Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8026/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8026 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Alfredo Riccardi. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. ON Lucia Perego. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“accertare e dichiarare che:
- il Sig. ha lavorato alle dipendenze della (C.F. e P.I.V.A. ) - società con Parte_1 CP_1 P.IVA_1 sede legale in Milano alla via Lomellina n. 14 – presso l'unità locale di Milano della medesima, sita in via Umberto
Masotto n. 30, per il periodo dal 14/12/2021 al 18/10/2023, allorquando si è dimesso per giusta causa;
- in pendenza del rapporto di lavoro il Sig. ha prestato l'attività lavorativa secondo gli orari e con le Parte_1 modalità come meglio precisati in premessa (la quale abbiansi sul punto per brevità interamente richiamata e trascritta);
- per l'effetto condannare l'impresa in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore Sigg.ri CP_1
[nato a [...] il [...] - C.F.: ] e Perego Parte_2 C.F._1
ON Lucia [nata a [...] il [...] C.F.: -, elettivamente domiciliati per la C.F._2 carica presso la sede legale in Milano alla via Lomellina n. 14 -, a pagare in favore del ricorrente, la somma, al lordo delle ritenute di legge, di . 43.306,11 (quarantatremilatrecentosei/11) a titolo di differenze retributive e relativo T.F.R., lavoro straordinario, permessi e indennità sostitutiva di preavviso ovvero, in subordine, di quella diversa (anche eventualmente maggiore) ritenuta congrua e/o giusta, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1
- per l'effetto, condannare l'impresa convenuta a risarcire il ricorrente di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte illecite tenute nei suoi confronti ed in particolare al ristoro di quello non patrimoniale (nelle diverse voci descrittive di danno biologico, danno morale, danno dinamico – relazionale etc.), da liquidare equitativamente, tenendo conto dei riflessi negativi che le condotte vessatorie ed ingiuriose poste in essere hanno avuto ed hanno sull'identità professionale del ricorrente, sul fare areddituale e sulla estrinsecazione della personalità del medesimo”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
***
1. Con una prima domanda l'attore, seppur inquadrato nel 3° livello del CCNL Acconciatura ed
Estetica, ha chiesto l'accertamento del superiore inquadramento nel 1° livello.
1.1. Stando al CCNL individuato in contratto:
- appartengono al 3° livello: “• i lavoratori con le competenze tali da poter offrire un'assistenza completa ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico;
• i lavoratori con le competenze tali da poter eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba e la pettinatura ad aria calda”;
- appartengono al 1° livello: “• i lavoratori che possiedono le capacità e le competenze tali da essere in grado di valutare le prestazioni più conformi e adeguate alle caratteristiche fisiche della clientela, conoscendo e considerando la moda e il costume e non trascurando le esigenze igieniche;
• i lavoratori in grado di: effettuare, mediante l'utilizzo dei differenti sistemi in uso, permanenti sui capelli corti e lunghi, applicare tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni provvedendo alla preparazione di miscele tenendo conto della qualità fisica di capelli e meches, eseguire pettinature particolari e fantasiose sui capelli di diversa lunghezza e acconciature da modello;
svolgere attività di disegno, stampa e fotografia;
eseguire ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti;
effettuare la lavatura della testa e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, con massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute;
effettuare tutte le tecniche di taglio;
preparare toupé e parrucche e occuparsi della loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto;
effettuare la pettinatura sui manichini.
• i lavoratori in grado di eseguire: il taglio della barba intera utilizzando la sola forbice in tutte le forme;
il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge;
il massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute;
le pratiche di acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio
2 capelluto.
• i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda”.
1.2. Tanto premesso, ai fini della risoluzione dell'odierna vicenda, si impone innanzitutto di esaminare le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, che si riportano qui di seguito:
- la teste ha dichiarato: “Io conosco l'attore perché era il mio parrucchiere e io mi recavo Testimone_1 presso il negozio di causa in via Masotto. Io andavo là ogni due mesi circa.
Cap. c) ricorso: quanto ai trattamenti che mi ha fatto l'attore, non mi ha mai fatto la permanente.
A me faceva il “colore”, ossia la tinta.
Lui mi faceva anche il taglio e le acconciature col ferro (le ondulazioni, cd. “wave”).
Mi faceva anche la “maschera” per i capelli e mi dava il rinforzante. Per_ Preciso che, per l'applicazione dei prodotti, mi consigliavano ON, e anche l'attore.
Il colore me l'ha consigliato la sig.ra ON e mi avevano fatto una scheda e l'attore seguiva quella.
ADR: Comunque, mentre io ero in negozio ricordo che altre clienti si facevano fare dall'attore un colore con delle schiariture (con sfumature) che credo si chiami degradées.
Faceva anche la laminazione.
Io ho visto l'attore fare una volta sola la permanente a una cliente.
ADR: Questo succedeva quasi tutte le volte che io andavo al negozio.
Cap. d) ricorso: Io ricordo che il negozio era aperto dalle 10,00 alle 20,00 perché così risultava dall'app per prendere gli appuntamenti.
Ricordo però che il giovedì chiudeva alle 21,00.
La domenica non sono mai andata.
Ricordo che, durante i periodi festivi, il lunedì poteva essere aperto. Ma, in genere, era chiuso di lunedì.
Cap. e) ricorso: Io ricordo di aver visto l'attore una volta che stava pulendo il bagno;
più volte l'ho visto che puliva il pavimento e cambiare i sacchi dell'immondizia.
L'ho visto anche mettersi ad armeggiare col sifone del lavandino perché si erano incastrati dei capelli.
Ricordo che una volta stava anche sistemando dei prodotti nel magazzino, che era sopra in soffitta.
Lui poi puliva le vetrine.
Ricordo anche che una volta l'attore ha pulito il pavimento perché il cane della sig.ra ON aveva fatto un bisognino.
Ricordo anche di aver visto l'attore, in più occasioni, che portava fuori a fare la pipì il cane della sig.ra ON”;
- la teste ha dichiarato: “Io frequento, come cliente, il negozio di causa. Tes_2
Vado lì un paio di volte a settimana.
Cap. c) ricorso: L'attore mi faceva qualche shampoo.
Io ricordo che l'attore faceva solo tinture. Non ha mai fatto mechés, balajage o degradé.
Lui faceva anche le pieghe e il taglio.
Ricordo anche che lui faceva ondulazioni col ferro.
3 Cap. d) ricorso:
Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 20,00. Però il giovedì è aperto solo al pomeriggio per mezza giornata.
Lunedì e domenica il negozio è sempre stato chiuso.
Cap. e) ricorso: Non ho mai visto l'attore pulire il bagno.
Ricordo che, al massimo, lui spazzava i capelli tagliati.
Al cane della sig.ra ON non ci pensava l'attore; c'era una signora (tale che veniva 3 volte al giorno a Per_2 prenderlo (circa ogni 3-4 ore).
Non ho mai visto l'attore aggiustare i lavandini né riordinare la soffitta.
Ricordo che lui ogni tanto si è occupato di cambiare la spazzatura.
Non mi risulta che l'attore faceva accompagnamento e ausilio degli amministratori, sig.ri Perego ON Lucia e nelle attività di acquisto di prodotti e generi alimentari”; Parte_2
- la teste ha dichiarato: “Io frequentavo, come cliente, il negozio di causa. Testimone_3
Andavo almeno una volta;
ma c'erano periodi in cui andavo anche una volta a settimana (tendenzialmente il sabato).
Cap. c) ricorso: Il sig. era il mio parrucchiere. Parte_1
L'ho visto fare: permanenti nonché applicazione di mèches, degradee, balajage.
A me lui faceva l'elumen, che è una colorazione semi-permanente.
Lui faceva anche tinture nelle varie gamme di colori, pieghe, acconciature fantasia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti e tagli;
Cap. d) ricorso: Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 20,00. Però il giovedì è aperto solo al pomeriggio dalle 14,00 alle 21,00.
Il sabato l'orario era 9,00-19,00.
Lunedì e domenica il negozio era chiuso. Forse qualche volta è stato aperto il lunedì, ma solo durante le vacanze di
Natale.
Cap. e) ricorso: Io ho visto più volte l'attore che puliva il bagno e il pavimento.
Ricordo proprio che la sig.ra ON gli diceva: “ , ci sono i bagni da pulire”. Parte_1
Lui si occupava anche del cane dell'amministratrice: lo portava fuori a fare la pipì.
Ricordo anche che l'attore ha pulito dal pavimento i bisogni che questo cane faceva nel negozio.
Non ho mai viso una signora che si occupava del cane, ma ne aveva sentito parlare.
L'attore aggiustava il sifone dei lavandini otturati dai capelli.
Faceva anche riordino della soffitta del negozio. Ricordo che la sig.ra Perego più volte gli ha ordinato di mettere a posto la soffitta.
Lui si occupava anche dei sacchi dell'immondizia del negozio.
L'attore, ogni tanto, faceva la spesa di pane e di cibarie per il negozio”;
- il teste ha dichiarato: “Io lavoro nel negozio di causa e sono presente tutti i giorni. Pt_2
4 Cap. c) ricorso: Ricordo che l'attore ha fatto solo una permanente con l'ausilio di ON.
L'attore ha fatto anche mèches, degradee, balajage. Ma ne ha fatto 5 in tutto, come risulta dal gestionario.
Lui faceva anche tagli, tinture nelle varie gamme di colori e ondulazioni a ferro e a phon.
Non faceva acconciature fantasia su capelli di diversa lunghezza.
Cap. d) ricorso: Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 20,00.
Però il giovedì è aperto solo al pomeriggio dalle 14,00 alle 21,00.
Il sabato l'orario è 9,00-19,00.
Lunedì e domenica il negozio è chiuso.
Cap. e) ricorso: L'attore puliva il bagno, ma è una cosa che faceva perché si offriva lui di farlo.
Ricordo che l'attore, quando usciva a fumare una sigaretta, portava fuori il cane della ON. Ma comunque c'era una signora ( che veniva a portare fuori il cane. Per_2
Una volta l'attore ha pulito un bisognino del cane fatto nel negozio.
L'attore non si è mai occupato dei lavandini. L'ho sempre fatto io.
L'attore non ha mai riordinato la soffitta del negozio né ha mai fatto la spesa per il negozio. Nessuno gli ha mai ordinato di andare a fare la spesa.
Io mi portavo il mangiare da casa”.
1.2. Orbene, analizzando il narrato testimoniale, può affermarsi che le mansioni attoree rientrino nel 1° livello, essendo emersa la prova che l'attore era in grado, in autonomia, di effettuare permanenti sui capelli corti e lunghi, applicare tinture nelle varie gamme di colore, eseguire pettinature particolari e acconciature, eseguire ondulazioni a ferro e a phon, effettuare la lavatura della testa ed effettuare tutte le tecniche di taglio.
Il fatto che poi l'attore abbia effettuato con frequenza o meno dette attività non pare rilevante, dacché la declaratoria riconosce l'inquadramento nel 1° livello anche solo laddove il lavoratore dimostri di possedere le capacità e le competenze necessarie per eseguire i compiti descritti.
1.3. Le caratteristiche della prestazione lavorativa portano allora a ritenere il 1° livello quello più coincidente alle funzioni effettivamente ricoperte dalla parte attrice.
1.4. Definito l'inquadramento lavorativo, può essere pure accolta la relativa pretesa per differenze retributive (derivanti dal superiore inquadramento) in punto di quantum, non risultando specifica contestazione della convenuta in relazione ai conteggi attorei.
*
2. Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa alle ore di lavoro straordinario.
2.1. In base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., l'onere probatorio circa lo svolgimento di lavoro eccedente quello normale e/o dedotto in contratto – presupposto di fatto costitutivo della domanda – grava esclusivamente sul lavoratore: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro
5 e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. n. 3714/2009).
Si tratta di un onere probatorio oltremodo rigoroso, in quanto “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 3714/2009); il Supremo Collegio ha ribadito che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. n. 4076/2018).
2.2. Nel caso di specie, l'onere di cui si discute è, innanzitutto, rimasto insoddisfatto in ragione della insufficienza delle deduzioni attoree.
Ed invero, in ricorso l'attore si è limitato a riferire che l'orario di lavoro imposto “era pari a ca. 12 ore giornaliere anziché 8 e, invece che articolarsi in 5 giorni lavorativi, si svolgeva durante 6 giorni lavorativi” (cfr. pag. 2), senza dar conto della collocazione dell'orario di lavoro e del giorno di chiusura del negozio.
2.3. Inoltre, tutti i testi escussi hanno confermato che, invece, il negozio era chiuso sia la domenica sia il lunedì (salvo durante il periodo natalizio) e che il giovedì il negozio non era aperto la mattina.
2.4. Ancora, nessuno dei testi escussi ha saputo riferire alcunché di specifico in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dall'attore.
2.5. Tanto basta a respingere la domanda in questione.
*
3. Non può nemmeno essere accolta la domanda relativa a ferie non godute, festività non godute e permessi non goduti, non rinvenendosi in ricorso alcuna specifica individuazione dei giorni in cui il lavoratore non avrebbe percepito quanto di sua spettanza per tali titoli.
*
4. L'attore ha poi lamentato di essere stato vittima di condotte ingiuriose della parte datrice e di essere stato costretto a svolgere mansioni degradanti, sì da integrare una violazione dell'art. 2087 c.c. fonte di danni non patrimoniali.
4.1. Orbene, con riferimento alle asserite condotte ingiuriose, le allegazioni attoree risultano decisamente carenti, atteso che i capitoli di prova testimoniale (pagg. 3 del ricorso) sono privi di specifici riferimenti temporali.
Al riguardo, peraltro, i due soli episodi di cui alle registrazioni prodotte (all. nn.
4.3 e 4.4., senza nemmeno indicazione del minutaggio ed estrapolati dal contesto) non paiono dirimenti ai fini della ricostruzione del contesto vessatorio che l'attore avrebbe subito.
6 4.2. Quanto al preteso demansionamento, invece, deve registrarsi un netto contrasto tra le deposizioni dei testimoni di parte attrice (che hanno confermato i fatti per come riportati in ricorso) e quelli di parte convenuta (che hanno recisamente negato i medesimi fatti).
In presenza di tale contrasto, non può dirsi raggiunta una prova adeguata sul punto.
4.3. Il compendio istruttorio così raccolto impedisce, allora, di ravvisare i connotati della condotta datoriale lamentata violativa del disposto dell'art. 2087 c.c.
Conseguentemente, devono essere negati i presupposti fattuali e gli elementi costitutivi della connessa domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
*
4.4. Dal mancato raggiungimento della prova in relazione alle condotte ingiuriose imputate alla parte datrice deriva anche il rigetto della richiesta di accertamento della giusta causa di dimissioni rassegnate dall'attore.
Ed invero, il lavoratore aveva ricollegato la decisione di dimettersi proprio alle parole offensive che avrebbe più volte ricevuto nel corso del rapporto (all. n. 6 al ricorso).
Tuttavia, in difetto di valido riscontro dimostrativo delle circostanze così dedotte, non può riconoscersi la giusta causa delle dimissioni.
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5. In conclusione, spetta alla parte attrice la somma lorda di euro 11.444,96 (ottenuta detraendo dall'importo richiesto in ricorso di euro 43.306,11: l'importo di euro 31.861,15, per straordinario, ferie non godute, festività non godute e permessi non goduti, e l'importo di euro 627,94 per indennità sostitutiva di preavviso).
*
6. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice all'inquadramento nel 1° livello del CCNL Acconciatura ed Estetica;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
11.444,96, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
7 - compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 19.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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