nella parte anteriore, come raffigurati nelle fotografie prodotte in atti, scattate dai militari della stazione Carabinieri di rocca di
Mezzo durante il sopralluogo.
Pertanto, l'attore ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale e l'eventus damni, ovvero che mentre transitava lungo la S.P. 38, all'altezza del KM 11+200, un cervo sbucato dal lato destra della strada, è andato ad impattare contro la sua vettura.
La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Anzi il costituto processuale ha dimostrato che anche in altre occasioni si erano verificati incidenti stradali su quel tratto di strada sempre a causa dell'attraversamento degli animali selvatici.
Del pari non è emerso che l'attore viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cervo di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza
(1227 2° co. c.c. ).
Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che l'attore ha subito un danno patrimoniale, pari al costo di riparazione del veicolo.
Nel corso del giudizio è stata disposta la nomina di un CTU, al fine di accertare la compatibilità dei danni indicati nel preventivo e nella relazione di servizio rispetto all'impatto con il cervo, nonché il pregiudizio subito dall'attore a causa di tale evento.
Il CTU ha redatto la relazione tecnica con scrupolo e rigore scientifico addivenendo a conclusioni che sono condivisibili da questo giudice, per cui ha valutato antieconomica la riparazione, in quanto superiore al valore del veicolo al momento del fatto, ed ha accertato il danno subito dall'attore nella misura di euro 8.234,00 pari al valore economico del mezzo al momento dell'incidente. Inoltre, ha verificato che il costo relativo alla immatricolazione di un altro veicolo, risulta pari ad euro 305,00.
Invece, non è emerso che l'attore non disponesse di un altro mezzo, né che abbia noleggiato un'auto sostitutiva, per cui non risulta risarcibile il danno da fermo tecnico. (ex multis Cass. Civ. n. 27839/2022; Cass.
Civ. n. 6448/2023).
Pertanto, l'ente convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di euro 8.539,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così Controparte_1 decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 8.539,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1 euro 2.800,00 oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 237,00 ed accessori per legge previsti, ai sensi del D.M. n. 147/22.
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila 25 giugno 2025 Dr.ssa Antonella Camilli