Sentenza 26 giugno 2024
Massime • 1
In tema di personale da destinare alle scuole statali all'estero, la norma dettata dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 64 del 2017 - secondo la quale tale personale è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero - prevale, in quanto disposizione di natura speciale, su ogni altra, compresa quella di cui al novellato art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999 in materia di valutazione del servizio preruolo e, inoltre, non può essere disapplicata per violazione del diritto unionale, in quanto tesa ad evitare discriminazioni "alla rovescia" nei confronti del personale di ruolo assunto a seguito di un concorso generale, così integrando una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2024, n. 17692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17692 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. EN IC - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – selezione personale da destinare a scuole all’estero – rilevanza servizio inferiore a tre anni Civile Sent. Sez. L Num. 17692 Anno 2024 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 26/06/2024 RGN 49/2023 Pag.2 GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente – nonché contro LISTA MASSIMO, LO CO MARIAROSARIA, GROLLA GIUDITTA, SASSO MELANIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 620/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/11/2022 R.G.N. 630/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Salerno, confermando la decisione n. 1631 del 2020 del locale Tribunale, rigettava il ricorso proposto da AZ SC, docente di sostegno assunta a tempo indeterminato, volto a far accertare l’illegittimità della sua esclusione dalla procedura di selezione del personale docente da destinare alle scuole statali all’estero, graduatoria SEU-Scuole Europee. La SC in data 28 gennaio 2019 aveva presentato la domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva sostenendo il colloquio orale, a seguito del quale era risultata seconda nella graduatoria definitiva. Tuttavia, in data 2 dicembre 2019, aveva ricevuto una nota da parte del MIUR con la quale le veniva comunicata l’esclusione dalla procedura e la relativa cancellazione dalla graduatoria SEU - area inglese - per mancanza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Dipartimentale n. 2021 del 20 dicembre 2018 con il quale era stato stabilito che «… alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA… con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano RGN 49/2023 Pag.3 maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno 3 anni in territorio metropolitano, nel ruolo di appartenenza …». Aveva impugnato tale esclusione deducendo che andava valutato il servizio prestato con contratto a tempo determinato nella stessa misura di quello prestato con contratto a tempo indeterminato. 2. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo insussistente il requisito richiesto dall’art. 3 del D.D. n. 2021/2018. 3. La Corte territoriale riteneva tale pronuncia immune da vizi e da censure. Evidenziava che dalla documentazione in atti depositata dalla stessa appellante si evinceva che la lavoratrice avesse prestato nel periodo preruolo (1987-1991) attività di docente di sostegno e non di docente di educazione fisica, circostanza questa già ostativa ai fini dell’accoglimento della domanda che invece richiedeva un servizio effettivo di almeno tre anni, nel ruolo di appartenenza quale docente di educazione fisica. In ogni caso riteneva che, anche a voler condividere la prospettazione della SC (che aveva conseguito il titolo per la docenza su sostegno nel 1992 e cioè dopo il periodo di servizio preruolo - 1987/1991 -) circa un errore materiale contenuto in uno dei documenti presentati a corredo della domanda (allegato D Scuola secondaria) nel senso che il servizio svolto era stato quello (richiesto) di educazione fisica, tale periodo, essendosi sostanziato in complessivi due anni e cinque mesi non era sufficiente ai sensi dell’art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 2021/2018. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso AZ SC, affidandolo ad un motivo. 5. Il MIUR ha resistito con controricorso. 6. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso, come confermato nella discussione in udienza pubblica. RGN 49/2023 Pag.4 7. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, la docente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 14, della L. n. 124 del 1999, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente avesse prestato attività di supplente di educazione fisica per un lasso di tempo inferiore ai tre anni richiesti dalla procedura selettiva. Deduce che, come evidenziato nella pronuncia d’appello (pag. 5), aveva prestato dall’88 al ‘91, e cioè prima della sua immissione in ruolo avvenuta nel ‘92, attività di supplenza nella materia di educazione fisica in maniera continuativa per quasi tutto l’anno, anche se per poche ore a settimana. Secondo la ricorrente, ai sensi dell’art. 11, co. 14 cit., questi anni preruolo vanno considerati come anni scolastici interi, in quanto in ognuno di essi la docente ha svolto più di 180 giorni di insegnamento. 2. Occorre premettere che quella fornita dalla Corte territoriale non è, a ben guardare, una doppia ratio decidendi, in quanto intrinsecamente contraddittoria. Ed invero, delle due l’una: o la docente non ha mai prestato attività di supplenza nella materia di educazione fisica, ovvero l’ha svolta per un periodo inferiore a quello richiesto dalla normativa. Ebbene, dal tenore letterale della motivazione redatta dalla Corte di merito, come sintetizzata nello storico di lite, emerge la prevalenza della seconda ratio, quella relativa al calcolo delle ore di servizio prestate dalla SC tra il 1988 e il 1991, correttamente censurata dalla lavoratrice. 3. Ciò detto, quanto al merito, il ricorso non è fondato. 4. Occorre partire dal dato testuale delle norme rilevanti. L’art. 11, comma 14, l. 124 del 1999, nel testo attualmente vigente, come modificato dall’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. RGN 49/2023 Pag.5 103, prevede che: «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale». Il testo precedente, ratione temporis vigente, prevedeva che: «Il comma 1 dell’art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale». Occorre tuttavia considerare la previsione di cui all’art. 489, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994 che, nel testo attualmente vigente, come sostituito dall’art. 14, comma 1, lettera b) del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, prevede che: «Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione». Il suddetto comma, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva che: «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione» (per un’interpretazione autentica del presente comma, si veda l’art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124 secondo cui: «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli RGN 49/2023 Pag.6 fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»). In questo contesto si inserisce la specifica disposizione di cui all’art. 19 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107) che, al comma 1, così prevede: «Il personale da destinare all’estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all’estero». Vi è poi, per quanto qui specificamente rileva, l’art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 2021/2018 (pubblicato sulla G.U. serie speciale dell’8/1/2019 - Selezione del personale docente e ATA da destinare all’estero - che disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 64/2017), con il quale sono stati dettati i criteri generali e fissati i requisiti di ammissione alla selezione, prevedendosi, al comma 1, che: «Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano, nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA». 5. Tanto precisato, va ricordato che questa Corte si è più volte pronunciata sia con riferimento al trattamento stipendiale che con riferimento all’anzianità nel senso di una parificazione dei servizi non di ruolo a quelli di ruolo. RGN 49/2023 Pag.7 Così, ad esempio, Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”. Nel medesimo senso si è espressa la più recente Cass. 27 marzo 2023, n. 8672 secondo cui: “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, tutte le volte in cui l’anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato, né l’assenza del titolo abilitante all’insegnamento esclude l’applicazione di detto principio”. RGN 49/2023 Pag.8 Ed ancora anche Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 ha affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato”. Già Cass. 24 settembre 2015, n. 18973, dopo aver precisato che: “nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all’orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero dì semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero. Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. 297/94 e dall’art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell’ordinamento scolastico nel caso di supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario, prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui c’è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione. La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell’amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all’insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno dì servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività. Al computo del servizio prestato per intero ai fini di RGN 49/2023 Pag.9 anzianità, nessuna indicazione. In senso contrario può trarsi del resto dalla normativa regionale (punto 5.6 del d.p.g.r. n. 193/86) che riconosce il servizio prestato presso altra amministrazione senza distinguere fra prestazioni lavorative pregresse rese con orario pieno o ridotto […]” ha affermato che: “Ai fini del diritto a pensione del personale scolastico docente in servizio a orario ridotto, mentre sono applicabili, in proporzione al servizio reso, gli istituti inerenti al trattamento economico, gli anni lavorativi sono computabili, ai fini dell’anzianità, per intero, in coerenza con la disciplina della ricongiunzione dei servizi nel caso di supplenze temporanee, il cui riconoscimento riguarda i giorni o periodi continuativi e non le singole ore di prestazione, posto che il lavoratore resta a disposizione dell’amministrazione per tutte le attività collaterali operando con vincolo di esclusività”. 6. In tutti i suddetti casi, però, la questione della discriminazione era posta dagli assunti a termine rispetto a riconoscimenti che non intaccavano in alcun modo i diritti del personale di ruolo. Non c’era, dunque, alcun problema di discriminazione al contrario. Nel nostro caso si discute di una procedura selettiva che, aderendo alla tesi della ricorrente, metterebbe sullo stesso piano (a termini delle norme invocate) un docente che ha svolto solo 180 giorni di insegnamento ed uno di ruolo che ha insegnato tutto l’anno, determinando così una discriminazione alla rovescia. 7. È pur vero che il legislatore, proprio di recente, modificando l’art. 11, comma 14, l. 124 del 1999, nei termini sopra riportati ha specificato che la parificazione si attua proprio (e anzi solo) nelle procedure selettive. Tuttavia, nel caso in esame, tale disposizione non rileva sia per non essere ratione temporis applicabile sia, soprattutto, perché con specifico riferimento al personale da destinare all’estero vi è la specifica disposizione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 64 del 2017 che, come sopra RGN 49/2023 Pag.10 riportato, richiede al comma 1, che tale personale è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia “almeno tre anni di effettivo servizio” nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all’estero. Quindi si deve trattare di tre anni di servizio effettivo. 8. La suddetta norma essendo speciale prevale su ogni altra né è suscettibile di disapplicazione per violazione del diritto unionale essendo intesa ad evitare, come detto, discriminazioni alla rovescia nei confronti del personale di ruolo assunto a seguito del superamento di un concorso generale, potendo essere considerata, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 settembre 2018, in C-466/17), come configurante una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro. 9. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto. 10. La novità della questione trattata costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese processuali. 11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro