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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/10/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 523 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza del 24 settembre2025, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Parte_1
MO NO (AV) alla via Conca n. 5, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti conferita su separato foglio apposto in calce all'atto di appello, dall'Avv. Arturo Spinazzola del foro di Benevento ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in NO NO (AV) alla Via Fontana Angelica n.1
Appellante
E
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Controparte_1
RE IO, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.9.25
pagina 1 di 5 Svolgimento del processo impugnava l'ordinanza pronunciata in data Parte_1
20.10.2023, con la quale il Giudice di Pace di NO NO dichiarava la propria incompetenza per valore, in favore del
Tribunale di Benevento ed assegnava i termini di rito, decorrenti dalla comunicazione della ordinanza, per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente, compensando le spese.
A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della decisione del
Giudice di primo grado nella parte in cui veniva disposta la totale compensazione delle spese processuali, le quali, invece, dovevano essere poste a totale carico del soccombente.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di appello, eccependone la inammissibilità e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa dell'esito di quello riassunto.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Deve premettersi che non risultano fondate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato.
Invero, prova di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che il gravame appare in linea con l'art. 342
c.p.c., secondo l'interpretazione estensiva fattane dalla Suprema
Corte.
Dall'atto appare infatti facilmente evincibile il capo della decisione impugnato (la statuizione sulle spese), sono pagina 2 di 5 chiaramente individuate le censure avverso la decisione e le argomentazioni a sostegno.
Inaccoglibile appare la richiesta di sospensione del processo, essendo evidente che il presente giudizio di appello ha un oggetto ben diverso da quello di merito, essendo limitato alla statuizione sulle spese del procedimento svoltosi dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente.
Nel merito, il gravame appare, come si è detto, fondato.
Il Giudice di Pace, infatti, non ha correttamente applicato le disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
La Suprema Corte ha evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 92 CPC, nel prevedere la facoltà del Giudice di compensare le spese, consente che essa possa essere esercitata legittimamente solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (es.oscillanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata). Nella specie, il
Giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese per particolarità della questione trattata;
tale vaga locuzione non consente di accertare le effettive ragioni della affermata
“particolarità”, tanto più che, dall'esame degli atti tale circostanza non sembra ravvisabile e non ricorre alcuna delle ipotesi configurabili come “gravi ed eccezionali ragioni”; in proposito, la Suprema Corte ha individuato le stesse, ad esempio, nella reciproca soccombenza, nella assoluta novità della questione trattata, nell'avvenuto mutamento della giurisprudenza, in presenza di oscillazioni giurisprudenziali o nella particolarità della fattispecie. pagina 3 di 5 La “particolarità” della questione non può essere ravvisata nel fatto che il Giudice abbia richiamato una pronuncia "isolata"; la stessa non rappresentava una novità, tanto più che la stessa appellante l'aveva posta a fondamento della eccezione di incompetenza.
Il carattere di “assoluta novità” della questione trattata postula infatti che la questione sia ancora incerta perché non trattata dalla giurisprudenza.
Con recentissima pronuncia la Suprema Corte (Ord. N.
23382/2025) ha ribadito che ragioni valide per la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, la novità assoluta della questione, il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti (o a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale); la presenza di “altre analoghe ed eccezionali ragioni”, deve esse esplicitata in modo puntuale e non generico.
Nel caso in esame, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, nel senso sopra evidenziato, le spese processuali dovevano essere poste a carico della soccombente.
Non può peraltro ritenersi che la liquidazione debba essere effettuata dal giudice della riassunzione.
Come statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento che decide sulla incompetenza per valore deve contenere la statuizione sulle spese, non potendo le stesse essere liquidate dal giudice della riassunzione, poiché il Giudice che si dichiara incompetente definisce il processo.
pagina 4 di 5 L'appello va dunque accolto, senza che possa provvedersi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo le ipotesi previste dalla norma per ravvisare il dolo o la colpa grave
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del Giudice di Pace di NO NO del 20.10.2023 e pubblicata in data 27.10.2023, nel giudizio recante n. RG
166/2023, così provvede:
1)Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in € 1700,00, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione in favore dell'avv.Arturo Spinazzola, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
2)Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquida in € 1700,00, oltre rimborso spese generali Iva
e Cpa secondo legge, con attribuzione in favore dell'avv.Arturo
Spinazzola, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
Benevento 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 523 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza del 24 settembre2025, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Parte_1
MO NO (AV) alla via Conca n. 5, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti conferita su separato foglio apposto in calce all'atto di appello, dall'Avv. Arturo Spinazzola del foro di Benevento ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in NO NO (AV) alla Via Fontana Angelica n.1
Appellante
E
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Controparte_1
RE IO, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.9.25
pagina 1 di 5 Svolgimento del processo impugnava l'ordinanza pronunciata in data Parte_1
20.10.2023, con la quale il Giudice di Pace di NO NO dichiarava la propria incompetenza per valore, in favore del
Tribunale di Benevento ed assegnava i termini di rito, decorrenti dalla comunicazione della ordinanza, per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente, compensando le spese.
A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della decisione del
Giudice di primo grado nella parte in cui veniva disposta la totale compensazione delle spese processuali, le quali, invece, dovevano essere poste a totale carico del soccombente.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di appello, eccependone la inammissibilità e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa dell'esito di quello riassunto.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Deve premettersi che non risultano fondate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato.
Invero, prova di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che il gravame appare in linea con l'art. 342
c.p.c., secondo l'interpretazione estensiva fattane dalla Suprema
Corte.
Dall'atto appare infatti facilmente evincibile il capo della decisione impugnato (la statuizione sulle spese), sono pagina 2 di 5 chiaramente individuate le censure avverso la decisione e le argomentazioni a sostegno.
Inaccoglibile appare la richiesta di sospensione del processo, essendo evidente che il presente giudizio di appello ha un oggetto ben diverso da quello di merito, essendo limitato alla statuizione sulle spese del procedimento svoltosi dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente.
Nel merito, il gravame appare, come si è detto, fondato.
Il Giudice di Pace, infatti, non ha correttamente applicato le disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
La Suprema Corte ha evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 92 CPC, nel prevedere la facoltà del Giudice di compensare le spese, consente che essa possa essere esercitata legittimamente solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (es.oscillanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata). Nella specie, il
Giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese per particolarità della questione trattata;
tale vaga locuzione non consente di accertare le effettive ragioni della affermata
“particolarità”, tanto più che, dall'esame degli atti tale circostanza non sembra ravvisabile e non ricorre alcuna delle ipotesi configurabili come “gravi ed eccezionali ragioni”; in proposito, la Suprema Corte ha individuato le stesse, ad esempio, nella reciproca soccombenza, nella assoluta novità della questione trattata, nell'avvenuto mutamento della giurisprudenza, in presenza di oscillazioni giurisprudenziali o nella particolarità della fattispecie. pagina 3 di 5 La “particolarità” della questione non può essere ravvisata nel fatto che il Giudice abbia richiamato una pronuncia "isolata"; la stessa non rappresentava una novità, tanto più che la stessa appellante l'aveva posta a fondamento della eccezione di incompetenza.
Il carattere di “assoluta novità” della questione trattata postula infatti che la questione sia ancora incerta perché non trattata dalla giurisprudenza.
Con recentissima pronuncia la Suprema Corte (Ord. N.
23382/2025) ha ribadito che ragioni valide per la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, la novità assoluta della questione, il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti (o a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale); la presenza di “altre analoghe ed eccezionali ragioni”, deve esse esplicitata in modo puntuale e non generico.
Nel caso in esame, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, nel senso sopra evidenziato, le spese processuali dovevano essere poste a carico della soccombente.
Non può peraltro ritenersi che la liquidazione debba essere effettuata dal giudice della riassunzione.
Come statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento che decide sulla incompetenza per valore deve contenere la statuizione sulle spese, non potendo le stesse essere liquidate dal giudice della riassunzione, poiché il Giudice che si dichiara incompetente definisce il processo.
pagina 4 di 5 L'appello va dunque accolto, senza che possa provvedersi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo le ipotesi previste dalla norma per ravvisare il dolo o la colpa grave
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del Giudice di Pace di NO NO del 20.10.2023 e pubblicata in data 27.10.2023, nel giudizio recante n. RG
166/2023, così provvede:
1)Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in € 1700,00, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione in favore dell'avv.Arturo Spinazzola, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
2)Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquida in € 1700,00, oltre rimborso spese generali Iva
e Cpa secondo legge, con attribuzione in favore dell'avv.Arturo
Spinazzola, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
Benevento 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
pagina 5 di 5