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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 890/2025 promossa da:
(AMMESSA PSS DELIBERA COA DEL 20/05/2025) con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MAFFI MAURIZIO con domicilio in VIA BEVERORA 18 PIACENZA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. POSSENTI ELEONORA con domicilio in VIA CP_1 STRADONE FARNESE 2 29121 PIACENZA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 762/2024, emessa il 19.11.2024, dal Tribunale di Piacenza,
nella causa di primo grado n. 577/2023 R.G., pubblicata in data 21.11.2024.
Conclusioni:
appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dei suesposti motivi,
riformare parzialmente la sentenza n. 762/2024 emessa il 19.11.2024 dal Tribunale di Piacenza, in
composizione collegiale, e specificamente:
pagina 1 di 8 - disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile, entro il primo di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00, o quella
ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della
vita; il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra
[...]
alle coordinate bancarie della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali.” Parte_2
Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1) in via preliminare dichiarare inammissibili ai sensi degli artt. 345, comma 3, c.p.c. e art 473 bis. 35
c.p.c. tutti i nuovi documenti, dal numero 5 al numero 12, non prodotti in primo grado, benché già
esistenti e non sopravvenuti e prodotti invece in questa sede;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da , in quanto infondato in fatto e diritto Parte_2
per i motivi dedotti in parte motiva e confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata.
Con vittoria di spese e con condanna di controparte al pagamento delle competenze professionali del
doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.2.2023 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, adiva al Tribunale di Piacenza al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_2 CP_1
conclusioni: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito anche religioso dal Sig. , nato a [...] il [...] e dalla Sig.ra , CP_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (…) alle seguenti condizioni: - accertato e dichiarato che la Sig.ra ha redditi propri e comunque è in grado di produrre reddito, per motivi tutti esposti in Parte_2
ricorso, stabilire che nessun assegno divorzile debba essere corrisposto in suo favore se richiesto;
-
accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti di fatto e diritto, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra prevista nel verbale di separazione. In via istruttoria: (…). Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con comparsa di costituzione e memoria ex art. 4 l. 898/1970 del 29.09.2023 si costituiva Pt_2
pagina 2 di 8 rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario
(…) – confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Rivergaro (PC), in via Kennedy 42 a favore di;
- gravare il sig. di un assegno divorzile Parte_3 CP_1
dell'importo di € 200,00, o quello ritenuto di giustizia, da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT con rigetto ogni diversa domanda proposta da
.” CP_1
Il Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda di divorzio ma rigettava la richiesta di assegno divorzile così decidendo:
“- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ponte Dell'Olio, il 19.06.1994,
da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto CP_1 Parte_2
Comune al n. 7, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1994; - Revoca l'assegnazione della casa familiare a
; - Rigetta la domanda formulata da avente ad oggetto il Parte_2 Parte_2
riconoscimento di un assegno divorzile. - Condanna al pagamento in favore di Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese CP_1
generali 15%, IVA e CPA come per legge;
(…)”.
Tutto ciò premesso, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado proponendo Parte_4
quale unico motivo di impugnazione il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, chiesto nella misura di € 200.
Affermava la ricorrente che la decisione del Tribunale di Piacenza di rigettare la richiesta di attribuzione di mantenimento si basava su “motivazioni illogiche, contraddittorie, nonché prive di fondamento fattuale”, nonché su “argomentazioni che da un lato si fondano su un'errata interpretazione dei principi di diritto, dall'altro distorcono la realtà dei fatti, facendo prevalere interpretazioni presuntive su dati fattuali esistenti ed inconfutabili emersi in corso di giudizio, così viziando la pronuncia di palese contraddittorietà”. Il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la pagina 3 di 8 disparità reddituale dei coniugi, né la circostanza che in sede di separazione si era concordato che la stessa sarebbe restata ad abitare nella casa coniugale, né quella che il figlio contribuisce con Per_1
il padre alle spese di conduzione e delle utenze;
lamentava, inoltre, che non era stata correttamente valutata la posizione successoria derivante alla medesima per la morte del fratello da cui non si era in realtà arricchita.
si costituiva nel presente giudizio di appello chiedendone il rigetto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'unico motivo di impugnazione riguarda il mancato riconoscimento del diritto dell'appellante ad ottenere l'assegno divorzile, senza che tuttavia la doglianza sia stata dettagliatamente argomentata con particolare riferimento ai presupposti di riconoscimento dell'assegno.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte,
affermando i seguenti principi di diritto, così riportati in massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno pagina 4 di 8 divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Tali principi sono, poi, stati ripresi e chiariti dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cassazione n. 23583
del 28 Luglio 2022) secondo cui la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del "tenore di vita matrimoniale", non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per se', la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019). Lo squilibrio rileva "come precondizione fattuale" (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-
pagina 5 di 8 perequativa" (Cass. 24250/2021).
Dunque, ormai pacificamente l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale,
l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia,
rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021).
Nel caso di specie, deve constatarsi come la parte ricorrente in questa sede abbia riproposto le medesime argomentazioni del primo grado, parimenti prive di adeguato supporto probatorio.
In particolare, sulla base delle risultanze processuali non può ritenersi dimostrato che lo squilibrio reddituale tra le parti -pur presente- sia causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti dalla moglie in costanza di convivenza matrimoniale nell'interesse della famiglia, non avendo l'appellante fornito elementi che potessero avvalorare un suo contributo familiare tale da far quantomeno presumere un conseguente ed equivalente sacrificio in termini di scelte professionali, al di fuori dell'ambito domestico. Per altro, assai significativa appare la circostanza per la quale in sede di separazione consensuale non era stato previsto alcun assegno in favore della moglie (pur a fronte all'assegnazione alla stessa della casa familiare di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, in un contesto in cui il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne
-che comunque vive con il padre- non ne avrebbe giustificato l'assegnazione). Per_1
Certamente, dunque, non ricorrono i presupposti perché all'appellante possa riconoscersi un assegno con funzione perequativa-compensativa. Per altro, sotto l'aspetto assistenziale, Parte_2
risulta aver adeguata capacità lavorativa se -anche al momento della separazione concordata- svolgeva pagina 6 di 8 lavori saltuari e a tempo determinato: a tale riguardo si osserva che a fronte di patologie riconosciute dalla Commissione medica di Invalidità Civile nel 2020 (doc. 8 memoria ex art. 183 fascicolo primo grado di parte resistente) l'appellante ha continuato a svolgere attività lavorative fino al 2023 (cfr. doc.
6 memoria di costituzione “percorso lavoratore”). A ciò si aggiunga che risulta aver Parte_2
ricevuto cespiti ereditari per il decesso del fratello, il che, per quanto abbia comportato anche passività
(debiti per € 23.867,00, e quota parte delle imposte) ha determinato la partecipazione per la quota di 1/3
dell'asse “rappresentato dalla quota di 1/6 di un terreno, dalla quota di 1/1 dell'immobile uso abitativo ove risiedono i genitori della sig.ra e dalla somma di € 20.592,00”. Pt_2
D'altro canto, risulta avere un reddito di circa € 2.200 mensili, deve sostenere il canone CP_1
di locazione (per € 800) e ha sostenuto interamente i ratei del mutuo -poi estinto- della casa assegnata alla controparte.
Considerati tutti questi elementi, ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
Secondo il principio di soccombenza deve essere condannata al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano, tenuto conto della complessità bassa della controversia (per le sole tra fasi di studio, introduttiva e decisionale), in € 3.470, oltre spese generali,
Iva e Cpa.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_2 CP_1
sentenza n. 762/2024, emessa il 19.11.2024, dal Tribunale di Piacenza, nella causa di primo grado n.
577/2023 R.G., pubblicata in data 21.11.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata nella Parte_2
pagina 7 di 8 misura di € 3.470, oltre spese generali, Iva e Cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 16.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 890/2025 promossa da:
(AMMESSA PSS DELIBERA COA DEL 20/05/2025) con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MAFFI MAURIZIO con domicilio in VIA BEVERORA 18 PIACENZA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. POSSENTI ELEONORA con domicilio in VIA CP_1 STRADONE FARNESE 2 29121 PIACENZA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 762/2024, emessa il 19.11.2024, dal Tribunale di Piacenza,
nella causa di primo grado n. 577/2023 R.G., pubblicata in data 21.11.2024.
Conclusioni:
appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dei suesposti motivi,
riformare parzialmente la sentenza n. 762/2024 emessa il 19.11.2024 dal Tribunale di Piacenza, in
composizione collegiale, e specificamente:
pagina 1 di 8 - disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile, entro il primo di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00, o quella
ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della
vita; il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra
[...]
alle coordinate bancarie della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali.” Parte_2
Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1) in via preliminare dichiarare inammissibili ai sensi degli artt. 345, comma 3, c.p.c. e art 473 bis. 35
c.p.c. tutti i nuovi documenti, dal numero 5 al numero 12, non prodotti in primo grado, benché già
esistenti e non sopravvenuti e prodotti invece in questa sede;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da , in quanto infondato in fatto e diritto Parte_2
per i motivi dedotti in parte motiva e confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata.
Con vittoria di spese e con condanna di controparte al pagamento delle competenze professionali del
doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.2.2023 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, adiva al Tribunale di Piacenza al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_2 CP_1
conclusioni: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito anche religioso dal Sig. , nato a [...] il [...] e dalla Sig.ra , CP_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (…) alle seguenti condizioni: - accertato e dichiarato che la Sig.ra ha redditi propri e comunque è in grado di produrre reddito, per motivi tutti esposti in Parte_2
ricorso, stabilire che nessun assegno divorzile debba essere corrisposto in suo favore se richiesto;
-
accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti di fatto e diritto, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra prevista nel verbale di separazione. In via istruttoria: (…). Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con comparsa di costituzione e memoria ex art. 4 l. 898/1970 del 29.09.2023 si costituiva Pt_2
pagina 2 di 8 rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario
(…) – confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Rivergaro (PC), in via Kennedy 42 a favore di;
- gravare il sig. di un assegno divorzile Parte_3 CP_1
dell'importo di € 200,00, o quello ritenuto di giustizia, da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT con rigetto ogni diversa domanda proposta da
.” CP_1
Il Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda di divorzio ma rigettava la richiesta di assegno divorzile così decidendo:
“- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ponte Dell'Olio, il 19.06.1994,
da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto CP_1 Parte_2
Comune al n. 7, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1994; - Revoca l'assegnazione della casa familiare a
; - Rigetta la domanda formulata da avente ad oggetto il Parte_2 Parte_2
riconoscimento di un assegno divorzile. - Condanna al pagamento in favore di Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese CP_1
generali 15%, IVA e CPA come per legge;
(…)”.
Tutto ciò premesso, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado proponendo Parte_4
quale unico motivo di impugnazione il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, chiesto nella misura di € 200.
Affermava la ricorrente che la decisione del Tribunale di Piacenza di rigettare la richiesta di attribuzione di mantenimento si basava su “motivazioni illogiche, contraddittorie, nonché prive di fondamento fattuale”, nonché su “argomentazioni che da un lato si fondano su un'errata interpretazione dei principi di diritto, dall'altro distorcono la realtà dei fatti, facendo prevalere interpretazioni presuntive su dati fattuali esistenti ed inconfutabili emersi in corso di giudizio, così viziando la pronuncia di palese contraddittorietà”. Il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la pagina 3 di 8 disparità reddituale dei coniugi, né la circostanza che in sede di separazione si era concordato che la stessa sarebbe restata ad abitare nella casa coniugale, né quella che il figlio contribuisce con Per_1
il padre alle spese di conduzione e delle utenze;
lamentava, inoltre, che non era stata correttamente valutata la posizione successoria derivante alla medesima per la morte del fratello da cui non si era in realtà arricchita.
si costituiva nel presente giudizio di appello chiedendone il rigetto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'unico motivo di impugnazione riguarda il mancato riconoscimento del diritto dell'appellante ad ottenere l'assegno divorzile, senza che tuttavia la doglianza sia stata dettagliatamente argomentata con particolare riferimento ai presupposti di riconoscimento dell'assegno.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte,
affermando i seguenti principi di diritto, così riportati in massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno pagina 4 di 8 divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Tali principi sono, poi, stati ripresi e chiariti dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cassazione n. 23583
del 28 Luglio 2022) secondo cui la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del "tenore di vita matrimoniale", non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per se', la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019). Lo squilibrio rileva "come precondizione fattuale" (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-
pagina 5 di 8 perequativa" (Cass. 24250/2021).
Dunque, ormai pacificamente l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale,
l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia,
rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021).
Nel caso di specie, deve constatarsi come la parte ricorrente in questa sede abbia riproposto le medesime argomentazioni del primo grado, parimenti prive di adeguato supporto probatorio.
In particolare, sulla base delle risultanze processuali non può ritenersi dimostrato che lo squilibrio reddituale tra le parti -pur presente- sia causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti dalla moglie in costanza di convivenza matrimoniale nell'interesse della famiglia, non avendo l'appellante fornito elementi che potessero avvalorare un suo contributo familiare tale da far quantomeno presumere un conseguente ed equivalente sacrificio in termini di scelte professionali, al di fuori dell'ambito domestico. Per altro, assai significativa appare la circostanza per la quale in sede di separazione consensuale non era stato previsto alcun assegno in favore della moglie (pur a fronte all'assegnazione alla stessa della casa familiare di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, in un contesto in cui il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne
-che comunque vive con il padre- non ne avrebbe giustificato l'assegnazione). Per_1
Certamente, dunque, non ricorrono i presupposti perché all'appellante possa riconoscersi un assegno con funzione perequativa-compensativa. Per altro, sotto l'aspetto assistenziale, Parte_2
risulta aver adeguata capacità lavorativa se -anche al momento della separazione concordata- svolgeva pagina 6 di 8 lavori saltuari e a tempo determinato: a tale riguardo si osserva che a fronte di patologie riconosciute dalla Commissione medica di Invalidità Civile nel 2020 (doc. 8 memoria ex art. 183 fascicolo primo grado di parte resistente) l'appellante ha continuato a svolgere attività lavorative fino al 2023 (cfr. doc.
6 memoria di costituzione “percorso lavoratore”). A ciò si aggiunga che risulta aver Parte_2
ricevuto cespiti ereditari per il decesso del fratello, il che, per quanto abbia comportato anche passività
(debiti per € 23.867,00, e quota parte delle imposte) ha determinato la partecipazione per la quota di 1/3
dell'asse “rappresentato dalla quota di 1/6 di un terreno, dalla quota di 1/1 dell'immobile uso abitativo ove risiedono i genitori della sig.ra e dalla somma di € 20.592,00”. Pt_2
D'altro canto, risulta avere un reddito di circa € 2.200 mensili, deve sostenere il canone CP_1
di locazione (per € 800) e ha sostenuto interamente i ratei del mutuo -poi estinto- della casa assegnata alla controparte.
Considerati tutti questi elementi, ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
Secondo il principio di soccombenza deve essere condannata al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano, tenuto conto della complessità bassa della controversia (per le sole tra fasi di studio, introduttiva e decisionale), in € 3.470, oltre spese generali,
Iva e Cpa.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_2 CP_1
sentenza n. 762/2024, emessa il 19.11.2024, dal Tribunale di Piacenza, nella causa di primo grado n.
577/2023 R.G., pubblicata in data 21.11.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata nella Parte_2
pagina 7 di 8 misura di € 3.470, oltre spese generali, Iva e Cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 16.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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