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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/11/2024, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 4535 /2022 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4535 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(cf. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Cosenza alla Via Dalmazia n. 18, presso lo studio dell'avv. Valentina
Gagliardi da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato a margine del ricorso introduttivo
- ATTORE -
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Rende alla via Ciro Menotti n. 36, presso lo studio dell'avv. Luigi
Santo, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO – 2
OGGETTO: separazione giudiziale fra coniugi.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 11.11.2024 dinanzi al giudice istruttore, in cui la causa era trattenuta in decisione senza termini attesa la rinuncia delle parti costituite.
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente procedimento è stata pronunciata, con sentenza parziale n.
1694/2023, pubblicata il 17.10.2023, la separazione personale dei coniugi e La presente pronuncia è volta, Parte_1 Controparte_1
pertanto, a regolare le statuizioni accessorie alla già dichiarata separazione, con riferimento, in particolare, all'affido, al collocamento e al mantenimento del figlio minore delle parti ( , nato il [...]), non avendo le parti Persona_1
avanzato domande reciproche di addebito della separazione né richiesta di assegno di mantenimento per sé.
2. Con riferimento alla posizione del minore, deve osservarsi che il Presidente del
Tribunale all'udienza del 25.5.2023 ne disponeva l'affido esclusivo in favore della convenuta, stabilendo che gli incontri con il padre avvenissero per il tramite dei
Servizi Sociali territorialmente competenti. Sull'andamento di tali incontri i servizi sociali relazionavano al Tribunale in maniera sostanzialmente positiva, dando atto che gli incontri avevano avuto luogo in un clima sereno e che il padre con delicatezza e rispetto era riuscito a mettersi in relazione con il minore (cfr. in particolare la relazione prot. N. 803 del 2.2.2024). Aveva, quindi, luogo l'audizione di dinanzi al giudice istruttore e il minore, sia pure con Persona_1
difficoltà di linguaggio, esprimeva favore per gli incontri con il genitore presso i servizi sociali, mostrando, di contro, timore a passare del tempo da solo con il padre fuori da un contesto protetto, pur senza riuscire a spiegare compiutamente le ragioni di tale atteggiamento (motivato prima con delle non meglio precisate minacce fatte dal padre e dai familiari alla madre, poi con la paura che il padre potesse portarlo via dalla mamma). Al fine di approfondire le ragioni dell'atteggiamento di nei confronti del padre e verificare l'idoneità genitoriale dell' Per_1 Parte_1
(alla luce delle sue condizioni di salute e dei timori sia pure genericamente espressi da , nonché la conformità all'interesse del minore di un diverso assetto di Per_1
incontri con il genitore, scevro dall'intermediazione dei servizi sociali, ha avuto 3
luogo CTU in corso di causa e il consulente, all'esito di colloqui separati e congiunti con le parti e il minore, ha evidenziato come tenda, allo stato, a Per_1 riconoscere solo la madre come figura genitoriale di riferimento, in quanto l'iniziale estrema conflittualità tra i genitori, culminata nella mancanza di dialogo e nell'allontanamento del padre dalla sua vita, lo hanno portato ad un fortissimo attaccamento alla madre e ad una diffidenza verso il padre a causa del timore che quest'ultimo potesse separarlo dal genitore di riferimento. Il CTU ha, quindi, concluso nel senso dell'inopportunità, allo stato e in attesa della ricostruzione di un rapporto padre/figlio, di un programma di incontri padre/figlio in assenza di un soggetto terzo “istituzionale” (servizi sociali, consultorio, educatore professionale).
Il medesimo consulente ha, tuttavia, evidenziato la necessità di “un maggiore coinvolgimento attivo da parte della madre verso l'altro genitore, il prendere posizione in questo percorso di riconciliazione per aiutare il figlio a rimodulare questa rappresentazione così negativa che ha di suo padre. Una maggiore apertura della madre ne potrebbe rispondere una maggiore apertura del figlio, solo così potrà venire riconosciuto il diritto di a mantenere un rapporto Per_1 continuativo e equilibrato con ciascuno dei due genitori”, riconoscendo il padre, al pari della madre, “figura indispensabile” nella vita del minore.
Ciò posto, non sussistono i presupposti per un affido esclusivo del minore alla madre. Deve, infatti, osservarsi che come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.6535/2019 tra le tante) alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Deve altresì osservarsi che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla sola conflittualità tra i genitori, che si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole e non si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. 6535/2019). Nel caso di specie, al di là delle problematiche di salute dell' legate all'emorragia cerebrale che lo Parte_1
colpiva nel dicembre 2015, non sono emersi profili di inidoneità educativa del genitore o manifeste carenze nel suo rapporto con il minore, non evincendosi ciò né 4
dalla relazione dei servizi sociali (che giudicava positivamente la qualità dell'interazione genitore/figlio ed escludeva rispetto agli incontri monitorati elementi tali da destare preoccupazione) né dal contenuto della CTU che, pure a fronte di un'innegabile necessità di ricostruzione del rapporto padre/figlio, evidenziava l'opportunità, nell'interesse del minore, di un maggiore coinvolgimento del padre nella sua crescita, anche al fine di favorire il riconoscimento di tale figura genitoriale da parte del ragazzo (maggiore coinvolgimento che può essere realizzato anche grazie al modello dell'affido condiviso, che rende il genitore pienamente partecipe delle scelte riguardanti il minore). Va, quindi, disposto l'affido condiviso del minore, con collocamento preferenziale presso la madre, in conformità alla volontà del ragazzo. Il diritto di visita del genitore non collocatario andrà, invece, esercitato, almeno in attesa di un consolidamento del rapporto padre/figlio, per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti (che organizzeranno un calendario settimanale di incontri compatibilmente con le proprie esigenze organizzative), non potendosi recepire l'istanza dell'attore di incontri presso il consultorio familiare, a cui il
Tribunale non può attribuire simile incarico. In aggiunta alle modalità descritte il padre potrà vedere il figlio, fuori dall'ambito dei servizi sociali e al fine di dare tranquillità ad alla presenza dell'altro genitore secondo liberi accordi tra Per_1
le parti, come già di fatto sta avvenendo secondo quanto dichiarato dal difensore della convenuta all'udienza dell'11.11.2024.
Al collocamento di presso la madre segue l'assegnazione a quest'ultima Per_1
del godimento della casa familiare.
Quanto al concorso al mantenimento a carico del genitore non collocatario, non potendosi ignorare le precarie condizioni economiche dell'attore (percettore solo di pensione di invalidità nella misura di euro 300,00 mensili) e la sua incapacità a lavorare per ragioni di salute, va confermato l'assegno dell'importo di euro 100,00 mensili stabilito dal Presidente del Tribunale in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, non potendosi obiettivamente esigere un contributo superiore da parte dell'attore (il quale nel richiedere la conferma, sul punto dell'ordinanza presidenziale, ha manifestato consenso alla percezione per intero dell'assegno unico familiare da parte della moglie, come espressamente stabilitosi in quella sede). Sulla somma indicata decorrerà la rivalutazione monetaria annuale 5
come per legge. Quanto alle spese straordinarie, le stesse vengono poste a carico dei due genitori nella misura del 50%.
3. L'esito complessivo del giudizio e gli interessi ad esso sottesi legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite. Le spese di
CTU, come liquidate con contestuale decreto, sono poste a carico delle parti in misura di metà ciascuna, con la precisazione che, essendo l ammesso al Parte_1
patrocinio a spese dello Sta
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, all'esito di sentenza parziale sullo status, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso del minore (nato il Persona_1
28.12.2011) con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegna ad , quale genitore collocatario, il godimento della Controparte_1
casa coniugale;
3. Regola il diritto di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto stabilito in motivazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1
del minore mediante versamento al genitore Persona_1 collocatario dell'assegno mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e dato atto del consenso alla percezione della totalità dell'assegno unico familiare da parte di;
Controparte_1
5. Pone a carico di l'obbligo di concorrere alle spese Parte_1
straordinarie riguardanti il minore nella misura del 50%;
6. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
7. Pone le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura di metà ciascuna, con la precisazione che essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato la Parte_1
quota a suo carico si intenderà a carico dell'erario;
8. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma