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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 549/2024 R.G.
IB Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il IB, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 549/2024 R.G., promossa da:
(P. IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Luccitti, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Controparte_1 P.IVA_2
Stefano, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 13.1.2025, da ritenersi quivi integralmente richiamato e ritrascritto.
pagina 1 di 6 FATTO E QUESTIONI
1. Con ricorso monitorio del 6.3.24, la ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
IB di Chieti l'emissione di un decreto ingiuntivo (il n. 130/24) di condanna della
[...] al pagamento, in proprio favore, della somma di € 87.950,28 (oltre interessi e spese Parte_1
processuali), a titolo di saldo di nove fatture emesse per la fornitura di forza lavoro che la stessa ha dedotto di avere eseguito – in virtù dell'accordo di distacco dell'1.1.19 – in favore dell'ingiunta.
2. La – nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la Parte_1
revoca – ha eccepito, preliminarmente, il “difetto di competenza” del Giudice IN, in forza della pattuizione negoziale – contenuta nell'art. 9 del summenzionato contratto di distacco – di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale;
nel merito, ha dedotto la infondatezza della avversa pretesa pecuniaria e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di controparte sia al pagamento del controcredito vantato nei confronti di questa (ovvero, in via subordinata, per la compensazione dello stesso), sia – in via risarcitoria – della somma di €. 18.344,00.
3. La – nel costituirsi in giudizio – ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di controparte di difetto di competenza del Giudice IN, in quanto la causa petendi
e il petitum dell'ingiunzione sarebbero estranei ai casi espressamente previsti nella clausola arbitrale di cui all'art. 9 del contratto intercorso con l'ingiunta; nel merito, ha insistito nella propria rivendicazione pecuniaria, assumendo, da un lato, l'infondatezza delle avverse domande di pagamento e compensazione, dall'altro, il rigetto dell'avverso addebito di responsabilità.
4. All'esito della prima udienza di trattazione del 28.10.24 (in cui è stata rigettata l'istanza ex art. 648
c.p.c. avanzata dall'opposta), la causa è stata rinviata all'udienza del 13.1.25 ove è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 281-sexies, comma II c.p.c. per la decisione in ordine alla sollevata eccezione di arbitrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'eccezione preliminare di arbitrato, sollevata dall'opponente, è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
6. L'art. 9 (“Clausola arbitrale”) del contratto di distacco oggetto di causa stabilisce: “Eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
pagina 2 di 6 contratto, ivi comprese quelle accessorie, – purché compromettibili in arbitri – saranno deferite esclusivamente alla decisione di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di presidente, dalla Camera Arbitrale di Pescara. Se l'arbitro omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere sostituito dalla Camera Arbitrale di Pescara. La controversia sarà decisa secondo diritto, nel termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina, nel rispetto delle norme di legge, di statuto e di regolamento della Camera Arbitrale di Pescara che le parti dichiarano di conoscere e accettare”.
6.1. Trattasi di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, posto che le parti hanno scelto pattiziamente (non di attribuire all'arbitro il mero compito di formulare un apprezzamento tecnico, bensì ed esplicitamente) di deferire “eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione” del contratto in questione ad un “giudizio” del collegio arbitrale deciso secondo diritto.
6.2 Come è noto, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura sempre, sia che si tratti di arbitrato rituale sia che si tratti di arbitrato irrituale, come rinunzia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come scelta di risoluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il dictum di soggetti privati (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 17/03/2020, n. 7399; Cass. civ., Sez. I, 30/05/2007, n. 12684; Cass. civ., Sez. I, 26/03/2003, n. 4478; Cass. civ., Sez. III,
19/02/2003, n. 2501; Cass. civ., Sez. Lav., 03/09/2003, n. 12855; Cass. civ., Sez. Un., 03/08/2000, n.
527). Ne consegue che, sia nel caso di arbitrato rituale sia nel caso di arbitrato irrituale, la clausola compromissoria concretizza un patto derogatorio della giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/08/2024,
n. 22086; Cass. civ., Sez. Un., 22/07/2002, n. 10723).
È noto, inoltre, che – in tema di arbitrato – “lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice IN o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. II, 10/06/2024, n. 16071; Cass. civ., Sez. VI,
06/11/2015, n. 22748; Cass. civ. Sez. I, 21/07/2004, n. 13516; Cass. civ. Sez. I, 19/08/2004, n. 16205;
Cass. civ. Sez. III, 28/07/2004, n. 14234; Cass. civ. Sez. I, 22/10/2003, n. 15783; Cass. civ., Sez. Un.,
03/08/2000, n. 527).
pagina 3 di 6 Parimenti, è noto che “l'eccezione volta a contestare il potere decisorio in capo agli arbitri è propria,
o in senso stretto, giacché avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/01/2022, n. 187; Cass. civ., Sez. I,
22/09/2020, n. 19823; Cass. civ., Sez. VI, 05/06/2019, n. 15300; Cass. civ., Sez. I, 21/01/2016, n.
1097).
7. Nel caso di specie, è incontrovertibile il contenuto della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti (deferire “eventuali controversie relative alla […] esecuzione […]” del contratto), che attribuisce alla competenza del collegio arbitrale anche le controversie – attinenti, appunto, alla esecuzione del regolamento pattizio – che, come quella di cui al presente giudizio - abbiano ad oggetto una domanda intesa ad ottenere (appunto, in esecuzione delle obbligazioni negoziali) il pagamento per i lavori eseguiti (e/o l'accertamento della risoluzione del negozio per inadempimento), la quale non può non essere fatta rientrare fra quelle concernenti l'esecuzione del contratto dell'1.1.19 intercorso tra le parti,
e, perciò, fra quelle da intendersi come sopra pattiziamente attribuite alla competenza degli arbitri.
7.1 La clausola compromissoria, infatti, deve essere interpretata – in mancanza di espressa volontà contraria – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Lav.,
19/08/2021, n. 23147; Cass. civ., Sez. I, 22/12/2005, n. 28485; Cass. civ., Sez. I, 02/02/2001, n. 1496).
7.2 Con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale non esclude la competenza del giudice IN ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte. Infatti, il contemperamento di tale principio con il regime di cui alla clausola compromissoria comporta che – sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri – il Giudice IN deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti.
Tuttavia, qualora a seguito dell'opposizione il debitore ingiunto eccepisse, come nella specie, la competenza arbitrale, per un verso, si verificherebbero – a seguito della contestazione del credito – i presupposti fissati nel compromesso, per altro verso, verrebbe a cessare la competenza del Giudice IN, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta rilevata la esistenza della valida clausola pagina 4 di 6 compromissoria, deve dichiarare la competenza dell'arbitro, la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio dell'arbitro medesimo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24/09/2021, n. 25939; Cass. civ., Sez. Un., 30/09/2016, n. 19473; Cass. civ., Sez. II, 04/03/2011, n. 5265; Cass. civ., Sez. I,
28/07/1999, n. 8166; Cass. civ., Sez. I, 28/10/1991, n. 11460; Cass. civ., Sez. I, 09/07/1989, n. 3246).
7.3 In definitiva, l'eccezione preliminare di rito sollevata dall'opponente risulta fondata e – in forza della clausola contenuta nell'art. 9 del contratto dell'1.1.19 intercorso tra le parti – deve escludersi, pertanto, la sussistenza della giurisdizione del IB IN (prima adito in via monotonia e quindi in via ordinaria a mezzo della presente opposizione) in ordine alla intervenuta vicenda negoziale in controversia tra le parti.
8. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di compromesso rende incompatibile l'esame – nel merito – della domanda riconvenzionale articolata dall'opponente, da ritenersi, pertanto, assorbita.
Infatti, “nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con
l'esame della domanda riconvenzionale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 11/02/2022, n. 4525;
Cass. civ., Sez. II, 14/01/2022, n. 1061; Cass. civ., Sez. I, 22/09/2020, n. 19823; Cass. civ., Sez. I,
30/07/2018, n. 20139).
9. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, per esistenza di valida clausola compromissoria nel contratto posto a fondamento della domanda monitoria.
10. Le spese del presente giudizio di opposizione, sostenute dall'opponente, seguono, ex lege, la soccombenza dell'opposta e si liquidano, come da dispositivo, nei valori tabellari medi dello scaglione tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00, salvo che nei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, in ragione della mancanza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il IB di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 549/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così decide:
pagina 5 di 6 DICHIARA la improponibilità della domanda monitoria della per esistenza di valida Controparte_1
clausola compromissoria nel contratto posto a fondamento della predetta domanda.
Per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
RIGETTA ogni altra domanda e/o eccezione per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, sostenute da parte opponente, che liquida in €. 379,50 per esborsi, €. 11.268,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 15 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6
IB Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il IB, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 549/2024 R.G., promossa da:
(P. IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Luccitti, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Controparte_1 P.IVA_2
Stefano, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 13.1.2025, da ritenersi quivi integralmente richiamato e ritrascritto.
pagina 1 di 6 FATTO E QUESTIONI
1. Con ricorso monitorio del 6.3.24, la ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
IB di Chieti l'emissione di un decreto ingiuntivo (il n. 130/24) di condanna della
[...] al pagamento, in proprio favore, della somma di € 87.950,28 (oltre interessi e spese Parte_1
processuali), a titolo di saldo di nove fatture emesse per la fornitura di forza lavoro che la stessa ha dedotto di avere eseguito – in virtù dell'accordo di distacco dell'1.1.19 – in favore dell'ingiunta.
2. La – nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la Parte_1
revoca – ha eccepito, preliminarmente, il “difetto di competenza” del Giudice IN, in forza della pattuizione negoziale – contenuta nell'art. 9 del summenzionato contratto di distacco – di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale;
nel merito, ha dedotto la infondatezza della avversa pretesa pecuniaria e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di controparte sia al pagamento del controcredito vantato nei confronti di questa (ovvero, in via subordinata, per la compensazione dello stesso), sia – in via risarcitoria – della somma di €. 18.344,00.
3. La – nel costituirsi in giudizio – ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di controparte di difetto di competenza del Giudice IN, in quanto la causa petendi
e il petitum dell'ingiunzione sarebbero estranei ai casi espressamente previsti nella clausola arbitrale di cui all'art. 9 del contratto intercorso con l'ingiunta; nel merito, ha insistito nella propria rivendicazione pecuniaria, assumendo, da un lato, l'infondatezza delle avverse domande di pagamento e compensazione, dall'altro, il rigetto dell'avverso addebito di responsabilità.
4. All'esito della prima udienza di trattazione del 28.10.24 (in cui è stata rigettata l'istanza ex art. 648
c.p.c. avanzata dall'opposta), la causa è stata rinviata all'udienza del 13.1.25 ove è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 281-sexies, comma II c.p.c. per la decisione in ordine alla sollevata eccezione di arbitrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'eccezione preliminare di arbitrato, sollevata dall'opponente, è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
6. L'art. 9 (“Clausola arbitrale”) del contratto di distacco oggetto di causa stabilisce: “Eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
pagina 2 di 6 contratto, ivi comprese quelle accessorie, – purché compromettibili in arbitri – saranno deferite esclusivamente alla decisione di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di presidente, dalla Camera Arbitrale di Pescara. Se l'arbitro omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere sostituito dalla Camera Arbitrale di Pescara. La controversia sarà decisa secondo diritto, nel termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina, nel rispetto delle norme di legge, di statuto e di regolamento della Camera Arbitrale di Pescara che le parti dichiarano di conoscere e accettare”.
6.1. Trattasi di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, posto che le parti hanno scelto pattiziamente (non di attribuire all'arbitro il mero compito di formulare un apprezzamento tecnico, bensì ed esplicitamente) di deferire “eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione” del contratto in questione ad un “giudizio” del collegio arbitrale deciso secondo diritto.
6.2 Come è noto, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura sempre, sia che si tratti di arbitrato rituale sia che si tratti di arbitrato irrituale, come rinunzia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come scelta di risoluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il dictum di soggetti privati (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 17/03/2020, n. 7399; Cass. civ., Sez. I, 30/05/2007, n. 12684; Cass. civ., Sez. I, 26/03/2003, n. 4478; Cass. civ., Sez. III,
19/02/2003, n. 2501; Cass. civ., Sez. Lav., 03/09/2003, n. 12855; Cass. civ., Sez. Un., 03/08/2000, n.
527). Ne consegue che, sia nel caso di arbitrato rituale sia nel caso di arbitrato irrituale, la clausola compromissoria concretizza un patto derogatorio della giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/08/2024,
n. 22086; Cass. civ., Sez. Un., 22/07/2002, n. 10723).
È noto, inoltre, che – in tema di arbitrato – “lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice IN o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. II, 10/06/2024, n. 16071; Cass. civ., Sez. VI,
06/11/2015, n. 22748; Cass. civ. Sez. I, 21/07/2004, n. 13516; Cass. civ. Sez. I, 19/08/2004, n. 16205;
Cass. civ. Sez. III, 28/07/2004, n. 14234; Cass. civ. Sez. I, 22/10/2003, n. 15783; Cass. civ., Sez. Un.,
03/08/2000, n. 527).
pagina 3 di 6 Parimenti, è noto che “l'eccezione volta a contestare il potere decisorio in capo agli arbitri è propria,
o in senso stretto, giacché avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/01/2022, n. 187; Cass. civ., Sez. I,
22/09/2020, n. 19823; Cass. civ., Sez. VI, 05/06/2019, n. 15300; Cass. civ., Sez. I, 21/01/2016, n.
1097).
7. Nel caso di specie, è incontrovertibile il contenuto della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti (deferire “eventuali controversie relative alla […] esecuzione […]” del contratto), che attribuisce alla competenza del collegio arbitrale anche le controversie – attinenti, appunto, alla esecuzione del regolamento pattizio – che, come quella di cui al presente giudizio - abbiano ad oggetto una domanda intesa ad ottenere (appunto, in esecuzione delle obbligazioni negoziali) il pagamento per i lavori eseguiti (e/o l'accertamento della risoluzione del negozio per inadempimento), la quale non può non essere fatta rientrare fra quelle concernenti l'esecuzione del contratto dell'1.1.19 intercorso tra le parti,
e, perciò, fra quelle da intendersi come sopra pattiziamente attribuite alla competenza degli arbitri.
7.1 La clausola compromissoria, infatti, deve essere interpretata – in mancanza di espressa volontà contraria – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Lav.,
19/08/2021, n. 23147; Cass. civ., Sez. I, 22/12/2005, n. 28485; Cass. civ., Sez. I, 02/02/2001, n. 1496).
7.2 Con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale non esclude la competenza del giudice IN ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte. Infatti, il contemperamento di tale principio con il regime di cui alla clausola compromissoria comporta che – sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri – il Giudice IN deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti.
Tuttavia, qualora a seguito dell'opposizione il debitore ingiunto eccepisse, come nella specie, la competenza arbitrale, per un verso, si verificherebbero – a seguito della contestazione del credito – i presupposti fissati nel compromesso, per altro verso, verrebbe a cessare la competenza del Giudice IN, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta rilevata la esistenza della valida clausola pagina 4 di 6 compromissoria, deve dichiarare la competenza dell'arbitro, la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio dell'arbitro medesimo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24/09/2021, n. 25939; Cass. civ., Sez. Un., 30/09/2016, n. 19473; Cass. civ., Sez. II, 04/03/2011, n. 5265; Cass. civ., Sez. I,
28/07/1999, n. 8166; Cass. civ., Sez. I, 28/10/1991, n. 11460; Cass. civ., Sez. I, 09/07/1989, n. 3246).
7.3 In definitiva, l'eccezione preliminare di rito sollevata dall'opponente risulta fondata e – in forza della clausola contenuta nell'art. 9 del contratto dell'1.1.19 intercorso tra le parti – deve escludersi, pertanto, la sussistenza della giurisdizione del IB IN (prima adito in via monotonia e quindi in via ordinaria a mezzo della presente opposizione) in ordine alla intervenuta vicenda negoziale in controversia tra le parti.
8. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di compromesso rende incompatibile l'esame – nel merito – della domanda riconvenzionale articolata dall'opponente, da ritenersi, pertanto, assorbita.
Infatti, “nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con
l'esame della domanda riconvenzionale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 11/02/2022, n. 4525;
Cass. civ., Sez. II, 14/01/2022, n. 1061; Cass. civ., Sez. I, 22/09/2020, n. 19823; Cass. civ., Sez. I,
30/07/2018, n. 20139).
9. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, per esistenza di valida clausola compromissoria nel contratto posto a fondamento della domanda monitoria.
10. Le spese del presente giudizio di opposizione, sostenute dall'opponente, seguono, ex lege, la soccombenza dell'opposta e si liquidano, come da dispositivo, nei valori tabellari medi dello scaglione tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00, salvo che nei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, in ragione della mancanza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il IB di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 549/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così decide:
pagina 5 di 6 DICHIARA la improponibilità della domanda monitoria della per esistenza di valida Controparte_1
clausola compromissoria nel contratto posto a fondamento della predetta domanda.
Per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
RIGETTA ogni altra domanda e/o eccezione per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, sostenute da parte opponente, che liquida in €. 379,50 per esborsi, €. 11.268,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 15 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6