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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7498 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25019/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Gabriele Jannelli, 45/e Parte_1 presso lo studio dell'avv. Barbara Aucelli che la rappresentata e difende, come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede,
[...]
ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55
RESISTENTI
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia CP_2
CP_ LI e con la medesima domiciliata in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55-Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera ATA.
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 l'epigrafata ricorrente, immessa in ruolo nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dall' 01.09.2021 in qualità di assistente tecnico, presso l'Istituto “Casanova” Napoli, deduce di avere presentato al oggi CP_3
l'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi dell'art.569 e 570 d.lgs. 297/94 – CP_4
T.U. Scuola;
che in virtù dell'istanza ricevuta, il Dirigente Scolastico incaricato aveva effettuato la ricostruzione di carriera attribuendole la seguente anzianità di servizio: anni 8, mesi 3 e giorni 14, ai fini giuridici ed economici ed anni 2, mesi 1 e giorni 22, ai soli fini economici;
che, come si leggeva nel detto decreto, non le era stato riconosciuto il servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali per l'intero periodo, ovvero per anni 10, mesi 11, giorni 3 del servizio;
che, Cont tuttavia, ad oggi, il distanza di anni non aveva ancora mai provveduto a riallineare la carriera dello stesso ai sensi dell'art.4, co. 3, DPR 399/1988; che il decreto di ricostruzione carriera era illegittimo per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa
Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate;
che l'Amministrazione, dunque, dopo aver illegittimamente negato la progressione stipendiale durante il periodo in cui era precaria, in sede di ricostruzione di carriera aveva, poi, decurtato l'anzianità di servizio dalla stessa maturata, tutto ciò senza addurre alcuna giustificazione idonea a costituire la c.d. “ragione oggettiva” richiesta dalla direttiva 99/70/CE, cagionandogli in tal modo un danno economico permanente.
La ricorrente, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha chiesto di “1 1) Ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare, sia ai fini Controparte_5
giuridici che economici, integralmente il servizio preruolo, prestato dalla ricorrente Dr.ssa
. Parte_1
2) Conseguentemente, ordinare al , in persona del pro Controparte_5 CP_6
tempore, di effettuare la corretta valutazione della anzianità di servizio, del ricorrente, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente al riconoscimento giuridico ed economico del ruolo pregresso, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, secondo le disposizioni di legge e del CCNL Comparto Scuola, con decorrenza dal
30.11.2006, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto. 3) Conseguentemente, condannare il convenuto , in persona del Controparte_5
pro tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze retributive ed CP_6
incrementi stipendiali conseguenti alla predetta corretta ricostruzione di carriera, a partire dal
30.11.2006, per anni 10, mesi 5, giorni 6 di anzianità, come esplicitato nella tabella n.1, pari ad euro
10.704,11, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del relativo diritto dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, oltre al versamento delle opportune differenze sui contributi assistenziali e previdenziali per i medesimi periodi nella misura relativa alla maggiore retribuzione così determinata, nonché al risarcimento del danno per intervenuta omissione contributiva;
4) Ovvero, riconosciuto ai fini giuridici ed economici anche il servizio relativo all'anno 2013 (mesi 5, giorni 27), condannare il convenuto , in persona del Controparte_5 CP_6
pro tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze retributive ed incrementi stipendiali conseguenti alla predetta corretta ricostruzione di carriera, a partire dal 30.11.2006, anni
10, mesi 11, giorni 3, come esplicitato nella tabella n.2, pari ad euro 11.407,14, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del relativo diritto dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, oltre al versamento delle opportune differenze sui contributi assistenziali e previdenziali per i medesimi periodi nella misura relativa alla maggiore retribuzione così determinata, nonché al risarcimento del danno per intervenuta omissione contributiva”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Il e l' si sono costituiti Controparte_5 Controparte_1 tempestivamente in giudizio e hanno chiesto:“
• In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
• In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
• Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica
• Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c..”.
All'odierna udienza, previa rinuncia del procuratore di parte ricorrente alla domanda di regolarizzazione contributiva, la causa è stata decisa con deposito di motivazione contestuale.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva, il ricorso de quo è stato notificato al
[...]
ed, in aggiunta, all'organo periferico di tale , in Controparte_7 CP_5 Controparte_8
persona del proprio leg rapp. p.t. Ciò posto, va, innanzitutto, dichiarata la legittimazione passiva dell' Controparte_1 convenuto in giudizio insieme con il ai sensi dell'art. 7, comma 2, del
[...] CP_5
D.P.C.M. 166/2020 a tenore del quale l' ” esercita le attribuzioni, Controparte_1
assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio”.
Quanto alla legittimazione passiva dei singoli istituti scolastici è stato, invece, ripetutamente affermato che “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello
Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica.
…(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” [Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n.
6372].
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n°
59/97 e dal D.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione).
In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i
Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono qualificarsi come organi del
[...]
, come tali deputati al compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della Controparte_7
responsabilità - al medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica. CP_5
Va, in definitiva, affermata la legittimazione passiva del e dell' CP_3 Controparte_1
.
[...]
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati. La ricorrente appartiene al personale ATA e ha inteso rivendicare – ai fini della esatta collocazione di ingresso in ruolo − la medesima progressione stipendiale propria del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato;
ciò, invero, a fronte del pacifico non integrale riconoscimento dei periodi di servizio precedentemente prestati sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia e valide sia per il personale docente che per il personale ATA, che escludono, per l'appunto, la piena valorizzazione – ai fini dell'anzianità giuridica ed economica − del lavoro reso, sempre in ambito scolastico, con contratti a termine, ma prima della definitiva immissione in ruolo.
Parte ricorrente ha dedotto che la normativa italiana – in particolare, per il personale ATA, l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) – è in contrasto con la normativa comunitaria ed, in particolare, con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella
Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
La Corte di Giustizia ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Persona_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La pronuncia della Corte di Giustizia TE C466-17 del 20.09.18, al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è, infatti, applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete): sotto tale profilo, dunque, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia TE alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, “la clausola 4 dell'accordo Per_2
quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli
Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70” (cfr., altresì, CGUE 15 aprile
2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Peraltro, in relazione al personale ATA una recente pronuncia della Cassazione (n. 31150/2019) ha precisato “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del D.
Lvo. n. 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa sfavorevole. Cont Il riconoscimento effettuato dal on il provvedimento di ricostruzione della carriera allegato in atti
è, pertanto, illegittimo.
Alla stregua di quanto sovra esposto, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, del servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
Ed, infatti, se il servizio pre-ruolo vale ai fini giuridici ed economici come quello di ruolo, non può il medesimo servizio, equiparato come mansioni e stipendi, essere, poi, discriminato al momento della ricostruzione della carriera del dipendente con la conseguente illegittimità della modalità di calcolo disposta dal Dirigente Scolastico.
In definitiva, la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici comporta una patente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli “artt. 3 e 36 Cost.) nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 DLgs n. 368/01 e art. 45, comma 2, DLgs “165/01”.
E nel panorama normativo italiano non possono esservi fonti normative (o pattizie) che, in assenza di esplicite ragioni oggettive, limitino il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.
Pertanto, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della Pubblica Amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può, dunque, configurare una ragione oggettiva in quanto non basta una qualsiasi disciplina di legge a determinare una valida deroga all'Accordo Quadro ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa, a giustificare un diverso trattamento giuridico ed economico.
Ne consegue che, alla luce di quanto argomentato, considerato il servizio prestato, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio preruolo prestato, pari ad anni 10, mesi 5, giorni 6 di anzianità, con inserimento nella corrispondente posizione stipendiale di cui al CCNL applicabile ratione temporis.
Pertanto: - visti i C.C.N.L sottoscritti il 01.08.1996, il 26.05.1999, il 15.03.2001, il 24.07.2003, il
29.11.2007, il 04.08.2011, il C.C.N.L comparto scuola 2016-2018; nonché il CCNL comparto
“Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024;
- tenuto conto del blocco relativo all'anno 2013;
- considerato che la ricorrente ha diritto alla stessa progressione di carriera spettante al personale di ruolo;
Alla ricorrente va attribuita la seguente progressione:
- Fascia di anzianità 0 - 2 anni con decorrenza dal 30/11/2006;
- Fascia di anzianità 3 - 8 anni con decorrenza dal 30/0/.2011;
- Fascia di anzianità 9 - 14 anni con decorrenza dal 31/05/2020.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre- ruolo prestati, per un totale di anni 10, mesi 5, giorni 6 di anzianità (tale periodo non comprende il servizio prestato nel corso dell'anno 2013 pari a mesi 5 e giorni 27), con la conseguente condanna del convenuto a riconoscere, in suo favore, il servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla CP_5
nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del convenuto a corrisponderle, CP_5
la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo ed al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, per un totale di €
10.704,11, oltre accessori di legge.
In proposito il Tribunale ritiene di poter recepire il conteggio allegato al ricorso introduttivo perché
Part correttamente formulato oltre che non oggetto di alcuna contestazione da parte del resistente.
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n.
945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
Per quanto riguarda, invece, la restante parte della domanda giudiziale inerente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il d.l. n. 78 del 2010 stabilisce che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.” (art. 9, comma 1).
L'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 attribuisce alle progressioni di carriera, per gli anni 2011,
2012, 2013, una valenza esclusivamente giuridica, limitandosi a contenere la spesa pubblica, e quindi,
a contenere la maturazione a fini retributivi degli emolumenti spettanti ai lavoratori del comparto scuola.
Tali misure di contenimento della spesa sono state prorogate con il d.l. n. 98 del 2011, che persegue l'obiettivo di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'àmbito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, indicando ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto che si spingono fino al
2016 (art. 16, comma 1).
Il d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111) si colloca nell' alveo di dette indicazioni normative. L'art. 1, comma 1, lettera a), proroga sino al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui all'art. 9, commi
1, 2-bis e 21 del d.l. n. 78 del 2010, in tema di trattamenti economici individuali, di trattamenti accessori, di progressioni di carriera. L'art. 1, comma 1, lettera c), precisa che «si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».
Di conseguenza, l'anno 2013 vale a fini giuridici e, conseguentemente, deve essere riconosciuto nel calcolo dell'anzianità di servizio e ciò anche a fini pensionistici.
Sul punto, come rilevato anche dall'istante, la Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2015, da un lato, ha dichiarato inammissibili le questioni relative alla limitazione dei trattamenti economici, ma, dall'altro, ha fornito puntuali criteri interpretativi della norma e, segnatamente, circa la valenza prettamente economica del contenimento.
Sussiste un contrasto in relazione al computo, a fini stipendiali, dell'annualità in questione per i periodi successivi al 2014.
Infatti, in via ricostruttiva, la Corte Costituzionale sopra citata, al punto 11 in diritto, ha affermato:
“11.– Ciò posto, l'analisi deve muovere dalle disposizioni dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, che reca l'eloquente rubrica «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economica delle progressioni di carriera (comma 21), e – per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 – vieta ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2-bis).”
Al punto 14, e seguenti, ha altresì evidenziato che: “ In primo luogo, si devono esaminare le censure relative all'estensione fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni mirate a bloccare l'incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti e dell'ammontare complessivo delle risorse destinate ai trattamenti accessori e gli effetti economici delle progressioni di carriera (art. 1, comma
1, lettera a, del d.P.R. n. 122 del 2013), estensione di cui si deduce anzitutto il contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost.
Sotto tale profilo, le censure formulate con riguardo all'estensione delle misure restrittive oltre i confini temporali originariamente tracciati non si dimostrano fondate, al pari di quelle che riguardavano le originarie disposizioni del d.l. n. 78 del 2010.
14.1.– Entrambi i giudici rimettenti paventano i riflessi del prolungato blocco della dinamica negoziale sulla proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato.
Il giudice ravennate, in particolare, correla la violazione del citato canone di proporzionalità al mancato adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e al fatto che le retribuzioni non rispecchino il livello di professionalità acquisito dai lavoratori e la maggiore gravosità del lavoro prestato, dovuta al blocco del turn over.
Neppure tali rilievi persuadono circa la fondatezza dei dubbi di costituzionalità.
Si deve ribadire, in linea di principio, che l'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del “blocco” delle retribuzioni. Si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (sentenza n. 124 del 1991, punto 6. del
Considerato in diritto).
Tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Nondimeno, il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività (sentenza n. 154 del
2014). Con tale valutazione complessiva l'ordinanza non si confronta.
Nel considerare – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – un siffatto arco temporale, si deve notare, anzitutto, che le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l'efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al 31 dicembre 2015 del “blocco” della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 255, della medesima legge n. 190 del 2014).
Emerge dunque con chiarezza l'orizzonte delimitato entro cui si collocano le misure restrittive citate.”
Di contro, la questione è stata sottoposta più di recente all'attenzione della Corte di Cassazione la quale con Ordinanza n. 16133/2024 ha rilevato che: “… le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
In seguito, la medesima sentenza rileva che: “che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
«limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_3
differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del
2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
Nondimeno, tale arresto risulta superato dalla medesima Corte nella parte in cui la prima pronuncia ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
Infatti, ancor più di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 13618/2025, pubbl. 21.05.2025, ha ricostruito sia il quadro ordinamentale e di settore, sia il contrasto sulla questione, evidenziando che:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva Controparte_9
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_9
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai
[...]
risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma
23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in CP_5
parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella CP_5 pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Con la pronuncia citata, la Corte di Cassazione ha affermato, quindi, che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal
D.P.R. 122/2013.
Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del
2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
L'esito della lite solo in parte favorevole alla parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 19.11.2024 nei confronti del
[...] Controparte_5
, e dell' , ciascuno
[...] Controparte_10 CP_2
in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede: in parziale accoglimento della domanda giudiziale, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati, per un totale di anni 10, mesi 5, giorni 6 di anzianità (tale periodo non comprende il servizio prestato nel corso dell'anno 2013 pari a mesi 5 e giorni 27), con la conseguente condanna del convenuto CP_5
a riconoscere, in suo favore, il servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del convenuto a corrisponderle la differenza tra CP_5
quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo ed al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, per un totale di € 10.704,11 oltre accessori di legge;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
condanna il resistente al Pt_2
pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 2.695,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge, compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25019/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Gabriele Jannelli, 45/e Parte_1 presso lo studio dell'avv. Barbara Aucelli che la rappresentata e difende, come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede,
[...]
ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55
RESISTENTI
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia CP_2
CP_ LI e con la medesima domiciliata in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55-Napoli
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera ATA.
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 l'epigrafata ricorrente, immessa in ruolo nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dall' 01.09.2021 in qualità di assistente tecnico, presso l'Istituto “Casanova” Napoli, deduce di avere presentato al oggi CP_3
l'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi dell'art.569 e 570 d.lgs. 297/94 – CP_4
T.U. Scuola;
che in virtù dell'istanza ricevuta, il Dirigente Scolastico incaricato aveva effettuato la ricostruzione di carriera attribuendole la seguente anzianità di servizio: anni 8, mesi 3 e giorni 14, ai fini giuridici ed economici ed anni 2, mesi 1 e giorni 22, ai soli fini economici;
che, come si leggeva nel detto decreto, non le era stato riconosciuto il servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali per l'intero periodo, ovvero per anni 10, mesi 11, giorni 3 del servizio;
che, Cont tuttavia, ad oggi, il distanza di anni non aveva ancora mai provveduto a riallineare la carriera dello stesso ai sensi dell'art.4, co. 3, DPR 399/1988; che il decreto di ricostruzione carriera era illegittimo per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa
Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate;
che l'Amministrazione, dunque, dopo aver illegittimamente negato la progressione stipendiale durante il periodo in cui era precaria, in sede di ricostruzione di carriera aveva, poi, decurtato l'anzianità di servizio dalla stessa maturata, tutto ciò senza addurre alcuna giustificazione idonea a costituire la c.d. “ragione oggettiva” richiesta dalla direttiva 99/70/CE, cagionandogli in tal modo un danno economico permanente.
La ricorrente, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha chiesto di “1 1) Ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare, sia ai fini Controparte_5
giuridici che economici, integralmente il servizio preruolo, prestato dalla ricorrente Dr.ssa
. Parte_1
2) Conseguentemente, ordinare al , in persona del pro Controparte_5 CP_6
tempore, di effettuare la corretta valutazione della anzianità di servizio, del ricorrente, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente al riconoscimento giuridico ed economico del ruolo pregresso, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, secondo le disposizioni di legge e del CCNL Comparto Scuola, con decorrenza dal
30.11.2006, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto. 3) Conseguentemente, condannare il convenuto , in persona del Controparte_5
pro tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze retributive ed CP_6
incrementi stipendiali conseguenti alla predetta corretta ricostruzione di carriera, a partire dal
30.11.2006, per anni 10, mesi 5, giorni 6 di anzianità, come esplicitato nella tabella n.1, pari ad euro
10.704,11, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del relativo diritto dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, oltre al versamento delle opportune differenze sui contributi assistenziali e previdenziali per i medesimi periodi nella misura relativa alla maggiore retribuzione così determinata, nonché al risarcimento del danno per intervenuta omissione contributiva;
4) Ovvero, riconosciuto ai fini giuridici ed economici anche il servizio relativo all'anno 2013 (mesi 5, giorni 27), condannare il convenuto , in persona del Controparte_5 CP_6
pro tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze retributive ed incrementi stipendiali conseguenti alla predetta corretta ricostruzione di carriera, a partire dal 30.11.2006, anni
10, mesi 11, giorni 3, come esplicitato nella tabella n.2, pari ad euro 11.407,14, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del relativo diritto dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, oltre al versamento delle opportune differenze sui contributi assistenziali e previdenziali per i medesimi periodi nella misura relativa alla maggiore retribuzione così determinata, nonché al risarcimento del danno per intervenuta omissione contributiva”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Il e l' si sono costituiti Controparte_5 Controparte_1 tempestivamente in giudizio e hanno chiesto:“
• In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
• In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
• Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica
• Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c..”.
All'odierna udienza, previa rinuncia del procuratore di parte ricorrente alla domanda di regolarizzazione contributiva, la causa è stata decisa con deposito di motivazione contestuale.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva, il ricorso de quo è stato notificato al
[...]
ed, in aggiunta, all'organo periferico di tale , in Controparte_7 CP_5 Controparte_8
persona del proprio leg rapp. p.t. Ciò posto, va, innanzitutto, dichiarata la legittimazione passiva dell' Controparte_1 convenuto in giudizio insieme con il ai sensi dell'art. 7, comma 2, del
[...] CP_5
D.P.C.M. 166/2020 a tenore del quale l' ” esercita le attribuzioni, Controparte_1
assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio”.
Quanto alla legittimazione passiva dei singoli istituti scolastici è stato, invece, ripetutamente affermato che “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello
Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica.
…(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” [Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n.
6372].
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n°
59/97 e dal D.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione).
In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i
Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono qualificarsi come organi del
[...]
, come tali deputati al compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della Controparte_7
responsabilità - al medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica. CP_5
Va, in definitiva, affermata la legittimazione passiva del e dell' CP_3 Controparte_1
.
[...]
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati. La ricorrente appartiene al personale ATA e ha inteso rivendicare – ai fini della esatta collocazione di ingresso in ruolo − la medesima progressione stipendiale propria del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato;
ciò, invero, a fronte del pacifico non integrale riconoscimento dei periodi di servizio precedentemente prestati sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia e valide sia per il personale docente che per il personale ATA, che escludono, per l'appunto, la piena valorizzazione – ai fini dell'anzianità giuridica ed economica − del lavoro reso, sempre in ambito scolastico, con contratti a termine, ma prima della definitiva immissione in ruolo.
Parte ricorrente ha dedotto che la normativa italiana – in particolare, per il personale ATA, l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) – è in contrasto con la normativa comunitaria ed, in particolare, con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella
Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
La Corte di Giustizia ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Persona_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La pronuncia della Corte di Giustizia TE C466-17 del 20.09.18, al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è, infatti, applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete): sotto tale profilo, dunque, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia TE alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, “la clausola 4 dell'accordo Per_2
quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli
Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70” (cfr., altresì, CGUE 15 aprile
2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Peraltro, in relazione al personale ATA una recente pronuncia della Cassazione (n. 31150/2019) ha precisato “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”.
Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del D.
Lvo. n. 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa sfavorevole. Cont Il riconoscimento effettuato dal on il provvedimento di ricostruzione della carriera allegato in atti
è, pertanto, illegittimo.
Alla stregua di quanto sovra esposto, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, del servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
Ed, infatti, se il servizio pre-ruolo vale ai fini giuridici ed economici come quello di ruolo, non può il medesimo servizio, equiparato come mansioni e stipendi, essere, poi, discriminato al momento della ricostruzione della carriera del dipendente con la conseguente illegittimità della modalità di calcolo disposta dal Dirigente Scolastico.
In definitiva, la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici comporta una patente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli “artt. 3 e 36 Cost.) nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 DLgs n. 368/01 e art. 45, comma 2, DLgs “165/01”.
E nel panorama normativo italiano non possono esservi fonti normative (o pattizie) che, in assenza di esplicite ragioni oggettive, limitino il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.
Pertanto, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della Pubblica Amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può, dunque, configurare una ragione oggettiva in quanto non basta una qualsiasi disciplina di legge a determinare una valida deroga all'Accordo Quadro ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa, a giustificare un diverso trattamento giuridico ed economico.
Ne consegue che, alla luce di quanto argomentato, considerato il servizio prestato, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio preruolo prestato, pari ad anni 10, mesi 5, giorni 6 di anzianità, con inserimento nella corrispondente posizione stipendiale di cui al CCNL applicabile ratione temporis.
Pertanto: - visti i C.C.N.L sottoscritti il 01.08.1996, il 26.05.1999, il 15.03.2001, il 24.07.2003, il
29.11.2007, il 04.08.2011, il C.C.N.L comparto scuola 2016-2018; nonché il CCNL comparto
“Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024;
- tenuto conto del blocco relativo all'anno 2013;
- considerato che la ricorrente ha diritto alla stessa progressione di carriera spettante al personale di ruolo;
Alla ricorrente va attribuita la seguente progressione:
- Fascia di anzianità 0 - 2 anni con decorrenza dal 30/11/2006;
- Fascia di anzianità 3 - 8 anni con decorrenza dal 30/0/.2011;
- Fascia di anzianità 9 - 14 anni con decorrenza dal 31/05/2020.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre- ruolo prestati, per un totale di anni 10, mesi 5, giorni 6 di anzianità (tale periodo non comprende il servizio prestato nel corso dell'anno 2013 pari a mesi 5 e giorni 27), con la conseguente condanna del convenuto a riconoscere, in suo favore, il servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla CP_5
nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del convenuto a corrisponderle, CP_5
la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo ed al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, per un totale di €
10.704,11, oltre accessori di legge.
In proposito il Tribunale ritiene di poter recepire il conteggio allegato al ricorso introduttivo perché
Part correttamente formulato oltre che non oggetto di alcuna contestazione da parte del resistente.
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n.
945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
Per quanto riguarda, invece, la restante parte della domanda giudiziale inerente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il d.l. n. 78 del 2010 stabilisce che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.” (art. 9, comma 1).
L'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 attribuisce alle progressioni di carriera, per gli anni 2011,
2012, 2013, una valenza esclusivamente giuridica, limitandosi a contenere la spesa pubblica, e quindi,
a contenere la maturazione a fini retributivi degli emolumenti spettanti ai lavoratori del comparto scuola.
Tali misure di contenimento della spesa sono state prorogate con il d.l. n. 98 del 2011, che persegue l'obiettivo di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'àmbito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, indicando ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto che si spingono fino al
2016 (art. 16, comma 1).
Il d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111) si colloca nell' alveo di dette indicazioni normative. L'art. 1, comma 1, lettera a), proroga sino al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui all'art. 9, commi
1, 2-bis e 21 del d.l. n. 78 del 2010, in tema di trattamenti economici individuali, di trattamenti accessori, di progressioni di carriera. L'art. 1, comma 1, lettera c), precisa che «si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».
Di conseguenza, l'anno 2013 vale a fini giuridici e, conseguentemente, deve essere riconosciuto nel calcolo dell'anzianità di servizio e ciò anche a fini pensionistici.
Sul punto, come rilevato anche dall'istante, la Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2015, da un lato, ha dichiarato inammissibili le questioni relative alla limitazione dei trattamenti economici, ma, dall'altro, ha fornito puntuali criteri interpretativi della norma e, segnatamente, circa la valenza prettamente economica del contenimento.
Sussiste un contrasto in relazione al computo, a fini stipendiali, dell'annualità in questione per i periodi successivi al 2014.
Infatti, in via ricostruttiva, la Corte Costituzionale sopra citata, al punto 11 in diritto, ha affermato:
“11.– Ciò posto, l'analisi deve muovere dalle disposizioni dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, che reca l'eloquente rubrica «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economica delle progressioni di carriera (comma 21), e – per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 – vieta ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2-bis).”
Al punto 14, e seguenti, ha altresì evidenziato che: “ In primo luogo, si devono esaminare le censure relative all'estensione fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni mirate a bloccare l'incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti e dell'ammontare complessivo delle risorse destinate ai trattamenti accessori e gli effetti economici delle progressioni di carriera (art. 1, comma
1, lettera a, del d.P.R. n. 122 del 2013), estensione di cui si deduce anzitutto il contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost.
Sotto tale profilo, le censure formulate con riguardo all'estensione delle misure restrittive oltre i confini temporali originariamente tracciati non si dimostrano fondate, al pari di quelle che riguardavano le originarie disposizioni del d.l. n. 78 del 2010.
14.1.– Entrambi i giudici rimettenti paventano i riflessi del prolungato blocco della dinamica negoziale sulla proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato.
Il giudice ravennate, in particolare, correla la violazione del citato canone di proporzionalità al mancato adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e al fatto che le retribuzioni non rispecchino il livello di professionalità acquisito dai lavoratori e la maggiore gravosità del lavoro prestato, dovuta al blocco del turn over.
Neppure tali rilievi persuadono circa la fondatezza dei dubbi di costituzionalità.
Si deve ribadire, in linea di principio, che l'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del “blocco” delle retribuzioni. Si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (sentenza n. 124 del 1991, punto 6. del
Considerato in diritto).
Tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Nondimeno, il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività (sentenza n. 154 del
2014). Con tale valutazione complessiva l'ordinanza non si confronta.
Nel considerare – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – un siffatto arco temporale, si deve notare, anzitutto, che le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l'efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al 31 dicembre 2015 del “blocco” della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 255, della medesima legge n. 190 del 2014).
Emerge dunque con chiarezza l'orizzonte delimitato entro cui si collocano le misure restrittive citate.”
Di contro, la questione è stata sottoposta più di recente all'attenzione della Corte di Cassazione la quale con Ordinanza n. 16133/2024 ha rilevato che: “… le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
In seguito, la medesima sentenza rileva che: “che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
«limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_3
differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del
2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
Nondimeno, tale arresto risulta superato dalla medesima Corte nella parte in cui la prima pronuncia ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
Infatti, ancor più di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 13618/2025, pubbl. 21.05.2025, ha ricostruito sia il quadro ordinamentale e di settore, sia il contrasto sulla questione, evidenziando che:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva Controparte_9
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_9
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai
[...]
risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma
23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in CP_5
parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella CP_5 pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Con la pronuncia citata, la Corte di Cassazione ha affermato, quindi, che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal
D.P.R. 122/2013.
Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del
2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
L'esito della lite solo in parte favorevole alla parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 19.11.2024 nei confronti del
[...] Controparte_5
, e dell' , ciascuno
[...] Controparte_10 CP_2
in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., così provvede: in parziale accoglimento della domanda giudiziale, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati, per un totale di anni 10, mesi 5, giorni 6 di anzianità (tale periodo non comprende il servizio prestato nel corso dell'anno 2013 pari a mesi 5 e giorni 27), con la conseguente condanna del convenuto CP_5
a riconoscere, in suo favore, il servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del convenuto a corrisponderle la differenza tra CP_5
quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo ed al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, per un totale di € 10.704,11 oltre accessori di legge;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
condanna il resistente al Pt_2
pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 2.695,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge, compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario