Sentenza 7 luglio 2009
Massime • 2
Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta del custode che ometta di rendersi reperibile presso la sua abitazione nel giorno fissato per le operazioni di ricognizione e di asporto dei beni pignorati, sottraendosi in tal modo ai propri obblighi di collaborazione con la procedura espropriativa prevista dall'art. 536 cod. proc. civ..
Ai fini della configurabilità del concorso dell'"extraneus" nel reato "proprio" di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., che può essere commesso solo dal soggetto che riveste la qualifica di custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro, la prova della collusione tra il privato e il pubblico ufficiale non può essere desunta dall'esistenza di vincoli interpersonali o da una virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un "quid pluris", ricavabile dalle modalità e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostrino concretamente il raggiungimento di un'intesa con il pubblico ufficiale o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale l'esistenza di una mera relazione di convivenza fra l'imputato e la custode dei beni pignorati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2009, n. 36081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36081 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/07/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1421
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15982/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO LD, nata a [...] il [...];
2) OR AL, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 5 dicembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dr. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2004 con cui il Tribunale di Fermo aveva condannato IL ET e NA RG alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art.388 c.p., comma 5, nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. Risulta dalla sentenza che nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla ditta FE RR s.n.c. nei confronti di ET IL, quest'ultima veniva nominata custode dei beni pignorati all'interno del suo appartamento;
che il giudice delle esecuzioni civili del Tribunale di Fermo disponeva per i giorni 1 e 16 maggio 2002, la vendita dei beni pignorati, autorizzando l'Istituto Vendite Giudiziarie alla ricognizione e all'asporto dei beni;
che in data 29.4.2002 un funzionario dell'Istituto si recava presso l'abitazione della ET, previamente avvertita con lettera raccomandata;
che presso l'abitazione il funzionario non trovava la ET, ma il suo convivente, NA RG, il quale impediva di fatto l'asporto dei mobili pignorati.
Sulla base di questi fatti i giudici d'appello hanno ritenuto entrambi gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 388 c.p.p., comma 5. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo entrambi l'erronea applicazione dell'art. 388 c.p., comma 5. La ET contesta che abbia posto in essere condotte volte a sottrarsi all'obbligo impostole dall'art. 388 c.p., comma 5, dal momento che aveva delegato il suo convivente ad accogliere il funzionario dell'Istituto Vendite Giudiziarie, non potendo essere presenta all'asporto.
Anche il RG contesta la decisione, rilevando che si sarebbe limitato ad invitare l'incaricato dell'Istituto a verificare che non vi fossero beni pignorati di proprietà di altri soggetti, senza porre in essere alcuna opposizione o interferenza. Inoltre, sostiene che si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da chi è nominato custode, qualifica che lui non possedeva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NA RG è fondato.
Il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 5 configura un'ipotesi speciale di rifiuto di atti d'ufficio e la condotta sanzionata consiste nella violazione di un preciso dovere da parte del custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro, per cui si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dal soggetto che rivesta quella qualifica. Nel caso di specie è pacifico che il RG non fosse il custode dei beni pignorati ed infatti la sua responsabilità è stata riconosciuta a titolo di concorso dell'extraneus nel delitto proprio. Tuttavia, nella sentenza impugnata manca del tutto la prova dell'esistenza di un accordo tra i due imputati e l'affermazione della responsabilità concorsuale del RG è affidata a valutazioni meramente assertive, fondate sulla relazione di convivenza tra i due, ma che non dimostrano che l'imputato abbia posto in essere la condotta contestata per supportare un atteggiamento omissivo della ET. Ai fini della configurabilità del concorso nel reato "proprio" di un extraneus, la prova della collusione tra il pubblico ufficiale e il privato non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto o dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostrino concretamente il raggiungimento di un'intesa con il pubblico ufficiale o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. Dalla sentenza impugnata non emergono con la necessaria concretezza tali elementi probatori, ma i giudici hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulla base di semplici indizi non privi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, per cui la sentenza deve essere annullata senza rinvio, non essendovi elementi per ritenere che l'imputato abbia commesso il fatto.
Invece, deve essere respinto il ricorso della ET perché infondato. La sua responsabilità in qualità di custode dei beni pignorati è stata correttamente affermata, in quanto nonostante la lettera raccomandata con la quale era stata preannunciata l'operazione di ricognizione e di asporto dei beni non si è fatta trovare presso la sua abitazione, omettendo così ogni forma di collaborazione alla procedura espropriativa. Infatti, deve ritenersi che commette il reato previsto dall'art. 388 c.p.p., comma 5 il custode che non si renda reperibile il giorno fissato per l'asporto dei beni pignorati, in quanto in tal modo si sottrae ai propri obblighi frapponendo ostacoli alla procedura, obblighi espressamente previsti dall'art. 536 c.p.c. e artt. 24 e 25 del Regolamento per l'istituto Vendite Giudiziarie approvato con D.M. 20 giugno 1960 (in questo senso, Sez. 6, 19 novembre 1998, n. 13652, Iacovozzi;
Sez. 6, 22 ottobre 1999, n. 692, Andreatini;
Sez. 6, 16 marzo 2001, n. 14334, Federici).
Del tutto inconferente è la difesa dell'imputata, secondo cui il reato non sarebbe configurabile dal momento che avrebbe delegato al RG il compito di assistere alle operazioni di ricognizione e di asporto, in quanto le funzioni di custode non sono delegabili. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ET al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di RG NA la sentenza impugnata per non avere, lo stesso, commesso il fatto;
rigetta il ricorso di ET IL che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009