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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 2421/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 20 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2421/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Margherita Loi;
Parte_1
- attore;
e
- con l'Avv. Marco Inversetti;
Controparte_1
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto, proprietario di immobile confinante, al fine di ottenere la rimozione di un gazebo da quest'ultimo edificato sul proprio terreno in violazione della disciplina sulle distanze legali e di due videocamere orientate verso il fondo attoreo;
chiedeva altresì il risarcimento del danno conseguente a tali presunti illeciti.
Si costituiva il convenuto negando l'illegittimità del proprio agire e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Relativamente al gazebo la CTU espletata in corso di causa, alle cui ben motivate conclusioni si ritiene di fare integrale riferimento, ne ha escluso la natura di costruzione trattandosi di manufatto non stabilmente ancorato al suolo bensì semplicemente appoggiato al terreno;
valutazione con la quale questo Giudice non può che concordare.
Va invece accolta la domanda attorea con riferimento all'unica videocamera
(posizionata accanto ad una finestra sulla facciata dell'immobile di proprietà CP_1
ancora presente sul fondo del convenuto ed idonea alla registrazione di immagini sul fondo dell'attore; tale manufatto deve essere rimosso in quanto rappresenta un evidente mezzo di interferenza nella vita privata del vicino.
Non possono infine essere accolte le domande risarcitorie avanzate dall'attore non avendo la CTU espletata accertato alcun concreto pregiudizio alla proprietà Pt_1
derivante dalle condizioni di incuria caratterizzanti il fondo di parte convenuta;
né, relativamente all'illegittima installazione della videocamera, è dato di conoscere se la stessa abbia effettivamente ripreso, in violazione della privacy dell'attore, qualsivoglia attività svoltasi sul fondo di proprietà di quest'ultimo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
il convenuto soccombente dovrà altresì sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Condanna il convenuto a rimuovere immediatamente la videocamera posizionata sulla facciata dell'abitazione di sua proprietà e diretta sul fondo dell'attore. 2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Condanna il convenuto a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 2700,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 20 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 2421/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 20 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2421/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Margherita Loi;
Parte_1
- attore;
e
- con l'Avv. Marco Inversetti;
Controparte_1
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto, proprietario di immobile confinante, al fine di ottenere la rimozione di un gazebo da quest'ultimo edificato sul proprio terreno in violazione della disciplina sulle distanze legali e di due videocamere orientate verso il fondo attoreo;
chiedeva altresì il risarcimento del danno conseguente a tali presunti illeciti.
Si costituiva il convenuto negando l'illegittimità del proprio agire e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Relativamente al gazebo la CTU espletata in corso di causa, alle cui ben motivate conclusioni si ritiene di fare integrale riferimento, ne ha escluso la natura di costruzione trattandosi di manufatto non stabilmente ancorato al suolo bensì semplicemente appoggiato al terreno;
valutazione con la quale questo Giudice non può che concordare.
Va invece accolta la domanda attorea con riferimento all'unica videocamera
(posizionata accanto ad una finestra sulla facciata dell'immobile di proprietà CP_1
ancora presente sul fondo del convenuto ed idonea alla registrazione di immagini sul fondo dell'attore; tale manufatto deve essere rimosso in quanto rappresenta un evidente mezzo di interferenza nella vita privata del vicino.
Non possono infine essere accolte le domande risarcitorie avanzate dall'attore non avendo la CTU espletata accertato alcun concreto pregiudizio alla proprietà Pt_1
derivante dalle condizioni di incuria caratterizzanti il fondo di parte convenuta;
né, relativamente all'illegittima installazione della videocamera, è dato di conoscere se la stessa abbia effettivamente ripreso, in violazione della privacy dell'attore, qualsivoglia attività svoltasi sul fondo di proprietà di quest'ultimo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
il convenuto soccombente dovrà altresì sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Condanna il convenuto a rimuovere immediatamente la videocamera posizionata sulla facciata dell'abitazione di sua proprietà e diretta sul fondo dell'attore. 2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Condanna il convenuto a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 2700,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 20 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa