Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2009, n. 36081
CASS
Sentenza 7 luglio 2009

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Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta del custode che ometta di rendersi reperibile presso la sua abitazione nel giorno fissato per le operazioni di ricognizione e di asporto dei beni pignorati, sottraendosi in tal modo ai propri obblighi di collaborazione con la procedura espropriativa prevista dall'art. 536 cod. proc. civ..

Ai fini della configurabilità del concorso dell'"extraneus" nel reato "proprio" di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., che può essere commesso solo dal soggetto che riveste la qualifica di custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro, la prova della collusione tra il privato e il pubblico ufficiale non può essere desunta dall'esistenza di vincoli interpersonali o da una virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un "quid pluris", ricavabile dalle modalità e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostrino concretamente il raggiungimento di un'intesa con il pubblico ufficiale o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale l'esistenza di una mera relazione di convivenza fra l'imputato e la custode dei beni pignorati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2009, n. 36081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36081
    Data del deposito : 7 luglio 2009

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