TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7023 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4828/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4828/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 21.3.2025 TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_1
, tutti elettivamente domiciliati in Pozzuoli (Na), via C.F._3 A. Artiaco n.77, presso lo studio dell'avvocato Francesco Russo, c.f.
, che li rappresenta e difende come da procura C.F._4 rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione per i primi due e come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione volontaria per Controparte_2
-attori
[...
P.Iva in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Mac Mahon n.5, presso lo studio dell'avvocato Barbara Monti, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._5 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta NONCHE'
P.Iva Controparte_3 P.IVA_2
-convenuta contumace
Conclusioni: all'udienza del 20.2.2025, celebrata mediante trattazione scritta della causa, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2 sulla loro figlia minore e esponevano di aver sottoscritto Controparte_1 due contratti, contraddistinti dai numeri 54 e 55, con l'agenzia di viaggi in particolare, a stipulare tali negozi era stata Controparte_3
anche per conto del marito e della figlia, in data 23.7.2021. Gli Parte_2 attori spiegavano che la predetta aveva acquistato un soggiorno della durata complessiva di due settimane, decorrenti dall'8.8.2021 al 22.8.2021, presso il resort di Fiuzzi, sito a Praia a Mare (Cs), classificato come Parte_4 struttura a quattro stelle dal catalogo promozionale del tour operator
[...] Il contratto n.54 prevedeva la sistemazione per la prima Parte_3 settimana per quattro persone, ossia tutti gli attori più la minore
[...]
in due camere doppie con trattamento in pensione completa Per_1 bevande e pasti. Il contratto n.55 prevedeva la sistemazione per la seconda settimana per tre persone, ossia per i soli odierni attori, in una camera tripla con trattamento in pensione completa bevande ai pasti. Il costo complessivo del soggiorno era stato di €6.900,00, dato da €3.850,00 per il primo contratto ed €3.150,00 per il secondo contratto, oltre l'importo di €100,00 però detratto a titolo di sconto applicato dall'agenzia di viaggi a ciò andavano CP_3 aggiunti ulteriori €700,00 da corrispondersi in occasione del check-in presso la struttura ospitante. Tale importo era stato pagato interamente dagli attori a mezzo bonifico bancario del 27.6.2021, eccetto gli €700,00 versati in contanti alla struttura in data 8.8.2021. Tuttavia, gli attori con l'atto introduttivo lamentavano di aver ricevuto, sotto il punto di vista delle dotazioni alberghiere sia sotto il punto di vista dei servizi offerti, uno standard qualitativo molto basso rispetto alle descrizioni fornite nel dépliant del tour operator. In particolare lamentavano le seguenti carenze: un generale contesto di incuria cui versavano la struttura alberghiera e l'adiacente spiaggia, facente parte del complesso;
a titolo esemplificativo gli attori avevano rilevato e documentato) la totale indisponibilità di piatti, bicchieri di vetro e stoviglie metalliche, sia nel bar che nel ristorante, che servivano le consumazioni comprese quelle a pagamento non rientranti nel trattamento di pensione completa in monouso;
la presenza di cavi elettrici scoperti, adiacenti alla passerella della spiaggia;
l'utilizzo di bicchieri di plastica riempiti d'acqua, da utilizzarsi come posacenere di fortuna;
la scarsissima varietà di pietanze offerte;
la sistematica mancanza delle più comuni bevande. Dunque, a detta della parte attrice, il resort Borgo di Fiuzzi era risultato del tutto privo di una moltitudine di dotazioni previste dalla vigente normativa sulla classificazione alberghiera come requisiti minimi per una struttura a quattro stelle. Tra questi mancavano, infatti: servizio di trasporto bagagli, obbligatorio per un minimo di 16 ore giornaliere;
assenza di idonee casseforti di sicurezza in
- 2 - camera, in quanto le stesse erano completamente rimuovibili dall'armadietto in cui erano collocate e malfunzionanti, nonostante i ripetuti reclami che gli attori avevano sollevato;
assenza del servizio di lavanderia, previsto obbligatoriamente dalla normativa;
adeguato servizio di pulizia delle camere, il quale avrebbe dovuto essere effettuato una volta al giorno di mattina con riassetto pomeridiano, invece veniva effettuato una sola volta al giorno in pieno pomeriggio, con evidenti disagi per gli ospiti, impossibilitati a rientrare in camera in orari normalmente dedicati al riposo pomeridiano;
assenza di arredi confortevoli e adeguati alla categoria alberghiera, che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di un comodino/piano d'appoggio per ciascun posto letto, non rispettato nelle camere assegnate agli attori;
ed infine, frigo bar risultato in tutte le camere utilizzate dagli istanti completamente vuoto. Pertanto, gli attori ritenevano che il tour operator non avesse adempiuto ai propri obblighi contrattuali, avendo prenotato in una struttura non rispondente agli standard qualitativi richiesti e corrispondenti al prezzo da questi pagato. Altresì, ulteriore mancanza del Resort era stata quella di non aver messo in atto tutte le misure volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19, come pubblicizzate da dépliant. Gli attori, dal canto loro, avevano più volte presentato le proprie lamentele allo staff della struttura, senza successo. Sicché, gli attori spiegavano che esasperati dalla situazione, si erano visti costretti per gran parte della loro permanenza a scegliere di trascorrere le proprie giornate al mare in stabilimenti esterni alla struttura, così come di consumare altrove i propri pasti, facendosi carico di ulteriori costi, dei quali chiedevano la ripetizione e, ai sensi dell'art.49 c.2 Codice del Turismo, formulavano a mezzo pec del 27.8.2021 il proprio reclamo nei confronti del tour operator e dell'agenzia di viaggi chiedendo Parte_3 CP_3 il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali da vacanza rovinata. In data 7.10.2021, in risposta, l'agenzia di viaggi declinava la propria responsabilità in quanto mera intermediaria tra gli attori e il tour operator. Pertanto, gli attori citavano in giudizio sia la sia la Parte_3 per sentir “
1. Accertare e dichiarare Controparte_3
l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento, dei contratti di pacchetto turistico nn. 54 e 55 del 23.07.2021, ponendo la responsabilità a carico di entrambi i soggetti convenuti, anche in solido tra essi, e/o chi di ragione;
2. Per l'effetto, condannare le parti convenute, anche in solido tra esse, al risarcimento dei danni patrimoniali, in favore dei sigg.ri e Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2 sulla minore , sia a titolo di danno emergente che di lucro Controparte_1 cessante, scaturenti dall'inadempimento/inesatto adempimento contrattuale, da liquidarsi mediante l'espletamento di un'apposita C.T.U. tecnico- contabile, che sin d'ora si chiede, ovvero, se così ritenuto dall'adita Giustizia, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., entro il limite del valore contrattuale, ammontante complessivamente ad € 7.600,00. Il tutto oltre al rimborso delle
- 3 - spese – che si quantificano, complessivamente, in € 556,00 (cfr., doc. 7) – che gli attori sono stati costretti a subire, a causa dei mancati servizi alberghieri;
il tutto da maggiorarsi degli interessi legali, decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo e materiale soddisfo;
3. Per l'effetto, condannare le parti convenute, anche in solido tra esse al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ex. art. 47 Codice del Turismo, rappresentato dalla lesione, di natura non patrimoniale, arrecata alla preminente finalità ricreativa della vacanza, correlato al tempo inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c in favore degli attori”. Si costituiva nel giudizio il tour operator eccependo in Parte_3 primo luogo l'ascrivibilità dei fatti riportati dagli attori alla gestione della struttura recettiva Borgo di Fiuzzi Resort & S.p.A. ossia la società
[...] di Firenze, della quale chiedeva l'autorizzazione alla Controparte_4 chiamata in causa. In secondo luogo, la convenuta precisava che
[...] aveva confermato alla una sola prenotazione, la Parte_3 CP_3 n.806921, avente ad oggetto un servizio di soggiorno da eseguirsi presso la struttura Borgo di Fiuzzi Resort & in favore di , Parte_2 Parte_1
, e Il soggiorno era previsto
[...] Controparte_1 Persona_1 tra l'8 e il 21.8.2021, al costo di €6.058,00 in quanto i restanti €694,01 erano la provvigione di spettanza dell'agenzia di viaggi CP_3 Sicché, a propria volta, aveva pagato alla Parte_3 Controparte_4 che gestiva la struttura recettiva Borgo di Fiuzzi Resort & Spa
[...] la somma pagatale dalla trattenendo le proprie commissioni del 10%. CP_3 aveva commercializzato e pubblicizzato la struttura sul Parte_3 proprio catalogo mare 2021 come da accordi con la Controparte_4 in base alle informazioni e alle fotografie fornite da quest'ultima.
[...]
La convenuta teneva ad evidenziare che il contratto concluso con gli attori era della stessa portata di quello concluso con l'agenzia di viaggi, in quanto si trattava di mandato, con la con rappresentanza, mentre con la CP_3 [...]
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda. Parte_5 L'agenzia di viaggi non si costituiva in giudizio. Alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa del 27.6.2022, celebrata mediante trattazione scritta, veniva dichiarata la contumacia della convenuta veniva rigettata Controparte_3 l'istanza della convenuta di autorizzazione alla Parte_3 chiamata in causa del terzo e autorizzata parte attrice al deposito di cd/dvd contenente riproduzione fotografica e videografica;
venivano, inoltre, concessi i termini previsti dall'art.183 c.6 c.p.c.. Con la seconda memoria ex art.183 c.6 c.p.c. entrambe le parti chiedevano prova per testi, che non venivano ammesse e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 13.2.2025, avendo nelle more conseguito la Controparte_1 maggiore età, depositava la propria comparsa di costituzione volontaria,
- 4 - reiterando le richieste, eccezioni, difese e conclusioni precedentemente formulate dai genitori e . Parte_1 Parte_2 Tanto premesso si osserva quanto segue. La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata. Ed invero, il cosiddetto danno “da vacanza rovinata” è un danno non patrimoniale che tutela l'interesse del viaggiatore a godere pienamente della propria vacanza, intesa come occasione di svago, riposo e piacere. Si configura quando la vacanza non si svolge come previsto e il soggetto subisce un disagio tale da comprometterne significativamente l'esperienza. Tale interpretazione è fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. con l'art. 2 Cost. (Cass. civ., Sez. Un., Sent. dell'11.11.2008, n. 26972), il godimento di un periodo di vacanza è espressione di interessi inerenti alla persona, costituzionalmente tutelati, quali interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo. Inoltre, il suddetto chiarimento va ricondotto a “uno dei casi previsti dalla legge” richiamati dall'art. 2059 c.c. che trova espressa menzione all'art. 47 del d.lgs. n. 79/2011, il c.d. Codice del Turismo. La disposizione sancisce espressamente che “il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”, qualora “l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile”. Orbene, nel caso di specie, le carenze denunciate dalla parte attrice risultano essere: assenza di requisiti minimi da quattro stelle, scarsa pulizia, carenze igieniche, uso esclusivo di plastica monouso, frigo bar vuoti, mancata attuazione delle misure anti-Covid promesse nel dépliant. Tuttavia, si osserva nel concreto che gli attori hanno comunque fruito integralmente del soggiorno e non hanno dimostrato un pregiudizio non patrimoniale particolarmente grave, tale da giustificare il ristoro totale o anche solo parziale del viaggio. Infatti, da una valutazione complessiva delle contestazioni e delle relative prove emerge che le criticità riscontrate sono da qualificarsi come mere inconvenienze di modesta entità, non tali da incidere in modo rilevante e sostanziale sull'esperienza complessiva del soggiorno;
si pensi, al caso delle stoviglie monouso che, nel periodo di riferimento del viaggio, erano previste proprio dalle direttive ministeriali al fine di scongiurare il contagio da covid-19, ovvero le pulizie venivano effettuate almeno una volta al giorno nelle stanze come dall'attrice stessa ammesso. Le altre mancanze lamentate, quali la presenza di cavi elettrici scoperti, la scarsità di varietà delle pietanze o l'assenza di alcuni servizi accessori come la lavanderia o casseforti pienamente funzionanti, pur rappresentando profili di non completa conformità, costituiscono disagi di lieve entità, che si collocano
- 5 - nell'ambito delle cd. "danni bagatellari", per i quali la giurisprudenza costante esclude la configurabilità di un diritto risarcitorio: "Il danno non patrimoniale, come ogni danno risarcibile, deve essere serio, ossia superare una soglia minima di apprezzabilità, per non degenerare in pretese risarcitorie bagatellari, non meritevoli di tutela in un ordinamento ispirato al principio di solidarietà e al contemperamento tra interessi." (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Tali inconvenienti non hanno impedito agli attori di fruire complessivamente del soggiorno, né hanno determinato alcuna privazione della principale utilità della prestazione contrattuale. Il ricorso a stabilimenti balneari esterni e la scelta di consumare pasti al di fuori della struttura non possono in alcun modo essere interpretati come un danno risarcibile, atteso che l'eventuale disagio subito rientra nella normale tollerabilità della prestazione turistica. Sotto altro profilo, non sussistono elementi probatori idonei a dimostrare un nesso causale diretto e determinante tra le contestate inadempienze e un danno patrimoniale o non patrimoniale rilevante ai fini del risarcimento, né tantomeno una lesione della finalità ricreativa della vacanza tale da giustificare un ristoro economico. Ed infatti, “spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e, per l'altro, della condizione concreta delle parti. (Cass. 6.7.2018, n. 17724; v. anche Cass. 11 maggio 2012, n. 7256 e Cass. 14.7.2015, n. 14662). In tal senso anche il Tribunale di merito “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica - rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito - della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio subìto: infatti non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, poiché in presenza di danni per disagi e fastidi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, la richiesta risarcitoria contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore.”. (Tribunale Grosseto sez. I, 24.9.2024, n.776). Pertanto, sebbene tali circostanze possano costituire fonte di disappunto e disagio per il turista, il Tribunale ritiene, nell'esercizio del proprio potere valutativo ex art. 1226 c.c. e alla luce del principio di proporzionalità, che esse non siano tali da giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria, pur potendo riconoscersi in astratto una certa delusione rispetto alle legittime aspettative della clientela, non sussistendo i presupposti di gravità, serietà e incidenza. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, seguono la
- 6 - soccombenza tra gli attori e la convenuta costituita Parte_3 mentre nulla va statuito nei confronti della convenuta contumace
[...]
Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4828/2022 R.G.A.C., pendente tra , Parte_1
e nonché Parte_2 Controparte_1 Parte_3 ogni contraria istanza disattesa e questione Controparte_3 assorbita, così provvede: 1)Rigetta le domande degli attori , e Parte_1 Parte_2
Controparte_1
2)Condanna , e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
[...] C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avvocato Barbara Monti, dichiaratasi anticipataria;
3)Nulla per le spese tra gli attori e la convenuta contumace
[...]
Controparte_3
Così deciso in Napoli, l'11.7.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4828/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 21.3.2025 TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_1
, tutti elettivamente domiciliati in Pozzuoli (Na), via C.F._3 A. Artiaco n.77, presso lo studio dell'avvocato Francesco Russo, c.f.
, che li rappresenta e difende come da procura C.F._4 rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione per i primi due e come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione volontaria per Controparte_2
-attori
[...
P.Iva in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Mac Mahon n.5, presso lo studio dell'avvocato Barbara Monti, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._5 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta NONCHE'
P.Iva Controparte_3 P.IVA_2
-convenuta contumace
Conclusioni: all'udienza del 20.2.2025, celebrata mediante trattazione scritta della causa, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2 sulla loro figlia minore e esponevano di aver sottoscritto Controparte_1 due contratti, contraddistinti dai numeri 54 e 55, con l'agenzia di viaggi in particolare, a stipulare tali negozi era stata Controparte_3
anche per conto del marito e della figlia, in data 23.7.2021. Gli Parte_2 attori spiegavano che la predetta aveva acquistato un soggiorno della durata complessiva di due settimane, decorrenti dall'8.8.2021 al 22.8.2021, presso il resort di Fiuzzi, sito a Praia a Mare (Cs), classificato come Parte_4 struttura a quattro stelle dal catalogo promozionale del tour operator
[...] Il contratto n.54 prevedeva la sistemazione per la prima Parte_3 settimana per quattro persone, ossia tutti gli attori più la minore
[...]
in due camere doppie con trattamento in pensione completa Per_1 bevande e pasti. Il contratto n.55 prevedeva la sistemazione per la seconda settimana per tre persone, ossia per i soli odierni attori, in una camera tripla con trattamento in pensione completa bevande ai pasti. Il costo complessivo del soggiorno era stato di €6.900,00, dato da €3.850,00 per il primo contratto ed €3.150,00 per il secondo contratto, oltre l'importo di €100,00 però detratto a titolo di sconto applicato dall'agenzia di viaggi a ciò andavano CP_3 aggiunti ulteriori €700,00 da corrispondersi in occasione del check-in presso la struttura ospitante. Tale importo era stato pagato interamente dagli attori a mezzo bonifico bancario del 27.6.2021, eccetto gli €700,00 versati in contanti alla struttura in data 8.8.2021. Tuttavia, gli attori con l'atto introduttivo lamentavano di aver ricevuto, sotto il punto di vista delle dotazioni alberghiere sia sotto il punto di vista dei servizi offerti, uno standard qualitativo molto basso rispetto alle descrizioni fornite nel dépliant del tour operator. In particolare lamentavano le seguenti carenze: un generale contesto di incuria cui versavano la struttura alberghiera e l'adiacente spiaggia, facente parte del complesso;
a titolo esemplificativo gli attori avevano rilevato e documentato) la totale indisponibilità di piatti, bicchieri di vetro e stoviglie metalliche, sia nel bar che nel ristorante, che servivano le consumazioni comprese quelle a pagamento non rientranti nel trattamento di pensione completa in monouso;
la presenza di cavi elettrici scoperti, adiacenti alla passerella della spiaggia;
l'utilizzo di bicchieri di plastica riempiti d'acqua, da utilizzarsi come posacenere di fortuna;
la scarsissima varietà di pietanze offerte;
la sistematica mancanza delle più comuni bevande. Dunque, a detta della parte attrice, il resort Borgo di Fiuzzi era risultato del tutto privo di una moltitudine di dotazioni previste dalla vigente normativa sulla classificazione alberghiera come requisiti minimi per una struttura a quattro stelle. Tra questi mancavano, infatti: servizio di trasporto bagagli, obbligatorio per un minimo di 16 ore giornaliere;
assenza di idonee casseforti di sicurezza in
- 2 - camera, in quanto le stesse erano completamente rimuovibili dall'armadietto in cui erano collocate e malfunzionanti, nonostante i ripetuti reclami che gli attori avevano sollevato;
assenza del servizio di lavanderia, previsto obbligatoriamente dalla normativa;
adeguato servizio di pulizia delle camere, il quale avrebbe dovuto essere effettuato una volta al giorno di mattina con riassetto pomeridiano, invece veniva effettuato una sola volta al giorno in pieno pomeriggio, con evidenti disagi per gli ospiti, impossibilitati a rientrare in camera in orari normalmente dedicati al riposo pomeridiano;
assenza di arredi confortevoli e adeguati alla categoria alberghiera, che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di un comodino/piano d'appoggio per ciascun posto letto, non rispettato nelle camere assegnate agli attori;
ed infine, frigo bar risultato in tutte le camere utilizzate dagli istanti completamente vuoto. Pertanto, gli attori ritenevano che il tour operator non avesse adempiuto ai propri obblighi contrattuali, avendo prenotato in una struttura non rispondente agli standard qualitativi richiesti e corrispondenti al prezzo da questi pagato. Altresì, ulteriore mancanza del Resort era stata quella di non aver messo in atto tutte le misure volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19, come pubblicizzate da dépliant. Gli attori, dal canto loro, avevano più volte presentato le proprie lamentele allo staff della struttura, senza successo. Sicché, gli attori spiegavano che esasperati dalla situazione, si erano visti costretti per gran parte della loro permanenza a scegliere di trascorrere le proprie giornate al mare in stabilimenti esterni alla struttura, così come di consumare altrove i propri pasti, facendosi carico di ulteriori costi, dei quali chiedevano la ripetizione e, ai sensi dell'art.49 c.2 Codice del Turismo, formulavano a mezzo pec del 27.8.2021 il proprio reclamo nei confronti del tour operator e dell'agenzia di viaggi chiedendo Parte_3 CP_3 il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali da vacanza rovinata. In data 7.10.2021, in risposta, l'agenzia di viaggi declinava la propria responsabilità in quanto mera intermediaria tra gli attori e il tour operator. Pertanto, gli attori citavano in giudizio sia la sia la Parte_3 per sentir “
1. Accertare e dichiarare Controparte_3
l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento, dei contratti di pacchetto turistico nn. 54 e 55 del 23.07.2021, ponendo la responsabilità a carico di entrambi i soggetti convenuti, anche in solido tra essi, e/o chi di ragione;
2. Per l'effetto, condannare le parti convenute, anche in solido tra esse, al risarcimento dei danni patrimoniali, in favore dei sigg.ri e Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2 sulla minore , sia a titolo di danno emergente che di lucro Controparte_1 cessante, scaturenti dall'inadempimento/inesatto adempimento contrattuale, da liquidarsi mediante l'espletamento di un'apposita C.T.U. tecnico- contabile, che sin d'ora si chiede, ovvero, se così ritenuto dall'adita Giustizia, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., entro il limite del valore contrattuale, ammontante complessivamente ad € 7.600,00. Il tutto oltre al rimborso delle
- 3 - spese – che si quantificano, complessivamente, in € 556,00 (cfr., doc. 7) – che gli attori sono stati costretti a subire, a causa dei mancati servizi alberghieri;
il tutto da maggiorarsi degli interessi legali, decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo e materiale soddisfo;
3. Per l'effetto, condannare le parti convenute, anche in solido tra esse al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ex. art. 47 Codice del Turismo, rappresentato dalla lesione, di natura non patrimoniale, arrecata alla preminente finalità ricreativa della vacanza, correlato al tempo inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c in favore degli attori”. Si costituiva nel giudizio il tour operator eccependo in Parte_3 primo luogo l'ascrivibilità dei fatti riportati dagli attori alla gestione della struttura recettiva Borgo di Fiuzzi Resort & S.p.A. ossia la società
[...] di Firenze, della quale chiedeva l'autorizzazione alla Controparte_4 chiamata in causa. In secondo luogo, la convenuta precisava che
[...] aveva confermato alla una sola prenotazione, la Parte_3 CP_3 n.806921, avente ad oggetto un servizio di soggiorno da eseguirsi presso la struttura Borgo di Fiuzzi Resort & in favore di , Parte_2 Parte_1
, e Il soggiorno era previsto
[...] Controparte_1 Persona_1 tra l'8 e il 21.8.2021, al costo di €6.058,00 in quanto i restanti €694,01 erano la provvigione di spettanza dell'agenzia di viaggi CP_3 Sicché, a propria volta, aveva pagato alla Parte_3 Controparte_4 che gestiva la struttura recettiva Borgo di Fiuzzi Resort & Spa
[...] la somma pagatale dalla trattenendo le proprie commissioni del 10%. CP_3 aveva commercializzato e pubblicizzato la struttura sul Parte_3 proprio catalogo mare 2021 come da accordi con la Controparte_4 in base alle informazioni e alle fotografie fornite da quest'ultima.
[...]
La convenuta teneva ad evidenziare che il contratto concluso con gli attori era della stessa portata di quello concluso con l'agenzia di viaggi, in quanto si trattava di mandato, con la con rappresentanza, mentre con la CP_3 [...]
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda. Parte_5 L'agenzia di viaggi non si costituiva in giudizio. Alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa del 27.6.2022, celebrata mediante trattazione scritta, veniva dichiarata la contumacia della convenuta veniva rigettata Controparte_3 l'istanza della convenuta di autorizzazione alla Parte_3 chiamata in causa del terzo e autorizzata parte attrice al deposito di cd/dvd contenente riproduzione fotografica e videografica;
venivano, inoltre, concessi i termini previsti dall'art.183 c.6 c.p.c.. Con la seconda memoria ex art.183 c.6 c.p.c. entrambe le parti chiedevano prova per testi, che non venivano ammesse e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 13.2.2025, avendo nelle more conseguito la Controparte_1 maggiore età, depositava la propria comparsa di costituzione volontaria,
- 4 - reiterando le richieste, eccezioni, difese e conclusioni precedentemente formulate dai genitori e . Parte_1 Parte_2 Tanto premesso si osserva quanto segue. La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata. Ed invero, il cosiddetto danno “da vacanza rovinata” è un danno non patrimoniale che tutela l'interesse del viaggiatore a godere pienamente della propria vacanza, intesa come occasione di svago, riposo e piacere. Si configura quando la vacanza non si svolge come previsto e il soggetto subisce un disagio tale da comprometterne significativamente l'esperienza. Tale interpretazione è fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. con l'art. 2 Cost. (Cass. civ., Sez. Un., Sent. dell'11.11.2008, n. 26972), il godimento di un periodo di vacanza è espressione di interessi inerenti alla persona, costituzionalmente tutelati, quali interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo. Inoltre, il suddetto chiarimento va ricondotto a “uno dei casi previsti dalla legge” richiamati dall'art. 2059 c.c. che trova espressa menzione all'art. 47 del d.lgs. n. 79/2011, il c.d. Codice del Turismo. La disposizione sancisce espressamente che “il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”, qualora “l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile”. Orbene, nel caso di specie, le carenze denunciate dalla parte attrice risultano essere: assenza di requisiti minimi da quattro stelle, scarsa pulizia, carenze igieniche, uso esclusivo di plastica monouso, frigo bar vuoti, mancata attuazione delle misure anti-Covid promesse nel dépliant. Tuttavia, si osserva nel concreto che gli attori hanno comunque fruito integralmente del soggiorno e non hanno dimostrato un pregiudizio non patrimoniale particolarmente grave, tale da giustificare il ristoro totale o anche solo parziale del viaggio. Infatti, da una valutazione complessiva delle contestazioni e delle relative prove emerge che le criticità riscontrate sono da qualificarsi come mere inconvenienze di modesta entità, non tali da incidere in modo rilevante e sostanziale sull'esperienza complessiva del soggiorno;
si pensi, al caso delle stoviglie monouso che, nel periodo di riferimento del viaggio, erano previste proprio dalle direttive ministeriali al fine di scongiurare il contagio da covid-19, ovvero le pulizie venivano effettuate almeno una volta al giorno nelle stanze come dall'attrice stessa ammesso. Le altre mancanze lamentate, quali la presenza di cavi elettrici scoperti, la scarsità di varietà delle pietanze o l'assenza di alcuni servizi accessori come la lavanderia o casseforti pienamente funzionanti, pur rappresentando profili di non completa conformità, costituiscono disagi di lieve entità, che si collocano
- 5 - nell'ambito delle cd. "danni bagatellari", per i quali la giurisprudenza costante esclude la configurabilità di un diritto risarcitorio: "Il danno non patrimoniale, come ogni danno risarcibile, deve essere serio, ossia superare una soglia minima di apprezzabilità, per non degenerare in pretese risarcitorie bagatellari, non meritevoli di tutela in un ordinamento ispirato al principio di solidarietà e al contemperamento tra interessi." (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Tali inconvenienti non hanno impedito agli attori di fruire complessivamente del soggiorno, né hanno determinato alcuna privazione della principale utilità della prestazione contrattuale. Il ricorso a stabilimenti balneari esterni e la scelta di consumare pasti al di fuori della struttura non possono in alcun modo essere interpretati come un danno risarcibile, atteso che l'eventuale disagio subito rientra nella normale tollerabilità della prestazione turistica. Sotto altro profilo, non sussistono elementi probatori idonei a dimostrare un nesso causale diretto e determinante tra le contestate inadempienze e un danno patrimoniale o non patrimoniale rilevante ai fini del risarcimento, né tantomeno una lesione della finalità ricreativa della vacanza tale da giustificare un ristoro economico. Ed infatti, “spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e, per l'altro, della condizione concreta delle parti. (Cass. 6.7.2018, n. 17724; v. anche Cass. 11 maggio 2012, n. 7256 e Cass. 14.7.2015, n. 14662). In tal senso anche il Tribunale di merito “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica - rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito - della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio subìto: infatti non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, poiché in presenza di danni per disagi e fastidi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, la richiesta risarcitoria contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore.”. (Tribunale Grosseto sez. I, 24.9.2024, n.776). Pertanto, sebbene tali circostanze possano costituire fonte di disappunto e disagio per il turista, il Tribunale ritiene, nell'esercizio del proprio potere valutativo ex art. 1226 c.c. e alla luce del principio di proporzionalità, che esse non siano tali da giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria, pur potendo riconoscersi in astratto una certa delusione rispetto alle legittime aspettative della clientela, non sussistendo i presupposti di gravità, serietà e incidenza. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, seguono la
- 6 - soccombenza tra gli attori e la convenuta costituita Parte_3 mentre nulla va statuito nei confronti della convenuta contumace
[...]
Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4828/2022 R.G.A.C., pendente tra , Parte_1
e nonché Parte_2 Controparte_1 Parte_3 ogni contraria istanza disattesa e questione Controparte_3 assorbita, così provvede: 1)Rigetta le domande degli attori , e Parte_1 Parte_2
Controparte_1
2)Condanna , e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
[...] C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avvocato Barbara Monti, dichiaratasi anticipataria;
3)Nulla per le spese tra gli attori e la convenuta contumace
[...]
Controparte_3
Così deciso in Napoli, l'11.7.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
- 7 -